Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 2298 |
Sommario |
Art. 1. Fatte salve le misure eccezionali adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi [...] |
Art. 2. 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile alla data fissata nell'atto, di seguito denominato [...] |
Art. 3. 1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [...] |
Art. 4. 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la restituzione per l'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del regolamento [...] |
Art. 5. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e l'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 sono soppressi. |
Art. 6. Il regolamento (CE) n. 259/98 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato prima della data di [...] |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.7.38 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2298.
Regolamento (CE) n. 2298/2001 Regolamento della Commissione recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare.
(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 308).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per l'applicazione del
(2) Le modalità suddette comportano l'applicazione di restituzioni all'esportazione quando la mobilitazione si effettua nella Comunità. Tuttavia, in deroga al
(3) Ai fini di una corretta applicazione delle modalità di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative ai titoli di esportazione in deroga al
(4) Le operazioni di fornitura effettuate a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 sono considerate aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round.
(5) Per quanto riguarda gli aiuti alimentari nazionali, tale regolamento si applica esclusivamente agli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round. Per tali operazioni vanno applicate le stesse deroghe dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 previste per l'aiuto comunitario.
(6) Le restituzioni all'esportazione per gli aiuti alimentari comunitari sono versate soltanto per i quantitativi esportati in conformità del
(7) Per quanto riguarda il tasso di restituzione per gli aiuti alimentari nazionali, è opportuno rendere applicabile la norma prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del
(8) Con l'adozione orizzontale di disposizioni relative al tasso di restituzione da applicare negli interventi di aiuto alimentare nazionale si rende necessaria l'abrogazione delle disposizioni settoriali in vigore.
(9) Per attuare le modifiche necessarie e per assicurare l'opportuna efficacia e trasparenza amministrativa, occorre sostituire il
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
ha adottato il presente regolamento:
Fatte salve le misure eccezionali adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicati all'articolo 1 del
Esso si applica, mutatis mutandis, allorché i prodotti di cui al primo comma sono consegnati nel quadro dell'aiuto alimentare nazionale attuato dagli Stati membri, fatte salve le eventuali misure speciali nazionali in materia di organizzazione e attribuzione di tali operazioni.
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del
Per quanto riguarda l'aiuto alimentare nazionale di cui all'articolo 1, il tasso della restituzione da applicare è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro apre la gara per la fornitura in oggetto.
2. In caso di fornitura franco fabbrica, franco vettore e reso porto d'imbarco, non si applica il limite di tempo entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità, fissato all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, del
3. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, la restituzione di cui al paragrafo 1 non può subire alcuna modifica o correzione.
1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, necessaria per effettuare l'operazione di aiuto alimentare in oggetto. Il titolo è valido soltanto per l'esportazione da effettuare in tale contesto.
In deroga all'articolo 40 del
Il titolo di esportazione è valido limitatamente al quantitativo indicato nella casella 17 del titolo, per il quale il richiedente è stato dichiarato fornitore. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra "0".
2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è il fornitore dell'aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviatagli dalla Commissione, con la quale egli è designato fornitore dell'aiuto alimentare in causa e, qualora richiesto dall'organismo emittente, dalla copia del bando di gara.
Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97. La costituzione di questa garanzia vale quale costituzione della cauzione relativa al titolo di esportazione. A tal fine occorre inserire la menzione "esentato" nella casella 11 del titolo.
3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale
Il numero dell’azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione. [1]
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la restituzione per l'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del
La restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è versata per il quantitativo netto accettato indicato nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna.
2. Il disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, del
Qualora il beneficiario dell'aiuto cambi il paese di destinazione, non si applica la riduzione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del
L'articolo 13, paragrafo 2, del
Il regolamento (CE) n. 259/98 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
[1] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del