§ 1.3.166 – Regolamento 29 marzo 2005, n. 489.
Regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:29/03/2005
Numero:489


Sommario
Art.  1. Centri di intervento.
Art.  2. Acquisto da parte dell'organismo di intervento.
Art.  3. Requisiti minimi.
Art.  4. Detrazioni e maggiorazioni.
Art.  5. Quantitativi ammissibili all’intervento.
Art.  6. Offerte di vendita da parte degli operatori.
Art.  7. Attribuzione dei quantitativi.
Art.  8. Spese di trasporto.
Art.  9. Consegna.
Art.  10. Presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.
Art.  11. Presa in consegna nel magazzino dell’offerente.
Art.  12. Verifica dei requisiti qualitativi.
Art.  13. Determinazione delle caratteristiche della merce.
Art.  14. Bolla di presa in consegna.
Art.  15. Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento.
Art.  16. Sorveglianza del prodotto ammassato.
Art.  17. Controllo del livello di contaminazione radioattiva.
Art.  18. Norme nazionali.
Art.  19. Abrogazione.
Art.  20. Entrata in vigore.


§ 1.3.166 – Regolamento 29 marzo 2005, n. 489.

Regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento.

(G.U.U.E. 30 marzo 2005, n. L 81).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito la qualità tipo del risone per cui è fissato il prezzo di intervento.

     (2) Per promuovere la produzione di riso di buona qualità, è opportuno rafforzare i criteri di intervento. Un aumento delle rese alla lavorazione accompagnata da una riduzione della tolleranza per le rese che si discostano dalla resa di base costituiscono le misure più efficaci per promuovere la produzione di riso di qualità, garantendo al contempo la qualità del riso immagazzinato dagli organismi di intervento. Con l’occasione si dovrà altresì procedere alla soppressione di alcune varietà desuete dall’elenco delle varietà che figura all’allegato II del regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare.

     (3) Al fine di garantire una soddisfacente gestione dell'intervento, occorre fissare un quantitativo minimo per offerta. Tuttavia, è opportuno prevedere la possibilità di fissare un quantitativo minimo più elevato per potere tenere conto delle condizioni e delle consuetudini del commercio all'ingrosso esistenti in taluni Stati membri.

     (4) È opportuno che non sia accettato, ai fini dell’intervento, risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati. Nella fissazione della qualità minima occorre, in particolare, prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità. Per garantire che siano prese in consegna partite di una certa omogeneità, occorre specificare che una partita è composta di riso della medesima varietà.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 dispone che il prezzo di intervento è fissato per il risone di una qualità tipo determinata e che, se la qualità del riso offerto all'intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo di intervento è adattato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni.

     (6) Per determinare le maggiorazioni e le detrazioni, occorre prendere in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità; la valutazione del tenore di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza.

     (7) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha limitato a 75 000 tonnellate per campagna i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento. Per suddividere equamente tale quantitativo, occorre fissare i quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e delle rese medie che figurano all’allegato VII del medesimo regolamento.

     (8) Per un funzionamento il più semplice ed efficace possibile del regime di intervento, occorre prevedere che un'offerta sia presentata per il centro di intervento più vicino al luogo di ammasso della merce, nonché fissare le disposizioni relative alle spese di trasporto sino al magazzino in cui viene effettuata la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

     (9) È opportuno stabilire con precisione i controlli da effettuare per accertare l'osservanza dei requisiti prescritti per quanto concerne sia il peso che la qualità delle merci conferite. È opportuno altresì distinguere, da un lato, l'accettazione della merce offerta dopo il controllo della quantità e della conformità ai requisiti relativi alla qualità minima e, dall'altro, la fissazione del prezzo da pagare all'offerente dopo l'effettuazione delle analisi necessarie per determinare le caratteristiche precise di ogni partita sulla base di campioni rappresentativi.

     (10) Occorre fissare disposizioni specifiche adeguate per i casi in cui la merce sia presa in consegna nei magazzini dell'offerente; in tal caso, è opportuno in particolare prendere in considerazione i dati della contabilità di magazzino dell'offerente, con riserva dei risultati di verifiche complementari per garantire la conformità ai requisiti stabiliti per la presa in consegna della merce da parte dell'organismo di intervento.

     (11) Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 708/98 e del regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa i centri di intervento del riso. Occorre pertanto abrogare detti regolamenti.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Centri di intervento.

     I centri di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2. Acquisto da parte dell'organismo di intervento.

     1. Durante il periodo di acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, chiunque detenga una partita minima di 20 tonnellate di risone raccolto nella Comunità può offrirla in vendita all'organismo di intervento. Una partita è composta di riso di una medesima varietà. Gli Stati membri possono elevare il quantitativo minimo della partita di cui al primo comma.

     2. Qualora una partita sia oggetto di consegne parziali (autocarro, chiatta, vagone, ecc.), ognuna di esse è rispondente ai requisiti minimi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, fatto salvo il disposto dell'articolo 12.

 

     Art. 3. Requisiti minimi.

     1. Per essere ammissibile all'intervento, il risone deve essere sano, leale e mercantile.

     2. Il risone è considerato sano, leale e mercantile se:

     a) è privo di odore e di insetti vivi;

     b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;

     c) la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui all'allegato II, parte A;

     d) la percentuale di impurezze varie, la percentuale di grani di riso di altre varietà e la percentuale di grani che non sono di qualità perfetta, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1785/2003, non superano le percentuali minime indicate all’allegato III del presente regolamento, per tipo di riso;

     e) il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria.

     3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «impurezze varie» si intendono sostanze estranee diverse dal riso.

 

     Art. 4. Detrazioni e maggiorazioni.

     Le detrazioni e le maggiorazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 si applicano al prezzo di intervento del risone offerto all’intervento, moltiplicandolo per la somma delle percentuali di detrazione e di maggiorazione calcolate come segue:

     a) se il tenore di umidità del risone supera il 13 %, la percentuale di detrazione è pari alla differenza tra il tenore di umidità del risone offerto all’intervento, misurato con una precisione di un decimale, e 13 %;

     b) se la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte A, si applicano le maggiorazioni e le detrazioni indicate nell'allegato II, parte B, per varietà di riso;

     c) se i difetti dei grani del risone superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applica la percentuale di detrazione indicata nell'allegato IV, per tipo di riso;

     d) se la percentuale di impurezze varie supera lo 0,1 %, il risone può essere acquistato all'intervento solo applicando al prezzo di intervento una detrazione dello 0,02 % per ogni centesimo di punto percentuale di superamento;

     e) se una partita di risone è offerta all’intervento per una varietà determinata e comporta una percentuale di grani di riso di altre varietà superiore al 3%, la partita è acquistata con una detrazione dal prezzo di intervento dello 0,1 % per ogni decimo di punto percentuale di superamento.

 

     Art. 5. Quantitativi ammissibili all’intervento.

     A partire dalla campagna 2004/2005, i quantitativi di risone ammissibili all’intervento per ciascuna campagna sono suddivisi in una quota specifica per ciascuno Stato membro produttore (quota n. 1), conformemente alla tabella che figura all’allegato V, e una quota comune all’insieme della Comunità, costituita dai quantitativi non attribuiti della quota n. 1 (quota n. 2).

 

     Art. 6. Offerte di vendita da parte degli operatori.

     1. Le offerte di vendita all'intervento sono presentate per iscritto ad un organismo di intervento, anche in particolare per via elettronica, attenendosi al modello messo a disposizione da detto organismo.

     Pena l’inammissibilità, le offerte relative alle quote n. 1 e n. 2 devono essere presentate dal 1° al 9 aprile e dal 1° al 9 giugno rispettivamente.

     2. L'autorizzazione deve comportare chiaramente quanto segue:

     a) il nome e cognome dell'offerente;

     b) il luogo di magazzinaggio del riso offerto;

     c) il quantitativo offerto, ai sensi dell'articolo 2;

     d) la varietà;

     e) le caratteristiche principali, inclusa la resa globale e la resa in grani interi alla lavorazione;

     f) anno di raccolta;

     g) il quantitativo minimo dell'offerta, al di sotto del quale l'offerta è considerata dall'offerente come non presentata;

     h) il centro di intervento per il quale è presentata;

     i) la prova della costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 50 EUR per tonnellata di risone, ridotta a 20 EUR per i produttori o le associazioni di produttori che hanno adempiuti agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione;

     j) la dichiarazione che il prodotto è di origine comunitaria, con indicazione della regione di produzione;

     k) i trattamenti fitosanitari effettuati, con indicazione delle dosi utilizzate.

     3. Le offerte sono presentate all'organismo di intervento dello Stato membro di produzione per il centro di intervento di detto Stato membro più vicino al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «centro di intervento più vicino» si intende il centro, sul territorio dello Stato membro produttore, verso il quale il risone può essere inoltrato con le spese meno elevate.

     4. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

     5. In caso di inammissibilità dell'offerta, l’organismo di intervento ne informa l’operatore entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’offerta.

 

     Art. 7. Attribuzione dei quantitativi.

     1. Entro il primo giorno lavorativo del mese di maggio, l’autorità competente dello Stato membro verifica se il quantitativo totale dell’offerta relativa alla quota n. 1 supera il quantitativo disponibile. In caso di superamento, essa calcola un coefficiente di attribuzione dei quantitativi con sei decimali. Tale coefficiente è fissato al valore più elevato possibile per fare in modo che, tenuto conto del quantitativo minimo di ciascuna offerta, il quantitativo totale attribuito sia inferiore o uguale al quantitativo disponibile. Se non c’è superamento, il coefficiente di attribuzione è pari a 1.

     Se del caso, il quantitativo non utilizzato, pari alla differenza tra il quantitativo disponibile e il quantitativo totale attribuito, si aggiunge al quantitativo previsto per la quota n. 2.

     Entro il giorno successivo alla data indicata nel primo comma, l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione il valore del coefficiente di attribuzione, il quantitativo totale attribuito e il quantitativo non utilizzato riportato alla quota n. 2. Tale informazione è pubblicata quanto prima dalla Commissione sul suo sito Web.

     Entro il secondo giorno successivo alla data indicata nel primo comma, l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente che l’offerta è stata accettata limitatamente ad un quantitativo pari al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione. Detto quantitativo è tuttavia azzerato se risulta inferiore al quantitativo minimo indicato nell'offerta.

     2. Per la quota n. 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il primo giorno lavorativo del mese di luglio, i quantitativi offerti, se del caso con l'indicazione dei quantitativi minimi. La comunicazione avviene per via elettronica, conformemente al modulo di cui all’allegato VI, ed è obbligatoria anche qualora non vi siano offerte.

     La Commissione raccoglie le offerte presentate negli Stati membri e verifica se il quantitativo totale delle offerte supera il quantitativo disponibile. In caso di superamento, essa applica un coefficiente di attribuzione dei quantitativi con sei decimali. Tale coefficiente è fissato al valore più elevato possibile per fare in modo che, tenendo conto del quantitativo minimo di ciascuna offerta, il quantitativo totale attribuito sia inferiore o uguale al quantitativo disponibile. Se non c’è superamento, il coefficiente di attribuzione è pari a 1.

     Entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente che l’offerta è stata accettata limitatamente ad un quantitativo attribuito pari al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione. Detto quantitativo è tuttavia azzerato se risulta inferiore al quantitativo minimo indicato nell'offerta.

     3. La cauzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), è svincolata proporzionalmente al quantitativo offerto ma non attribuito. La cauzione è svincolata integralmente non appena il 95 % del quantitativo attribuito è consegnato, conformemente al disposto dell'articolo 9.

 

     Art. 8. Spese di trasporto.

     1. Le spese di trasporto dal magazzino in cui si trova la merce al momento della presentazione dell'offerta sino al centro di intervento più vicino sono a carico dell'offerente.

     2. Se l'organismo di intervento non prende in consegna il risone presso il centro di intervento più vicino, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo di intervento.

     3. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinate dall'organismo di intervento.

 

     Art. 9. Consegna.

     1. La data e il centro di intervento in cui viene effettuata la consegna sono stabiliti dall'organismo di intervento, che ne dà comunicazione all'offerente quanto prima. Tali condizioni possono essere contestate entro due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

     2. La consegna al centro di intervento deve essere effettuata entro la fine del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta e comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.

     In caso di consegna frazionata, l'ultima frazione della partita deve essere consegnata conformemente al primo comma.

     3. La ricezione della consegna è effettuata dall'organismo di intervento alla presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

 

     Art. 10. Presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

     1. L'organismo di intervento prende in consegna il riso offerto dopo avere verificato, eventualmente per mezzo di un suo rappresentante, sulla merce resa al magazzino di intervento, il quantitativo e i requisiti minimi di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

     2. Il quantitativo consegnato è verificato per pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo di intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente. Il rappresentante dell'organismo di intervento può essere l’ammassatore.

     3. Se agisce tramite l’ammassatore, l'organismo di intervento procede, entro 30 giorni a decorrere dalla fine della consegna, ad un controllo comprendente almeno una verifica del peso con il metodo «della misurazione volumetrica».

     Se, con il metodo di cui al primo comma, il peso ottenuto è inferiore di meno del 6% al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative ai quantitativi mancanti constatati al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna.

     Se, con il metodo di cui al primo comma, il peso ottenuto è inferiore di più del 6% al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, si procede immediatamente ad una pesatura della merce. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello registrato nella contabilità di magazzino; in caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo di intervento.

 

     Art. 11. Presa in consegna nel magazzino dell’offerente.

     1. L'organismo di intervento può prendere in consegna il risone non presso il centro di intervento designato dall'offerente bensì nel luogo in cui la merce è depositata al momento della presentazione dell'offerta. In tal caso, la merce presa in consegna deve essere depositata separatamente dalle altre merci.

     La data di presa in consegna coincide con quella della verifica delle caratteristiche minime indicate nella bolla di presa in consegna di cui all'articolo 14.

     2. Se la presa in consegna è effettuata alle condizioni di cui al paragrafo 1, il quantitativo può essere verificato sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali e a quelle dell'organismo di intervento e sempreché:

     a) la contabilità di magazzino indichi:

     — il peso constatato per pesatura, la quale deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi,

     — le caratteristiche qualitative al momento della pesatura, in particolare il tenore di umidità,

     — gli eventuali trasferimenti,

     — i trattamenti effettuati;

     b) l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino.

     Il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tenere conto di una differenza tra il tenore di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo.

     Tuttavia, l'organismo di intervento effettua, entro 30 giorni dalla data della presa in consegna dei prodotti, una verifica volumetrica di controllo. L'eventuale differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 6 %.

     Se, con il metodo volumetrico di cui al terzo comma, il peso ottenuto è inferiore di meno del 6% al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna.

     Se, con il metodo volumetrico di cui al terzo comma, il peso ottenuto è inferiore di più del 6% al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, quest’ultimo procede immediatamente ad una pesatura. Se il peso constatato è inferiore a quello indicato, le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore; in caso contrario, esse sono a carico del FEAOG.

 

     Art. 12. Verifica dei requisiti qualitativi.

     1. Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ai sensi dell’articolo 3, per l’accettazione del prodotto all’intervento, l’organismo di intervento preleva alcuni campioni in presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

     Sono prelevati tre campioni rappresentativi aventi massa unitaria minima di un chilogrammo, destinati rispettivamente:

     a) all'offerente;

     b) al magazzino in cui è prevista la consegna;

     c) all'organismo di intervento.

     Per una campionatura rappresentativa, il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo il quantitativo della partita offerta per dieci tonnellate. Ciascun prelievo ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo il totale dei prelievi per tre.

     La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.

     2. In caso di presa in consegna del prodotto fuori dal magazzino dell’offerente, sono costituiti campioni rappresentativi per ciascuna consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone), alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

     L'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino di intervento, ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurezza e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti di qualità minima, la presa in consegna della partita è rifiutata. L’intera partita deve essere ritirata. Le spese sostenute per l’operazione sono a carico dell’offerente.

     L'organismo di intervento che in uno Stato membro sia in grado di verificare tutti i requisiti relativi alla qualità minima per ciascuna consegna parziale, prima che la merce entri in magazzino, rifiuta la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

     3. Per la presa in consegna nel magazzino dell’offerente, ai sensi dell’articolo 11, la verifica viene effettuata sulla base di un campione rappresentativo della partita offerta alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

     Dalla verifica deve risultare che la merce risponde ai requisiti relativi alla qualità minima. In caso contrario, la presa in consegna della partita è rifiutata.

 

     Art. 13. Determinazione delle caratteristiche della merce.

     1. In caso di accettazione della merce, al termine dell'esame effettuato conformemente all’articolo 12, si procede alla determinazione precisa delle caratteristiche della merce ai fini di stabilire il prezzo da pagare all'offerente. Tale prezzo è determinato, per la partita offerta, in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui all’articolo 12.

     I risultati delle analisi sono comunicati all'offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all'articolo 14.

     2. Nel caso in cui l'offerente contesti i risultati dell'analisi effettuata in applicazione del paragrafo 1 per determinare il prezzo, un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità procede ad una nuova analisi precisa delle caratteristiche della merce, sulla base di nuovi campioni rappresentativi costituiti, in parti eguali, di campioni conservati dall'offerente e dall'organismo di intervento. In caso di consegna parziale della partita offerta, il risultato corrisponde alla media ponderata dei risultati delle analisi dei nuovi campioni rappresentativi di ciascuna delle consegne parziali.

     Il risultato di queste ultime analisi è determinante per il prezzo da pagare all'offerente. Le spese di queste nuove analisi sono a carico della parte soccombente.

 

     Art. 14. Bolla di presa in consegna.

     L'organismo di intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.

     Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:

     a) data della verifica del quantitativo e dei requisiti minimi;

     b) varietà e peso della merce consegnata;

     c) numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

     d) caratteristiche fisiche e qualitative constatate.

 

     Art. 15. Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento.

     1. Il prezzo da pagare all'offerente è quello determinato in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, per merce resa non scaricata al magazzino, valido alla data fissata come primo giorno di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all’articolo 4 e del disposto dell'articolo 8 del presente regolamento.

     In caso di presa in consegna nei magazzini dell'offerente in applicazione dell'articolo 11, il prezzo da pagare viene stabilito in base al prezzo di intervento in vigore il giorno dell'accettazione dell'offerta, adattato in base alle maggiorazioni e detrazioni applicabili e diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone è preso in consegna sino al centro di intervento più vicino, nonché delle spese di uscita dall'ammasso. Tali spese sono determinate dall'organismo di intervento.

     2. Il pagamento viene effettuato tra il trentaduesimo ed il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafo 1.

     Qualora si applichi l'articolo 13, paragrafo 2, il pagamento viene effettuato quanto prima dopo la comunicazione del risultato dell'ultima analisi all'offerente.

     Se il pagamento è subordinato alla produzione di una fattura da parte dell'offerente e se quest'ultima non viene presentata entro i termini di cui al primo comma, il pagamento deve aver luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva della fattura.

 

     Art. 16. Sorveglianza del prodotto ammassato.

     L'operatore che esegua, per conto dell'organismo di intervento, l'ammasso dei prodotti acquistati sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione degli stessi ed informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

     L'organismo di intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. La campionatura a tal fine può aver luogo al momento della compilazione dell’inventario annuale delle scorte previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione.

 

     Art. 17. Controllo del livello di contaminazione radioattiva.

     Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003.

 

     Art. 18. Norme nazionali.

     Gli organismi di intervento stabiliscono, ove necessario, procedure e condizioni complementari di presa in consegna compatibili con quelle del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro di appartenenza.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     I regolamenti (CE) n. 708/98 e (CE) n. 549/2000 sono abrogati.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

CENTRI DI INTERVENTO

 

     [si omettono le parti non concernenti l’Italia]

 

4. Italia

 

Regioni  

Centri di intervento 

 

 

Piemonte  

Vercelli 

 

Novara 

 

Cuneo 

 

Torino 

 

Alessandria 

 

Biella 

 

 

Veneto  

Rovigo 

 

 

Lombardia  

Pavia 

 

Mantova 

 

Milano 

 

Lodi 

 

 

Emilia-Romagna  

Piacenza 

 

Parma 

 

Ferrara 

 

Bologna 

 

Ravenna 

 

Reggio Emilia 

 

 

Sardegna  

Oristano 

 

Cagliari 

 

 

ALLEGATO II

 

A. RESA DI BASE ALLA LAVORAZIONE

 

 

Designazione della varietà  

Resa in grani interi  

Resa globale  

 

(in %) 

(in %) 

 

 

 

Argo, Selenio, Couachi  

66  

73 

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar 

65  

73 

Ispaniki A, Makedonia  

64  

73 

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria 

63  

72 

Tolima  

63  

71 

Inca  

63  

70 

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus 

62  

72 

Strymonas  

62  

71 

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano 

61  

72 

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal  

60  

72 

Evropi, Melas  

60  

70 

Arborio, Blue Belle, Blue Belle «E», Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea  

58  

72 

Maratelli, Precoce Rossi  

58  

70 

Carnaroli, Elba, Vialone Nano  

57  

72 

Axios  

57  

67 

Roxani  

57  

66 

Pygmalion  

52  

71 

Varietà non specificate  

64  

72 

 

 

B. MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

 

 

Resa del risone in grani interi di riso lavorato  

Maggiorazioni e detrazioni per punto di resa 

 

 

Superiore alla resa di base  

Maggiorazione dello 0,75% 

Inferiore alla resa di base  

Detrazione dell'1% 

Resa globale del risone in riso lavorato  

Maggiorazioni e detrazioni per punto di resa 

Superiore alla resa di base  

Maggiorazione dello 0,60% 

Inferiore alla resa di base  

Detrazione dello 0,80% 

 

 

ALLEGATO III

 

PERCENTUALI MASSIME DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

 

 

Difetti dei grani  

Riso a grani tondi  

Riso a grani medi e lunghi A  

Riso lungo B  

 

Codice NC 1006 10 92 

Codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96 

Codice NC 1006 10 98 

 

 

 

 

Grani gessati  

6  

4  

4 

Grani striati rossi  

10 

5  

5 

Grani macchiati e vaiolati  

4  

2,75  

2,75 

Grani ambrati  

1  

0,50  

0,50 

Grani gialli  

0,175  

0,175  

0,175 

Impurezze varie  

1  

1  

1 

Grani di riso di altre varietà  

5  

5  

5 

 

 

ALLEGATO IV

 

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

 

 

Detrazioni relative ai difetti dei grani 

 

 

 

 

 

Percentuale di grani difettosi che comportano una detrazione dal prezzo  

 

 

di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difetti dei grani 

Riso a grani tondi 

Riso a grani medi e  

Riso lungo B 

Percentuale di detrazione 

 

 

lunghi A 

 

[1] applicabile al divario  

 

Codice NC 

Codici NC 

Codice NC 

supplementare rispetto al 

 

1006 10 92 

1006 10 94 e  

1006 10 98 

limite inferiore 

 

 

1006 10 96 

 

 

 

 

 

 

 

Grani gessati  

dal 2 al 6%  

dal 2 al 4%  

dall'1,5 al 4%  

1% per ogni divario di 1/2 punto 

Grani striati rossi  

dall'1 al 10%  

dall'1 al 5%  

dall'1 al 5%  

1% per ogni divario supplementare di un punto 

Grani macchiati e vaiolati 

dallo 0,5 al 4%  

dallo 0,5 al 2,75%  

dallo 0,5 al 2,75%  

0,8% per ogni divario supplementare di ¼ punto 

Grani ambrati  

dallo 0,05 all'1%  

dallo 0,05 allo 0,5% 

dallo 0,05 allo 0,5% 

1,25% per ogni divario supplementare di 1/4 punto 

Grani gialli  

dallo 0,02 allo 0,175%  

dallo 0,02 allo 0,175% 

dallo 0,02 allo 0,175% 

6% per ogni divario di 1/8 punto 

 

[1] Ogni divario è calcolato a partire dal secondo decimale della percentuale di grani difettosi.  

 

 

ALLEGATO V

 

QUOTA N. 1 DI CUI ALL’ARTICOLO 5

 

 

Stato membro  

Quota n. 1 

 

 

Grecia  

4.674 t 

Spagna  

20.487 t 

Francia  

4.181 t 

Italia  

40.764 t 

Ungheria  

307 t 

Portogallo  

4.587 t 

 

 

ALLEGATO VI

 

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

 

Stato membro: ….

 

Numero dell'offerta  

Quantitativo offerto (t)  

Quantitativo minimo (t)  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

ecc.  

 

 

 

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2: AGRI-INTERV-RICE@CEC.EU.INT