§ 1.1.372 - Regolamento 26 settembre 2003, n. 1709.
Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/09/2003
Numero:1709


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 1.1.372 - Regolamento 26 settembre 2003, n. 1709.

Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso.

(G.U.U.E. 27 settembre 2003, n. L 243).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 8, lettera d),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2124/83 della Commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso, non corrisponde più alla classificazione dei tipi di riso attualmente in vigore. A fini di chiarezza occorre pertanto abrogare tale regolamento e sostituirlo con il presente regolamento.

     (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95, i produttori devono presentare dichiarazioni di raccolto e di scorte e le riserie devono effettuare dichiarazioni di scorte. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati precisi ricavati dalle suddette dichiarazioni.

     (3) Le informazioni fornite nell'ambito di tali dichiarazioni devono soprattutto permettere alla Commissione di stendere, all'inizio di ogni campagna, un bilancio delle disponibilità di riso in modo da assicurare una migliore gestione del mercato. In vista di tale obiettivo occorre pertanto precisare il contenuto delle dichiarazioni e le date limite di trasmissione, nonché definire le condizioni della loro comunicazione alla Commissione.

     (4) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I produttori o i raggruppamenti di produttori trasmettono ogni anno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situata la loro azienda o ad ogni altra autorità designata da tale Stato membro:

     a) anteriormente al 15 ottobre, la dichiarazione delle scorte detenute al 31 agosto, facendo la distinzione fra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 e specificandone i quantitativi detenuti e la resa in grani interi;

     b) anteriormente al 15 novembre, la dichiarazione del raccolto, facendo la distinzione fra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 e specificando la superficie utilizzata e la produzione ottenuta.

 

          Art. 2.

     Per quanto riguarda le attività di trasformazione e importazione che svolgono, le riserie trasmettono ogni anno, anteriormente al 15 ottobre, all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono situate o ad ogni altra autorità designata da tale Stato membro, la dichiarazione delle scorte di riso detenute al 31 agosto, facendo la distinzione tra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, suddivisi rispettivamente in prodotti comunitari e prodotti importati da paesi terzi. I quantitativi in giacenza sono ripartiti in funzione della fase di lavorazione. Per ciascun quantitativo di risone (riso «paddy») o di riso semilavorato viene indicata anche la resa in grani interi.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

     a) anteriormente al 15 novembre, le informazioni indicate agli allegati I e II derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2;

     b) anteriormente al 15 dicembre, le informazioni indicate all'allegato III derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di raccolto di cui all'articolo 1, lettera b), e dalla stima delle rese in grani interi previste per il raccolto.

     Le informazioni trasmesse possono essere modificate fino al 15 gennaio al più tardi.

     2. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate per posta elettronica all'indirizzo indicato negli allegati I, II e III.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri prendono le disposizioni opportune per il deposito e la centralizzazione delle dichiarazioni su scala nazionale.

     Essi adottano, in materia di controllo, tutte le misure necessarie per accertare che le dichiarazioni siano conformi alla realtà.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni e le misure in questione.

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 2124/83 è abrogato.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2003.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)