§ 1.3.147 – Regolamento 14 marzo 2000, n. 549.
Regolamento n. 549/2000 della Commissione che fissa i centri d'intervento del riso.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:14/03/2000
Numero:549


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  


§ 1.3.147 – Regolamento 14 marzo 2000, n. 549. [1]

Regolamento n. 549/2000 della Commissione che fissa i centri d'intervento del riso.

(G.U.C.E. 15 marzo 2000, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98, in particolare l'articolo 8, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione ha stabilito i centri d'intervento del riso diversi da Vercelli. Il detto regolamento è stato modificato diverse volte, da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/98. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirlo integralmente.

     (2) In seguito alle consultazioni con gli Stati membri interessati, è opportuno modificare l'elenco dei centri d'intervento in Spagna e in Grecia.

     (3) Tali misure devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di applicazione del regime dell'intervento.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I centri d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95 sono elencati nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 2047/84 è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

 

 

Allegato [2]

 

     (Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 489/2005.

[2] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2004.