§ 1.2.114 – Regolamento 22 settembre 2004, n. 1655.
Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/09/2004
Numero:1655


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 1.2.114 – Regolamento 22 settembre 2004, n. 1655.

Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dallarticolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

(G.U.U.E. 23 settembre 2004, n. L 298).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l'articolo 155,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 1° maggio 2004 il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2004 la modulazione volontaria prevista dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. La modulazione obbligatoria introdotta con il nuovo regime entra in applicazione nel 2005.

     (2) Per alcuni Stati membri la percentuale della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sarà in un primo tempo inferiore alla percentuale della modulazione facoltativa di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Ciò potrebbe creare un disavanzo per il finanziamento delle misure di accompagnamento nel quadro di programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale che sono finanziati con il sostegno supplementare comunitario secondo quanto stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

     (3) È quindi opportuno che gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare la modulazione facoltativa dopo il 31 dicembre 2004, qualora sia necessario per coprire il fabbisogno finanziario risultante dalle misure di accompagnamento approvate anteriormente al 1° gennaio 2006.

     (4) Occorrono pertanto norme transitorie che facilitino il passaggio dalla modulazione facoltativa a quella obbligatoria.

     (5) Ai fini di un’agevole transizione tra i periodi di programmazione, i termini entro cui sono disponibili gli importi provenienti dalla modulazione facoltativa devono essere estesi sino alla fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui detti importi sono stati trattenuti. In tale contesto è opportuno, per motivi di certezza giuridica, modificare l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione.

     (6) Tenuto conto della modifica dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001, è altresì necessario modificare l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in modo da garantire la piena applicazione di questo articolo ai fondi provenienti dalla modulazione facoltativa.

     (7) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 963/2001 e (CE) n. 296/96.

     (8) Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento di ogni azione pluriennale deve rimanere la stessa fino alla scadenza dell’azione. Tuttavia, qualora i fondi provenienti dalla modulazione facoltativa fossero esauriti, lo Stato membro deve essere autorizzato a finanziare con altri fondi le azioni pluriennali ancora in corso.

     (9) Al fine di garantire la corretta gestione e il corretto controllo dei fondi provenienti dalla modulazione facoltativa, gli Stati membri devono tenere una contabilità separata degli importi trattenuti e della loro utilizzazione, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 296/96.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri che hanno applicato riduzioni dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 possono applicare, oltre alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, una riduzione supplementare fino alla percentuale che ogni anno si ritiene necessaria per coprire la differenza tra l’importo disponibile in seguito alle riduzioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’importo necessario per finanziare la spesa per le misure di accompagnamento a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, per le quali l’assegnazione e l’utilizzazione del sostegno supplementare comunitario sono state approvate fino al 31 dicembre 2005.

     2. La riduzione globale del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, quale risulta dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20 % dell'importo complessivo che, se non fosse per l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, verrebbe corrisposto all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

     3. Le misure di accompagnamento menzionate al paragrafo 1 sono le misure previste dagli articoli da 10 a 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), da 21 bis a 21 quinquies (rispetto delle norme), da 22 a 24 (agroambiente e benessere degli animali), da 24 bis a 24 quinquies (qualità alimentare) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     4. La riduzione supplementare di cui al paragrafo 1 può essere applicata a livello regionale.

     5. Le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione si applicano mutatis mutandis per approvare l’assegnazione e l’utilizzazione degli importi trattenuti in conformità del paragrafo 1.

 

     Art. 2.

     Fatto salvo l’articolo 77 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, l’importo della riduzione supplementare di cui all’articolo 1 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 6 e 24 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I di detto regolamento ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della pertinente legislazione specifica.

 

     Art. 3.

     1. Gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 del presente regolamento e dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento di un sostegno supplementare comunitario entro la fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono stati trattenuti.

     2. La percentuale del contributo comunitario per le misure finanziate con gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 è la stessa di quella prevista nel documento di programmazione dello sviluppo rurale per la misura di cui trattasi.

     3. Un’azione pluriennale non può essere finanziata alternativamente un anno con il sostegno comunitario di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 817/2004 e un altro anno con i fondi provenienti dalla riduzione supplementare di cui al presente regolamento.

     Tuttavia, qualora i fondi ottenuti con la riduzione prevista dal presente regolamento siano esauriti, lo Stato membro può finanziare l’azione pluriennale fino alla sua scadenza tramite la sezione garanzia del FEAOG in conformità del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni fissate all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 296/96 si applicano mutatis mutandis alla contabilità degli importi trattenuti e alla spesa originata dal presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un aggiornamento dell’assegnazione degli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1, unitamente al riepilogo delle spese di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 817/2004.

 

     Art. 6.

     Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli importi trattenuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono trattenuti.».

 

     Art. 7.

     Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli eventuali interessi che non sono stati pagati in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 o dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono dedotti dagli anticipi relativi alle spese del mese di ottobre dell'esercizio considerato.».

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6 si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2004.