Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 22/09/2004 |
Numero: | 1655 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 1.2.114 – Regolamento 22 settembre 2004, n. 1655.
Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
(G.U.U.E. 23 settembre 2004, n. L 298).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Dal 1° maggio 2004 il
(2) Per alcuni Stati membri la percentuale della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10 del
(3) È quindi opportuno che gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare la modulazione facoltativa dopo il 31 dicembre 2004, qualora sia necessario per coprire il fabbisogno finanziario risultante dalle misure di accompagnamento approvate anteriormente al 1° gennaio 2006.
(4) Occorrono pertanto norme transitorie che facilitino il passaggio dalla modulazione facoltativa a quella obbligatoria.
(5) Ai fini di un’agevole transizione tra i periodi di programmazione, i termini entro cui sono disponibili gli importi provenienti dalla modulazione facoltativa devono essere estesi sino alla fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui detti importi sono stati trattenuti. In tale contesto è opportuno, per motivi di certezza giuridica, modificare l’articolo 1, paragrafo 1, del
(6) Tenuto conto della modifica dell’articolo 1, paragrafo 1, del
(7) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 963/2001 e (CE) n. 296/96.
(8) Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento di ogni azione pluriennale deve rimanere la stessa fino alla scadenza dell’azione. Tuttavia, qualora i fondi provenienti dalla modulazione facoltativa fossero esauriti, lo Stato membro deve essere autorizzato a finanziare con altri fondi le azioni pluriennali ancora in corso.
(9) Al fine di garantire la corretta gestione e il corretto controllo dei fondi provenienti dalla modulazione facoltativa, gli Stati membri devono tenere una contabilità separata degli importi trattenuti e della loro utilizzazione, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 296/96.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. Gli Stati membri che hanno applicato riduzioni dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 4 del
2. La riduzione globale del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, quale risulta dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20 % dell'importo complessivo che, se non fosse per l’articolo 10 del
3. Le misure di accompagnamento menzionate al paragrafo 1 sono le misure previste dagli articoli da 10 a 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), da 21 bis a 21 quinquies (rispetto delle norme), da 22 a 24 (agroambiente e benessere degli animali), da 24 bis a 24 quinquies (qualità alimentare) e 31 (imboschimento) del
4. La riduzione supplementare di cui al paragrafo 1 può essere applicata a livello regionale.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del
Art. 2.
Fatto salvo l’articolo 77 del
Art. 3.
1. Gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 del presente regolamento e dell’articolo 4 del
2. La percentuale del contributo comunitario per le misure finanziate con gli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1 è la stessa di quella prevista nel documento di programmazione dello sviluppo rurale per la misura di cui trattasi.
3. Un’azione pluriennale non può essere finanziata alternativamente un anno con il sostegno comunitario di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del
Tuttavia, qualora i fondi ottenuti con la riduzione prevista dal presente regolamento siano esauriti, lo Stato membro può finanziare l’azione pluriennale fino alla sua scadenza tramite la sezione garanzia del FEAOG in conformità del
Art. 4.
Le disposizioni fissate all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 296/96 si applicano mutatis mutandis alla contabilità degli importi trattenuti e alla spesa originata dal presente regolamento.
Art. 5.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un aggiornamento dell’assegnazione degli importi trattenuti in conformità dell’articolo 1, unitamente al riepilogo delle spese di cui all’articolo 55 del
Art. 6.
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del
«1. Gli importi trattenuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del
Art. 7.
Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del
Art. 8.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6 si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2004.