§ 1.2.90 - Regolamento 4 giugno 2003, n. 963.
Regolamento (CE) n. 963/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:04/06/2003
Numero:963


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.90 - Regolamento 4 giugno 2003, n. 963.

Regolamento (CE) n. 963/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, gli Stati membri e la Commissione hanno constatato la necessità di semplificare alcune delle sue disposizioni.

     (2) Per garantire una maggiore flessibilità nell'ambito della procedura di sorveglianza che accompagna i programmi di sviluppo rurale è necessario semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2002, in particolare per quanto riguarda la procedura di modifica dei documenti di programmazione e la tabella finanziaria generale indicativa.

     (3) Il termine previsto per la notifica dei casi di forza maggiore e delle relative prove in certi casi si è rivelato troppo breve. Appare quindi opportuno dare agli Stati membri la facoltà di prorogare tale termine.

     (4) Dall'inizio del periodo di programmazione, la fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Per ragioni di chiarezza e per semplificare la gestione di tali misure appare pertinente prevedere la possibilità, a partire dal 2000, di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali. È altresì opportuno stabilire le condizioni di applicazione dei listini per garantire una gestione efficace da parte degli Stati membri che le utilizzano.

     (5) Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno temperare le condizioni richieste per la modifica finanziaria delle misure così da sottoporre alla procedura del comitato di gestione esclusivamente le modifiche sostanziali relative al finanziamento dei programmi.

     (6) Appare necessario prevedere la possibilità di superamento dei limiti previsti per la presentazione di modifiche dei documenti di programmazione alla Commissione qualora esse siano dovute a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione degli Stati membri.

     (7) Occorre modificare le condizioni procedurali per quanto riguarda le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, che non sono oggetto di approvazione da parte della Commissione. È opportuno garantire la massima rapidità ed efficienza nella comunicazione alla Commissione delle modifiche di carattere finanziario e dell'esame delle modifiche di altra natura da parte della Commissione stessa.

     (8) Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.

     (9) Per quanto riguarda la presentazione della relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, occorre applicare il termine previsto per gli interventi pluriennali dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001.

     (10) Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'ambito della partecipazione comunitaria al finanziamento delle valutazioni, è opportuno sopprimere la condizione che stabilisce il cofinanziamento minimo per la valutazione ex post.

     (11) Per ottimizzare il controllo in loco, sia sotto il profilo della scelta del beneficiario, che della scelta del periodo del controllo ed evitare controlli non pertinenti, occorre tener conto del fatto che le misure connesse ad investimenti sono di solito pluriennali.

     (12) I vincoli tecnici dei regimi di sostegno di misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli rendono non pertinente l'applicazione del regime di sanzioni previsto dagli articoli 30, 31 e dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001.

     (13) L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001, che prevede deroghe all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dal beneficio degli aiuti, si applica al sostegno accordato in base alle superfici e ai capi di bestiame. Per ragioni di coerenza occorre estendere l'applicazione di tali deroghe alle altre misure di sviluppo rurale.

     (14) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92, e (CEE) n. 2080/92, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Inoltre, le spese connesse a tali misure devono essere inserite nelle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 445/2002. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sorveglianza finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione.

     (15) Le modifiche di alcune delle caratteristiche principali delle misure di sostegno previste nell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, che richiedono l'approvazione della Commissione, si sono rivelate particolarmente onerose nella gestione dei programmi. Appare quindi necessario modificare detto allegato in modo che tali modifiche possano essere decise dagli Stati membri e successivamente notificate alla Commissione.

     (16) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 445/2002 in conformità.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 445/2002 è modificato come segue:

     1) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

     «Tale termine può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.»

     2) Nella sezione 1 del capo II è inserito l'articolo seguente:

     «Art. 39 bis.

     1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n. 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi.

     2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;

     b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.»

     3) L'articolo 44 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) il testo delle lettere b), c) e d) è sostituito dal seguente:

     «b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;

     c) l'importo complessivo del sostegno comunitario e l'importo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione;

     d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:

     - il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,

     - il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,

     prendendo come base di calcolo la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, come da ultimo modificata.»

     ii) la lettera e) e il secondo comma sono soppressi;

     b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.

     Il disposto del primo comma non si applica in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;»

     c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2.B, primo trattino, dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore alla data in cui pervengono alla Commissione.

     Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d);»

     d) al paragrafo 5, i termini «almeno due mesi» sono sostituiti dai termini «almeno tre mesi».

     4) Nella sezione 2 del capo II è inserito l'articolo seguente:

     «Art. 45 bis.

     Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.

     Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.»

     5) All'articolo 51, la seconda frase del secondo comma è soppressa.

     6) All'articolo 53, paragrafo 1, i termini «30 aprile di ogni anno», sono sostituiti dai termini «30 giugno di ogni anno».

     7) All'articolo 61, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono disporre che i controlli in loco vertano esclusivamente sui progetti in fase di ultimazione.»

     8) Il testo dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

     «Art. 62.

     Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 nonché dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001. Tali disposizioni non si applicano al sostegno concesso per misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli.

     Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.»

     9) È inserito l'articolo seguente:

     «Art. 62 bis.

     1. L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al sostegno previsto per tutte le misure di sviluppo rurale.

     2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 2419/2001

     10) All'articolo 65, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I regolamenti e le decisioni abrogati dal regolamento (CE) n. 1750/1999, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione, restano applicabili per le azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 2000, in forza dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999

     11) All'articolo 66 è aggiunto il seguente comma:

     «Il disposto dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.»

     12) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Tuttavia il punto 3, lettera a), e il punto 12 dell'articolo 1 non si applicano alle modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono state oggetto, a tale data, di una decisione di approvazione da parte della Commissione.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002 è modificato come segue:

     1) Il punto 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG)

      [Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

     (Omissis)»

     2) Al punto 9.1.A, è aggiunto il trattino seguente:

     «- obiettivo generale di ogni misura.»

     3) Al punto 9.2.A, il primo e il secondo trattino sono soppressi.

     4) Al punto 9.2.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:

     «- aliquota della partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,

     - intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),»

     5) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il punto 1 è soppresso.

     6) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il testo della frase introduttiva del punto 3 è sostituito dal seguente:

     «per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti:»

     7) Al punto 9.3.V.B, primo trattino, dopo il punto 2 sono aggiunti i punti seguenti:

     «3) importo dell'aiuto per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (CE) n. 1257/1999: giustificazione della differenziazione dell'aiuto secondo i criteri dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

     4) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999: calcoli agronomici dettagliati fissati nel documento di programmazione approvato.»

     8) Al punto 9.3.VI.A, il secondo, il terzo e il quarto trattino sono soppressi.

     9) Al punto 9.3.VI.A, quinto trattino, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti:»

     10) Al punto 9.3.VI.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:

     «- elenco delle razze minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e tengono aggiornato il libro genealogico/zootecnico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,

     - per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,

     - informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,

     - modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche.»

     11) Il punto 9.3.VIII.A è soppresso.

     12) Al punto 9.3.VIII.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:

     «- definizione di:

     i) “terreno agricolo” in relazione all'articolo 26 del presente regolamento;

     ii) “agricoltore” in relazione all'articolo 27 del presente regolamento;

     iii) disposizioni intese a garantire che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, sono compatibili con l'ambiente e, se pertinente, preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;

     iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1257/1999,

     - in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 39 bis, indicazione:

     i) degli importi dei listini dei prezzi unitari;

     ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini;

     iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione.»

     13) Al punto 12 è aggiunto è il punto seguente:

     «4) Altre indicazioni

     Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento).»

     14) Il testo del punto 16.B è sostituito dal seguente:

     «B. Altri elementi:

     - soppressione di un aiuto di Stato,

     - modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,

     - intensità dell'aiuto.»