Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 04/06/2003 |
Numero: | 963 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.90 - Regolamento 4 giugno 2003, n. 963.
Regolamento (CE) n. 963/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del
(2) Per garantire una maggiore flessibilità nell'ambito della procedura di sorveglianza che accompagna i programmi di sviluppo rurale è necessario semplificare le disposizioni del
(3) Il termine previsto per la notifica dei casi di forza maggiore e delle relative prove in certi casi si è rivelato troppo breve. Appare quindi opportuno dare agli Stati membri la facoltà di prorogare tale termine.
(4) Dall'inizio del periodo di programmazione, la fissazione di listini dei prezzi unitari costituisce una prassi frequente per taluni investimenti cofinanziati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, e dell'articolo 31 del
(5) Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno temperare le condizioni richieste per la modifica finanziaria delle misure così da sottoporre alla procedura del comitato di gestione esclusivamente le modifiche sostanziali relative al finanziamento dei programmi.
(6) Appare necessario prevedere la possibilità di superamento dei limiti previsti per la presentazione di modifiche dei documenti di programmazione alla Commissione qualora esse siano dovute a calamità naturali o ad altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione degli Stati membri.
(7) Occorre modificare le condizioni procedurali per quanto riguarda le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, che non sono oggetto di approvazione da parte della Commissione. È opportuno garantire la massima rapidità ed efficienza nella comunicazione alla Commissione delle modifiche di carattere finanziario e dell'esame delle modifiche di altra natura da parte della Commissione stessa.
(8) Per garantire un controllo efficace e regolare è necessario che gli Stati membri tengano a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei documenti di programmazione.
(9) Per quanto riguarda la presentazione della relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del
(10) Per offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'ambito della partecipazione comunitaria al finanziamento delle valutazioni, è opportuno sopprimere la condizione che stabilisce il cofinanziamento minimo per la valutazione ex post.
(11) Per ottimizzare il controllo in loco, sia sotto il profilo della scelta del beneficiario, che della scelta del periodo del controllo ed evitare controlli non pertinenti, occorre tener conto del fatto che le misure connesse ad investimenti sono di solito pluriennali.
(12) I vincoli tecnici dei regimi di sostegno di misure forestali diverse dall'imboschimento di terreni agricoli rendono non pertinente l'applicazione del regime di sanzioni previsto dagli articoli 30, 31 e dall'articolo 32, paragrafo 1, del
(13) L'articolo 44 del
(14) Le informazioni sull'applicazione delle vecchie misure di accompagnamento previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92, e (CEE) n. 2080/92, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere inserite tra le informazioni contenute nella relazione annuale di esecuzione prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, del
(15) Le modifiche di alcune delle caratteristiche principali delle misure di sostegno previste nell'allegato II del
(16) È quindi opportuno modificare il
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
«Tale termine può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione.»
2) Nella sezione 1 del capo II è inserito l'articolo seguente:
«Art. 39 bis.
1. Gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo, secondo e sesto trattino, nonché dall'articolo 31 del
2. L'applicazione dei listini di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) i listini sono calcolati dalle autorità pubbliche competenti in base a criteri oggettivi che consentano di determinare i costi delle singole attività tenendo conto delle specifiche condizioni locali ed evitando ogni sovracompensazione;
b) gli investimenti cofinanziati sono realizzati tra il momento della presentazione della domanda di aiuto e il pagamento finale dell'aiuto.»
3) L'articolo 44 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) il testo delle lettere b), c) e d) è sostituito dal seguente:
«b) le caratteristiche principali delle misure di sostegno di cui all'allegato II;
c) l'importo complessivo del sostegno comunitario e l'importo complessivo del costo totale ammissibile o delle spese pubbliche ammissibili, stabiliti nella decisione di approvazione del documento di programmazione;
d) la ripartizione della dotazione finanziaria tra le varie misure del documento di programmazione quando essa superi:
- il 15 % dell'importo complessivo del costo totale ammissibile previsto per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sul costo totale ammissibile,
- il 20 % dell'importo complessivo delle spese pubbliche ammissibili previste per il programma per l'intero periodo di programmazione, se la partecipazione comunitaria si basa sulle spese pubbliche ammissibili,
prendendo come base di calcolo la tabella di pianificazione finanziaria acclusa alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, come da ultimo modificata.»
ii) la lettera e) e il secondo comma sono soppressi;
b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modificazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.
Il disposto del primo comma non si applica in caso di modificazioni risultate necessarie a causa di calamità naturali o altri eventi eccezionali che abbiano una forte incidenza sulla programmazione dello Stato membro;»
c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modifiche di ordine finanziario non contemplate dal paragrafo 2, lettera d), e le modifiche dell'aliquota della partecipazione comunitaria di cui al punto 9.2.B, primo trattino, dell'allegato II sono comunicate alla Commissione, compresa la tabella finanziaria modificata secondo il modello riportato al punto 8 dello stesso allegato. Esse entrano in vigore alla data in cui pervengono alla Commissione.
Le modifiche di ordine finanziario di cui al primo comma non possono superare, cumulativamente nel corso dell'anno civile considerato, i massimali indicati al paragrafo 2, lettera d);»
d) al paragrafo 5, i termini «almeno due mesi» sono sostituiti dai termini «almeno tre mesi».
4) Nella sezione 2 del capo II è inserito l'articolo seguente:
«Art. 45 bis.
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata dei documenti di programmazione, aggiornata dopo ogni modificazione. Essi comunicano alla Commissione l'indirizzo elettronico al quale possono essere consultati i documenti di programmazione nella versione consolidata e la informano di ogni nuovo aggiornamento.
Inoltre, gli Stati membri conservano una versione elettronica di tutte le versioni precedenti dei documenti di programmazione.»
5) All'articolo 51, la seconda frase del secondo comma è soppressa.
6) All'articolo 53, paragrafo 1, i termini «30 aprile di ogni anno», sono sostituiti dai termini «30 giugno di ogni anno».
7) All'articolo 61, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Per quanto riguarda le misure di sostegno agli investimenti di cui al titolo II, capi I, VII, VIII e IX del
8) Il testo dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:
«Art. 62.
Al sostegno concesso in base alle superfici si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 nonché dell'articolo 32, paragrafo 1, del
Gli articoli 36, 38 e 40 dello stesso regolamento si applicano al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico.»
9) È inserito l'articolo seguente:
«Art. 62 bis.
1. L'articolo 44 del
2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura di sviluppo rurale ha l'obbligo di restituire il relativo importo conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del
10) All'articolo 65, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I regolamenti e le decisioni abrogati dal
11) All'articolo 66 è aggiunto il seguente comma:
«Il disposto dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.»
12) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia il punto 3, lettera a), e il punto 12 dell'articolo 1 non si applicano alle modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono state oggetto, a tale data, di una decisione di approvazione da parte della Commissione.
ALLEGATO
L'allegato II del
1) Il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8. Tabella finanziaria generale indicativa (esercizio FEAOG)
[Articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, del
(Omissis)»
2) Al punto 9.1.A, è aggiunto il trattino seguente:
«- obiettivo generale di ogni misura.»
3) Al punto 9.2.A, il primo e il secondo trattino sono soppressi.
4) Al punto 9.2.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
«- aliquota della partecipazione comunitaria basata o sul costo totale o sulla spesa pubblica,
- intensità e/o importo dell'aiuto e differenziazione applicata (capi I-VIII),»
5) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il punto 1 è soppresso.
6) Al punto 9.3.V.A, primo trattino, il testo della frase introduttiva del punto 3 è sostituito dal seguente:
«per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del
7) Al punto 9.3.V.B, primo trattino, dopo il punto 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«3) importo dell'aiuto per i pagamenti di cui all'articolo 13, lettera a), del
4) per le indennità compensative di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 16 del
8) Al punto 9.3.VI.A, il secondo, il terzo e il quarto trattino sono soppressi.
9) Al punto 9.3.VI.A, quinto trattino, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«calcoli agronomici iniziali dettagliati indicanti:»
10) Al punto 9.3.VI.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
«- elenco delle razze minacciate di abbandono e indicazione del numero di femmine riproduttrici per le zone interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un'organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e tengono aggiornato il libro genealogico/zootecnico della razza. L'organismo in questione deve possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze di cui trattasi,
- per quanto riguarda le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell'erosione genetica sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale,
- informazioni dettagliate sugli obblighi degli agricoltori ed ogni altra condizione contrattuale, tra cui il campo di applicazione e le procedure per l'adeguamento dei contratti in corso,
- modifiche del livello dell'aiuto fino al 120 % dei costi e delle perdite di reddito indicati nei calcoli agronomici fissati nel documento di programmazione approvato e giustificazione di tali modifiche.»
11) Il punto 9.3.VIII.A è soppresso.
12) Al punto 9.3.VIII.B, dopo i termini «Altri elementi» sono inseriti i seguenti trattini:
«- definizione di:
i) “terreno agricolo” in relazione all'articolo 26 del presente regolamento;
ii) “agricoltore” in relazione all'articolo 27 del presente regolamento;
iii) disposizioni intese a garantire che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, sono compatibili con l'ambiente e, se pertinente, preservano l'equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica;
iv) disposizioni contrattuali tra regioni e potenziali beneficiari in merito agli interventi di cui all'articolo 32 del
- in caso di applicazione dei listini di cui all'articolo 39 bis, indicazione:
i) degli importi dei listini dei prezzi unitari;
ii) del metodo seguito per la fissazione dei listini;
iii) che è stato rispettato il divieto di sovracompensazione.»
13) Al punto 12 è aggiunto è il punto seguente:
«4) Altre indicazioni
Eventualmente, indicare l'applicazione del termine supplementare per la notifica dei casi di forza maggiore (articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento).»
14) Il testo del punto 16.B è sostituito dal seguente:
«B. Altri elementi:
- soppressione di un aiuto di Stato,
- modifiche del finanziamento aggiuntivo sotto forma di un aiuto di Stato concesso ad una delle misure nel documento di programmazione approvato,
- intensità dell'aiuto.»