§ 98.1.29390 - D.L. 10 maggio 2001, n. 166 .
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/2001
Numero:166


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29390 - D.L. 10 maggio 2001, n. 166 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

(G.U. 10 maggio 2001, n. 107)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     "Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, dall'art. 1 della L. 6 luglio 2001, n. 271.