Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/05/2001 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.29390 - D.L. 10 maggio 2001, n. 166 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
(G.U. 10 maggio 2001, n. 107)
1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del
"Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, dall'art. 1 della