§ 1.2.45 - Decisione 8 settembre 1999, n. 659.
Decisione (CE) n. 99/659 della Commissione che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:08/09/1999
Numero:659


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.2.45 - Decisione 8 settembre 1999, n. 659.

Decisione (CE) n. 99/659 della Commissione che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C 1999 2843].

(G.U.C.E. 6 ottobre 1999, n. L 259).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

     (1) considerando che la dotazione di stanziamenti di impegno per le misure di sviluppo rurale integrate nei programmi dell'obiettivo 1 è cofinanziata dal FEAOG, sezione oreintamento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     (2) considerando che il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è cofinanziato dal FEAOG, sezione garanzia, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     (3) considerando che al paragrafo 23 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino, tenutosi il 24 e 25 marzo 1999, sono stati fissati gli orientamenti finanziari relativi allo sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006;

     (4) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG, sezione garanzia, su base annua e secondo criteri obiettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio;

     (5) considerando che, date le particolari difficoltà strutturali nelle zone rurali ammissibili all'obiettivo 2 dei Fondi strutturali, la Commissione provvede ad assicurare che, nell'ambito della programmazione delle misure dello sviluppo rurale, l'intensità dell'aiuto comunitario pro capite sia notevolmente superiore in queste zone rispetto a quelle non interessate dagli obiettivi 1 o 2 per quanto riguarda le misure indicate all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     (6) considerando che occorre tener conto del paragrafo 22 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999;

     (7) considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione, tenendo conto degli obiettivi dei programmi, adegua gli stanziamenti iniziali alle spese effettivamente sostenute e alle revisioni delle previsioni di spesa presentate dagli Stati membri,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. [1]

     Gli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per il sostegno allo sviluppo rurale cofinanziati dal FEAOG, sezione garanzia, per il periodo 2000-2006 sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

     Gli stanziamenti di cui al primo comma coprono anche:

     a) le spese sostenute dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure di accompagnamento contemplate nei regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio a partire dall'esercizio finanziario 2000 poiché, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, il FEAOG si assume in carico i pagamenti effettuati dagli organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 1999;

     b) le altre azioni di sviluppo rurale approvate anteriormente al 1o gennaio 2000 e riprese nella nuova programmazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione.

     [Per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, l'importo massimo ammissibile al FEAOG per le spese pagate dagli organismi pagatori di uno Stato membro non deve superare l'importo totale delle spese effettuate dallo stesso Stato membro durante il periodo dal 16 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.] [2]

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [3]

Sostegno allo sviluppo rurale a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG (2000-2006)

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (*)

2006

Totale periodo (stanziamento modificato senza modulazione)

Totale dotazione «Berlino»

Totale periodo (stanziamento modificato compresa la modulazione)

 

Spesa effettiva

Stanziamento iniziale

Previsione (**)

Stanziamento modificato (senza modulazione)

Stanziamento modificato (compresa la modulazione) (***)

 

 

 

Belgio

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danimarca

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Germania

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grecia

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spagna

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francia

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irlanda

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italia

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Lussemburgo

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Paesi Bassi

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Austria

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portogallo

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finlandia

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Svezia

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Regno Unito

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

non ancora assegnati

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Totale

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

riporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dati relativi alla spesa 2005 prima della liquidazione dei conti definitiva

(**) Importo massimo ammissibile in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 817/2004

(***) Compresa la ridistribuzione di 197,7 Mio EUR (eccedenza disponibile dopo la ridistribuzione fino al 100 % del massimale di Berlino) + 43,4 Mio EUR del riporto + 655 Mio EUR provenienti dalla modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2000/426/CE.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 decisione n. 2006/289/CE.

[3] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2000/426/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2004/592/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2005/361/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 decisione n. 2006/289/CE.