§ 1.2.152 - Decisione 12 aprile 2006, n. 289.
Decisione n. 2006/289/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:12/04/2006
Numero:289


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.152 - Decisione 12 aprile 2006, n. 289.

Decisione n. 2006/289/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 aprile 2006, n. L 106).

 

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana,

olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Con decisione n. 1999/659/CE la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali per Stato membro per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG — sezione garanzia per il periodo 2000-2006.

      (2) L’articolo 1, terzo comma, della decisione n. 1999/659/CE limita l’importo massimo ammissibile al FEAOG per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006. In conformità delle misure transitorie contenute nell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, tale disposizione non è più applicabile.

      (3) A norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi.

      (4) A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), la Commissione adatta, entro due mesi dall’adozione del bilancio del relativo esercizio, gli stanziamenti iniziali per Stato membro, stabiliti dalla decisione n. 1999/659/CE.

      (5) Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono tenere conto delle spese effettive degli Stati membri negli anni 2000-2005 e delle previsioni rivedute per l’esercizio 2006, presentate entro il 1o ottobre 2005. Le previsioni di spesa per il 2006, trasmesse in conformità delle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, indicano che un certo importo delle dotazioni di bilancio per il 2006 non sarà speso. In applicazione dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la Commissione ripartisce i fondi inutilizzati tra gli Stati membri che prevedono di utilizzare completamente le loro dotazioni finanziarie per il periodo di programmazione 2000-2006, sulla base del criterio di distribuzione degli stanziamenti iniziali indicato nella decisione n. 1999/659/CE.

      (6) A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, gli importi risultanti dall’applicazione della modulazione sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

      (7) Con decisione della Commissione C(2005) 5314 del 19 dicembre 2005, gli importi risultanti dall’applicazione della modulazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 1782/2003 sono stati assegnati agli Stati membri. Occorre aggiungere detti stanziamenti agli stanziamenti iniziali assegnati agli Stati membri per l’esercizio di bilancio 2006 stabiliti dalla decisione n. 1999/659/CE.

      (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 1999/659/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 1999/659/CE è così modificata:

     a) all'articolo 1 è soppresso il terzo comma;

     b) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Sostegno allo sviluppo rurale a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG (2000-2006)

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (*)

2006

Totale periodo (stanziamento modificato senza modulazione)

Totale dotazione «Berlino»

Totale periodo (stanziamento modificato compresa la modulazione)

 

Spesa effettiva

Stanziamento iniziale

Previsione (**)

Stanziamento modificato (senza modulazione)

Stanziamento modificato (compresa la modulazione) (***)

 

 

 

Belgio

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danimarca

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Germania

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grecia

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spagna

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francia

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irlanda

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italia

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Lussemburgo

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Paesi Bassi

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Austria

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portogallo

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finlandia

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Svezia

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Regno Unito

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

non ancora assegnati

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Totale

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

riporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dati relativi alla spesa 2005 prima della liquidazione dei conti definitiva

(**) Importo massimo ammissibile in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 817/2004

(***) Compresa la ridistribuzione di 197,7 Mio EUR (eccedenza disponibile dopo la ridistribuzione fino al 100 % del massimale di Berlino) + 43,4 Mio EUR del riporto + 655 Mio EUR provenienti dalla modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003