§ 1.2.130 – Decisione 29 aprile 2005, n. 361.
Decisione n. 2005/361/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:29/04/2005
Numero:361


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.130 – Decisione 29 aprile 2005, n. 361.

Decisione n. 2005/361/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006.

(G.U.U.E. 5 maggio 2005, n. L 118).

 

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese,

francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

     considerando quando segue:

     (1) Con decisione 1999/659/CE la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali per Stato membro per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG-sezione garanzia per il periodo 2000-2006.

     (2) A norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi.

     (3) A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), la Commissione adatta, entro due mesi dall’adozione del bilancio del relativo esercizio, gli stanziamenti iniziali per Stato membro, definiti dalla decisione 1999/659/CE.

     (4) Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono tenere conto delle spese effettive degli Stati membri negli anni 2000-2004 e delle previsioni rivedute per gli esercizi 2005 e 2006, presentate entro il 1° ottobre 2004.

     (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/659/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato della decisione 1999/659/CE.

 

          Art. 2.

     Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)