Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 29/04/2005 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.130 – Decisione 29 aprile 2005, n. 361.
Decisione n. 2005/361/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006.
(G.U.U.E. 5 maggio 2005, n. L 118).
(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese,
francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quando segue:
(1) Con
(2) A norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del
(3) A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del
(4) Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono tenere conto delle spese effettive degli Stati membri negli anni 2000-2004 e delle previsioni rivedute per gli esercizi 2005 e 2006, presentate entro il 1° ottobre 2004.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato della
Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
ALLEGATO
(Omissis)