Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 23/07/2004 |
Numero: | 592 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.109 – Decisione 23 luglio 2004, n. 592.
Decisione n. 2004/592/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.
(G.U.U.E. 10 agosto 2004, n. L 263).
(I testi in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese,
tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) Conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del
(3) Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del
(4) Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono prendere in considerazione l'esecuzione finanziaria realizzata dagli Stati membri negli anni 2000-2003 e le previsioni riviste per il 2004, 2005 e 2006, presentate prima del 1° ottobre 2003.
(5) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato alla
Sono destinatari della presente decisione il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia ed il Regno Unito.
ALLEGATO
(Omissis)