Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Metodologia. |
Art. 3. Trasmissione alla Commissione. |
Art. 4. Procedura di comitato. |
Art. 5. Disposizione finale. |
§ 1.1.435 – Regolamento 5 dicembre 2003, n. 138/2004.
Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 5 febbraio 2004, n. L 33).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Ai fini del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune è necessario disporre di informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo.
(2) I conti dell'agricoltura costituiscono uno strumento fondamentale per l'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un paese, a condizione che essi siano redatti sulla base di un insieme definito di principi. I conti dell'agricoltura rappresentano un valido contributo anche in sede di compilazione dei conti nazionali.
(3) I conti economici dell'agricoltura sono elaborati nel rispetto dei concetti fondamentali e delle norme del
(4) Il
(5) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, segnatamente la creazione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, mentre, a motivo delle dimensioni dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
(6) Le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(7) Il comitato permanente di statistica agraria e il comitato del programma statistico sono stati informati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento istituisce i conti economici dell'agricoltura nella Comunità (in appresso denominati "CEA") stabilendo:
a) una metodologia dei CEA(standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni), da utilizzare in sede di elaborazione dei conti su basi comparabili per gli scopi della Comunità e di trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 3;
b) termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura compilati conformemente alla metodologia dei CEA.
2. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad utilizzare la metodologia dei CEA in sede di elaborazione di conti dell'agricoltura a fini propri.
Art. 2. Metodologia.
1. La metodologia dei CEA di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è contenuta nell'allegato I.
2. La metodologia dei CEA è aggiornata conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 3. Trasmissione alla Commissione.
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui all'allegato II entro i termini specificati per ciascuna tavola.
2. La prima trasmissione dei dati avverrà nel novembre 2003.
3. L'elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di cui all'allegato II sono aggiornati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 4. Procedura di comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.
Art. 5. Disposizione finale.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Allegato I
Conti economici dell'agricoltura
(CEA)
Indice
Osservazioni preliminari
I. Caratteristiche generali dei conti
A. Introduzione
B. Unità di base e branca di attività agricola
1. Unità di base
2. Branca di attività agricola
3. Attività secondarie non agricole non separabili
C. Misurazione della produzione
D. Sequenza dei conti
1. Sequenza dei conti prevista dal SEC 95
2. Sequenza dei conti dei CEA
E. Fonti di dati e metodi di calcolo per l'elaborazione dei CEA
F. Nomenclatura
1. Osservazioni generali
2. Definizione delle attività caratteristiche dell'agricoltura
3. Definizione delle unità caratteristiche dell'agricoltura
4. Osservazioni in merito alle diverse voci
5. Differenze tra la branca di attività agricola dei CEA e la branca di attività agricola del quadro centrale dei conti nazionali
II. Operazioni sui prodotti
A. Norme generali
1. Periodo di riferimento
2. Unità
3. Momento di registrazione
B. Produzione
1. Il concetto di produzione nel SEC 95 e nei CEA - Osservazioni generali
2. Produzione dell'attività agricola: quantità
3. Produzione delle attività secondarie non agricole non separabili
4. Produzione della branca di attività agricola
5. Valutazione della produzione
C. Consumi intermedi
1. Definizione
2. Componenti dei consumi intermedi
3. Valutazione dei consumi intermedi
D. Investimenti lordi
1. Investimenti fissi lordi
2. Variazione delle scorte
3. Classificazione del bestiame come "investimenti fissi lordi" o come "variazione delle scorte"
III. Operazioni di distribuzione e di redistribuzione e altri flussi
A. Definizione
B. Norme generali
1. Periodo di riferimento
2. Unità
3. Momento di registrazione delle operazioni di distribuzione e di redistribuzione
4. Osservazioni generali sul valore aggiunto
C. Redditi da lavoro dipendente
D. Imposte sulla produzione e sulle importazioni
1. Imposte sui prodotti
2. Trattamento dell'IVA
3. Altre imposte sulla produzione
E. Contributi
1. Contributi ai prodotti
2. Altri contributi alla produzione
F. Redditi da capitale
1. Definizione
2. Interessi
3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti
4. Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)
G. Trasferimenti in conto capitale
1. Contributi agli investimenti
2. Altri trasferimenti in conto capitale
H. Ammortamenti (consumo di capitale fisso)
IV. Input di lavoro agricolo
V. Gli indicatori di reddito della branca di attività agricola
A. Definizione di reddito e saldi contabili
B. Trattamento del reddito delle unità organizzate in forma di società
C. Definizione degli indicatori di reddito della branca di attività agricola
D. Aggregazione degli indicatori di reddito per l'Unione europea
E. Deflazione degli indicatori di reddito
VI. Valutazione dei CEA a prezzi costanti
A. Misure di prezzo e di volume
B. Principi e metodo di elaborazione dei CEA a prezzi costanti
1. Scelta della formula dell'indice
2. Anno base
3. Presentazione di serie in relazione a un anno di riferimento
4. Calcolo del valore aggiunto a prezzi costanti
5. Ripartizione in una componente volume e in una componente prezzo delle imposte sui prodotti e dei contributi ai prodotti
Osservazioni preliminari
La revisione del Sistema europeo dei conti (SEC 95) nel 1995 [1] nonché i necessari adeguamenti all'evoluzione economica e strutturale nel settore agricolo hanno determinato l'utilizzo di una nuova metodologia di base per i conti economici dell'agricoltura (CEA). Le modifiche apportate alla metodologia di base dei CEA hanno dovuto conciliare due esigenze talvolta contrastanti: da una parte, si rendeva necessario rispettare la coerenza metodologica con il SEC 95, onde permettere l'armonizzazione dei CEA tra gli Stati membri, nonché con il quadro centrale dei conti nazionali, e, dall'altra, il legislatore doveva garantire la fattibilità delle modifiche da apportare. La realizzazione del presente manuale si inquadra in tale prospettiva, in quanto in esso vengono illustrati, oltre ai concetti, ai principi e alle norme fondamentali per l'elaborazione dei CEA, eventuali adeguamenti alle caratteristiche peculiari dell'agricoltura.
I. CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTI
A. INTRODUZIONE
1.01. Un sistema di conti economici integrati è inteso a fornire una descrizione sistematica, comparabile e quanto più completa possibile dell'attività economica, suscettibile di servire da base per analisi, previsioni e misure politiche. A questo fine è necessaria la classificazione secondo criteri generali dell'immensa varietà e della molteplicità delle operazioni economiche e delle unità che vi partecipano, nonché la loro chiara e semplice rappresentazione in un sistema coerente di conti e di tavole.
1.02. Elaborato sulla base del Sistema dei conti nazionali riveduto (SCN 93) delle Nazioni Unite [2], il Sistema europeo dei conti è inteso a soddisfare bisogni specifici dell'Unione europea. Esso fissa concetti, definizioni, norme contabili e nomenclature uniformi, destinati a essere utilizzati dagli Stati membri dell'Unione europea.
1.03. L'economia di un paese consiste nell'attività di un gran numero di unità che effettuano molteplici operazioni di natura diversa, allo scopo di produrre, finanziare, assicurare, redistribuire e consumare. Le unità e gli insiemi da prendere in considerazione nell'ambito di un sistema di contabilità nazionale devono essere definiti in relazione al tipo di analisi economica a cui sono destinati. Il SEC 95 è caratterizzato dal ricorso a tre tipi di unità che corrispondono a due modi di scomposizione dell'economia nazionale nettamente distinti.
1.04. Per analizzare i flussi che interessano il reddito, il capitale e le operazioni finanziarie nonché i conti patrimoniali, è necessario scegliere unità che permettano lo studio delle relazioni di comportamento dei soggetti economici (unità istituzionali). Per analizzare il processo di produzione, è essenziale scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni tecnico-economiche (unità di attività economica a livello locale e unità di produzione omogenea).
1.05. Pertanto l'economia può essere articolata in due diversi modi:
i) per settori e sottosettori istituzionali rappresentanti insiemi di unità istituzionali;
ii) per branche composte da insiemi di unità di attività economica a livello locale (branca di attività economica) o di unità di produzione omogenea (branca di produzione omogenea).
1.06. L'obiettivo principale dei CEA è costituito dall'analisi del processo di produzione e del conseguente reddito primario, pertanto essi sono elaborati sulla base del concetto di branca di attività economica.
1.07. I conti economici dell'agricoltura costituiscono un conto satellite che fornisce dati supplementari e che utilizza concetti adeguati alla natura specifica della branca di attività economica dell'agricoltura. Infatti sebbene la loro relazione con il quadro generale dei conti nazionali sia assai stretta, la loro elaborazione richiede comunque la definizione di norme e metodi specifici.
1.08. Occorre operare una distinzione tra il reddito generato dal processo di produzione agricola e il reddito delle famiglie agricole il quale include, oltre al reddito ricavato dall'attività agricola, il reddito che le famiglie agricole possono ottenere da altre fonti (redditi da capitale, trasferimenti sociali, ecc.). La misurazione di questi due tipi di reddito - il reddito generato dalla produzione agricola e il reddito delle famiglie agricole - persegue due obiettivi nettamente distinti e presuppone pertanto due tipologie di ripartizione dell'economia molto differenti: la prima, per i CEA, fondata sulle unità di produzione, definite con riferimento a una branca di attività economica, la seconda fondata sulle famiglie (ossia su unità istituzionali) la cui principale fonte di reddito è costituita dall'attività agricola indipendente [1].
[1] Istituto statistico delle Comunità europee, "Sistema europeo dei conti - SEC 95", Lussemburgo, 1996.
[2] "Système de comptabilité nationale", 1993. Pubblicazione congiunta delle Nazioni Unite, del Fondo monetario internazionale, della Commissione delle Comunità europee, dell'OCSE e della Banca mondiale.
B. UNITÀ DI BASE E BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA
1. Unità di base
1.09. Per analizzare i flussi che si verificano nel processo di produzione e nell'uso dei beni e dei servizi, è necessario scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni di carattere tecnico-economico. Quest'esigenza impone, di norma, la suddivisione delle unità istituzionali in unità più piccole e più omogenee in rapporto al tipo di produzione. L'unità di attività economica a livello locale (UAE locale) intende rispondere, da un punto di vista essenzialmente pragmatico, a questa esigenza (SEC 95, punto 2.105) [2].
1.10. L'UAE locale è definita come la parte di una unità di attività economica (UAE) che corrisponde a una unità locale. L'UAE raggruppa tutte le parti di una unità istituzionale agente da produttore che concorrono all'esercizio di una attività al livello di classe (4 cifre) della NACE Rev.1 (la nomenclatura di riferimento delle attività economiche, cfr. punto 1.55); l'UAE corrisponde a una o più suddivisioni operative dell'unità istituzionale. Il sistema informativo dell'unità istituzionale deve essere in grado di indicare o di calcolare per ciascuna UAE locale almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi (SEC 95, punto 2.106).
1.11. Una UAE locale può corrispondere a una unità istituzionale che agisce da produttore, o a una parte di essa, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali diverse. Poiché generalmente nella pratica le unità istituzionali che producono beni e servizi esercitano per la maggior parte contemporaneamente attività differenti (una attività principale e una o più attività secondarie), esse possono essere suddivise in un egual numero di UAE locali. Le attività ausiliarie (ad esempio, le attività di acquisto, di vendita, di marketing, di trasporto, di immagazzinamento e di manutenzione, le attività contabili, ecc.; cfr. punto 1.27), tuttavia, non possono comportare la creazione di una UAE locale.
1.12. In linea di principio si deve registrare un egual numero di UAE locali quante sono le attività secondarie. È possibile tuttavia che le informazioni statistiche (contabili) disponibili non consentano di identificare separatamente tutte le attività secondarie, o una parte di esse, e l'attività principale dell'UAE locale. Una UAE locale può quindi esercitare una o più attività secondarie accanto alla sua attività principale (SEC 95, punto 2.107).
1.13. Si considera che un'attività sia esercitata quando risorse quali attrezzature, manodopera, tecniche di produzione, reti informative o prodotti concorrono alla creazione di determinati beni o servizi. Una attività è caratterizzata da un input di prodotti (beni e servizi), da un processo di produzione e da un output di prodotti (SEC 95, punto 2.103). L'attività principale di una UAE locale è l'attività il cui valore aggiunto supera quello di qualsiasi altra attività esercitata nella stessa unità. La classificazione dell'attività principale è determinata con riferimento alla NACE Rev.1, dapprima al livello più elevato della nomenclatura e successivamente ai livelli più dettagliati (SEC 95, punto 3.10).
[1] La FAO riconosce le diverse esigenze dei ricercatori e raccomanda pertanto l'impiego di tre tipi di unità quali unità di base per la descrizione dei conti economici dell'alimentazione e dell'agricoltura: le unità istituzionali (incluse le famiglie), le aziende (equivalenti alle UAE locali del SEC) e i prodotti secondo la raccomandazione dell'SCN 93 (cfr. FAO "Système des comptes économiques de l'alimentation et de l'agriculture", Nazioni Unite, Roma, 1996).
[2] Va precisato che, sebbene il SEC privilegi le UAE locali, l'unità che meglio si presta all'analisi del processo di produzione è l'unità di produzione omogenea (UPO). Tale unità è utilizzata ai fini dell'analisi input-output in quanto corrisponde esattamente a un tipo di attività. Le unità istituzionali sono pertanto suddivise in tante unità di produzione omogenea quante sono le attività (diverse dalle attività ausiliarie). Il raggruppamento di tali UPO consente una ripartizione dell'economia in branche "pure" (omogenee). Di norma, le UPO non possono essere osservate direttamente. I conti per le branche di produzione omogenea non possono pertanto essere redatti raggruppando le UPO. Un metodo di elaborazione di tali conti è descritto nel SEC. Esso consiste nell'attribuzione dei prodotti secondari e dei relativi costi sostenuti dalle branche di attività economica alle branche di produzione omogenea appropriate (SEC 95, punti 9.53-9.61).
2. Branca di attività agricola
1.14. Il raggruppamento di tutte le UAE locali che esercitano lo stesso tipo di attività permette di ottenere una branca di attività economica. Si realizza in tal modo una suddivisione dell'economia per branche di attività economica. La classificazione di tali branche avviene in funzione dell'attività principale delle unità in esse raggruppate. Al livello di classificazione più dettagliato, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (4 cifre) della NACE Rev.1 e che esercitano quindi la stessa attività definita nella NACE Rev.1.
1.15. Mentre in passato la branca di attività agricola era definita come l'insieme delle unità di produzione omogenea agricola, è prevalsa ora la scelta, quale unità di base per la descrizione dei CEA, dell'unità di attività economica a livello locale. Lo scopo perseguito è quello i) di avvicinare maggiormente i CEA alla realtà economica dell'agricoltura, tenendo cioè pienamente conto dell'esistenza di talune attività secondarie non agricole non separabili nel complesso delle attività produttive delle unità agricole, e ii) di mantenere la coerenza con il quadro centrale dei conti nazionali. Si passa così da un approccio analitico basato sul concetto di unità di produzione omogenea e di branca di produzione omogenea a un approccio statistico fondato sul concetto di unità di attività economica a livello locale e di branca di attività economica.
1.16. Le attività secondarie non agricole non separabili sono quelle attività i cui costi non possono essere osservati separatamente rispetto a quelli dell'attività agricola. Si tratta in particolare della trasformazione dei prodotti agricoli presso le aziende agricole, della silvicoltura, dell'abbattimento degli alberi, del turismo, ecc. La produzione della branca di attività agricola risulta pertanto da due tipi di attività:
i) le attività agricole esercitate da unità agricole (a prescindere che si tratti di attività principali o secondarie);
ii) le attività secondarie non agricole delle unità agricole.
1.17. L'azienda agricola, che rappresenta l'unità attualmente utilizzata per l'analisi statistica dell'agricoltura (censimenti, indagini sulla struttura delle aziende agricole), costituisce l'UAE locale più appropriata per la branca di attività agricola (sebbene occorra includere anche altre unità quali le cooperative vinicole o olivicole, le unità che eseguono lavori per conto terzi, ecc.). È opportuno tuttavia precisare che la diversità delle attività agricole che possono essere esercitate in seno alle aziende agricole fa di queste un tipo di UAE locale molto particolare. Infatti la rigida applicazione della norma del SEC 95 alle unità e ai loro insiemi dovrebbe comportare la scomposizione dell'azienda agricola in più UAE locali distinte nel caso in cui in seno alla stessa azienda siano esercitate più attività a livello di classe (4 cifre) della NACE Rev.1. L'adozione dell'azienda agricola quale UAE locale della branca di attività agricola, nel quadro dei conti nazionali come pure nei CEA, è fondata su un approccio statistico.
1.18. I conti della branca di attività agricola sono affini a quelli delle aziende agricole (conti della produzione e della generazione dei redditi primari). È opportuno tuttavia eliminare ogni ambiguità: i conti dell'agricoltura non rappresentano i conti di imprese la cui attività principale è agricola. Innanzitutto non comprendono tutte le attività non agricole di tali aziende (le attività separabili dalle attività agricole sono escluse); inoltre includono le attività agricole delle imprese la cui attività principale è diversa da quella agricola. L'adozione dell'azienda agricola quale unità di base per i CEA non modifica pertanto la natura dei conti agricoli in quanto conti della branca di attività agricola.
1.19. Poiché una branca costituisce un raggruppamento di unità che esercitano una attività economica identica o simile, la definizione della branca di attività agricola dei CEA è in funzione della determinazione delle attività e delle unità caratteristiche di tale branca. Questa selezione delle attività e delle unità caratteristiche dell'agricoltura può comportare alcune differenze tra i conti della branca di attività agricola dei CEA e quelli della contabilità nazionale (cfr. punto 1.93).
1.20. La branca di attività agricola è considerata come l'insieme di tutte le unità di attività economica a livello locale che esercitano le seguenti attività economiche (per la definizione precisa delle attività della branca di attività agricola cfr. i punti 1.60-1.66):
- coltivazioni agricole; orticoltura; frutticoltura (compresa la produzione di vino e olio d'oliva utilizzando uve e olive di produzione propria),
- allevamento di animali,
- coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali,
- lavori agricoli per conto terzi,
- caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi.
1.21. Oltre alle aziende agricole, le unità caratteristiche della branca di attività agricola sono i raggruppamenti di produttori (ad esempio, le cooperative) che producono vino e olio d'oliva nonché le unità specializzate che forniscono macchinari, attrezzature e personale per l'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi.
1.22. Le unità specializzate che forniscono macchinari, attrezzature e personale per l'esecuzione di lavori per conto terzi allo stadio della produzione agricola (imprese commerciali operanti per conto terzi o imprenditori agricoli che prestano servizi per conto terzi) sono considerate parte della branca di attività agricola. Più precisamente le unità da includere nella branca di attività agricola devono eseguire lavori che a) rientrano nel processo di produzione agricola, b) sono connessi alla produzione di prodotti agricoli, c) sono abitualmente svolti da lavoratori nelle aziende agricole e d) sono effettivamente eseguiti per intero da unità specializzate che forniscono macchinari, attrezzature e personale.
1.23. Tuttavia se i lavori sopradefiniti non sono interamente eseguiti da unità specializzate (ad esempio, se l'imprenditore agricolo noleggia le macchine ma utilizza la propria manodopera), tale attività va iscritta nella divisione 71 della NACE Rev.1 ("Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore"); in tal caso, le somme versate dagli imprenditori agricoli ai contoterzisti devono essere registrate a titolo di "altri beni e servizi " tra i consumi intermedi (cfr. punto 2.108).
1.24. Poiché l'obiettivo dei CEA è quello di misurare, descrivere e analizzare la formazione dei redditi risultanti da un'attività economica agricola, che negli Stati membri dell'UE costituisce quasi esclusivamente un'attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, si è convenuto di escludere le unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi. Per contro, le unità che svolgono tale attività nell'ambito di un'agricoltura di sussistenza sono incluse nei CEA. Si precisa che i prodotti agricoli destinati all'autoconsumo delle aziende agricole devono essere contabilizzati nei CEA.
3. Attività secondarie non agricole non separabili
1.25. L'impiego dell'UAE locale quale unità di base per la branca di attività agricola comporta la registrazione delle attività secondarie non agricole allorché queste non possono essere distinte dall'attività agricola principale.
1.26. Si definiscono come attività secondarie non agricole non separabili delle UAE locali della branca di attività agricola quelle attività strettamente connesse alla produzione agricola per le quali le informazioni sulla produzione, sui consumi intermedi, sui redditi da lavoro dipendente, sugli input di lavoro dipendente o sugli investimenti fissi lordi non possono essere distinte dalle informazioni sull'attività agricola principale nel corso dell'osservazione statistica.
1.27. Le attività secondarie non agricole non separabili presentano le principali caratteristiche seguenti:
- devono avere come fine la vendita o il baratto (nel corso dell'esercizio contabile, oppure successivamente, previo immagazzinamento), il proprio uso finale da parte del produttore, oppure un pagamento in natura (compresa la retribuzione in natura dei lavoratori dipendenti),
- non possono costituire attività ausiliarie. Una attività ausiliaria (ad esempio, di vendita, di commercializzazione, di immagazzinamento, di trasporto per conto proprio, ecc.) consiste in una attività di supporto esercitata all'interno di una impresa al fine di creare le condizioni idonee all'esercizio delle attività principali o secondarie (cfr. SEC 95, punti 3.12 e 3.13, e SCN 93, punti 5.9-5.16). Il prodotto delle attività ausiliarie si ritrova comunemente come input nei diversi tipi di attività di produzione,
- per convenzione, non possono rappresentare investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali le costruzioni o i macchinari) per uso proprio. Tale produzione per proprio uso finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari),
- deve trattarsi di attività caratteristiche delle aziende agricole, ossia devono avere un'importanza economica significativa per un numero consistente di aziende,
- i lavori agricoli "per conto terzi" non costituiscono un'attività non agricola in quanto si tratta di un'attività caratteristica (servizi agricoli) della branca di attività agricola.
1.28. Deve essere presa in considerazione soltanto la parte di un'attività secondaria non agricola specifica che non è separabile. Di conseguenza, la stessa attività non agricola sarà compresa nella branca di attività agricola allorché è impossibile separarla dall'attività agricola principale di una UAE locale agricola, ma sarà esclusa allorché è possibile separarla dall'attività agricola principale. In tal caso tale attività secondaria darà origine a un'altra UAE locale non agricola. In generale infatti il criterio di selezione delle attività secondarie non agricole non separabili è rappresentato dalla natura non tanto del prodotto quanto dell'attività [1]. Ad esempio i servizi di agriturismo devono essere presi in considerazione soltanto allorché non possono essere distinti dall'attività agricola. Non sarà probabilmente più così quando tali attività assumono maggiore importanza. In tal senso, i prodotti non agricoli presi in considerazione nella produzione della branca di attività agricola possono variare "nel tempo e nello spazio".
[1] Talune attività secondarie sono sempre separabili dall'attività agricola come ad esempio l'attività immobiliare.
1.29. Si possono distinguere i seguenti due principali tipi di attività secondaria non agricola non separabile.
- Attività che rappresentano un ampliamento dell'attività agricola e che utilizzano i prodotti agricoli. Si tratta di un tipo di attività riscontrabile nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea. La trasformazione di prodotti agricoli costituisce l'attività tipica di questo gruppo:
trasformazione di prodotti agricoli:
- trasformazione di latte in burro, panna, formaggi, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari,
- trasformazione di frutta e ortaggi in succhi di frutta, conserve, confetture, alcol e altri prodotti,
- trasformazione di uva, mosto e vino in prodotti alcolici (spumanti come lo Champagne, liquori come il Cognac, ecc.),
- filatura di tessili/lana, intreccio di materie vegetali,
- produzione di pâté, di foie gras e di altri prodotti di trasformazione delle carni,
- trasformazione di altri prodotti agricoli.
Calibratura e confezionamento di prodotti agricoli, ad esempio di uova e di patate.
- Attività che utilizzano l'azienda agricola e i suoi mezzi di produzione agricola (attrezzature, installazioni, fabbricati, manodopera). Tali attività riguardano essenzialmente:
- agriturismo: campeggi, attività di ristorazione, alberghi, alloggi di vario tipo, ecc.,
- rivendita di prodotti agricoli: attività di commercio al dettaglio concernenti prodotti diversi da quelli dell'azienda agricola. Le vendite dirette di prodotti agricoli trasformati o non trasformati sono registrate nella produzione dei prodotti in questione,
- sport e attività ricreative rurali: destinazione di terreni ad attività quali il golf, l'equitazione, la caccia, la pesca, ecc.,
- sport e attività ricreative rurali: destinazione di terreni ad attività quali il golf, l'equitazione, la caccia, la pesca, ecc. Servizi prestati a favore di terzi: noleggio e riparazione di macchine agricole, progetti di irrigazione, consulenza in campo agricolo, immagazzinamento di prodotti, manutenzione di fabbricati agricoli, rappresentanza commerciale per i prodotti agricoli, trasporto di prodotti agricoli, ecc. Tali servizi sono registrati come attività secondarie soltanto se prestati a favore di un terzo. Se prestati per uso proprio devono invece essere considerati attività ausiliarie che non sono registrate nei conti (cfr. punto 1.27),
- servizi paesaggistici: sfalcio dell'erba e tosatura di siepi, asportazione della neve, concezione, manutenzione e piantumazione di aree verdi, ecc.,
- piscicoltura,
- altre attività utilizzanti i terreni e i mezzi di produzione agricola.
1.30. L'elenco di attività secondarie non agricole (cfr. punto 1.29) è fornito a titolo puramente indicativo: esso non vale infatti per ogni paese. Al contrario ciascun paese deve stilare il proprio elenco di attività secondarie non agricole non separabili in funzione delle caratteristiche della propria agricoltura. L'elenco deve essere compilato in collaborazione con i rispettivi servizi di contabilità nazionale allo scopo di garantire la coerenza dei CEA con i conti della branca di attività agricola e delle branche di tali attività non agricole redatti per la contabilità nazionale (evitando cioè che un'attività sia omessa oppure contabilizzata due volte).
1.31. Le attività secondarie agricole delle unità non agricole possono essere considerate trascurabili e sono considerate per convenzione nulle. Infatti la produzione agricola realizzata da una unità non agricola è considerata sempre separabile, in termini di dati contabili, per effetto della specificità dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli nonché delle fonti di dati e dei metodi utilizzati nell'elaborazione dei CEA che ne derivano (cfr. la sezione E del capitolo I e le sezioni B e C del capitolo II). La redazione dei conti economici dell'agricoltura sulla base del concetto di branca di attività economica impone la valutazione della produzione di tutti i prodotti agricoli, esclusi quelli ottenuti a titolo di attività secondaria da UAE locali non agricole. Poiché questi sono considerati per convenzione come pari a zero, l'intera produzione agricola risulterà registrata (ad eccezione tuttavia dei prodotti delle unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi, cfr. punto 1.24).
1.32. I beni e i servizi non agricoli eventualmente forniti da aziende agricole sono inclusi nei conti economici dell'agricoltura esclusivamente nel caso in cui risultino da attività secondarie non separabili. Ad esempio, se alcune unità inglobano diversi processi di produzione integrati verticalmente (come le imprese che effettuano la macellazione, il condizionamento e il confezionamento sotto vuoto di pollame o che procedono alla calibratura, al lavaggio e al confezionamento delle patate o di altre verdure, oppure le imprese che vagliano, preparano e vendono sementi o le cooperative che forniscono il necessario per l'immagazzinamento e la vendita, ecc.), la branca di attività agricola include unicamente la parte delle loro attività connessa alla produzione agricola quale è definita ai punti 1.62 e 1.63 e alle attività secondarie non agricole non separabili.
C. MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE
1.33. La produzione della branca di attività economica rappresenta secondo il SEC 95 il valore complessivo dei prodotti risultanti dall'attività di produzione svolta nel corso del periodo contabile in esame da tutte le unità della branca, esclusi tuttavia i beni e i servizi prodotti e consumati nel corso dello stesso periodo contabile e nell'ambito della stessa unità. La misurazione della produzione agricola è basata [1] sull'adeguamento di tale regola del SEC 95 con l'inclusione nella produzione agricola di una parte della produzione oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole (cfr. punti 2.032-2.036). Nei CEA la produzione agricola rappresenta pertanto la somma della produzione di tutte le unità della branca (esclusa la produzione oggetto di reimpiego in seno alla stessa unità), cui si aggiunge la produzione utilizzata come consumi intermedi in seno alla stessa unità, purché tale produzione riguardi due attività di base differenti (quali i prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale) e soddisfi taluni criteri (specificati nel punto 2.055).
[1] La misurazione della produzione era basata in passato sul concetto di "azienda agricola nazionale", ossia un'unica azienda agricola fittizia che produce la totalità dei prodotti agricoli di un'economia nazionale. La produzione della branca di attività agricola era costituita dal valore di tutti i prodotti che lasciavano l'azienda agricola nazionale. Il concetto di azienda agricola nazionale è stato abbandonato al fine di migliorare: i) l'analisi economica dei conti dell'agricoltura (coefficienti tecnici e tassi del valore aggiunto); ii) la coerenza tra i conti della produzione e i conti della generazione dei redditi primari e del reddito, iii) la comparazione dei coefficienti tecnici e dei tassi del valore aggiunto tra sottobranche e Stati membri, iv) la coerenza con il SEC e i suoi principi.
1.34. L'adeguamento della norma del SEC 95 è imposta dalla specificità della branca di attività agricola:
- il livello della produzione agricola utilizzata nella stessa unità come consumi intermedi è più elevato in agricoltura che in altri settori economici,
- l'azienda agricola esercita una vasta gamma di attività agricole eterogenee strettamente legate tra loro (un'attività costituisce infatti l'ampliamento di un'altra attività, oppure la supporta: ad esempio, la produzione di cereali e foraggi destinati all'alimentazione animale; le attività sono altresì strettamente legate per l'impiego di fattori produttivi quali macchine e attrezzature). Il contenuto eterogeneo dell'azienda agricola, senza giungere a mettere in questione la sua caratterizzazione quale unità di attività economica a livello locale, ne fa un caso molto particolare rispetto alle altre branche dell'economia (cfr. punto 1.17). Procedendo a una articolazione dell'economia in branche, i conti perseguono in particolare l'obiettivo di rispecchiare i flussi che si determinano nel processo di produzione: creazione, trasformazione, scambio e trasferimento di valore economico. Le differenti attività esercitate in un'azienda agricola non verrebbero prese pienamente in considerazione mediante la semplice misurazione della produzione che "lascia" l'azienda.
1.35. Tale adeguamento della norma del SEC 95 impone trattamenti specifici per taluni prodotti quali i prodotti agricoli destinati all'alimentazione animale nell'ambito dell'azienda, l'uva e le olive utilizzate per la produzione di vino e di olio d'oliva e i prodotti agricoli utilizzati quali consumi intermedi di attività secondarie non agricole non separabili.
1.36. Le importazioni nonché gli scambi di animali vivi tra unità agricole sono oggetto di un trattamento particolare in quanto sono considerati prodotti in corso di lavorazione (cfr. capitolo II).
D. SEQUENZA DEI CONTI
1. Sequenza dei conti prevista dal SEC 95
1.37. I CEA sono ordinati in una sequenza di conti collegati tra loro. Nel SEC 95 la sequenza completa dei conti comprende i conti delle operazioni correnti, i conti della accumulazione e i conti patrimoniali. Questi consentono la registrazione in un insieme ordinato di conti delle operazioni e degli altri flussi connessi ad aspetti specifici del ciclo economico (ad esempio, la produzione). Tali operazioni vanno dalla formazione del reddito, attraverso la sua distribuzione e redistribuzione, fino alla sua accumulazione sotto forma di attività. I saldi contabili che se ne ricavano sono successivamente utilizzati in qualità di aggregati come strumenti di misurazione della performance economica.
1.38. I conti delle operazioni correnti si riferiscono alla formazione, alla distribuzione e alla redistribuzione del reddito, nonché alla sua utilizzazione sotto forma di consumi finali. Inoltre essi permettono di calcolare il risparmio che costituisce un fattore essenziale della accumulazione. I conti della accumulazione analizzano i diversi elementi delle variazioni delle attività e delle passività delle differenti unità e permettono di registrare le variazioni del patrimonio netto (ossia il saldo fra attività e passività). I conti patrimoniali presentano le attività e le passività totali delle diverse unità all'inizio e alla fine del periodo contabile, unitamente al rispettivo patrimonio netto. I flussi registrati per ciascuna attività e passività nei conti della accumulazione figurano anche nel conto delle variazioni patrimoniali (SEC 95, punto 8.04).
1.39. La sequenza completa dei conti sopramenzionati può essere redatta esclusivamente per le unità, i settori o i sottosettori istituzionali. Il SEC 95 giudica infatti che per una UAE locale e una branca di attività economica non è possibile prevedere l'elaborazione di una serie completa di conti perché normalmente tali entità non sono in grado di possedere beni o attività a nome proprio o di percepire o corrispondere redditi.
2. Sequenza dei conti dei CEA
1.40. Poiché i CEA sono redatti sulla base del concetto della branca di attività economica, la sequenza dei conti secondo il SEC 95 dovrebbe essere limitata ai primi conti delle operazioni correnti:
- conto della produzione,
- conto della generazione dei redditi primari,
i cui saldi contabili sono rispettivamente il valore aggiunto e il risultato di gestione (cfr. le successive tabelle 1 e 2).
1.41. Si è tuttavia ritenuto che, in considerazione della specificità delle branche di attività agricola, è possibile elaborare - almeno parzialmente - altri conti allorché i relativi flussi possono essere chiaramente attribuiti. Si tratta dei seguenti conti (cfr. le successive tabelle 3 e 4):
- conto del reddito da impresa (dei conti delle operazioni correnti),
- conto del capitale (dei conti della accumulazione).
1.42. È allo studio un ampliamento di tale sequenza di conti a talune poste (flussi) del "conto delle altre variazioni delle attività e delle passività" dei conti della accumulazione (ossia a talune voci del "conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività" e del "conto della rivalutazione delle attività e delle passività") e dei conti patrimoniali.
1.43. Sulla base delle tabelle e della struttura contabile presentate nel SEC 95, la sequenza dei conti dei CEA può essere descritta come segue (tabelle 1-4).
A. Conti delle operazioni correnti
Tabella 1: Conto della produzione
Impieghi |
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Risorse |
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P.2 |
Consumi intermedi |
50 |
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P.1 |
Produzione |
100 |
B.1b |
Valore aggiunto lordo |
50 |
|
|
|
|
K.1 |
Ammortamenti (consumo di capitale fisso) |
10 |
|
|
|
|
B. 1n |
Valore aggiunto netto |
40 |
|
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Tabella 2: Conto della generazione dei redditi primari
Impieghi |
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Risorse |
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D.1 |
Redditi da lavoro dipendente |
10 |
|
B.1n |
Valore aggiunto netto |
40 |
D.29 |
Altre imposte sulla produzione |
5 |
|
|
|
|
D.39 |
Altri contributi alla produzione |
-10 |
|
|
|
|
B.2n/B.3n |
Risultato netto di gestione/Reddito misto netto |
35 |
|
|
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Tabella 3: Conto del reddito da impresa
Impieghi |
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|
Risorse |
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D.4 |
Redditi da capitale |
10 |
|
B.2n/B.3n |
Risultato netto di gestione/Reddito misto netto |
35 |
D.41 |
Interessi |
5 |
|
|
|
|
D.45 |
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti |
5 |
|
D.4 |
Redditi da capitale |
1 |
|
|
|
|
D.41 |
Interessi |
1 |
|
|
|
|
D.42 |
Utili distribuiti dalle società |
|
|
|
|
|
D.43 |
Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero |
|
|
|
|
|
D.44 |
Redditi da capitale attribuiti agli assicurati |
|
|
|
|
|
D.45 |
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti |
|
B.4n |
Reddito netto da impresa |
26 |
|
|
|
|
B. Conti della accumulazione
Tabella 4: Conto del capitale
Variazioni delle attività |
|
|
Variazioni delle passività e del patrimonio netto |
|
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|
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|
|
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||
B.10.1 |
Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale |
|
|
B.8n |
Risparmio netto |
|
||
|
|
|
|
D.9 |
Trasferimenti in conto capitale, da ricevere |
10 |
||
|
|
|
|
D.92 |
Contributi agli investimenti |
5 |
||
|
|
|
|
D.99 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
D.9 |
Trasferimenti in conto capitale, da effettuare |
|
||
|
|
|
|
D.91 |
Imposte in conto capitale |
|
||
|
|
|
|
D.99 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
|
||
P.51 |
Investimenti fissi lordi |
100 |
|
B.10.1 |
Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale |
|
||
P.511 |
Acquisizioni meno cessioni di beni materiali prodotti |
85 |
|
|
|
|
||
P.511a |
Investimenti fissi lordi in piantagioni |
10 |
|
|
|
|
||
P.511b |
Investimenti fissi lordi in bestiame |
15 |
|
|
|
|
||
P.511c |
Investimenti fissi lordi in impianti e macchinari |
20 |
|
|
|
|
||
P.511d |
Investimenti fissi lordi in mezzi di trasporto |
20 |
|
|
|
|
||
P.511e |
Investimenti fissi lordi in fabbricati agricoli |
20 |
|
|
|
|
||
P.511f |
Investimenti fissi lordi in altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere, ecc.) |
|
|
|
|
|
||
P.512 |
Acquisizioni meno cessioni di beni immateriali prodotti (ad esempio software) |
10 |
|
|
|
|
||
P.513 |
Incremento di valore delle attività non finanziarie non prodotte |
5 |
|
|
|
|
||
P.513a |
Miglioramenti di rilievo apportati ai terreni |
4 |
|
|
|
|
||
P.513b |
Costi di trasferimento della proprietà di terreni e di diritti di produzione |
1 |
|
|
|
|
||
K.1 |
Ammortamenti (consumo di capitale fisso) |
10 |
|
|
|
|
||
P.52 |
Variazione delle scorte |
5 |
|
|
|
|
||
P.53 |
Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore |
|
|
|
|
|
||
K.2 |
Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte |
|
|
|
|
|
||
K.21 |
Acquisizioni meno cessioni di terreni e di altri beni materiali non prodotti |
|
|
|
|
|
||
K.22 |
Acquisizioni meno cessioni di beni immateriali non prodotti (diritti di produzione, ecc.) |
|
|
|
|
|
||
B.9 |
Accreditamento (+)/Indebitamento (-) |
|
|
|
|
|
1.44. Si precisa che le operazioni e gli stock presentati in corsivo nelle tabelle 3 e 4 costituiscono voci che:
- non sono pertinenti nei CEA a motivo dell'applicazione del concetto di branca di attività economica e dell'incompletezza della sequenza dei conti: si tratta delle voci D.42 Utili distribuiti dalle società, D.43 Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero, D.44 Redditi da capitale attribuiti agli assicurati e D.45, Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti nella colonna delle risorse della tabella 3 e delle voci B.8n Risparmio netto, B.10.1, Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale e B.9 Accreditamento (+)/Indebitamento (-) della tabella 4,
- oppure non sono registrati per mancanza di informazioni attendibili o in considerazione del loro interesse limitato, attualmente, per i CEA: si tratta delle voci D.9 Trasferimenti in conto capitale, da effettuare, D.91 Imposte in conto capitale e D.99 Altri trasferimenti in conto capitale P.53 Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore, K.2 Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte, K.21 Acquisizioni meno cessioni di terreni e di altri beni materiali non prodotti e K.22 Acquisizioni meno cessioni di beni immateriali non prodotti (diritti di produzione, ecc.) della tabella 4. Non è escluso che in futuro alcune di tali voci (D.91, K.2, K.21 e K.22) siano registrate nei CEA.
1.45. Il conto della produzione registra le operazioni relative al processo di produzione e comprende, nella sezione delle risorse, la produzione e, nella sezione degli impieghi, i consumi intermedi. Il valore aggiunto, ossia la voce a saldo di tale conto, può essere calcolato al lordo o al netto degli ammortamenti (valore aggiunto lordo o netto). Dato che la produzione è valutata ai prezzi base e che i consumi intermedi sono valutati ai prezzi di acquisto, il valore aggiunto include i contributi al netto delle imposte sui prodotti.
1.46. Il conto della generazione dei redditi primari analizza la formazione dei redditi ottenuti direttamente dal processo di produzione e la loro distribuzione tra il fattore "lavoro" e le amministrazioni pubbliche (attraverso le imposte e i contributi). Il risultato di gestione, ossia la voce a saldo di tale conto, corrisponde al reddito che le unità traggono dall'impiego delle loro strutture di produzione. Nel caso delle imprese non costituite in società appartenenti al settore delle famiglie, la voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari contiene implicitamente un elemento, corrispondente alla remunerazione del lavoro svolto dal proprietario o dai componenti della sua famiglia, il quale non può essere distinto dai profitti che il proprietario consegue in qualità di imprenditore: si parla quindi di "reddito misto" (SEC 95, punto 8.19).
1.47. Il conto del reddito da impresa permette di determinare un reddito che si avvicina al concetto di utili correnti prima della distribuzione e al lordo dell'imposta sul reddito, quale è normalmente utilizzato in contabilità aziendale.
1.48. Il conto del capitale permette di determinare in quale misura le acquisizioni, al netto delle cessioni, di attività non finanziarie sono state finanziate con il risparmio oppure da trasferimenti in conto capitale. Esso mette in evidenza un accreditamento oppure un indebitamento. Non è possibile redigere in maniera esaustiva un conto del capitale per la branca di attività agricola in quanto, anche se taluni flussi possono essere chiaramente attribuiti a tale branca, altri elementi (come il risparmio netto, la voce a saldo della sequenza dei conti delle operazioni correnti) non possono essere calcolati per le branche di attività economica. La registrazione della maggior parte delle variazioni di valore delle attività non finanziarie della branca (per effetto delle acquisizioni, delle cessioni e degli ammortamenti) e dei trasferimenti in conto capitale da questa ricevuti apporta tuttavia informazioni preziose sulla sua situazione economica e patrimoniale (in aggiunta alle informazioni sul reddito generato dal processo di produzione).
E. FONTI DI DATI E METODI DI CALCOLO PER L'ELABORAZIONE DEI CEA
1.49. Una delle principali caratteristiche dei conti economici dell'agricoltura consiste nell'adozione dell'approccio "quantità x prezzo" in sede di valutazione della produzione della maggioranza dei prodotti. Ciò è in gran parte conseguenza della difficoltà di elaborare conti dell'agricoltura sulla base di campioni rappresentativi di contabilità aziendale.
1.50. Per valutare i prodotti vegetali si può generalmente partire dall'analisi delle risorse, valutando le quantità prodotte (raccolte) sulla base di stime delle superfici coltivate e delle rese, oppure dall'analisi degli impieghi, stimando gli acquisti delle branche utilizzatrici dei prodotti agricoli e le esportazioni al netto delle importazioni, alle quali è opportuno aggiungere talune quantità oggetto di reimpiego in seno alla branca di attività agricola, la variazione delle scorte alla produzione e gli impieghi per uso proprio (in gran parte autoconsumo). Il secondo metodo può rivelarsi particolarmente appropriato allorquando gli acquirenti di tali prodotti agricoli sono facilmente individuabili e le altre quattro componenti degli impieghi sono limitate (ad esempio i prodotti che necessitano una trasformazione prima di qualsiasi impiego: barbabietole da zucchero, tabacco, ecc.). La verifica della coerenza e dell'attendibilità dei dati impone tuttavia un bilancio fisico.
1.51. Le statistiche sulle macellazioni, sulle esportazioni/importazioni di animali vivi e sulla consistenza del bestiame costituiscono le principali fonti di dati a disposizione per la valutazione delle produzioni zootecniche. Tali produzioni (principalmente il latte) sono generalmente stimate sulla base delle vendite alle branche che le utilizzano (latterie, imprese di confezionamento) in considerazione del loro impiego molto specifico.
1.52. I metodi di calcolo della produzione agricola sono illustrati in maniera più dettagliata nel capitolo II.
1.53. I beni destinati a consumi intermedi sono per la maggior parte di natura così specifica da non poter essere impiegati fondamentalmente che in agricoltura (sementi e piante, concimi, pesticidi, ecc.). In tal caso gli acquisti dell'agricoltura sono basati sui dati relativi alle vendite delle branche che forniscono tali beni (previa considerazione degli scambi con l'estero).
1.54. L'applicazione di tale norma comporta tuttavia dei rischi. Le vendite dei produttori dei beni destinati a consumi intermedi principalmente impiegati in agricoltura non coincidono infatti necessariamente con gli acquisti dell'agricoltura, in quanto concimi, pesticidi, ecc. possono altresì essere acquistati ad altri scopi (scorte di unità commerciali, consumi di altre unità quali parchi pubblici, famiglie, ecc.).
F. NOMENCLATURA
1. Osservazioni generali
1.55. Poiché i CEA sono pienamente integrati nel Sistema europeo dei conti, per la loro elaborazione si utilizza la classificazione statistica delle attività economiche dell'ISCE, la NACE Rev.1. Si tratta di una nuova nomenclatura delle attività a quattro livelli elaborata nel 1990. Essa rappresenta in realtà una revisione della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, nota con la sigla NACE, pubblicata per la prima volta nel 1970 da Eurostat.
1.56. La NACE Rev.1 rappresenta una versione più dettagliata della CITI Rev.3 [1], adeguata alle specificità europee. La NACE Rev.1 è altresì direttamente collegata alla Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA), a sua volta basata sulla Classificazione centrale dei prodotti (CPC) elaborata dalle Nazioni Unite.
[1] CITI Rev.3: Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica delle Nazioni Unite.
1.57. La NACE Rev.1 è una nomenclatura delle attività che è impiegata per la definizione delle branche di attività economica nei conti nazionali. Essa si basa sul sistema di codifica a quattro livelli qui di seguito illustrato:
- un primo livello comprendente rubriche ("sezioni") individuate mediante un codice alfabetico,
- un livello intermedio comprendente rubriche ("sottosezioni") individuate mediante un codice alfabetico a due caratteri,
- un secondo livello comprendente rubriche ("divisioni") individuate mediante un codice numerico a due cifre,
- un terzo livello comprendente rubriche ("gruppi") individuate mediante un codice numerico a tre cifre,
- un quarto livello comprendente rubriche ("classi") individuate mediante un codice numerico a quattro cifre.
1.58. Ogni livello di una nomenclatura delle attività economiche può generalmente essere precisato specificando i beni o i servizi caratteristici della sua produzione. Così la CPA è utilizzata per precisare le diverse attività economiche della branca di attività agricola, con una ulteriore articolazione a due cifre finalizzata a definire più dettagliatamente le voci.
1.59. Una branca di attività economica comprende un gruppo di unità di attività economica a livello locale che esercitano una attività economica identica o simile. Al livello di classificazione più dettagliato, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (4 cifre) della NACE Rev.1 e che esercitano quindi la stessa attività, quale è definita in tale nomenclatura (SEC 95, punto 2.108). La definizione della branca di attività agricola impone la precisazione:
- delle attività caratteristiche dell'agricoltura,
- delle unità caratteristiche dei CEA.
2. Definizione delle attività caratteristiche dell'agricoltura
1.60. La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde nella NACE Rev.1 a una divisione cui è attribuito il numero 01.
1.61. I CEA costituiscono un conto satellite dei conti nazionali i cui concetti, principi e norme sono fondati sul SEC 95. Tuttavia, poiché quest'ultimo fornisce soltanto un quadro generale per il complesso dell'economia, è necessario un adeguamento alle esigenze dell'agricoltura. Tali esigenze particolari dei CEA discendono principalmente dai loro obiettivi specifici, dalla disponibilità delle fonti di dati e dalla natura particolare delle unità agricole e delle loro attività economiche. La specificità di tali conti satelliti impone la definizione di un elenco delle attività caratteristiche dell'agricoltura dei CEA, ovviamente fondato sulla NACE Rev.1.
1.62. La branca di attività agricola del quadro centrale dei conti nazionali è definita come un raggruppamento di unità che esercitano, sia esclusivamente, sia congiuntamente con altre attività economiche secondarie, attività della divisione 01 della NACE Rev.1 "Agricoltura, caccia e relativi servizi". La divisione 01 comprende [1]:
- gruppo 01.1: Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura,
- gruppo 01.2: Allevamento di animali,
- gruppo 01.3: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista),
- gruppo 01.4: Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari,
- gruppo 01.5: Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi.
1.63. L'elenco delle attività caratteristiche dell'agricoltura dei CEA corrisponde a questi cinque gruppi di attività (01.1-01.5) ma con le seguenti differenze:
- inclusione delle attività di produzione di vino e di olio d'oliva (esclusivamente utilizzando uve e olive di produzione propria) e delle attività di coltivazione di sostanze vegetali utilizzate come materiali da intreccio, di alberi di Natale, di alberi da frutto, di viti e di alberi ornamentali in vivaio (normalmente inclusi nella divisione 02 "Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi"),
- esclusione delle attività di produzione di sementi a monte e a valle della moltiplicazione e talune attività che nella NACE Rev.1 sono considerate servizi agricoli (ad esempio, la gestione di sistemi di irrigazione; la creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi e prati per attrezzature sportive e simili; la potatura di alberi e siepi; sono prese in considerazione esclusivamente le attività agricole per conto terzi).
3. Definizione delle unità caratteristiche dell'agricoltura
1.64. Dovrebbero essere incluse tutte le unità che esercitano attività caratteristiche della branca di attività agricola dei CEA. Si tratta delle unità che esercitano le attività dei seguenti gruppi della NACE Rev.1:
- gruppo 01.1: Coltivazioni agricole; orticoltura; floricoltura
- produzione di sementi: esclusivamente le unità dedite all'attività di moltiplicazione,
- produzione di vino (di olio d'oliva): esclusivamente le unità che per tale produzione utilizzano uva (olive) di produzione propria e i raggruppamenti di produttori (ad esempio, cooperative) [2],
- gruppo 01.2: Allevamento di animali,
- gruppo 01.3: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista),
- gruppo 01.4: Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari:
- escluse le unità che esercitano attività dei servizi connessi all'agricoltura diverse dalle attività agricole per conto terzi (ossia escluse le unità che esercitano attività di gestione di sistemi di irrigazione; di creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi e prati per attrezzature sportive e simili; di potatura di alberi e siepi),
- gruppo 01.5: Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi.
[1] Cfr. altresì la parte 4 "Note esplicative" in Eurostat, "NACE Rev.1 - Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea", Tema 2, Serie E, Lussemburgo, 1996.
[2] Verrebbe pertanto operata una distinzione tra i tre tipi di unità di produzione di vini: le imprese alimentari, i raggruppamenti di produttori agricoli e le aziende agricole.
1.65. All'elenco di cui al punto 1.64 occorre aggiungere le unità dedite alla coltivazione di alberi di Natale, di alberi da frutto, di viti e di alberi ornamentali in vivaio, nonché di sostanze vegetali utilizzate come materiali da intreccio.
1.66. Da tale elenco si può dedurre che accanto alle aziende agricole, le altre unità caratteristiche dell'agricoltura sono: i raggruppamenti di produttori di vino e di olio d'oliva e le unità specializzate in servizi agricoli quali i lavori per conto terzi (cfr. punti 1.20 e 1.21). Si ricorda che le unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi sono escluse dalle unità caratteristiche dell'agricoltura (cfr. punto 1.24).
4. Osservazioni in merito alle diverse voci
a) Gruppo 01.1: "Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura"
1.67. Il gruppo 01.1 "Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura" comprende una ripartizione sistematica che consente la classificazione di tutte le attività di coltivazione agricola esercitate negli Stati membri dell'Unione europea nonché le attività di raccolta (piante o frutti selvatici).
1.68. Per essere censita, l'attività di produzione di piante foraggiere deve essere esercitata nel quadro di un'attività economica.
1.69. Contrariamente a quanto previsto dalla NACE Rev.1 che classifica tale attività alla voce silvicoltura, la produzione di piante in vivaio è considerata un'attività agricola allorquando concerne la produzione di arbusti e alberi da frutto, di viti e di alberi e arbusti ornamentali. Per converso, la produzione di piante forestali è considerata un'attività silvicola allorché tali piante sono destinate alla produzione di alberi forestali [1]. La coltivazione di alberi di Natale è altresì considerata una produzione agricola se tali alberi sono coltivati in vivaio a scopo prettamente ornamentale. Tuttavia se gli alberi di Natale sono ottenuti, ad esempio, per cimatura di alberi adulti nei boschi o nel corso di attività di diradamento forestale, si considera che essi rientrino in un'attività di produzione silvicola.
1.70. Nella nomenclatura dei CEA, le sementi agricole sono raggruppate nella voce "sementi", fatta eccezione per le sementi di cereali (incluso il riso), semi oleosi, piante proteiche e patate, registrate rispettivamente tra le singole varietà di cereali, semi oleosi, piante proteiche e patate [2]. L'attività di produzione di sementi e piantine abbraccia in realtà vari tipi di attività di produzione: la ricerca (ossia la produzione di sementi prototipo di prima generazione), la moltiplicazione (eseguita da aziende agricole contoterziste) e la certificazione (vaglio, pellettizzazione e confezionamento da parte di unità di produzione specializzate). Soltanto l'attività di moltiplicazione delle sementi costituisce un'attività caratteristica dell'agricoltura in quanto le attività di ricerca e di certificazione sono effettuate da organismi di ricerca e di produzione e si discostano dall'approccio tradizionale dell'agricoltura (sfruttamento di risorse naturali per la produzione di piante e di animali). Di conseguenza, la produzione di sementi nei CEA riguarda esclusivamente la produzione di sementi moltiplicate. I consumi intermedi di sementi e piantine corrispondono i) alle sementi e alle piantine di prima generazione acquistate in vista della moltiplicazione e ii) alle sementi e alle piantine certificate, acquistate dai produttori agricoli per la produzione di prodotti vegetali.
1.71. Produzione di mosto d'uva, di vino e di olio d'oliva. Nella nomenclatura dei prodotti CPA, il vino e l'olio d'oliva sono considerati prodotti alimentari. La NACE Rev.1 classifica la produzione di vino e di olio d'oliva nella sottosezione DA "Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco" (classi 15.93 "Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) " e 15.41 "Fabbricazione di oli e grassi grezzi"). Soltanto le attività di coltivazione di uve da vinificazione e di olive rientrano nell'agricoltura (classe 01.13 "Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie"). Tuttavia, in forza della convenzione adottata dalla NACE Rev.1, allorché il vino (o l'olio d'oliva) è ottenuto da uve (o olive) prodotte dalla medesima unità di produzione, tale attività viene classificata nell'agricoltura (classe 01.13). Ciò consente di evitare di dover distinguere tra l'unità di produzione di uva e l'unità di produzione di vino. Ne discende che qualsiasi attività di produzione di vino (o di olio d'oliva) utilizzando uve (o olive) prodotte dalla medesima azienda agricola, rientra nelle attività caratteristiche dell'agricoltura.
[1] Le definizioni contenute nelle varie versioni linguistiche della NACE non sono uniformi. Le versioni tedesca e inglese della NACE specificano che soltanto i vivai forestali sono inclusi nella voce NACE 02.01 ("Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali"). L'inclusione di vivai che producono alberi da frutto, viti e alberi ornamentali nella branca di attività agricola non si configura pertanto come uno scostamento dalla NACE.
[2] Tale eccezione rispetto alla norma generale è motivata dal fatto che in questi casi particolari una parte consistente delle sementi è ottenuta dalla produzione normale del corrispondente cereale, seme oleoso, pianta proteica o patata, mentre negli altri casi le sementi sono prodotte in aziende specializzate.
1.72. La produzione di vino da parte di unità strettamente legate alle aziende agricole è altresì considerata un'attività caratteristica dell'agricoltura nei CEA. Unità di questo tipo sono i raggruppamenti di produttori (ad esempio, le cooperative vitivinicole). La loro inclusione nella branca di attività agricola è giustificata dalla natura di tali organizzazioni che storicamente hanno costituito un "ampliamento" dell'azienda agricola (per motivi di produzione e di commercializzazione in comune) e che generalmente sono di proprietà delle aziende agricole. Per contro, la produzione di vino o di olio d'oliva da parte di imprese agroalimentari è esclusa dai CEA (in quanto tale produzione riveste chiaramente un carattere industriale).
1.73. La produzione di mosto d'uva figura accanto alla produzione di vino nell'elenco delle attività caratteristiche perché il mosto può essere venduto o esportato in quanto tale, oppure essere incluso nella variazione delle scorte per essere successivamente, nel corso di un periodo di riferimento successivo, venduto o esportato a fini di consumo o trasformato in vino.
1.74. Poiché il vino, l'olio d'oliva e il mosto d'uva (quest'ultimo esclusivamente nel caso in cui non sia trasformato in vino nel corso del periodo in esame) rientrano nella produzione della branca di attività agricola in quanto risultato della trasformazione di uve o di olive di produzione propria, non possono figurare nella produzione né le uve destinate alla fabbricazione di mosto d'uva e di vino, né le olive destinate alla fabbricazione di olio d'oliva (ossia i loro prodotti base). Tali prodotti sono considerati infatti come reimpieghi che non devono essere misurati nella produzione della branca (cfr. punto 2.052). Il mosto d'uva non trasformato in vino durante il periodo in esame deve figurare nella produzione di tale periodo. Nel corso del periodo di vinificazione, il mosto deve essere contabilizzato tra i consumi intermedi (reimpieghi) con contemporanea diminuzione delle relative scorte. Come prodotto risultante dalla trasformazione del mosto, il vino deve essere registrato come elemento della produzione.
1.75. Le piantagioni (ad esempio, vigneti e frutteti) sono investimenti fissi che devono essere registrati nella produzione. La realizzazione di piantagioni per uso proprio costituisce "produzione per uso proprio di beni di nvestimento". Quando a ciò provvedono unità specializzate per conto terzi, il corrispondente valore è considerato ome "vendite".
b) Gruppo 01.2: "Allevamento di animali"
1.76. Come nel caso delle attività connesse alle coltivazioni agricole (cfr. punto 1.67), tale gruppo comprende una ripartizione sistematica di tutto il bestiame e delle produzioni zootecniche negli Stati membri CE.
1.77. Nella CPA le uova da cova sono classificate in una unica sottocategoria con le altre uova. Per convenzione, tuttavia, esse sono considerate nei CEA come prodotti avicoli in corso di lavorazione [1].
1.78. L'allevamento di cavalli costituisce un'attività caratteristica della branca dei CEA a prescindere dalla destinazione finale degli animali (riproduzione, produzione di carne o servizi). Si fa osservare per contro che la gestione di scuderie di cavalli da corsa e di scuole di equitazione non costituisce un'attività caratteristica dell'agricoltura (si tratta di un'attività che rientra tra quelle ricreative, culturali e sportive della divisione 92) (cfr. punto 2.210): di conseguenza, i redditi percepiti dagli imprenditori agricoli nel quadro di tali attività devono essere esclusi dai CEA. Analogamente l'allevamento di cavalli da sella o di cavalli da corsa non utilizzati allo stadio della produzione agricola è escluso dai CEA. Identico trattamento è riservato ai tori allevati per essere impiegati nelle corride.
1.79. Nella presentazione dei conti economici, i sottoprodotti [2], che derivano automaticamente dalla produzione di taluni prodotti agricoli, non sono classificati unitamente a questi, bensì figurano separatamente alla fine di ciascun gruppo di attività di produzione, ripartiti secondo la specie. Per le coltivazioni agricole sono sottoprodotti, ad esempio, la paglia, le foglie delle barbabietole da zucchero e dei cavoli, i baccelli dei piselli e dei fagioli, ecc.; per la vinificazione, sono sottoprodotti le fecce e il tartaro; per la fabbricazione dell'olio d'oliva, i residui quali i panelli di semi oleosi; per la produzione zootecnica, le pelli, le setole e le pellicce della selvaggina abbattuta, nonché la cera, il letame e il purino. Tutti questi prodotti non costituiscono generalmente l'obiettivo primario della produzione; per tale motivo è estremamente raro che i dati statistici siano attendibili. Nella stessa agricoltura, tali prodotti sono essenzialmente utilizzati per l'alimentazione del bestiame o per il miglioramento dei terreni. Può accadere tuttavia che tali sottoprodotti siano venduti a settori economici esterni all'agricoltura e, in tal caso, il valore della produzione deve figurare nei CEA.
[1] Tale eccezione è dovuta al fatto che, nella pratica, il processo di produzione di uova da cova e di uova da consumo è assai diverso e non vi è una unica produzione di "uova" la cui destinazione potrebbe essere decisa successivamente. Fin dall'inizio del processo di produzione le uova da cova sono destinate alla produzione di pollame. Nei CEA il loro trattamento è analogo a quello utilizzato per i lattonzoli che sono considerati prodotti suinicoli in corso di lavorazione.
[2] Un sottoprodotto è un bene tecnicamente congiunto ad altri prodotti. Può essere esclusivo allorché è un bene congiunto ad altri prodotti di uno stesso gruppo e la sua produzione è ottenuta esclusivamente in tale gruppo, oppure può essere ordinario allorché è tecnicamente congiunto ad altri prodotti ma la sua produzione non è ottenuta esclusivamente in un solo gruppo.
c) Gruppo 01.4: "Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari"
1.80. Le attività del gruppo 01.4 possono essere ripartite in due categorie:
- servizi agricoli per conto terzi allo stadio della produzione agricola (ossia i lavori agricoli per conto terzi),
- "altri" servizi connessi all'agricoltura (gestione di sistemi di irrigazione; creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi e prati per attrezzature sportive e simili; potatura di alberi e siepi, ecc.).
1.81. Le attività dei servizi connessi all'agricoltura della seconda categoria non sono considerate attività caratteristiche dei CEA (anche se figurano nei conti dell'agricoltura dei conti nazionali), in quanto non costituiscono attività tradizionali e caratteristiche dell'agricoltura. Esse possono tuttavia essere registrate a titolo di attività secondarie non agricole non separabili (ai sensi dei CEA). L'approccio tradizionale, che descrive l'agricoltura come la coltivazione del suolo, comprende, per estensione, il complesso dei lavori volti a utilizzare e sfruttare le risorse naturali per la produzione di prodotti vegetali e zootecnici utili all'uomo. Si è ritenuto tuttavia che l'inclusione dei servizi connessi all'ambiente, nonostante la loro crescente importanza economica, costituirebbe un ampliamento troppo rilevante dell'approccio tradizionale sopra menzionato.
Lavori agricoli per conto terzi
1.82. Nel quadro del processo di diversificazione dell'economia nazionale, le famiglie e le aziende agricole hanno già da tempo abbandonato talune mansioni assunte da un numero crescente di professioni specializzate dotate di proprie unità di produzione. Tale ripartizione delle funzioni ha riguardato inizialmente le attività di trattamento e di trasformazione dei prodotti agricoli (macellazione e trasformazione delle carni, molitura dei cereali e fabbricazione del pane, produzione di burro e di formaggio, trattamento di sementi da parte di nuovi settori) e successivamente anche talune operazioni di commercializzazione. È soprattutto nel quadro dei consistenti mutamenti strutturali subiti dall'agricoltura e della conseguente maggiore meccanizzazione che le attività agricole, che intervengono direttamente nella produzione dei prodotti vegetali e nell'allevamento del bestiame, sono state progressivamente affidate a unità specializzate.
1.83. Si tratta in particolare di attività quali la concimazione, la calcinazione, l'aratura, la semina, il diserbo e la lotta contro i parassiti, la protezione delle piante, la falciatura, la trebbiatura e la tosatura degli ovini.
1.84. Tutte queste attività hanno in comune la caratteristica di rappresentare lavori abitualmente necessari nel corso del processo di produzione dei prodotti agricoli e di essere intrinsecamente connesse alla produzione di tali prodotti.
1.85. Le attività non direttamente connesse alla produzione di prodotti agricoli, ossia che non intervengono allo stadio della produzione agricola (i trasporti per conto terzi e la consegna di latte alle latterie costituiscono esempi di attività non agricole che rientrano in un'altra branca di attività), non devono figurare nei CEA (purché non costituiscano attività non separabili dall'attività agricola principale, cfr. punto 1.12).
1.86. Occorre tener presente che tale classificazione si applica esclusivamente nel caso in cui le attività considerate siano esercitate nella loro totalità da unità specializzate. Per converso, allorché l'imprenditore agricolo, ad esempio, si limita a noleggiare macchinari senza personale oppure con soltanto una parte del personale necessario perché l'attività propriamente detta continua ad essere esercitata dallo stesso imprenditore agricolo avvalendosi dei macchinari noleggiati, tale attività rientra nella divisione 71 della NACE Rev.1. Ciò avviene con frequenza soprattutto nel caso di macchine semplici, che richiedono poche riparazioni, e soprattutto nei periodi di intensa utilizzazione delle macchine (cfr. punto 1.23).
1.87. I lavori per conto terzi eseguiti allo stadio della produzione agricola consistono principalmente in attività che richiedono l'impiego di macchine e impianti costosi. Tali lavori possono essere eseguiti da:
a) Imprese specializzate operanti per conto terzi: imprese che esercitano tali attività a titolo principale (imprese contoterziste propriamente dette);
b) aziende agricole
Gli imprenditori agricoli eseguono lavori per conto terzi principalmente nelle forme di cui in appresso:
- a titolo di reddito complementare per l'imprenditore agricolo. La forma più semplice è quella dell'aiuto occasionale prestato a un vicino. Rientrano in tale categoria anche la presa in pensione di animali e (principalmente per i suini e il pollame) l'allevamento contro compenso (segnatamente l'ingrasso). Un imprenditore agricolo può allevare bestiame di proprietà di altri imprenditori agricoli oppure di una azienda industriale, solitamente un fornitore (ad esempio, un produttore di mangimi o un commerciante di foraggi) o un acquirente (per esempio un macello),
- mediante la costituzione di un pool di macchinari più o meno autonomo. Si tratta della sistematizzazione dell'aiuto tra vicini. Il costo elevato delle macchine e il loro insufficiente tasso di utilizzazione in seno a una singola azienda inducono gli imprenditori agricoli proprietari di macchine ad associarsi per metterle, con il relativo personale, a reciproca disposizione. Sempre più gli imprenditori agricoli che ricavano il loro reddito principale dall'agricoltura tendono a eseguire lavori per conto di persone per le quali l'agricoltura rappresenta soltanto un'attività secondaria e che talvolta non sono nulla di più che semplici proprietari di terreni,
- cooperative di macchine agricole [1]. Si tratta di grandi cooperative che dispongono di personale dipendente. Tali cooperative sono anch'esse affini alle imprese specializzate operanti per conto terzi.
c) Imprese che intervengono in uno stadio successivo della produzione. Imprese che provvedono alla raccolta di frutta o di ortaggi che esse stesse sottoporranno a trasformazione (ad esempio, coltivazione di piselli per conto di conservifici).
d) Imprese che intervengono in uno stadio precedente della produzione. Tra queste imprese figurano ad esempio i venditori di macchine agricole che eseguono lavori per conto terzi. Sebbene, per i CEA, altri casi appaiano molto improbabili, è teoricamente possibile che un produttore di antiparassitari proceda direttamente all'irrorazione del prodotto. Tuttavia se ciò avviene applicando i metodi più moderni, non deve necessariamente trattarsi di attività per conto terzi allo stadio della produzione agricola e sicuramente non nel caso in cui si tratti di lavori non abitualmente effettuati da un imprenditore agricolo (ad esempio, irrorazione di antiparassitari utilizzando aerei).
1.88. Nello stabilire se un'attività deve essere considerata come un lavoro agricolo per conto terzi (ossia un'attività che nell'ambito del processo di produzione agricola è normalmente esercitata dalle aziende agricole stesse), va tenuto conto non solo della natura dell'attività ma anche del contesto particolare nel quale essa è svolta, ossia "l'ambito del processo di produzione agricola".
1.89. L'allevamento di bestiame contro compenso (presa in pensione di bestiame) rientra nei lavori agricoli per conto terzi dato che fa parte del processo di produzione di beni agricoli. Tale voce non include tuttavia l'allevamento e la cura dei cavalli da sella privati che non costituiscono una produzione di beni bensì un vero e proprio "servizio" ai sensi del SEC 95 (sezione O della NACE Rev.1). Analogamente, i lavori connessi alla creazione e alla manutenzione di parchi, giardini, campi da golf e aree verdi lungo le strade non devono essere considerati come un processo di produzione agricola.
1.90. La forma del compenso percepito dal contoterzista è irrilevante. Non è necessario che si tratti di un compenso fisso (ossia di una retribuzione in senso stretto); il compenso può benissimo assumere la forma di una partecipazione ai profitti o essere corrisposto secondo varie formule miste (l'imprenditore agricolo che provvede per conto terzi all'ingrasso di vitelli percepisce di norma un compenso fisso per ogni capo, al quale si aggiunge una partecipazione all'utile netto). Sono possibili altresì compensi sotto forma di una determinata quota della produzione.
1.91. In ogni caso deve sempre trattarsi di prestazioni di imprese autonome: i lavori effettuati da manodopera dipendente dell'azienda non rientrano in tale categoria. Il compenso pagato per tali prestazioni, ad esempio a un mungitore (salariato), rappresenta per l'azienda agricola un costo salariale e figura alla voce "redditi da lavoro dipendente". Per contro, le prestazioni di un'impresa che effettua per conto di altre aziende agricole lavori di mungitura sono registrate nei CEA contemporaneamente come produzione (vendita di servizi), dal punto di vista del contoterzista, e come consumi intermedi (acquisto di servizi), dal punto di vista dell'azienda agricola.
[1] Se nel caso del pool di macchinari gli impianti e le macchine sono generalmente di proprietà dei singoli imprenditori, qui appartengono invece alla cooperativa.
d) Gruppo 01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi"
1.92. Tale gruppo comprende le seguenti attività: i) la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento; ii) la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura; iii) il ripopolamento della selvaggina; iv) le attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi. Va osservato che la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli come pure la caccia esercitata a fini sportivi o ricreativi non rientrano tra le attività caratteristiche della branca di attività agricola. L'allevamento di selvaggina non rientra in tale classe, bensì nella classe "Allevamento di altri animali".
5. Differenze tra la branca di attività agricola dei CEA e la branca di attività agricola del quadro centrale dei conti nazionali
1.93. La branca di attività agricola dei CEA, quale è definita ai punti 1.62-1.66, presenta alcune differenze rispetto alla branca di attività agricola determinata per il quadro centrale dei conti nazionali. Tali differenze riguardano la definizione sia delle attività caratteristiche sia delle unità. Esse possono essere sintetizzate come segue:
Branca di attività agricola dei CEA |
= Branca di attività agricola dei conti nazionali |
|
+ unità di produzione di vino e di olio d'oliva nella forma di consorzi di produttori, cooperative, ecc. |
|
+ unità di produzione di materiali da intreccio |
|
+ unità di produzione di alberi di Natale, di alberi da frutto, di viti e di alberi ornamentali in vivaio |
|
- unità di produzione di sementi (per la ricerca o la certificazione) |
|
- unità di produzione di servizi connessi all'agricoltura diversi dai lavori agricoli per conto terzi (ossia gestione di sistemi di irrigazione, creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi e prati per attrezzature sportive e simili; potatura di alberi e siepi) |
|
- unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi |
II. OPERAZIONI SUI PRODOTTI
2.001. Le operazioni sui prodotti descrivono la provenienza e l'impiego dei prodotti. Per prodotti si intendono tutti i beni e servizi che derivano da una attività di produzione. Le principali categorie di operazioni sui prodotti evidenziate dal SEC 95 sono le seguenti: produzione, consumi intermedi, spesa per consumi finali, consumi finali effettivi, investimenti lordi, esportazioni di beni e servizi e importazioni di beni e servizi.
2.002. Come specificato ai punti 1.40 e 1.41, soltanto la produzione, i consumi intermedi e gli investimenti lordi sono presi in considerazione nei CEA. La produzione è registrata nella sezione delle risorse del conto della produzione e i consumi intermedi sono registrati nella sezione degli impieghi del medesimo conto. Gli investimenti lordi sono registrati nella sezione delle variazioni delle attività del conto del capitale.
A. NORME GENERALI
1. Periodo di riferimento
2.003. Per i CEA, il periodo di riferimento è l'anno civile.
2. Unità
a) Quantità
2.004. Le quantità vanno indicate, di norma, in migliaia di tonnellate (per il mosto d'uva e per il vino in decine di migliaia di ettolitri) con un decimale. Per gli animali si considera il peso vivo.
b) Prezzi
2.005. Nei CEA i prezzi vanno indicati per tonnellata (per il mosto d'uva e per il vino per decina di ettolitri).
2.006. Nei CEA i prezzi devono essere indicati o per arrotondamento alla cifra intera più vicina o con uno o due decimali in funzione dell'attendibilità statistica dei dati disponibili sui prezzi.
c) Valori
2.007. I valori vanno indicati in milioni di unità monetarie nazionali.
3. Momento di registrazione
2.008. Il SEC 95 (punto 1.57) registra i flussi (in particolare le operazioni sui prodotti e le operazioni di distribuzione e di redistribuzione) in base al principio della competenza economica: ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento.
a) Produzione
2.009. La produzione va registrata e valutata nel momento in cui è originata dal processo produttivo. Essa deve essere quindi registrata nel momento in cui è realizzata e non nel momento del suo pagamento da parte dell'acquirente.
2.010. Nel SEC 95 la produzione è considerata come un processo continuo nel quale i beni e servizi sono trasformati in altri beni e servizi. Tale processo può avere durata diversa a seconda dei prodotti, anche superiore a un periodo contabile. Questa caratterizzazione della produzione, combinata con il principio della competenza economica, determina quindi la registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione. Pertanto, a norma del SEC 95 (punto 3.58), la produzione di prodotti agricoli dovrebbe essere registrata come se avvenisse nel corso dell'intero periodo di produzione (e non semplicemente quando si miete o quando si macellano gli animali). I prodotti agricoli in via di maturazione e il patrimonio ittico o zootecnico destinato all'alimentazione umana dovrebbero essere considerati, durante tale processo di maturazione e sviluppo, scorte di prodotti in corso di lavorazione, per diventare, una volta completato il processo, scorte di prodotti finiti.
2.011. La registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione è auspicabile e necessaria ai fini dell'analisi economica allorché il processo di produzione non è ultimato nel corso del periodo contabile in esame. Ciò garantisce la coerenza nelle registrazioni dei costi e della produzione permettendo di ottenere dati significativi sul valore aggiunto. Dato che i CEA sono elaborati in base all'anno civile, la contabilizzazione dei prodotti in corso di lavorazione può ritenersi necessaria esclusivamente per quei prodotti il cui processo di produzione non è ultimato alla fine dell'anno civile (ma altresì nel caso in cui il livello generale dei prezzi presenti un ritmo di evoluzione molto rapido nel periodo contabile) [1].
2.012. Si può tuttavia considerare che per i prodotti agricoli il cui ciclo di produzione è ultimato entro un periodo di tempo inferiore al periodo contabile è inutile registrare la produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione. La registrazione della produzione allo stadio del prodotto finito, ossia al momento della raccolta (per i prodotti vegetali), consente infatti di garantire una sufficiente coerenza con i costi di produzione. Tale situazione si verifica in Europa per la maggior parte dei prodotti vegetali, il cui processo di produzione ha una durata inferiore a un anno. Non è altresì necessario registrare sotto forma di prodotti in corso di lavorazione i prodotti vegetali a breve ciclo di maturazione il cui processo di produzione si estende su due anni civili (cfr. punto 2.172). In tutti questi casi, i prodotti agricoli in via di maturazione non sono considerati come prodotti in corso di lavorazione.
[1] Cfr. i punti 6.72-6.79 e 6.94-6.100 dell'SCN.
2.013. Nella pratica, il metodo di registrazione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione si applica esclusivamente ai prodotti con un lungo ciclo di maturazione. Si tratta in particolare del bestiame, di prodotti vegetali quali il vino (il cui invecchiamento costituisce parte integrante del processo di produzione) e della messa a dimora di piante. Dato che l'evoluzione generale dei prezzi è generalmente contenuta nell'Unione europea, essa non dovrebbe comportare la registrazione di taluni prodotti sotto forma di prodotti in corso di lavorazione [sebbene ciò possa verificarsi in taluni casi eccezionali (cfr. punto 2.172)].
2.014. Allorché i prodotti con un lungo ciclo di maturazione, registrati sotto forma di prodotti in corso di lavorazione, sono raccolti (prodotti vegetali) o macellati (bestiame), il processo produttivo è ultimato e i prodotti in corso di lavorazione sono trasformati in prodotti finiti atti a essere venduti o utilizzati ad altri scopi. Nel corso del processo di produzione, il valore da registrare ogni anno quale produzione a titolo di prodotti in corso di lavorazione può essere ottenuto distribuendo il valore del prodotto finito proporzionalmente agli oneri sostenuti in ciascun periodo (SCN 93, punto 6.96).
2.015. Bestiame - La produzione di bestiame richiede generalmente un certo tempo e possono trascorrere diversi periodi contabili prima che il processo sia completato. Dopo la nascita, la registrazione è possibile e opportuna in ciascuna fase della produzione, ossia per ogni classe di età degli animali (la fase del processo di produzione precedente la nascita non può tuttavia essere registrata, essendo impossibile isolarla dalla prestazione di cure alla madre).
2.016. Il processo di produzione degli animali da tiro si conclude formalmente alla loro nascita: da quel momento essi vengono registrati come capitale fisso. Ovviamente gli animali non sono ancora in grado di servire agli usi cui sono destinati, ma le differenze tra le specie sono tali che la scelta di un'età fissa valida in tutti i casi risulterebbe arbitraria. Il momento della nascita è stato scelto per motivi pratici, tanto più che l'uso futuro di tali animali è già determinato a questo stadio.
2.017. Non è sempre così per i bovini, i suini, gli ovini e gli altri animali che possono essere allevati a fini di riproduzione o di macellazione. Allorché è possibile differenziare i giovani animali in funzione della loro futura utilizzazione, occorre registrare fin dalla loro nascita i capi destinati a essere utilizzati per la riproduzione come investimenti fissi lordi (si tratta di un investimento fisso per uso proprio, tali animali sono cioè considerati come prodotti in corso di lavorazione e il loro allevamento va registrato come produzione, cfr. SEC 95, punto 3.112). In caso contrario, gli animali sono inclusi nelle scorte quali prodotti in corso di lavorazione fino al momento in cui raggiungono la maturità e sono utilizzati come fattori della produzione (ad esempio, mucche da latte, bestiame da riproduzione o destinato ad altri fini produttivi, quali la produzione di lana). Essi vengono allora registrati come capitale fisso. Anche il bestiame da carne o gli animali ritirati dal bestiame destinato alla riproduzione per essere macellati devono essere inclusi nelle scorte e non nel capitale fisso.
2.018. Un trattamento specifico è previsto per la produzione di pulcini che si estenda su due periodi contabili. Le uova in incubatrice alla fine di un periodo sono considerate produzione di pulcini e contabilizzate nei CEA come produzione di pollame (sotto forma di prodotti in corso di lavorazione) (cfr. punto 2.048).
2.019. Vino - La produzione deve essere registrata sotto forma di prodotti in corso di lavorazione perché il suo invecchiamento costituisce parte del processo di produzione e può durare per diversi periodi contabili. Analogamente il mosto in via di fermentazione, che non è più mosto fresco ma non è ancora vino, va trattato in maniera identica alle uova in incubatrice alla fine del periodo contabile. Esso viene registrato come vino sotto forma di prodotto in corso di lavorazione nei conti economici dell'agricoltura.
2.020. Beni coltivati in piantagioni - I beni destinati a investimenti fissi lordi per uso proprio (diversi dal bestiame) come le piantagioni permanenti devono essere registrati tra gli investimenti fissi lordi nel momento in cui sono prodotti.
b) Consumi intermedi
2.021. I prodotti utilizzati per i consumi intermedi devono essere registrati nel momento in cui entrano nel processo di produzione, ossia nel momento in cui sono effettivamente consumati e non all'atto del loro acquisto o della loro entrata nelle scorte.
2.022. I consumi di beni in un determinato periodo di riferimento corrispondono in pratica agli acquisti o alle acquisizioni di merci, aumentate delle scorte iniziali e diminuite delle scorte finali [1].
2.023. I servizi sono contabilizzati al momento del loro acquisto. Poiché i servizi non possono essere immagazzinati, il momento dell'acquisto coincide altresì con il momento del consumo.
2.024. Costituiscono un'eccezione a tale regola:
- i servizi connessi all'acquisto di beni, quali i servizi commerciali e di trasporto, registrati come consumi intermedi al momento del consumo dei beni (cfr. punto 2.111),
- i servizi di tipo permanente, quali i servizi di assicurazione, registrati alla fine del periodo di riferimento in proporzione ai pagamenti effettuati con riguardo all'anno o alla parte di anno in questione. Di conseguenza, gli importi registrati non corrispondono necessariamente ai premi di assicurazione versati nel corso del periodo in esame.
[1] Per quanto concerne il momento di registrazione delle scorte si vedano i punti 2.029-2.031.
c) Investimenti fissi lordi
2.025. Gli investimenti fissi lordi sono registrati nel momento in cui la proprietà dei beni è trasferita all'unità istituzionale che intende utilizzarli nella produzione. Esistono tuttavia due eccezioni a tale principio. Da una parte, i beni acquisiti nell'ambito di operazioni di leasing finanziario sono registrati come se l'utilizzatore ne divenisse proprietario allorché ne entra in possesso (cfr. punto 2.122); dall'altra, gli investimenti fissi per uso proprio sono registrati nel momento in cui sono prodotti (ad eccezione dei bovini, suini, ovini e altri animali per i quali non può essere chiaramente definita la destinazione futura: tali animali sono inclusi nelle scorte sotto forma di prodotti in corso di lavorazione, cfr. punto 2.017).
2.026. Analogamente nel caso di impianto di nuovi frutteti o vigneti (beni di investimento prodotti per uso proprio), se tutti i lavori necessari non sono stati ancora completati alla fine del periodo contabile, il valore dei beni consumati e delle prestazioni fornite nel corso dell'anno di riferimento è registrato quale investimento fisso lordo alla fine del periodo.
2.027. Gli acquisti e le vendite di terreni e i costi connessi a tali operazioni sono registrati nel momento del trasferimento della proprietà. L'acquisizione netta di terreni non è configurabile tuttavia come investimento fisso lordo in quanto i terreni sono attività non prodotte. L'acquisizione netta di terreni (e di altri beni materiali non prodotti) è registrata nel conto del capitale ("conto delle acquisizioni di attività non finanziarie").
d) Variazione delle scorte
2.028. La variazione delle scorte corrisponde alla differenza fra il valore delle entrate nelle scorte e il valore delle uscite dalle scorte intervenute nel corso del periodo di riferimento.
2.029. Le entrate nelle scorte sono costituite sia dai beni che saranno successivamente consumati nel processo di produzione (scorte di input), sia dai beni di produzione propria della stessa branca destinati a una futura utilizzazione, per esempio alla vendita o all'inclusione nel capitale fisso (scorte di output). Nel primo caso la registrazione avviene nel momento del trasferimento della proprietà, nel secondo caso nel momento in cui ha termine la produzione dei prodotti.
2.030. Nel caso dei prodotti non finiti di produzione propria (registrati come prodotti in corso di lavorazione), il valore dei materiali consumati e dei servizi prestati nel corso di un periodo di riferimento è altresì registrato come valore delle scorte al termine di tale periodo (ad eccezione dei prodotti vegetali a breve ciclo di maturazione non ancora raccolti (cfr. punto 2.012); ne consegue che una parte dei materiali consumati e dei servizi prestati durante un periodo di riferimento possono essere stati consumati senza che si abbia in contropartita un incremento di valore delle scorte).
2.031. Le uscite dalle scorte sono costituite sia dai flussi di beni che entrano nel processo di produzione (caso delle scorte di input), sia dai flussi di beni che escono dalla branca per essere venduti o per servire a un altro scopo (caso delle scorte di output). Nel primo caso, le uscite dalle scorte sono dedotte dalle scorte della branca al momento dell'effettivo utilizzo come consumi intermedi nel processo di produzione; nel secondo caso, sono detratte dalle scorte al momento della vendita o di un altro impiego.
B. PRODUZIONE
(cfr. SEC 95, punti 3.07-3.58)
1. Il concetto di produzione nel SEC 95 e nei CEA - Osservazioni generali
2.032. Nella versione inglese del SEC 95, con il termine "production" si designa l'attività di produzione e con il termine "output" i beni e i servizi che ne risultano. La chiara distinzione tra questi due termini è fondamentale. Secondo il SEC 95 (punto 3.14), la produzione ("output") consta dei prodotti risultanti dall'attività di produzione nel corso del periodo contabile.
2.033. Secondo il SEC 95 sono altresì inclusi nella produzione i) i beni e i servizi che una UAE locale fornisce a una diversa UAE locale appartenente alla stessa unità istituzionale, ii) i beni prodotti da una UAE locale che rimangono tra le scorte alla fine del periodo in cui sono stati prodotti a prescindere dal loro impiego successivo. Tuttavia, i beni o i servizi prodotti e consumati nel corso dello stesso periodo contabile e nell'ambito della stessa UAE locale non sono individuati separatamente. Pertanto essi non sono registrati come parte della produzione o dei consumi intermedi di tale UAE locale.
2.034. Il concetto di produzione utilizzato nei CEA si avvicina al concetto di "produzione totale". Esso è fondato su un adeguamento del SEC 95 con la registrazione nella produzione dell'attività agricola di taluni beni e servizi agricoli prodotti e consumati nel corso dello stesso periodo contabile e nell'ambito della stessa unità agricola. I criteri di individuazione di tali beni e servizi da includere nella produzione della branca di attività agricola sono descritti nel paragrafo 2.055. La differenza tra il metodo del SEC 95 e il metodo adottato nei CEA è costituito da questi reimpieghi il cui valore è registrato contemporaneamente nella produzione e tra i consumi intermedi. Pertanto il valore aggiunto resta invariato a prescindere dal metodo utilizzato.
2.035. Come precisato nel paragrafo 1.34, tale modifica della norma del SEC 95 è basata sulla specificità dell'attività agricola e dell'azienda agricola (in quanto UAE locale). Inoltre essa permette di:
- migliorare l'analisi economica dei conti dell'agricoltura, in particolare la definizione di coefficienti tecnici e di tassi di valore aggiunto (rapporto tra la produzione e i consumi intermedi),
- migliorare la comparazione dei coefficienti tecnici e dei tassi di valore aggiunto tra sottobranche di attività economica e paesi: infatti la produzione consumata in seno alla stessa unità è limitata essenzialmente ad alcuni prodotti specifici (quali cereali, semi oleosi, piante proteiche, piante foraggiere e latte destinato all'alimentazione animale) e i tassi di reimpiego variano notevolmente a seconda delle branche dell'economia e dei paesi,
- rafforzare la coerenza tra i conti della produzione, della generazione dei redditi primari e del reddito da impresa: la necessità di garantire una maggiore coerenza tra le operazioni sui prodotti (produzione, consumi intermedi, ecc.) e le operazioni di distribuzione e di redistribuzione (redditi da lavoro dipendente, contributi, imposte, fitti, interessi, ecc.) è stata accresciuta dalla riforma della politica agricola comune del 1992, dato che i contributi (che riguardano per alcuni di essi prodotti oggetto di reimpiego) assolvono un'importante funzione nella formazione e nell'evoluzione del reddito agricolo.
2.036. Pur non essendo stata proposta dal SEC 95, la norma adottata dai CEA è tuttavia prevista dall'SCN 93, a motivo della specificità dell'agricoltura (cfr. SCN 93, allegato I, punto 15), e dal manuale metodologico della FAO [1]. Essa consente infine di ridurre in maniera sostanziale lo scarto tra le misurazioni della produzione in funzione dalla scelta dell'unità di base (UAE locale o unità di produzione omogenea).
[1] FAO, "Système des comptes économiques de l'alimentation et de l'agriculture", Nazioni Unite, Roma, 1996.
2. Produzione dell'attività agricola: quantità
2.037. In sede di elaborazione dei CEA la produzione è progressivamente articolata in termini quantitativi.
Presentazione schematica delle risorse e degli impieghi dei prodotti agricoli
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Produzione lorda (1q) |
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Perdite (2q) |
Produzione utilizzabile (3q) |
Scorte iniziali (Si) (4q) |
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Totale delle risorse disponibili (5q) |
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Reimpieghi (6q) |
Trasformazione da parte dei produttori (7q) |
Autoconsumo (8q) |
Totale delle vendite (9q) S [*] (10q) |
Scorte finali (Sf) (11q) |
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Sf-Si [**] (12q) |
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[*] S = beni di investimento prodotti per uso proprio. |
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[**] Sf - Si = variazione delle scorte. Nello schema che precede si suppone che le scorte finali siano superiori alle scorte iniziali. |
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2.038. Il punto di partenza di tale calcolo progressivo è costituito:
- dalla produzione lorda (1q),
- o dalla produzione utilizzabile (3q),
a seconda che i dati di riferimento sui raccolti includano o meno le perdite che si verificano nei campi, nella fase della raccolta o in azienda.
a) Produzione lorda
Produzione lorda: (1q)
2.039. È questo il punto di partenza per i paesi i cui dati ufficiali sui raccolti comprendono perdite. L'adozione del concetto di branca di attività economica impone la misurazione del complesso dei prodotti delle attività agricole delle unità agricole che formano la branca (come specificate nei punti 1.62-1.63). Conformemente alla convenzione menzionata al punto 1.31. (il prodotto delle attività secondarie agricole delle unità non agricole è nullo in quanto si suppone che tutte le attività agricole siano separabili e costituiscano pertanto l'attività principale della loro UAE locale agricola), occorre registrare l'intera produzione agricola ad eccezione di quella delle unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi (cfr. punto 1.24).
b) Perdite
Perdite: (2q)
2.040. Tale voce si riferisce alle perdite ricorrenti dei beni compresi nelle scorte (cfr. punto 2.041), incluse quelle che si verificano nei campi, nella fase della raccolta o in azienda (a causa della natura deperibile dei prodotti, oppure di eventi quali gelo, siccità, ecc.). Le perdite subite nei diversi stadi della commercializzazione, ovvero durante il trasporto una volta che i prodotti hanno lasciato l'azienda e durante l'immagazzinamento presso i rivenditori, nonché le perdite subite nel corso del trattamento e della trasformazione presso l'industria di trasformazione, non devono essere riportate in questa sede. Per contro, è opportuno registrare qui i prodotti offerti in vendita dai produttori, che restano però invenduti e quindi si deteriorano (in particolare, frutta e verdura).
Tipi di perdite
2.041. Secondo il SEC 95 le perdite che i produttori possono subire sono di tre diversi tipi: perdite ricorrenti dei beni compresi nelle scorte (SEC 95, punti 3.117 e 3.118), perdite eccezionali di magazzino [SEC 95, punto 6.25, lettera e)] e distruzioni di beni per catastrofi naturali [SEC 95, punti 6.22 e 6.23, lettera b)].
Registrazione dei tre tipi di perdite
2.042. Per la registrazione delle perdite dei beni compresi nelle scorte è necessario operare una distinzione tra perdite ricorrenti, da una parte, e perdite eccezionali e distruzioni di beni per catastrofi naturali, dall'altra. La registrazione dipende tuttavia anche dai metodi di calcolo della produzione e dal tipo di materiale statistico di base di ciascun paese.
2.043. Allorché la produzione è determinata sulla base dei dati sulle scorte iniziali e finali, sulle vendite e su eventuali altri impieghi (ad esempio dei beni di investimento prodotti per uso proprio), le perdite ricorrenti sono già dedotte dalla variazione delle scorte e una loro ulteriore registrazione nella voce "perdite" ne comporterebbe il doppio conteggio. Per contro, se il calcolo della produzione non è fondato sui dati delle scorte bensì, ad esempio, sui dati delle nascite effettive, occorre registrare le perdite ricorrenti intervenute nel corso della produzione nel periodo di riferimento in questione, così come le perdite di animali importati per l'allevamento o l'ingrasso o nati nel corso di periodi di riferimento precedenti.
2.044. Le perdite eccezionali e le distruzioni per catastrofi naturali dei beni compresi nelle scorte devono essere registrate nei conti della accumulazione, segnatamente nel "conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività". La produzione include pertanto l'intero valore di tali perdite.
2.045. Le perdite (siano esse ricorrenti, eccezionali o dovute a distruzioni per catastrofi naturali) di capitale fisso (vacche da latte, animali da riproduzione, ecc.) devono essere registrate nel "conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività" e non hanno alcun impatto sul valore della produzione. Va ricordato che le perdite subite da piantagioni già in fase di produzione devono essere oggetto di una registrazione come ammortamento o come altre variazioni di volume delle attività, in funzione del tipo di perdita.
c) Produzione utilizzabile
Produzione utilizzabile (3q) = (1q) meno (2q) = produzione lorda meno perdite (alla produzione)
2.046. È questa la prima voce che deve essere compilata da quei paesi i cui dati di riferimento sui raccolti non comprendono le perdite. Si tratta della produzione disponibile nel periodo di riferimento che può essere commercializzata, utilizzata quale mezzo di produzione, trasformata dal produttore, consumata dalla sua famiglia o immagazzinata, oppure, eventualmente, utilizzata dallo stesso produttore quale bene di investimento prodotto per uso proprio.
d) Scorte iniziali
Scorte iniziali: (4q)
2.047. Si tratta delle scorte di output (prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione) esistenti nelle aziende agricole (ossia presso i produttori) all'inizio dell'anno di riferimento. Non vanno indicate in questa sede le scorte nei diversi stadi della commercializzazione nonché le scorte di intervento (cfr. punto 2.201 e successivi per quanto concerne il trattamento del bestiame).
2.048. Nelle scorte iniziali di "pollame" vanno registrate anche le uova in incubatrice all'inizio del periodo di riferimento, in quanto considerate prodotti avicoli in corso di lavorazione (cfr. punto 2.018).
e) Totale delle risorse disponibili
Totale delle risorse disponibili: (5q) = (3q) più (4q) = produzione utilizzabile più scorte iniziali
f) Reimpieghi
Reimpieghi: (6q)
2.049. Nella voce reimpieghi figurano i prodotti risultanti dalla produzione dell'unità agricola (UAE locale) che questa utilizza quale input nel processo di produzione nel corso dello stesso periodo contabile.
2.050. Va precisato che tutti i prodotti agricoli (ad eccezione del bestiame, cfr. punti 2.067 e 2.208) venduti da una unità agricola ad altre unità agricole produttrici devono essere registrati dapprima come vendite e quindi come consumi intermedi. È il caso altresì dei beni sottoposti a trattamento e a trasformazione nonché dei relativi sottoprodotti (ad esempio: rese di latte scremato, di crusca, di panelli oleosi, di polpa e foglie di barbabietole da zucchero, nonché le rese di sementi dopo il trattamento).
Classificazione dei reimpieghi
2.051. I reimpieghi possono essere ripartiti secondo la destinazione dei prodotti.
2.052. Prodotti oggetto di reimpiego nell'ambito della stessa attività agricola (ovvero della stessa classe di attività, a livello di quattro cifre della NACE Rev.1):
- sementi (di cereali, ortaggi, fiori, ecc.): riutilizzati per la stessa coltura,
- uve da vinificazione e mosto d'uva: utilizzati per la produzione di vino,
- olive: utilizzate per la produzione di olio d'oliva,
- latte: utilizzato per l'alimentazione animale.
2.053. Prodotti oggetto di reimpiego nell'ambito di un'attività agricola distinta (ovvero di una classe di attività differente a livello di quatto cifre della NACE Rev.1).
Si tratta essenzialmente di prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale, ma anche di sottoprodotti dell'allevamento impiegati nel processo di produzione di un'altra attività (purino e letame utilizzati come elementi fertilizzanti per la produzione vegetale). I prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale possono essere classificati in base alla commerciabilità (stimata in generale):
- mangimi generalmente commerciabili: cereali (frumento, segala, orzo, avena, granturco, sorgo, riso e altri cereali); piante proteiche; patate; semi oleosi (semi di colza, girasole, soia e altri semi oleosi),
- mangimi generalmente non commerciabili:
- piante foraggiere annuali: piante sarchiate (barbabietole da zucchero, barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, rape da foraggio, carote da foraggio, verze/cavoli da foraggio e altre piante sarchiate); mais da foraggio e altri foraggi verdi (verdi, secchi o conservati),
- piante da foraggio perenni: foraggi permanenti e temporanei risultanti da un'attività economica (verdi, secchi o conservati),
- sottoprodotti foraggieri (paglia, paglia minuta, foglie e estremità, altri sottoprodotti foraggieri).
Definizione dei reimpieghi da includere nella produzione della branca
2.054. I prodotti agricoli oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole sono presi in considerazione in sede di misurazione della produzione della branca di attività economica soltanto se soddisfano taluni criteri. La definizione dei criteri limitativi della registrazione dei reimpieghi risponde a due esigenze: innanzitutto un'esigenza di ordine metodologico poiché, essendosi scostati dalla norma precisata dal SEC 95, era opportuno riprenderne lo "spirito" (prevedendo due attività distinte), ma altresì un'esigenza di ordine pratico in quanto i criteri da sviluppare devono definire un quadro preciso e comparabile dei reimpieghi da registrare al fine di consentire la necessaria fattibilità di tale metodo di misurazione della produzione.
2.055. I criteri sono i seguenti:
1. Le due attività esercitate si riferiscono a differenti livelli a quattro cifre della NACE Rev.1 (divisione 01: "Agricoltura, caccia e relativi servizi") - L'applicazione di tale criterio esclude pertanto, ad esempio, la valutazione del latte destinato all'alimentazione animale e delle sementi prodotte e utilizzate nella stessa azienda agricola per la produzione vegetale (nel corso dello stesso periodo contabile).
2. Il prodotto agricolo ha un valore economico significativo per un consistente numero di agricoltori.
3. I dati relativi ai prezzi e alle quantità devono essere disponibili senza eccessive difficoltà. Tale criterio risulta di difficile applicazione per taluni prodotti non commerciabili.
2.056. In conformità alla definizione dei criteri di selezione per la considerazione dei prodotti oggetto di reimpiego in seno all'azienda ai fini della misurazione della produzione (cfr. punto 2.055), soltanto i prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale (commerciabili o non commerciabili) devono essere registrati nella produzione agricola della branca.
2.057. Quando sono registrati nella produzione della branca, tali prodotti devono anche essere contabilizzati come consumi intermedi, rispettando così il principio che sono presi in considerazione i quantitativi totali prodotti e utilizzati per una diversa attività di produzione nel corso dell'anno di riferimento (cfr. punto 2.055). Se il passaggio dalla produzione ai consumi intermedi richiede un tempo superiore all'anno di riferimento in questione, le corrispondenti quantità di produzione devono essere contabilizzate come "scorte finali" del prodotto durante l'anno di riferimento.
2.058. I sottoprodotti zootecnici sono esclusi dai reimpieghi in considerazione delle difficoltà pratiche di disporre di dati sulle quantità e soprattutto sui prezzi.
g) Trasformazione da parte dei produttori
Trasformazione da parte dei produttori: (7q)
2.059. Nella voce "trasformazione da parte dei produttori" vanno registrate le quantità prodotte per l'ulteriore trasformazione da parte dei produttori agricoli (ad esempio, latte trasformato in burro o in formaggio, mele trasformate in mosto di mele e in sidro) esclusivamente nel quadro delle attività di trasformazione separabili dall'attività agricola principale [sulla base dei documenti contabili (cfr. punto 1.26)]. Vanno registrati soltanto i prodotti greggi (ad esempio: latte crudo, mele) e non i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione (ad esempio, burro, mosto di mele e sidro). In altri termini, non è preso in considerazione il lavoro insito nella trasformazione dei prodotti agricoli. I prodotti risultanti dalla trasformazione effettuata dal produttore saranno ovviamente indicati nella produzione del "sottosettore" "Agricoltura" dei conti nazionali (cfr. punti 1.04 e 1.05).
2.060. Se tali attività di trasformazione costituiscono attività non agricole non separabili, il prodotto di tali attività è registrato nel valore della produzione della branca di attività agricola (cfr. punto 1.25). I prodotti agricoli di base utilizzati quali consumi intermedi per tali attività di trasformazione non sono registrati né nella produzione né tra i consumi intermedi. Tale convenzione discende dal fatto che le due attività (produzione di prodotti agricoli e trasformazione di tali prodotti) non possono essere distinte sulla base di documenti contabili. I costi di tali due tipi di attività sono pertanto registrati insieme e la loro produzione è valutata come produzione dei prodotti trasformati.
h) Autoconsumo
Autoconsumo: (8q)
2.061. Tale voce comprende:
i) i prodotti consumati dalle famiglie di agricoltori che li hanno prodotti;
ii) i prodotti dell'unità agricola (azienda agricola) utilizzati per i pagamenti in natura sotto forma di retribuzioni corrisposte ai dipendenti o scambiati contro altri beni.
2.062. I prodotti agricoli trasformati dall'unità agricola in maniera separabile (dando cioè origine a una UAE locale non agricola) e consumati dalle famiglie di agricoltori sono registrati nella produzione delle branche di attività economica delle "Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco" (sottosezione DA della NACE Rev.1), a titolo di autoconsumo. Per contro, i consumi da parte delle famiglie dei prodotti agricoli trasformati in maniera non separabile (ossia i prodotti ottenuti da attività di trasformazione non separabili) sono registrati a titolo di autoconsumo di tali attività (cfr. punto 2.080) e inclusi nella produzione della branca di attività agricola.
2.063. Il valore locativo figurativo dell'abitazione occupata dal rispettivo proprietario non appare qui bensì nella branca "Locazione di beni immobili propri" (classe 70.20 della NACE Rev.1). La locazione di abitazioni costituisce un'attività non agricola considerata sempre separabile dall'attività agricola.
i) Vendite
Vendite: (9q)
2.064. Tale voce comprende le vendite di prodotti agricoli effettuate dalle unità agricole ad altre unità (agricole o di altre branche), comprese le vendite a organismi di ammasso e di intervento, ma escluse le cessioni di capitale fisso. Essa è articolata in vendite nazionali ad altre branche, vendite nazionali ad altre unità agricole e vendite all'estero.
2.065. Per una data unità, le vendite corrispondono agli introiti derivanti dalla immissione sul mercato della propria produzione. Va precisato che la vendita di bestiame classificato come capitale fisso ritirato dal bestiame produttivo (macellazioni o esportazioni) non va inscritta in questa voce. Prima della vendita, tali animali sono trasferiti nelle scorte, ma la loro vendita (macellazioni o esportazioni) si traduce contabilmente in un'uscita dalle scorte, unicamente descritta nel conto del capitale. La corrispondente produzione è già stata imputata in sede di iscrizione della produzione per uso proprio di beni di investimento degli animali [1] e poi registrata nel conto della produzione.
2.066. Bestiame classificato come scorte - La cessione di bestiame classificato come scorte a un'altra azienda agricola costituisce una vendita secondo la definizione fornita al punto 2.064. Tale vendita può essere controbilanciata da un'uscita dalle scorte se il bestiame figura nelle scorte all'inizio dell'esercizio (altrimenti sono registrate esclusivamente le vendite).
2.067. L'acquisizione di animali costituisce un'entrata nelle scorte se essi non sono rivenduti nel corso dell'esercizio. Il bestiame acquistato non può tuttavia essere trattato come consumi intermedi in quanto, per definizione, i beni destinati a consumi intermedi sono votati a scomparire (o quanto meno a subire una significativa trasformazione) nel corso del processo di produzione. Tali animali sono considerati prodotti in corso di lavorazione in quanto, a rigore, il processo di produzione zootecnica non è ultimato (il processo è completato al momento della macellazione). Le acquisizioni sono pertanto iscritte nelle entrate delle scorte di prodotti in corso di lavorazione e registrate come "vendite negative" e non come consumi intermedi. Nel caso degli scambi tra aziende residenti, le vendite e i relativi acquisti si bilanciano (esclusi i costi di trasferimento della proprietà) [2]. Per effetto di tale trattamento specifico degli scambi di animali vivi tra unità agricole, non si rilevano consumi intermedi a titolo di bestiame e prodotti zootecnici [3].
2.068. Bestiame classificato come capitale fisso - Gli scambi di bestiame classificato come capitale fisso tra unità agricole non sono registrati nelle vendite come definite in precedenza, bensì quali scambi di attività (contabilizzati nel conto del capitale in quanto investimenti fissi lordi dell'agricoltura). Nel caso degli scambi tra aziende residenti, le vendite e i corrispondenti acquisti si compensano (ad eccezione dei costi di trasferimento della proprietà).
2.069. Registrazione delle importazioni di animali vivi (non immediatamente avviati alla macellazione) - Come nel caso degli scambi tra aziende residenti, le importazioni nel corso del periodo di riferimento da parte di unità agricola di bestiame classificato come scorte (diverso da quello immediatamente avviato alla macellazione) sono contabilizzate tra le entrate nelle scorte di prodotti in corso di lavorazione e vanno pertanto detratte dalle vendite. Per contro, il bestiame classificato come capitale fisso (quali gli animali da riproduzione), importato in quanto tale, non dovrebbe essere dedotto dalle vendite.
2.070. Tuttavia, poiché nella pratica è spesso difficile, sulla base delle fonti di dati comunitari disponibili, operare le opportune distinzioni tra le diverse categorie zootecniche (tra bestiame classificato come capitale fisso e quello classificato come scorte), si considera che tutte le importazioni riguardino animali destinati alla costituzione di scorte e il valore di tutto il bestiame importato (ad eccezione di quello immediatamente avviato alla macellazione) è detratto dal valore delle vendite. Tale metodo di contabilizzazione garantisce un trattamento degli scambi di animali vivi con l'estero simile a quello adottato per il calcolo della produzione interna lorda nelle statistiche della produzione zootecnica.
[1] La produzione agricola di tali animali è calcolata sommando la produzione per uso proprio di beni di investimento (= entrate meno uscite di attività) e le vendite (= uscite di attività).
[2] In sede di valutazione degli scambi, i costi di trasferimento della proprietà (margini commerciali e di trasporto) sono contabilizzati nel valore delle acquisizioni. Nel caso di scambi tra aziende residenti, le vendite e gli acquisti si compensano, ad eccezione dei costi di trasferimento della proprietà che sono considerati, nel calcolo della produzione, come una "vendita negativa".
[3] Un trattamento identico è riservato agli altri prodotti agricoli classificati come scorte.
j) Produzione per uso proprio di beni di investimento
Produzione per uso proprio di beni di investimento: (10q)
2.071. Tale voce comprende esclusivamente:
- i lavori eseguiti da unità agricole (ad esempio, prestazioni di lavoro, impiego di macchine e di altri mezzi di produzione, comprese sementi e piantine) in vista della realizzazione, per uso proprio, di piantagioni quali frutteti, vigneti, luppoleti e colture di bacche; in generale, i lavori per uso proprio volti alla realizzazione di frutteti, vigneti, ecc. comprendono una miriade di lavori individuali, quantitativamente non addizionabili,
- gli animali prodotti in seno alle unità agricole e classificati come capitale fisso (cfr. punto 2.161). Si tratta degli animali allevati per la produzione che essi forniscono regolarmente (essenzialmente animali da riproduzione, vacche da latte, animali da tiro, pecore e animali allevati per la lana; cfr. punto 2.202).
k) Scorte finali
Scorte finali: (11q)
2.072. Le scorte finali comprendono le scorte di prodotti finiti o di prodotti in corso di lavorazione esistenti nelle aziende della branca (ossia presso i produttori) al termine dell'anno di riferimento. Non vanno indicate in questa colonna né le scorte nei diversi stadi della commercializzazione (in particolare le scorte dei rivenditori e dell'industria di trasformazione), né le scorte di intervento.
2.073. Vanno qui registrati anche i prodotti immagazzinati solo temporaneamente e oggetto di reimpiego nella branca in un periodo successivo (ad esempio, cereali da foraggio, sementi e piantine, ecc.), dato che l'impiego finale del prodotto non è ancora noto al momento della loro entrata nelle scorte.
l) Totale degli impieghi
Totale degli impieghi: (12q) (esclusi i reimpieghi) = (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (11q) = trasformazione da parte dei produttori più autoconsumo più vendite più produzione per uso proprio di beni di investimento più scorte finali
2.074. È la somma delle colonne 7q-11q.
m) Variazione delle scorte
Variazione delle scorte: (12q) = (11q) -(4q) = entrate nelle scorte (E) - uscite dalle scorte (U)
2.075. La variazione delle scorte nella branca (escluse le scorte ai diversi stadi di commercializzazione) nel corso dell'anno di riferimento è determinata sia per differenza tra le entrate e le uscite dalle scorte, sia per differenza tra scorte finali e scorte iniziali. Nel secondo caso, in sede di calcolo della variazione delle scorte in termini di valore, è opportuno detrarre le altre variazioni di volume e i guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite) (cfr. punto 2.179 e punti successivi).
n) Produzione delle attività agricole
Produzione delle attività agricole = (6q, prodotti per l'alimentazione degli animali) + (7q) + (8q) + (9q) + (10q) + (12q)
2.076. Conformemente al concetto di produzione adottato e alle norme di registrazione in merito ai reimpieghi (cfr. punto 2.049 e ss.), alla trasformazione dei prodotti agricoli (cfr. punti 2.059 e 2.060) e all'autoconsumo (cfr. punti 2.061, 2.062, 2.063) (cfr. punti 2.056, 2.059 e 2.061), la produzione delle attività agricole può essere descritta come segue:
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Risorse |
Impieghi |
Produzione agricola della branca di attività agricola |
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Produzione lorda |
Vendite (totale delle vendite ad eccezione degli scambi di bestiame tra aziende agricole) |
X |
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Variazione delle scorte (alla produzione) |
X |
- Perdite |
Produzione per uso proprio di beni di investimento (piantagioni permanenti, bestiame produttivo) |
X |
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Autoconsumo (di prodotti agricoli) |
X |
= Produzione utilizzabile |
Trasformazione da parte dei produttori (di prodotti agricoli, attività separabili) |
X |
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Reimpieghi: |
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- per la stessa attività (sementi, latte per l'alimentazione animale, uve da vinificazione, olive per olio d'oliva, uova da cova) |
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- per un'attività distinta: |
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prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale (cereali, semi oleosi, piante foraggiere, commerciabili o non commerciabili, ecc.) |
X |
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sottoprodotti dell'allevamento impiegati nella produzione vegetale (purino e letame) |
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2.077. Rispetto al vecchio concetto di "produzione finale" sul quale erano in precedenza basati i conti economici dell'agricoltura, il nuovo concetto di misurazione della produzione dell'attività agricola prende in considerazione gli scambi di beni e servizi agricoli tra unità agricole nonché i reimpieghi dei prodotti destinati all'alimentazione animale (commerciabili o meno).
3. Produzione delle attività secondarie non agricole non separabili
2.078. Si distinguono due tipi di "attività secondarie non agricole non separabili" (cfr. punto 1.29):
- "trasformazione di prodotti agricoli": in tale gruppo sono riunite le attività che rappresentano un ampliamento dell'attività agricola e che utilizzano i prodotti agricoli; l'attività tipica di questo primo gruppo è costituita dalla trasformazione di prodotti agricoli,
- "altre attività secondarie non agricole non separabili": in tale gruppo sono riunite le attività che utilizzano l'azienda agricola e i suoi mezzi di produzione agricola; esso è più eterogeneo del primo gruppo.
2.079. In generale tali attività comprendono prodotti (beni e servizi) eterogenei, quantitativamente non addizionabili.
2.080. Il prodotto di tali attività è destinato alla vendita, al baratto, a pagamenti in natura, all'autoconsumo (cfr. punto 2.062), oppure è conservato nelle scorte.
4. Produzione della branca di attività agricola
2.081. Come specificato in precedenza (cfr. punto 1.16), la produzione della branca di attività agricola è costituita dalla somma della produzione dei prodotti agricoli (cfr. punti 2.076-2.077) e dei beni e servizi prodotti nel quadro delle attività secondarie non agricole non separabili (cfr. punti 2.078-2.080).
5. Valutazione della produzione
2.082. La produzione deve essere valutata ai prezzi base. Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall'acquirente per una unità di bene o di servizio prodotta, dedotte le eventuali imposte da pagare su quella unità quale conseguenza della sua produzione o della sua vendita (ossia le imposte sui prodotti) ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quella unità quale conseguenza della sua produzione o della sua vendita (ossia i contributi ai prodotti). Sono escluse le spese di trasporto fatturate separatamente dal produttore mentre sono inclusi i margini di trasporto addebitati dal produttore sulla stessa fattura, anche se indicati come voce distinta (cfr. SEC 95, punto 3.48).
2.083. Le componenti della produzione, quali vendite, pagamenti in natura, entrate nelle scorte e prodotti oggetto di reimpiego, devono essere valutate ai prezzi base. Analogamente, la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (ossia i beni di investimento prodotti per uso proprio e i prodotti destinati all'autoconsumo) deve essere valutata utilizzando i prezzi base di prodotti simili venduti sul mercato. Gli accrescimenti dei prodotti in corso di lavorazione sono valutati con riferimento ai prezzi base correnti stimati dei prodotti finiti. Se questi devono essere stimati in anticipo, il loro calcolo deve basarsi sui costi effettivamente sostenuti, più una maggiorazione per il risultato di gestione o il reddito misto stimati.
2.084. Allo scopo di redigere i CEA sulla base del sistema di registrazione "netto" (cfr. punti 3.033 e 3.035-3.043), l'IVA fatturata dal produttore non è presa in considerazione ai fini della determinazione del prezzo base.
2.085. Il prezzo percepito dal produttore corrisponde al prezzo alla produzione (esclusa l'IVA fatturata) quale è definito nell'SCN 93 (ossia prezzi ex azienda). Il prezzo base può essere calcolato sommando al prezzo alla produzione i contributi ai prodotti al netto delle imposte sui prodotti (diverse dall'IVA). Allorché l'attribuzione a un determinato prodotto di un'imposta o di un contributo è problematica e rende difficoltoso il calcolo del prezzo base, è possibile procedere alla valutazione diretta della produzione ai prezzi base. Ciò avviene detraendo dal valore della produzione ai prezzi alla produzione (esclusa l'IVA fatturata) il valore delle imposte sui prodotti (diverse dall'IVA) e sommandovi il valore dei contributi ai prodotti.
2.086. La valutazione della produzione ai prezzi base rende necessario distinguere tra le imposte sui prodotti (diverse dall'IVA) e i contributi ai prodotti (cfr. punti 3.027 e 3.053), da una parte, e le altre imposte sulla produzione e gli altri contributi alla produzione (cfr. punti 3.044 e 3.058), dall'altra. Le imposte sui prodotti e i contributi ai prodotti non sono registrati nel conto della generazione dei redditi primari della branca [tale conto comprende esclusivamente le altre imposte sulla produzione e gli altri contributi alla produzione (cfr. punto 3.055)].
2.087. Il prezzo per un dato bene percepito dai produttori non è necessariamente sempre lo stesso; esso può variare tra l'altro secondo il tipo di consegna. Ad esempio, i beni esportati direttamente dal produttore possono presentare una struttura qualitativamente diversa da quelli destinati ai consumi nazionali e da quelli destinati alle vendite nazionali alle altre unità agricole. Di conseguenza il prezzo di tali beni può essere diverso. Si precisa che allorché una unità di produzione esporta direttamente la produzione derivante dalla propria attività, gli introiti o i versamenti degli importi compensativi monetari concernenti le esportazioni devono essere presi in considerazione nei CEA.
2.088. Tali principi generali di valutazione richiedono applicazioni specifiche per taluni prodotti quali i prodotti stagionali e il vino. Queste sono specificate nella sezione relativa alla valutazione della variazione delle scorte (cfr. punti 2.185-2.200).
C. CONSUMI INTERMEDI
(cfr. SEC 95, punti 3.69-3.73)
1. Definizione
2.089. I consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo (cfr. SEC 95, punto 3.69). La ripartizione dettagliata delle diverse categorie di consumi intermedi evidenzia le interdipendenze generate dagli input tra l'agricoltura e gli altri settori economici. I consumi intermedi sono altresì utilizzati nel calcolo dell'intensità dei fattori (ossia del rapporto tra due fattori di produzione, ad esempio i consumi intermedi e gli input di lavoro).
2.090. Dai consumi intermedi sono pertanto esclusi i beni acquistati, nuovi o usati, prodotti nell'economia o importati: questi sono registrati come investimenti fissi lordi [cfr. punto 2.109 lettere c)-f)]. Si tratta di beni non agricoli, quali fabbricati o altre opere, impianti e macchinari, ma altresì di beni agricoli, quali piantagioni e bestiame produttivo. Nemmeno l'acquisizione di attività non prodotte, come i terreni, rientra nei consumi intermedi. Gli utensili e gli altri beni durevoli (seghe, martelli, cacciaviti, ecc.) sono registrati come consumi intermedi allorché il loro valore di acquisto non supera i 500 EUR (a prezzi del 1995) per ciascun bene (o, se acquistati in grandi quantitativi, per l'importo totale dell'acquisto). Oltre tale importo, gli acquisti di tali beni sono contabilizzati come investimenti fissi lordi (cfr. SEC 95, punto 3.70).
2.091. I consumi intermedi comprendono i beni e i servizi utilizzati quali input nelle attività ausiliarie (ad esempio, le attività di acquisto, di vendita, di marketing, di trasporto, di immagazzinamento e di manutenzione, le attività contabili, ecc.). I consumi di tali beni e servizi non devono essere distinti da quelli dei beni e servizi consumati nelle attività principali (o secondarie) di una UAE locale.
2.092. Rientrano altresì tra i consumi intermedi tutte le spese relative a beni e servizi sostenute a beneficio sì dei dipendenti, ma principalmente nell'interesse del datore di lavoro [1] (ad esempio: rimborso ai dipendenti delle spese di viaggio, di trasferta, di trasloco e di rappresentanza da questi sostenute nell'esercizio delle loro funzioni; spese per accrescere il comfort sul posto di lavoro).
2.093. Per effetto dell'adozione del concetto di branca di attività economica e di UAE, locale quale unità di base dei CEA, i consumi intermedi della branca di attività economica includono i beni e i servizi forniti da una UAE locale a un'altra UAE locale (a fini di impiego produttivo) anche se tali unità appartengono alla stessa unità istituzionale.
2.094. Gli scambi di bestiame classificato come scorte in corso di lavorazione [così come i lattonzoli e le uova da cova (cfr. punto 1.77)] tra le unità agricole, nonché le loro importazioni, non sono registrati tra i consumi intermedi (né nella produzione) (cfr. punti 2.066-2.070).
2.095. I beni e i servizi prodotti e consumati in seno alla stessa unità agricola (ossia prodotti e utilizzati nel corso dello stesso periodo di riferimento a fini di produzione agricola) sono registrati tra i consumi intermedi soltanto se figurano altresì nella produzione della branca di attività economica [prodotti vegetali utilizzati per l'alimentazione animale (cfr. punti 2.049-2.057 e 2.060)].
[2.096. Va precisato che in conformità alla convenzione provvisoria del SEC 95 il complesso dei servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (SIFIM) prestati dai produttori residenti è registrato esclusivamente nei consumi intermedi del totale dell'economia. Nel caso in cui venisse decisa nel SEC 95 l'attribuzione della fruizione dei SIFIM ai settori/branche di attività economica che ne fruiscono, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente fruiti dalla branca di attività agricola dovrebbero essere registrati quali consumi intermedi della branca agricola (cfr. SEC 95, allegato I).] [1]
2. Componenti dei consumi intermedi
a) Sementi e piantine
2.097. In questa voce va registrato il totale dei consumi di sementi e piantine, di produzione interna o di importazione, destinati alla produzione corrente e al mantenimento di vigneti, frutteti e vivai di alberi di Natale. Vi sono compresi in particolare gli acquisti di sementi e di piantine effettuati direttamente presso altre aziende agricole. Tuttavia, le sementi prodotte e oggetto di reimpiego nel corso dello stesso esercizio non sono registrate in tale voce (cfr. punto 2.052).
2.098. Va rilevato che i consumi intermedi di sementi di piante per seminativi e di ortaggi si riferiscono essenzialmente i) alle sementi di prima generazione acquistate dai produttori in vista della moltiplicazione e ii) alle sementi certificate acquistate dalle aziende agricole per la produzione di vegetali.
b) Energia; lubrificanti
2.099. Questa voce comprende l'energia elettrica, il gas e tutti i combustibili e carburanti, solidi e liquidi. Devono figurarvi soltanto i consumi di energia delle aziende agricole e non i consumi delle famiglie degli agricoltori.
[1] È questo generalmente il caso in cui la spesa sostenuta dal datore di lavoro è volta a incentivare, se non addirittura a rendere possibile, la produzione.
c) Concimi e ammendanti
2.100. Gli ammendanti comprendono, ad esempio, la calce, la torba, il limo, la sabbia e le schiume sintetiche.
d) Prodotti per la difesa delle piante e la lotta antiparassitaria
2.101. Questa voce comprende i diserbanti, i fungicidi, gli antiparassitari e le altre sostanze organiche e inorganiche di effetto analogo (ad esempio, esche velenose).
e) Spese veterinarie
2.102. In questa voce vanno registrate le spese veterinarie, nonché i prodotti farmaceutici fatturati separatamente dagli onorari dei veterinari (i farmaci somministrati direttamente dai veterinari sono registrati unitamente agli onorari a questi versati).
f) Mangimi
2.103. Vanno registrati in questa voce tutti gli acquisti di mangimi, di produzione interna o importati, sottoposti o meno a trasformazione, compresi gli acquisti effettuati direttamente presso altre aziende. I prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale prodotti e utilizzati nel corso del medesimo esercizio in seno alla stessa azienda agricola sono anch'essi contabilizzati e registrati in una sottorubrica della voce "mangimi" a titolo di reimpieghi (cfr. punto 2.057). Essi figurano anche nella produzione.
2.104. I costi sostenuti per la preparazione e la conservazione dei mangimi (costi dell'energia, costi dei conservanti chimici, ecc.) devono essere ripartiti per categorie e non vanno inclusi nei costi dei mangimi.
g) Manutenzione di attrezzi
2.105. Sono inclusi in questa voce:
- gli acquisti di beni e di servizi necessari alla manutenzione ordinaria (ossia alla regolare sostituzione di pezzi danneggiati o rotti) e alle riparazioni destinate a mantenere in buono stato di funzionamento i beni di investimento (cfr. punti 2.127-2.129);
- gli acquisti di prodotti impiegati per la protezione delle colture (esclusi i prodotti fitosanitari, cfr. punto 2.101), quali detonatori, protezioni contro la grandine, fumi antigelo, ecc.
h) Manutenzione di fabbricati
2.106. Tale voce comprende le spese per l'acquisto di materiali (cemento, mattoni, ecc.), i costi della manodopera o gli oneri complessivi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la manutenzione di fabbricati agricoli o altre opere (escluse le abitazioni) (cfr. punti 2.127-2.129).
i) Servizi agricoli
2.107. Tali servizi agricoli (noleggio di macchinari e attrezzature con operatore) costituiscono parte integrante dell'agricoltura (cfr. punti 1.82-1.91) e sono registrati tra i consumi intermedi e altresì nella produzione.
j) Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) [2]
2.107.1. Secondo la convenzione del SEC 95, il valore dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbero essere registrati come consumi intermedi del settore agricolo (cfr. SEC 95, allegato I). [3]
k) Altri beni e servizi [4]
2.108. Tale voce comprende:
a) i fitti pagati, direttamente o nel quadro di un contratto di affitto di fondo rustico, per l'utilizzazione di fabbricati non residenziali e di altri beni (materiali o immateriali) quali il noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore (cfr. punto 1.23) e di software. Tuttavia se non è possibile separare la locazione di fabbricati non residenziali da parte di una UAE locale agricola dalla locazione dei terreni, i canoni di affitto di entrambi sono registrati come fitti dei terreni nel conto del reddito da impresa (cfr. punto 3.082);
b) gli onorari per gli esami medici cui sono sottoposti i lavoratori dipendenti;
c) gli onorari per le prestazioni di consulenti agricoli, agrimensori, contabili, consulenti fiscali, legali, ecc.;
d) gli acquisti di servizi di ricerca scientifica, studi di mercato, pubblicità e formazione del personale e simili;
e) le spese per servizi di trasporto; queste comprendono: i rimborsi delle spese di viaggio, trasferta e trasloco sostenute dai lavoratori dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni principalmente nell'interesse del datore di lavoro; gli importi versati a imprese indipendenti che provvedono al trasporto dei lavoratori (esclusi i trasporti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa) per conto dei datori di lavoro (cfr. punti 2.092, 2.109, lettera b), e 3.016); le spedizioni di merci da esporre in saloni e mostre. Per contro, se al trasporto si provvede mediante mezzi e personale del datore di lavoro, i costi devono essere registrati in funzione della loro natura.
Poiché gli acquisti devono essere valutati ai prezzi di acquisto e le vendite ai prezzi base (cfr. punti 2.110, 2.111 e 2.082), non è generalmente necessario indicare a parte il costo del trasporto delle merci. Le spese di trasporto per le vendite sono considerate come fatturate separatamente. Nel caso in cui il produttore dia incarico a un terzo di consegnare le merci all'acquirente, le spese di trasporto non figurano né come consumi intermedi né come produzione nei CEA. Nel caso in cui lo stesso agricoltore provveda al trasporto dei beni, si ha un'attività non agricola i cui costi devono essere registrati in funzione della loro natura se l'attività non è separabile. Infine tale voce comprende le spese sostenute per attività secondarie non agricole di trasporto, vendita e immagazzinamento per conto terzi;
f) le spese postali e telefoniche;
g) il compenso del servizio contenuto nei premi lordi versati per assicurazioni stipulate a copertura di rischi quali le perdite di bestiame, i danni causati dalla grandine, dal gelo, da incendi, da nubifragi, ecc.;
La parte restante, ossia il premio netto, corrisponde alla quota del premio lordo pagato, a disposizione delle compagnie di assicurazione per il versamento degli indennizzi. La ripartizione dei premi lordi tra le sue due componenti è possibile con una certa precisione soltanto per il complesso dell'economia nazionale come avviene in contabilità nazionale. All'imputazione alle branche di attività economica della quota del servizio si procede generalmente mediante adeguati criteri di ripartizione, in connessione con la realizzazione di tavole input-output. È opportuno procedere a un'armonizzazione con la contabilità nazionale prima di compilare tale voce nei CEA (per la registrazione dei contributi in relazione ai servizi di assicurazione si veda la nota al punto 3.063);
h) le spese di monta;
i) Spese bancarie fatturate (esclusi gli interessi su crediti bancari) [5]
j) le quote di associazione, i contributi o i diritti versati ad associazioni professionali senza scopo di lucro quali Camere dell'agricoltura, Camere di commercio e sindacati agricoli;
k) i contributi a cooperative agricole;
l) le spese per controlli sul latte, mostre zootecniche e iscrizioni nei libri genealogici;
m) le spese per fecondazione artificiale e castrazione;
n) i pagamenti effettuati per l'utilizzo di beni immateriali non prodotti quali brevetti, marchi, diritti di autore, quote latte o altri diritti di produzione, ecc. L'acquisto di tali beni è registrato per contro nel conto del capitale;
o) i versamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche per ottenere il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali o professionali, allorché l'autorizzazione è subordinata a un controllo preciso a fini di regolamentazione (a meno che non risulti evidente una sproporzione fra tali esborsi e i costi di erogazione dei servizi) [cfr. punto 3.048, lettera e), e SEC 95, punto 4.80, lettera d)];
p) gli acquisti di attrezzi, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e beni durevoli di limitato valore (meno di 500 EUR a prezzi del 1995) oppure aventi una durata di impiego normale inferiore a un anno (cfr. punto 2.125);
q) gli acquisti di utensili, attrezzature e indumenti da lavoro effettuati dai dipendenti, grazie a indennità speciali versate loro a tale scopo o corrisposte unitamente alla retribuzione in base ad accordi contrattuali;
k) voci escluse dai consumi intermedi.
2.109. Dai consumi intermedi sono esclusi:
a) i beni e i servizi destinabili alla vendita che le unità di produzione forniscono gratuitamente o a prezzo ridotto ai propri dipendenti, purché si tratti di spese effettuate manifestamente e principalmente a beneficio dei lavoratori dipendenti. Il valore di tali beni e servizi rientra nei redditi da lavoro dipendente (cfr. punto 3.018).
b) le indennità di trasporto versate in contanti dal datore di lavoro ai propri dipendenti; tali indennità sono da considerarsi parte integrante delle retribuzioni (i dipendenti provvedono poi direttamente al pagamento delle spese di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa) [cfr. paragrafo 3.018, lettera c)]. Analogamente, gli importi versati direttamente dal datore di lavoro a un'impresa che provvede al trasporto collettivo dei lavoratori (per il trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro) rientrano nei redditi da lavoro dipendente. Tali servizi, come quelli di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa o di parcheggio, presentano talune caratteristiche dei consumi intermedi. Si considera tuttavia che i datori di lavoro necessitino di questo tipo di benefici per attrarre e mantenere i propri dipendenti (che dovrebbero comunque pagare loro stessi) e non per soddisfare le necessità della produzione (cfr. SCN 93, punto 7.41).
c) gli acquisti di fabbricati agricoli e di beni mobili materiali (ossia di beni di investimento la cui durata di impiego normale è superiore a un anno); tali acquisizioni sono considerate investimenti fissi lordi (cfr. punto 2.162).
d) i versamenti effettuati nel quadro di contratti di leasing finanziario per l'impiego di beni in agricoltura. Non si tratta di acquisti di servizi, bensì di operazioni da contabilizzare in parte come interessi (nel conto del reddito da impresa) e in parte come quote di rimborso del capitale (nel conto finanziario) (cfr. punto 2.122).
e) le spese per la manutenzione straordinaria (per la manutenzione ordinaria si vedano i punti 2.105 e 2.106) di beni di investimento (rifacimento di tetti, grondaie, impianti elettrici e di riscaldamento nei fabbricati agricoli) nonché le spese per migliorie e riparazioni di beni di investimento sostenute per prolungarne la durata di impiego normale o accrescerne la capacità produttiva. Tali spese sono considerate investimenti fissi lordi in quanto superano ampiamente le necessità per il mantenimento dei beni in buono stato di funzionamento (cfr. punti 2.127-2.129).
f) gli esborsi per servizi connessi all'acquisto della proprietà di terreni, fabbricati e altri beni di investimento usati, quali ad esempio gli onorari di mediatori, notai, agrimensori, ingegneri, ecc., nonché le iscrizioni nei registri fondiari (cfr. SEC 95, punto 3.111). Tali spese sono configurabili come investimenti fissi lordi (cfr. punti 2.132 e 2.133).
g) i beni e i servizi prodotti e consumati in seno alla stessa unità nel corso dello stesso esercizio (esclusi taluni prodotti, cfr. punti 2.056, 2.103 e 2.107). Tali beni e servizi non sono registrati nemmeno come produzione.
h) i canoni di affitto corrisposti per la locazione di terreni; Questi figurano tra i fitti (cfr. punto 3.080).
i) i costi di utilizzazione delle abitazioni. Si tratta di una spesa per consumi finali (conti delle famiglie) che non figura nei CEA.
j) l'usura di beni di investimento. Tale usura è considerata ammortamento (cfr. punto 3.099).
k) i premi netti di assicurazione [cfr. punto 2.108, lettera g)];
l) i premi di assicurazione contro gli infortuni e i contributi versati per l'assicurazione malattia e gli infortuni sul lavoro. Questi sono ripartiti tra operazioni di distribuzione e redistribuzione e consumi finali (conti delle famiglie).
m) i canoni per la fornitura di acqua potabile. Si tratta di esborsi configurabili come imposte, indipendenti dalle quantità consumate.
n) gli acquisti di servizi dalle amministrazioni pubbliche a determinate condizioni [cfr. punto 3.048, lettera e)].
3. Valutazione dei consumi intermedi
2.110. I prodotti utilizzati per i consumi intermedi devono essere valutati ai prezzi di acquisto correnti per beni e servizi simili nel momento in cui entrano nel processo di produzione.
2.111. Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse le imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti (ma escluse le imposte deducibili come l'IVA sui prodotti), comprese eventuali spese di trasporto pagate separatamente dall'acquirente per ottenere la consegna nel luogo e nel momento stabilito, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto (SEC 95, punto 3.06).
2.112. I contributi connessi ai consumi intermedi assumono un particolare rilievo in agricoltura, ben superiore a quello riscontrabile nelle altre branche dell'economia. Essi sono finalizzati a ridurre il costo dei consumi intermedi. Allorché sono classificati come contributi ai prodotti (non agricoli), tali contributi permettono di diminuire il valore dei consumi intermedi valutati ai prezzi di acquisto (a prescindere che siano versati ai fornitori di consumi intermedi o ai produttori agricoli).
2.113. Se i beni o i servizi sono direttamente importati dalle unità di produzione, il prezzo di acquisto da impiegare deve includere tutte le imposte sulle importazioni, l'IVA non deducibile, nonché gli importi compensativi monetari (positivi o negativi).
2.114. I consumi intermedi sono valutati al netto dell'IVA deducibile. Questa è valutata per il complesso degli acquisti delle unità agricole, a prescindere che esse siano assoggettate a IVA secondo un regime normale o forfettario. La differenza tra l'IVA deducibile che le unità agricole assoggettate al regime forfettario avrebbero potuto dedurre se assoggettate al regime normale dell'IVA e la compensazione forfettaria rappresenta la sovracompensazione o la sottocompensazione dell'IVA, contabilizzate rispettivamente negli altri contributi alla produzione oppure nelle altre imposte sulla produzione (cfr. punti 3.041 e 3.042).
D. INVESTIMENTI LORDI
(cfr. SEC 95, punti 3.100-3.116)
2.115. Gli investimenti lordi comprendono:
- gli investimenti fissi lordi,
- la variazione delle scorte,
- le acquisizioni meno le cessioni di oggetti di valore.
2.116. I CEA sono conti elaborati al fine di descrivere i flussi generati dalle unità nel quadro della loro funzione di produzione, pertanto vengono descritti qui di seguito esclusivamente gli investimenti fissi lordi e la variazione delle scorte.
2.117. Gli investimenti lordi includono gli ammortamenti. Gli investimenti netti si ottengono deducendo dagli investimenti lordi gli ammortamenti. Questi ultimi rappresentano la perdita di valore subita dai beni di investimento per effetto della normale usura in conseguenza del loro impiego nella produzione (cfr. punto 3.099).
1. Investimenti fissi lordi
a) Definizione
2.118. Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni materiali non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali. Il capitale fisso consiste dei beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto dei processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno (SEC 95, punto 3.102).
b) Considerazioni per il complesso dell'economia nazionale
2.119. Per investimenti fissi lordi del complesso dell'economia nazionale si intende la quota del prodotto interno lordo prodotta nel corso dell'anno di riferimento per essere utilizzata per un periodo superiore a un anno come mezzo di produzione nel processo di produzione, distinguendola così dai consumi finali delle famiglie o delle amministrazioni pubbliche, dalle esportazioni e dalla variazione delle scorte. Si escludono inoltre dagli investimenti fissi lordi dell'economia nazionale quei beni che, pur essendo stati prodotti in un dato momento nel passato e pertanto inclusi a tale titolo nel prodotto interno, sono destinati a una diversa utilizzazione nel corso del periodo in esame. Infatti un cambiamento di destinazione o un trasferimento della proprietà non implicano che tali beni partecipino una seconda volta alla composizione del prodotto interno e non modificano la massa totale del capitale fisso dell'economia nazionale nel suo complesso. La considerazione di tali operazioni assume tuttavia interesse in sede di analisi per branche o per settori.
2.120. Qualora, in seguito al trasferimento della proprietà, i beni vengano destinati a un diverso impiego (cessando cioè di far parte del capitale fisso), nell'economia nazionale si ha una diminuzione del capitale fisso. I casi più comuni di questo tipo sono quelli degli autoveicoli usati acquistati dalle famiglie presso le unità di produzione, delle imbarcazioni usate rivendute all'estero, nonché dei beni di investimento avviati alla rottamazione e destinati a impieghi intermedi. Poiché in questi casi la nuova utilizzazione (consumi finali, esportazione o qualsiasi altra utilizzazione in funzione della natura del bene prodotto utilizzando il bene rottamato) rientra nel prodotto nazionale, gli investimenti fissi lordi devono essere ridotti in misura corrispondente. Per tale motivo il SEC 95 utilizza per il calcolo degli investimenti fissi lordi il concetto di acquisizioni nette di beni prodotti usati, una voce questa che permette di tener conto delle uscite di capitale ossia della diminuzione di capitale fisso.
2.121. È possibile che le acquisizioni nette di beni usati siano positive, che rappresentino cioè un aumento del capitale fisso dell'economia nazionale. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui autoveicoli usati già inclusi nel prodotto nazionale tra i consumi finali siano acquistati per essere utilizzati come beni di investimento. Poiché normalmente le vendite di beni di investimento usati sono superiori agli acquisti, le acquisizioni nette sono negative per l'economia nazionale nel suo complesso. Se però gli investimenti fissi lordi sono ripartiti secondo le branche di utilizzazione, le acquisizioni nette possono essere positive per talune branche.
c) Criterio del trasferimento della proprietà
2.122. La determinazione degli investimenti fissi lordi dei settori o delle branche dell'economia è fondata sul criterio del trasferimento della proprietà (acquisizioni e cessioni) e non su quello dell'impiego dei beni. Va precisato che i beni acquistati tramite un'operazione di leasing finanziario (ma non quelli noleggiati nel quadro di una operazione di leasing operativo) sono assimilati a beni del locatario (se è produttore) e non del locatore, il quale detiene un'attività finanziaria equivalente a un prestito figurativo [cfr. il punto 2.109, lettera d), e l'allegato II del SEC 95 per la distinzione tra le diverse forme di leasing di beni durevoli] [1].
2.123. La possibilità di applicare il criterio del trasferimento della proprietà dipende dal sistema statistico alla base del calcolo degli investimenti fissi lordi. Se i dati sono forniti dagli acquirenti non esistono in teoria difficoltà (eccettuata la difficoltà pratica di censire la totalità degli investitori). È tuttavia frequente il caso, soprattutto per l'agricoltura, che i calcoli siano effettuati sulla base dei dati forniti dai produttori di beni durevoli circa la loro produzione o le loro vendite. Oltre alla difficoltà di determinare chiaramente se un bene deve essere considerato o meno bene di investimento, vi è quella dell'identificazione dell'acquirente reale in quanto la natura dei beni di investimento fornisce solo un'indicazione sull'identità dell'utilizzatore. Per quanto riguarda l'agricoltura esiste pertanto il rischio che vengano altresì censiti i beni di investimento acquisiti non da aziende agricole bensì da imprese commerciali che intendano noleggiarli senza operatore.
[1] L'operazione di leasing finanziario si distingue da quella di leasing operativo per il fatto che, in tal caso, tutti i rischi e i vantaggi della proprietà sono trasferiti - de facto anche se non de jure - dal locatore al locatario (colui che utilizza il bene). Il SEC individua la realtà economica alla base di un contratto di leasing finanziario, effettuando le seguenti registrazioni: il locatore concede al locatario un prestito che consente a quest'ultimo di acquistare un bene durevole di cui egli diventa il proprietario de facto. Il leasing finanziario è pertanto considerato come una forma particolare di finanziamento di investimenti.
d) Acquisizioni
2.124. Le acquisizioni di capitale fisso riguardano i beni nuovi o usati acquisiti (acquistati, ricevuti mediante baratto, ricevuti come trasferimenti in conto capitale in natura o acquistati dall'utilizzatore con operazioni di leasing finanziario), i beni prodotti e destinati dal produttore a uso proprio, i miglioramenti di rilievo apportati al capitale fisso e a beni materiali non prodotti, la crescita naturale delle risorse biologiche coltivate (bestiame e piantagioni) e i costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte [cfr. SEC 95, punto 3.103, lettera a)].
2.125. Si ricorda che per procedere alla contabilizzazione negli investimenti fissi lordi dei beni durevoli acquistati, il loro valore di acquisto (o l'importo totale dell'acquisto, se i beni sono comperati in grandi quantitativi) deve essere superiore a 500 EUR a prezzi del 1995 (cfr. punto 2.090).
2.126. Ciò vale anche per l'acquisto o la produzione per uso proprio di un complesso di beni durevoli necessari alla costituzione di una dotazione iniziale. La dotazione di bottiglie di una birreria o di un'impresa vinicola (esclusi comunque i vuoti a perdere) costituisce, ad esempio, un insieme di beni da considerare tra le attività, anche se il valore di ciascuna bottiglia è insignificante. Lo stesso vale per le sedie, i tavoli, il vasellame e la posateria di un ristorante e per gli utensili di un'impresa. La dotazione iniziale di tali beni costituisce un investimento fisso lordo: in tali casi tuttavia non va calcolato alcun ammortamento perché si considera che la dotazione, una volta costituita, manterrà sempre il proprio valore grazie ad acquisti correnti per la sostituzione degli articoli perduti o divenuti inutilizzabili. Gli acquisti correnti di sostituzione sono registrati come consumi intermedi. Tale norma, quantunque chiara in teoria, si rivela talvolta di difficile applicazione nella pratica in quanto i dati statistici sulla produzione o sulle vendite non permettono di determinare con esattezza se i beni in questione sono acquistati per una dotazione iniziale o in sostituzione di beni usati.
2.127. I beni e servizi incorporati nei beni di investimento usati al fine di migliorarli, di ripararli, di prolungarne la durata o di accrescerne la capacità di produzione sono registrati con i beni di investimento nei quali sono incorporati. Tali lavori sono considerati acquisizioni di beni nuovi. In linea di principio si tratta di tutti i beni e servizi incorporati nei beni di investimento che non si possono configurare come attività di riparazione e manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le prestazioni che, tenuto conto della durata economica normale del bene di investimento, devono essere effettuate a intervalli relativamente brevi per conservare al bene in questione la sua capacità di utilizzazione. Si tratta ad esempio della sostituzione delle parti di rapida usura, della tinteggiatura esterna e interna, ecc.
2.128. L'entità delle spese sostenute per tale manutenzione non costituisce un criterio valido per determinare se, nel caso in questione, si tratti di una prestazione da considerare come attività oppure di una semplice operazione di manutenzione: per un bene di investimento di valore elevato infatti anche le spese di manutenzione ordinaria possono risultare di importo considerevole [cfr. punto 2.109, lettera e)]. A rigore, la classificazione nelle categorie "manutenzione ordinaria" o "investimenti fissi lordi" delle prestazioni riguardanti beni di investimento usati può essere operata con riferimento all'intervallo di tempo che intercorre tra una prestazione e la sua ripetizione. Ad esempio, la sostituzione di parti che normalmente si usurano nel giro di un anno, come i pneumatici di un camion, è considerata un'operazione di manutenzione ordinaria, mentre la sostituzione del motore è classificata come investimento fisso lordo, non tanto perché il costo del bene sostituito è più elevato bensì perché normalmente non è necessario procedere a tale sostituzione ogni anno ma solo dopo diversi anni. La registrazione tra le attività di una siffatta prestazione (ossia la sua contabilizzazione in quanto investimento fisso lordo e non come operazione di manutenzione ordinaria) consente, tramite l'ammortamento, di ripartirne uniformemente il valore su tutto il periodo di utilizzazione.
2.129. L'SCN 93 precisa che i miglioramenti apportati ai beni che costituiscono il capitale fisso devono essere determinati con riguardo all'entità delle modifiche realizzate nelle caratteristiche dei beni - ossia modifiche considerevoli delle dimensioni, della forma, delle prestazioni, della capacità o della durata di questi - o in considerazione del fatto che tali migliorie non rientrano tra i lavori abitualmente effettuati sullo stesso tipo di beni come manutenzione ordinaria e riparazione (cfr. SCN 93, punto 10.49).
e) Cessioni
2.130. Le cessioni di capitale fisso riguardano i beni usati venduti, demoliti, rottamati o distrutti dai loro proprietari, ceduti mediante baratto oppure ceduti come trasferimenti in conto capitale in natura [cfr. SEC 95, punti 3.103, lettera b), e 3.104]. Tali cessioni devono normalmente comportare un trasferimento della proprietà e implicare un impiego economico diretto (sono esclusi pertanto i beni demoliti, rottamati o abbattuti dai proprietari senza alcuna altra utilizzazione economica) (cfr. SCN 93, punti 10.35 e 10.39). Talune cessioni possono tuttavia essere interne alla stessa unità istituzionale, come ad esempio gli animali abbattuti da un agricoltore e consumati dalla sua famiglia.
f) Valutazione degli investimenti fissi lordi
2.131. Gli investimenti fissi lordi sono valutati ai prezzi di acquisto (compresi i costi di trasferimento della proprietà e gli oneri di installazione). Se prodotti per uso proprio, sono valutati ai prezzi base di beni simili (tali prezzi possono essere ottenuti sommando i costi sostenuti). Le cessioni sono registrate al prezzo di vendita che dovrebbe corrispondere al prezzo di acquisto al netto dei costi di trasferimento della proprietà dei beni e degli oneri di installazione (cfr. punto 2.130).
g) Costi di trasferimento della proprietà
2.132. I costi di trasferimento della proprietà delle attività costituiscono un investimento fisso lordo dell'acquirente anche se una parte di essi è pagata dal venditore. Essi comprendono le spese sostenute per prendere possesso del bene (spese di installazione, di trasporto, ecc.), gli onorari e le commissioni degli intermediari (notai, esperti, ecc.) e le imposte da pagare sui servizi di intermediazione per il trasferimento della proprietà di attività.
2.133. L'investimento fisso lordo dell'acquirente comprende il valore dei beni acquisiti (al netto dei costi di trasferimento) più l'insieme dei costi di trasferimento relativi all'acquisizione. Per contro l'investimento fisso lordo del venditore comprende esclusivamente il valore dei beni venduti (al netto dei costi di trasferimento) [1]. Nel caso delle attività non prodotte (come i terreni o le attività brevettate quali i diritti di produzione) non incluse negli investimenti fissi lordi, tali costi devono essere distinti dall'acquisizione/cessione di tali attività e registrati in una voce distinta come investimento fisso lordo dell'acquirente.
[1] La conseguenza diretta di tale metodo è che i costi connessi agli scambi tra unità di bestiame classificato come capitale fisso devono essere registrati come investimenti fissi lordi dell'acquirente.
h) Investimenti fissi lordi e variazione di valore delle attività
2.134. Il conto patrimoniale, che evidenzia il valore delle attività possedute e delle passività in essere, informa sulle diverse componenti della variazione di valore delle attività. Come definita nei conti patrimoniali (SEC 95, punto 7.08) tra la chiusura e l'apertura di un periodo contabile, la variazione di valore delle attività può essere descritta come segue:
Valore dell'attività alla fine del periodo contabile |
|
- valore dell'attività all'inizio del periodo contabile = |
investimenti fissi lordi |
|
- ammortamenti |
|
+ altre variazioni di volume |
|
+ guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite) |
2.135. I guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite) corrispondono ai guadagni (al netto delle perdite) in conto capitale accumulati nel periodo in questione e risultanti da una variazione del prezzo dell'attività le cui caratteristiche economiche e fisiche (quantitative e qualitative) restano invariate nel corso dello stesso periodo. Tali variazioni sono registrate nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.
2.136. Le altre variazioni di volume delle attività sono flussi che permettono di registrare la scoperta, il depauperamento e l'esaurimento di beni naturali nonché l'effetto di avvenimenti eccezionali che possono influenzare i benefici economici ricavabili dalle attività. Con riferimento alle attività della branca di attività agricola, le altre variazioni di volume possono essere raggruppate in tre principali categorie:
- perdite eccezionali o distruzioni di beni per catastrofi (terremoti, atti di guerra, siccità, epidemie, ecc.),
- scarti tra il deprezzamento previsto delle attività (misurato con gli ammortamenti) e il deprezzamento effettivo constatato (conseguente a un'obsolescenza imprevista, a danni, depauperamenti e avvenimenti accidentali comportanti una svalutazione superiore a quella prevista),
- variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. la prima nota al punto 2.149) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.
2.137. Pertanto gli investimenti fissi lordi e gli ammortamenti (descritti nei punti 3.098-3.106) non costituiscono gli unici elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della variazione di valore delle attività.
i) Tipi di investimenti fissi lordi
2.138. Il SEC 95 distingue quattro tipi di investimenti fissi lordi (SEC 95, punto 3.105):
- acquisizioni, meno cessioni, di beni materiali prodotti, nuovi o usati (abitazioni, fabbricati non residenziali e altre opere, impianti e macchinari e piantagioni e allevamenti),
- acquisizioni, meno cessioni, di beni immateriali prodotti, nuovi o usati (prospezioni minerarie, software, originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento e altri beni immateriali prodotti),
- miglioramenti di rilievo apportati a beni materiali non prodotti, compresi i terreni,
- costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, come i terreni e le attività brevettate.
2.139. Per i CEA si distinguono cinque tipi di investimenti fissi lordi:
- piantagioni permanenti, ossia generanti ripetutamente nuovi prodotti,
- bestiame,
- beni materiali e immateriali prodotti:
- impianti e macchinari,
- mezzi di trasporto,
- fabbricati agricoli (non residenziali),
- altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere, ecc.),
- altri beni (software, ecc.),
- miglioramenti fondiari,
- costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, quali i terreni e i diritti di produzione.
2.140. Gli investimenti fissi lordi in piantagioni e bestiame riguardano due tipi di attività utilizzate ripetutamente e in maniera continua in vista della produzione, ad esempio, di frutta, gomma, latte, ecc. Ne sono un esempio i frutteti, i vigneti, i luppoleti e le coltivazioni di bacche e di asparagi. I vivai di alberi di Natale (che permettono di ottenere un prodotto finito un'unica volta) non costituiscono capitale fisso, analogamente ai cereali e agli ortaggi. Il bestiame classificato come capitale fisso comprende ad esempio il bestiame da riproduzione, il bestiame da latte, gli ovini allevati per la lana e gli animali da tiro (per contro, gli animali da macello, compreso il pollame, non costituiscono capitale fisso).
j) Piantagioni
2.141. Secondo il SEC 95 (punto 3.103), gli investimenti fissi lordi in piantagioni corrispondono al valore degli acquisti, meno le cessioni, di beni naturali che generano ripetutamente nuovi prodotti (come gli alberi da frutto) giunti in produzione, più la crescita naturale di tali beni finché raggiungono la produzione (ossia generano un prodotto), durante l'esercizio contabile considerato.
2.142. Questa definizione degli investimenti fissi lordi corrisponde:
- alle spese effettuate durante l'esercizio contabile per le nuove piantagioni (nuove o rinnovate), comprese le spese di manutenzione delle giovani piantagioni sostenute nel corso dell'esercizio contabile (nei primi tre anni),
- all'aumento di valore intrinseco delle piantagioni fino alla loro maturità,
- ai costi di trasferimento della proprietà sugli scambi tra unità agricole di piantagioni giunte in produzione.
2.143. I primi due tipi di investimenti fissi lordi in piantagioni rappresentano una produzione agricola di investimenti fissi lordi per uso proprio.
2.144. Le cessioni di piantagioni (registrate come investimenti fissi lordi negativi) possono assumere due forme: da una parte, può trattarsi di piantagioni vendute a un'altra unità (agricola) prima del taglio - in tal caso sono registrati nei CEA esclusivamente i costi di trasferimento della proprietà - dall'altra, le piantagioni possono essere state tagliate prima del termine della loro durata economica normale. Tuttavia, in tal caso, secondo la definizione generale delle cessioni, le piantagioni tagliate devono avere una destinazione economica diretta, ossia una contropartita sotto forma di impiego in beni e servizi (quale la cessione a un'impresa specializzata nella vendita di legname [1]). In questo secondo caso, le cessioni di piantagioni da registrare come investimento fisso lordo negativo dovrebbero essere di importo modesto.
2.145. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi (ad eccezione del secondo caso specificato al punto 2.144), il valore delle estirpazioni non va dedotto dal valore degli investimenti in piantagioni. Gli investimenti destinati al rinnovo delle piantagioni esistenti devono essere considerati investimenti e non spese di manutenzione ordinaria.
2.146. Il trattamento contabile delle estirpazioni di piantagioni deve essere analizzato in connessione al calcolo degli ammortamenti. Ai sensi del SEC 95, le piantagioni sono soggette a un ammortamento corrispondente alla diminuzione di valore delle piantagioni allorché queste sono giunte in produzione. Le estirpazioni [2] devono pertanto essere interpretate come segue:
- le estirpazioni effettuate una volta completata la normale vita produttiva delle piantagioni riguardano le piantagioni ritirate dalle attività: tali estirpazioni sono prese in considerazione tramite gli ammortamenti nel corso dell'intera vita produttiva delle piantagioni,
- le estirpazioni "eccezionali" si configurano come espianti che si verificano prima del completamento della normale vita produttiva delle piantagioni e possono essere determinate da motivi diversi (economici, strategici, ecc.). Esse devono essere interpretate come la differenza tra il deprezzamento reale (effettivo) e il deprezzamento normale misurato con l'ammortamento. Questo maggiore deprezzamento deve essere contabilizzato nel "conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività" (dei conti della accumulazione) che non rientra nei CEA.
2.147. La variazione di valore delle piantagioni nel corso di un periodo contabile comprende pertanto le seguenti quattro componenti (cfr. punto 2.134):
- gli investimenti fissi lordi, corrispondenti alla differenza di valore tra le acquisizioni e le cessioni durante il periodo di riferimento quali sono definite ai punti 2.141-2.145,
- gli ammortamenti che misurano il deprezzamento delle piantagioni, come precisato al punto 2.146,
- le altre variazioni di "volume" che tengono conto degli effetti di avvenimenti imprevisti o eccezionali sulle piantagioni (come le estirpazioni eccezionali) e che sono registrate nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (cfr. la definizione ai punti 2.136 e 2.146),
- i guadagni (al netto delle perdite) in conto capitale i quali misurano le variazioni di valore conseguenti alle variazioni di prezzo durante l'esercizio contabile e sono registrati nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività dei conti della accumulazione del SEC 95 (si veda la definizione al punto 2.135).
[1] In tal caso l'attività di taglio della piantagione e di vendita del legname rientra nell'attività silvicola.
[2] Si osserva che il costo dei servizi di estirpazione eventualmente fatturato da un'impresa specializzata si configura come consumo intermedio.
2.148. Gli investimenti in coltivazioni vegetali, ovvero in piantagioni, sono registrati o come vendite di imprese specializzate in lavori agricoli per conto terzi (con preparazione del terreno, fornitura di macchinari, piante, manodopera, ecc.) o di produzione per uso proprio di beni di investimento (cfr. punto 1.75).
Nel caso della produzione per uso proprio di piantagioni occorre registrare:
a) ai fini del calcolo del valore della produzione: per «produzione per uso proprio di beni di investimento» nelle «piantagioni», il valore di piantagioni simili valutate al prezzo base e in proporzione ai costi di produzione sostenuti nel corso del periodo, oppure il valore delle materie consumate (comprese le piante di vivaio) e delle prestazioni rese nel corso del periodo;
b) ai fini del calcolo dei consumi intermedi, il valore dei diversi beni utilizzati per consumi intermedi (incluse le piante di vivaio);
c) per gli investimenti fissi lordi, alla voce «piantagioni», il valore ottenuto sommando gli importi della «produzione per uso proprio di beni di investimento» riguardanti le piantagioni [ossia la registrazione specificata alla precedente lettera a)] con la produzione delle piantagioni delle unità specializzate in tali attività per conto terzi.
k) Bestiame classificato come capitale fisso
2.149. Gli investimenti fissi lordi in bestiame comprendono i seguenti elementi:
- crescita naturale del bestiame (finché esso raggiunge l'età adulta),
- acquisizioni di bestiame (importazioni) al netto delle cessioni [macellazioni [1] ed esportazioni],
- costi di trasferimento della proprietà sugli scambi tra unità agricole [2].
2.150. In conformità al SEC 95, gli investimenti fissi lordi in bestiame misurano la differenza tra le acquisizioni (crescita naturale e importazioni) effettuate nel corso dell'anno, comprese quelle derivanti dalla produzione per uso proprio, e le cessioni di bestiame [per macellazione [3], esportazione o qualsiasi altro impiego finale], cui si aggiungono i costi di trasferimento della proprietà [4]. Gli investimenti fissi lordi in bestiame si riferiscono all'intera vita dei capi. In un primo tempo, l'investimento fisso lordo è principalmente costituito dalla crescita naturale dell'animale ma, allorché questo raggiunge l'età adulta, è essenzialmente misurato tramite le cessioni (vendite per macellazione o esportazione). Le importazioni, le esportazioni nonché i costi di trasferimento della proprietà sono componenti degli investimenti fissi lordi in bestiame suscettibili di verificarsi nel corso dell'intera vita dell'animale. La crescita naturale del bestiame (e non gli investimenti fissi lordi nel loro complesso) costituisce una produzione agricola per uso proprio di capitale fisso in bestiame.
2.151. Come precisato al punto 2.134, la misurazione degli investimenti fissi lordi in bestiame costituisce soltanto una delle componenti della variazione di valore delle attività. Infatti, gli investimenti fissi lordi in bestiame possono essere misurati soltanto tramite la valutazione della variazione del numero dei capi sulla base del prezzo medio dell'anno civile per ciascuna categoria zootecnica (metodo quantitativo), purché siano adempiute le seguenti tre condizioni:
- assenza di guadagni o di perdite nominali in conto capitale (ossia una regolare evoluzione dei prezzi e del patrimonio zootecnico),
- assenza di «altre variazioni di volume» (ossia assenza di perdite per catastrofi naturali, di variazioni di classificazione, ecc.),
- assenza di ammortamenti (ossia nessun deprezzamento prevedibile del valore del bestiame).
Un altro metodo di calcolo (metodo diretto) consiste nel misurare i flussi di entrate e di uscite per ciascuna categoria zootecnica ai corrispondenti prezzi: oltre alle acquisizioni e alle cessioni, tale metodo deve tener conto delle entrate (in particolare, le nascite) e delle uscite a livello di azienda.
[1] Il trattamento delle vendite di bestiame da carne (macellato nei mattatoi o dall'allevatore, comprese tutte le vendite a unità non agricole per altri impieghi economici diversi dalla macellazione) come cessioni di beni costituisce una semplificazione della procedura contabile di registrazione delle cessioni di beni di cui è cambiata la destinazione economica. Il bestiame classificato come capitale fisso è infatti convertito in scorte mediante la registrazione di un flusso denominato «altra variazione di volume» (cfr. punto 2.136), contabilizzato nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività. Esso è venduto soltanto sotto forma di scorte e la sua vendita costituisce pertanto un'uscita dalle scorte e non una cessione di beni.
[2] Purché la vendita e l'acquisto si verifichino nel medesimo esercizio contabile. In caso contrario si registrano una cessione (per l'esercizio nel quale si ha la vendita) e un'acquisizione (per l'esercizio nel quale si produce l'acquisto).
[3] Comprese le macellazioni per l'autoconsumo o per pagamenti in natura.
[4] Gli scambi di animali da riproduzione tra agricoltori non sono registrati nei conti. Lo stesso accade allorché tali scambi avvengono per il tramite di intermediari (purché l'acquisto e la vendita si verifichino nel medesimo esercizio). Per contro, i costi di trasferimento della proprietà (servizi di intermediari, margini commerciali, spese di trasporto, ecc.) devono essere compresi nel valore degli investimenti fissi lordi in bestiame.
2.152. In generale, come detto, gli investimenti fissi lordi in bestiame non possono essere misurati quale differenza tra i valori del bestiame al termine e all'inizio dell'esercizio contabile. La regola per il calcolo di tali investimenti fissi lordi dipende direttamente dal metodo adottato per la registrazione e la misurazione delle tre componenti della variazione di valore del bestiame (diverse dagli investimenti fissi lordi), in particolare gli ammortamenti.
2.153. Per il patrimonio zootecnico devono in teoria essere calcolati ammortamenti [1]. Questi equivalgono infatti a una misurazione della riduzione prevista della capacità produttiva del bestiame allorché è utilizzato a fini di produzione, diminuzione che si riflette a sua volta nel valore attualizzato dei redditi futuri ricavati da tali animali. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche di valutazione degli ammortamenti (la definizione dei parametri di calcolo è effettivamente molto complessa, cfr. punti 3.105 e 3.106), per gli animali produttivi non si deve procedere al calcolo di ammortamenti.
2.154. Gli investimenti fissi lordi in bestiame possono essere misurati utilizzando metodi diversi. Il metodo dell'inventario permanente consente di valutare nel modo più rigoroso ciascuno degli elementi degli investimenti fissi lordi definiti al punto 2.149 (crescita naturale del bestiame, importazioni, cessioni per macellazione ed esportazioni, costi di trasferimento della proprietà). Esso presuppone tuttavia la conoscenza di numerosi dati (quali il prezzo del bestiame durante tutta la sua vita produttiva). Lo stesso vale per i metodi basati sul ciclo di produzione del bestiame. È pertanto opportuno adottare un metodo più semplice, quantunque non altrettanto rigoroso.
2.155. Il metodo raccomandato è incentrato su un approccio di calcolo indiretto [2]. Esso è basato sul calcolo della variazione del numero dei capi di bestiame nonché sulle due seguenti ipotesi:
- i prezzi del bestiame sono regolari e normalmente prevedibili, di modo che il prezzo medio annuo può essere utilizzato per valutare le quantità pur escludendo i guadagni e le perdite in conto capitale,
- possono essere valutate (in termini di quantità e di prezzo) le perdite eccezionali.
2.156. Il valore degli investimenti fissi lordi è rappresentato dalla somma dei seguenti elementi:
investimenti fissi lordi = |
variazione dei capi di bestiame tra la chiusura e l'apertura dell'esercizio valutata al prezzo annuo medio P |
|
+ «deprezzamento per riforma» |
|
+ «altre perdite di bestiame produttivo» |
|
+ costi di trasferimento della proprietà |
2.157. L'espressione «deprezzamento per riforma» si riferisce alla differenza esistente, al momento della loro uscita dal patrimonio zootecnico, tra il valore degli animali valutati in quanto animali produttivi (a un prezzo che si potrebbe definire di «capitale») e il valore degli stessi animali valutati come bestiame da macello (ossia al prezzo di vendita al macello).
2.158. L'espressione «altre perdite di bestiame produttivo» si riferisce a due tipi di perdite:
- le perdite eccezionali di animali produttivi divenuti adulti,
- il valore degli animali che restano nel patrimonio zootecnico di produzione fino al termine della loro vita (morte naturale).
[1] L'SCN 93 (punto 6.185), contrariamente al SEC 95 (punto 6.03), prevede che per il bestiame siano calcolati ammortamenti.
[2] Può essere utilizzato qualsiasi altro metodo che permetta di ottenere risultati equivalenti.
2.159. Il valore delle perdite da registrare nel calcolo degli investimenti fissi lordi corrisponde alla differenza tra il valore del bestiame al prezzo corrente all'inizio del periodo e il valore di cessione di tali animali. Tali cessioni sono valutate al prezzo di vendita in caso di macellazione (per la vendita o l'autoconsumo) o possono avere un valore nullo se gli animali non hanno alcuna destinazione economica (in caso di eliminazione, ecc.).
2.160. Le espressioni «altre perdite di bestiame produttivo» e «deprezzamento per riforma» si riferiscono a flussi registrati nel «conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività» del conto patrimoniale. Essi permettono di stabilire una relazione tra le diverse componenti della variazione di valore delle attività e gli investimenti fissi lordi nonché la necessaria conformità con il SEC 95. Se venissero ignorati si determinerebbe una sottostima del livello reale degli investimenti fissi lordi in bestiame.
2.161. La stima della produzione per uso proprio di bestiame, che corrisponde alla crescita naturale di questo, discende dalla definizione degli investimenti fissi lordi in bestiame specificata al punto 2.149 applicata alle categorie di bestiame non ancora adulto:
Produzione per uso proprio = investimenti fissi lordi + cessioni (macellazioni e esportazioni) - acquisizioni (importazioni) [1] - (costi di trasferimento della proprietà).
[1] Tale detrazione si riferisce al caso teorico in cui l'importazione di animali produttivi è contabilizzata in quanto acquisizione negli investimenti fissi lordi. Nella pratica si suppone che tutti gli animali vivi importati dalla branca di attività agricola siano registrati nella variazione delle scorte (cfr. punto 2.205).
l) Beni materiali e immateriali prodotti (diversi da piantagioni e bestiame)
2.162. I beni materiali e immateriali prodotti diversi da piantagioni e bestiame comprendono i seguenti elementi:
- impianti e macchinari,
- mezzi di trasporto,
- fabbricati agricoli (non residenziali),
- altri beni (software, ecc.).
2.163. Gli investimenti fissi lordi corrispondono alle acquisizioni di tali attività (beni nuovi prodotti o importati durante l'esercizio o beni usati) meno le cessioni di tali beni ad altre unità (della stessa branca di attività agricola o di altre branche). Si ricorda che se tale transazione riguarda due unità della branca «Agricoltura» nello stesso esercizio contabile, i due flussi si compensano ed esclusivamente i costi di trasferimento della proprietà sono registrati alla voce del bene corrispondente.
2.164. Nel caso delle costruzioni o dei beni di investimento (destinati alla vendita) la cui produzione si estende su diversi periodi, il valore dei lavori effettuati durante il periodo di produzione deve essere registrato nella variazione delle scorte del produttore sotto forma di prodotti in corso di lavorazione. Tali beni (mobili o immobili) sono registrati negli investimenti fissi lordi soltanto al momento del trasferimento della proprietà. Per contro, allorché tale produzione è realizzata per uso proprio, tali lavori sono contabilizzati come investimenti fissi lordi durante tutto il periodo di produzione (cfr. punto 2.025).
2.165. I beni la cui destinazione economica è cambiata senza un contestuale trasferimento della proprietà (ad esempio, un fabbricato agricolo utilizzato a fini diversi dall'attività di produzione agricola) non rientrano tra le cessioni di attività. Tali variazioni sono registrate nel «conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività».
m) Miglioramenti fondiari
2.166. I miglioramenti di rilievo apportati ai beni materiali non prodotti consistono essenzialmente in miglioramenti fondiari (qualità, rese dei terreni grazie a opere di irrigazione, di bonifica, di prevenzione delle inondazioni, ecc.) e devono essere trattati come qualsiasi altro investimento fisso lordo. Poiché le acquisizioni e le cessioni di terreni non sono registrate come investimenti fissi lordi (si tratta di attività non prodotte), gli investimenti finalizzati a migliorare i terreni figurano separatamente in un'apposita rubrica degli investimenti fissi lordi.
2.167. Tali investimenti consistono in spese volte a migliorare i terreni e a prepararli ad altri impieghi produttivi, escluse le spese di manutenzione ordinaria (cfr. punti 2.127-2.129). Occorre che tali spese siano sostenute dagli agricoltori o che il risultato di tali spese diventi di loro proprietà. Si tratta in particolare delle spese relative a lavori di dissodamento, di spianamento, di bonifica, di irrigazione e di ricomposizione fondiaria (cfr. SEC 95, punto 3.106, e SCN 93, punti 10.51-10.54).
n) Costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte
2.168. I costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte si riferiscono alle acquisizioni di terreni e di beni immateriali non prodotti (come i brevetti, i diritti di produzione, ecc.) da parte delle unità agricole. Tali acquisizioni non sono registrate come investimenti fissi lordi (ma in un'altra voce del conto del capitale, in quanto si tratta di attività non prodotte) e soltanto i costi di trasferimento della proprietà sono contabilizzati come investimenti fissi lordi (per l'acquirente, ma non per il venditore).
o) Beni e servizi esclusi dagli investimenti fissi lordi
2.169. I seguenti beni e servizi non rientrano negli investimenti fissi lordi:
a) piccoli utensili, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e beni di limitato valore (meno di 500 EUR a prezzi del 1995), anche se tali beni possiedono una durata di impiego normale superiore a un anno (si vedano tuttavia i punti 2.125 e 2.126). In considerazione del loro regolare rinnovo, e conformemente alla prassi in uso in contabilità aziendale, tali acquisti di beni sono considerati consumi intermedi (cfr. punti 2.105 e 2.106);
b) riparazioni e manutenzione ordinaria (cfr. punti 2.127-2.129). Tali operazioni sono classificate come consumi intermedi;
c) servizi di ricerca scientifica, di pubblicità, di studi di mercato, ecc. Gli acquisti di tali servizi rientrano nei consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera d)];
d) beni durevoli acquistati dalle famiglie per soddisfare i propri fabbisogni domestici. Tali beni non sono utilizzati a fini di produzione e sono pertanto considerati consumi finali;
e) bestiame classificato come scorte: animali da macello, compreso il pollame;
f) guadagni e perdite in conto capitale su capitale fisso (da contabilizzare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività, cfr. punto 2.135);
g) perdite su capitale fisso a causa di catastrofi (epidemie, ecc.) o di condizioni atmosferiche eccezionali (inondazioni, tempeste, ecc.) (cfr. punti 2.045 e 2.136).
2.170. Il valore dei beni di investimento utilizzati simultaneamente a fini professionali e a fini privati (ad esempio, autoveicoli) è registrato conformemente ai suoi due tipi possibili di impiego: da una parte, come investimenti fissi lordi e, dall'altra, come consumi finali.
2. Variazione delle scorte
a) Definizione delle scorte e della variazione delle scorte
2.171. Le scorte comprendono tutti i beni che non fanno parte del capitale fisso detenuti, in un determinato momento, dalle unità di produzione. Si distinguono due tipi di scorte: le scorte di input e le scorte di output.
- Le scorte di input sono costituite dalle materie prime e dai prodotti intermedi destinati a essere successivamente utilizzati quali input intermedi nella produzione. Il consumo di questi prodotti è calcolato abitualmente correggendo gli acquisti (o le altre forme di acquisizione) con la variazione delle scorte intervenuta nel corso del periodo di riferimento (cfr. punto 2.021).
- Le scorte di output rappresentano le scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione presso i produttori. Questi sono presi in considerazione nel calcolo della produzione. Le scorte di output comprendono:
- Prodotti finiti ottenuti dalla branca di attività economica - Si tratta dei beni che i rispettivi produttori non intendono trasformare ulteriormente prima di destinarli ad altri scopi economici. Nel caso dell'agricoltura essi includono i prodotti vegetali, l'olio d'oliva, il mosto d'uva, i prodotti zootecnici, nonché i beni non agricoli prodotti nel quadro delle attività secondarie non separabili.
- Prodotti in corso di lavorazione - Sono i prodotti non ancora finiti. Per i CEA, essi comprendono il vino, il bestiame da macello, il pollame e gli altri volatili (compreso il pollame da riproduzione) e gli altri animali ad eccezione di quelli classificati come capitale fisso. Va osservato come i prodotti agricoli in corso di maturazione (cfr. punto 2.012) non siano considerati come prodotti in corso di lavorazione nel quadro dei conti economici annuali.
2.172. La mancata registrazione dei prodotti agricoli in via di maturazione come prodotti in corso di lavorazione è giustificata, nel caso dell'agricoltura europea, per il fatto che la grande maggioranza delle piantagioni presenta un ciclo di produzione più breve di un esercizio contabile. Inoltre si ritiene che la loro contabilizzazione al momento della loro raccolta garantisca una sufficiente coerenza con i costi di produzione in sede di analisi dei redditi dell'attività (cfr. punto 2.012). Allorché la raccolta e i lavori di preparazione del terreno e di semina sono effettuati in periodi contabili diversi, i conti del periodo nel quale sono sostenuti i costi registreranno una perdita contabile, mentre in quelli del periodo in cui avviene la raccolta figurerà un utile. Tale metodo di contabilizzazione può tuttavia risultare accettabile in quanto, se le condizioni restano inalterate da un anno all'altro, si ha una certa compensazione nel senso che le spese sono bilanciate nel corso dello stesso periodo dagli introiti provenienti dalla vendita del raccolto precedente. È soltanto nel caso di notevoli cambiamenti delle produzioni o di raccolti molto scarsi che tale compensazione non si verifica. In tali circostanze può essere opportuna la contabilizzazione della produzione come prodotti in corso di lavorazione (cfr. anche il punto 2.013).
2.173. Si ricorda che i servizi non fanno parte delle scorte, ad eccezione di quelli inclusi nel valore di acquisizione dei beni che costituiscono le scorte.
2.174. Ai sensi del SEC 95, la variazione delle scorte è misurata come la differenza tra il valore delle entrate nelle scorte e il valore delle uscite dalle scorte e di ogni perdita corrente dei beni compresi nelle scorte.
b) Momento di registrazione e valutazione della variazione delle scorte
2.175. I beni che entrano nelle scorte devono essere valutati al momento dell'entrata nelle scorte mentre le uscite dalle scorte devono essere valutate ai prezzi in vigore al momento in cui avvengono. Il momento di registrazione (nonché la valutazione) delle entrate nelle scorte e delle uscite da queste deve essere coerente con quello delle altre operazioni sui prodotti (produzione e consumi intermedi).
2.176. Il prezzo da utilizzare per valutare la variazione delle scorte (entrate, uscite o perdite ricorrenti di prodotti finiti o di prodotti in corso di lavorazione) è il prezzo base. Per quanto concerne le entrate dei prodotti in corso di lavorazione, il prezzo da impiegare deve essere stimato applicando al prezzo base di un analogo prodotto finito la quota dei costi complessivi di produzione sostenuti fino alla fine del periodo. In alternativa, il valore delle entrate dei prodotti in corso di lavorazione può essere stimato sulla base del valore dei costi di produzione più una maggiorazione per il risultato di gestione o il reddito misto stimati (cfr. SEC 95, punti 3.51 e 3.52).
2.177. Il metodo raccomandato nel SEC 95 per registrare le entrate nelle scorte e le uscite da queste è il metodo dell'inventario permanente. Tale metodo risulta tuttavia generalmente inapplicabile in considerazione della difficoltà di ottenere informazioni sulle entrate e sulle uscite. Nell'intento di avvicinarsi il più possibile al «metodo dell'inventario permanente», il SEC 95 raccomanda un metodo «quantitativo» diretto a misurare la variazione delle scorte valutando la differenza di volume tra le scorte all'apertura e alla chiusura dell'esercizio contabile ai prezzi medi in vigore nel periodo preso in considerazione. Tale metodo è tuttavia valido soltanto nel caso in cui i prezzi restino stabili nel periodo considerato o le variazioni di volume e di prezzo seguano, in aumento o in diminuzione, un ritmo costante nel corso dell'esercizio contabile.
2.178. Tale «metodo quantitativo» non risulta però applicabile ai prodotti vegetali a causa delle fluttuazioni dei prezzi e delle quantità risultanti dal processo di produzione, nonché della struttura della domanda e dell'offerta. Tale problema specifico dell'agricoltura è riconosciuto nel SEC 95 [cfr. punto 3.124, lettera c)].
2.179. Va altresì considerato che la variazione delle scorte, quale è definita al punto 2.174, rappresenta soltanto una delle componenti della variazione del valore delle scorte tra l'apertura e la chiusura dell'esercizio contabile. Il conto di apertura delle scorte è collegato al conto di chiusura dalla seguente uguaglianza contabile:
Valore delle scorte finali ai prezzi |
|
in vigore alla fine del periodo contabile |
|
- valore delle scorte iniziali ai |
|
prezzi in vigore all'inizio del |
|
periodo contabile = |
variazione delle scorte (entrate - uscite - perdite ricorrenti) |
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+ guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite) |
|
+ altre variazioni di volume |
2.180. Tali guadagni e perdite nominali in conto capitale nonché le altre variazioni di volume [1] non devono essere prese in considerazione in sede di misurazione della produzione, bensì nel conto delle altre variazioni delle attività e delle passività (rispettivamente nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività e nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività).
[1] Per altre variazioni di volume si intendono generalmente le scorte di beni distrutti a seguito di avvenimenti eccezionali (ad esempio, catastrofi naturali). Le perdite ricorrenti sono comprese nelle uscite dalle scorte.
2.181. La principale difficoltà nella valutazione della variazione delle scorte nei CEA riguarda i prodotti vegetali. Si tratta infatti di prodotti stagionali la cui entrata in scorte avviene soltanto dopo la raccolta mentre le uscite si protraggono per diversi mesi dopo la raccolta, proseguendo spesso anche nell'anno contabile successivo. Il loro prezzo può altresì subire considerevoli fluttuazioni da un esercizio all'altro se non addirittura nel corso dello stesso esercizio.
c) Variazione delle scorte di bestiame e di prodotti zootecnici
2.182. Nel caso della valutazione delle variazioni del patrimonio zootecnico, poco importa che gli animali siano stati allevati fin dalla loro nascita all'interno del paese, oppure che essi siano stati importati quando erano giovani dall'estero a fini di allevamento o ingrasso all'interno del paese. Al momento dell'importazione degli animali da parte dell'azienda agricola che procederà al loro allevamento sul territorio nazionale, questi sono per così dire nazionalizzati e successivamente assimilati alla produzione interna.
2.183. Ai fini della valutazione delle variazioni del patrimonio zootecnico al termine del periodo di riferimento è necessario operare una distinzione tra il bestiame classificato come scorte e quello classificato come capitale fisso (cfr. punti 2.140 e 2.202). Per quanto concerne la prima categoria di animali, il valore ai prezzi base deve essere considerato come la somma dei costi di produzione nel corso degli anni di vita di un animale medio nelle diverse classi zootecniche fino all'anno di riferimento incluso, più una maggiorazione per il risultato di gestione o il reddito misto stimati (cfr. punto 2.176). Nel caso di un animale importato e successivamente allevato nel territorio nazionale, il prezzo di acquisto al momento dell'importazione può essere considerato pari alla somma dei costi di produzione sostenuti fino a tale data.
2.184. In considerazione dell'evoluzione generalmente regolare dei prezzi del bestiame è possibile valutare la variazione delle scorte di bestiame tramite una semplice stima, pur escludendo i guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite). Per ciascuna categoria zootecnica, la variazione di volume dei capi di bestiame tra la fine e l'inizio dell'esercizio contabile è moltiplicata per il prezzo medio rilevato nel corso dell'esercizio.
d) Variazione delle scorte di prodotti stagionali
2.185. Nel caso dei prodotti stagionali (cfr. punti 2.178 e 2.181), il metodo quantitativo non consente una buona approssimazione del metodo dell'inventario permanente a causa dell'evoluzione irregolare dei prezzi e delle quantità. L'applicazione di un metodo quantitativo potrebbe comportare l'inclusione nella misurazione della variazione delle scorte di guadagni o perdite nominali in conto capitale. Una soluzione potrebbe consistere nella misurazione della variazione delle scorte su periodi più brevi rispetto al periodo di riferimento (ad esempio trimestrali), più omogenei per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi e delle quantità. Un metodo di questo tipo tuttavia risulta spesso di difficile applicazione a causa della scarsità di dati di base.
2.186. Allo scopo di definire un altro metodo di valutazione delle scorte di prodotti stagionali è necessario esaminare l'evoluzione dei prezzi e dei beni nelle scorte. Il prezzo di un bene nelle scorte può variare per almeno tre motivi (SCN 93, punto 6.105):
- le qualità fisiche del bene possono migliorare o deteriorarsi con il tempo,
- possono esistere fattori stagionali che influenzano l'offerta o la domanda del bene, con conseguenti variazioni regolari e prevedibili del suo prezzo nel corso dell'anno senza che ne risultino necessariamente modificate le sue qualità fisiche,
- possono esistere fattori quali l'inflazione generale dei prezzi o altri fattori generali che determinano una variazione di prezzo del bene in questione senza che ne risultino modificate le sue caratteristiche fisiche o economiche.
2.187. La differenza rilevata tra il prezzo al quale i prodotti entrano nelle scorte e quello al quale ne escono dovrebbe, nei primi due casi, riflettere il valore di una produzione supplementare realizzata allorché i prodotti sono nelle scorte (SCN 93, punto 6.106), considerato che i beni che escono dalle scorte molti mesi dopo la raccolta sono diversi, da un punto di vista economico, da quelli che vi erano entrati. Un aumento di questo tipo del valore dei prodotti non deve essere considerato un guadagno nominale in conto capitale (SCN 93, punto 12.70).
2.188. In considerazione delle diverse componenti della variazione di valore delle scorte e dei fattori che determinano le variazioni di prezzo dei prodotti nelle scorte nonché della difficoltà di escludere completamente la registrazione dei guadagni/perdite in conto capitale in sede di valutazione della produzione stagionale, vengono raccomandati due metodi. Essi differiscono quanto alla loro interpretazione dell'attività di immagazzinamento e al momento di registrazione della modifica di valore dei beni per effetto del loro passaggio nelle scorte. Il primo metodo costituisce il metodo di riferimento da applicare nella valutazione della produzione e della variazione delle scorte dei prodotti agricoli stagionali. Il secondo metodo può essere utilizzato in casi più specifici (principalmente per prodotti il cui prezzo è difficilmente prevedibile).
2.189. Il metodo di riferimento consiste nel determinare la variazione delle scorte quale differenza tra il valore della produzione dell'anno e il valore delle vendite (e altri impieghi) nel corso del medesimo anno [1]. Esso si fonda sull'ipotesi che non esistano più scorte al termine della campagna di commercializzazione (fine del primo semestre dell'anno civile successivo). Tale metodo valuta direttamente la produzione totale raccolta nel corso dell'anno n con l'ausilio del prezzo medio ponderato in vigore nel corso della campagna di valutazione (n/n+1), deducendo da questa il valore di tutte le vendite (e altri impieghi) effettuate nel corso dell'anno civile n corrispondente a quello del raccolto [2] al prezzo in vigore al momento della vendita (o degli altri impieghi).
2.190. Tale metodo considera l'attività di conservazione nelle scorte come un fattore di aumento dei prezzi dei beni nel corso di tale periodo. Esso opera una distinzione tra tale attività e i suoi effetti sui prezzi dei prodotti. L'aumento di valore risultante dal passaggio nelle scorte è «anticipato» poiché è attribuito alla produzione dell'anno n (ossia l'anno del raccolto, anche se le vendite si protraggono su due anni civili). L'andamento del prezzo può essere anticipato senza eccessive incertezze in quanto è il risultato di variazioni ragionevolmente regolari e prevedibili (cfr. punto 2.186).
2.191. L'applicazione di tale metodo permette di ridurre al minimo la considerazione dei guadagni o delle perdite in conto capitale in sede di misurazione della produzione. Esso garantisce la coerenza tra il calcolo della produzione in termini di valore e il suo calcolo in termini di quantità ed evita la registrazione della produzione sulla base dei prodotti in corso di lavorazione (che richiedono dati sul livello delle scorte all'inizio e alla fine dell'anno civile, con i relativi prezzi). Esso facilita infine l'elaborazione dei conti a prezzi costanti.
2.192. Un secondo metodo è raccomandato per il caso specifico dei prodotti il cui prezzo è difficilmente prevedibile (quali frutta, ortaggi, patate e olio d'oliva) e il cui livello di immagazzinamento nelle aziende agricole è economicamente rilevante. Esso è meno rigoroso rispetto al metodo di riferimento per quanto riguarda l'esclusione dei guadagni e delle perdite in conto capitale dalla misurazione della produzione e considera l'attività di conservazione nelle scorte come una dilatazione nel tempo del processo di produzione. La considerazione dell'aumento del prezzo dei beni nelle scorte è ritardata e attribuita all'anno nel quale essi sono conservati nelle scorte.
[1] Viene presa in considerazione la ripartizione della produzione tra vendite (e altri impieghi) e variazione delle scorte.
[2] Un risultato simile può essere ottenuto attraverso la registrazione delle vendite su base semestrale e il calcolo della produzione dell'anno di riferimento n sommando le vendite del secondo semestre dell'anno n e quelle del primo semestre dell'anno n+1.
2.193. Secondo questo metodo, la produzione stagionale è calcolata direttamente quale somma delle vendite, degli altri impieghi e della variazione delle scorte. Quest'ultima è stimata valutando le scorte alla fine e all'inizio dell'esercizio contabile, utilizzando i corrispondenti prezzi del momento.
2.194. Va osservato come tali due metodi differiscano tra di loro quanto alla misurazione della variazione delle scorte ma non per quanto concerne la valutazione delle vendite (queste sono valutate al prezzo base in vigore al momento dell'uscita dalle scorte).
e) Variazione delle scorte di vino (da uve di produzione propria)
2.195. Il vino è un prodotto generalmente conservato per anni a fini di invecchiamento e di maturazione. Durante tale periodo la sua qualità risulta modificata. Tale attività di conservazione del vino a livello aziendale può essere considerata un prolungamento del suo processo di produzione, in quanto il vino che esce dalle scorte è diverso da quello che vi è entrato. È pertanto opportuno trattare il vino nelle scorte come un prodotto in corso di lavorazione e l'aumento di valore osservato come incremento della produzione da misurarsi in maniera continua nel tempo.
2.196. La variazione di valore del vino può essere il risultato di tre fattori: modifica della sua qualità, variazioni della struttura dell'offerta e della domanda (prezzi relativi tra vini giovani e vini invecchiati) e incremento generale dei prezzi. Mentre la variazione di valore del vino per effetto dei primi due fattori deve essere integrata nella misurazione della produzione, qualsiasi incremento del suo prezzo in conseguenza di un aumento generale dei prezzi del vino non deve figurare nel valore della produzione bensì deve essere considerato un guadagno in conto capitale (registrato nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività).
2.197. La registrazione dell'aumento di valore del vino nel valore della produzione dovrebbe avvenire in maniera continua, di pari passo con il suo invecchiamento. Ciò richiederebbe tuttavia un gran numero di informazioni sulla struttura delle scorte di vino secondo l'anno di produzione, la qualità e la zona di produzione, nonché con riguardo all'evoluzione dei rispettivi prezzi. Poiché tali dati non sono generalmente disponibili negli Stati membri, due metodi pratici permettono di stimare per i conti economici dell'agricoltura l'incremento di valore del vino per effetto dell'invecchiamento. Meno rigorosi sul piano concettuale, questi due metodi appaiono comunque accettabili allo stato attuale di disponibilità dei dati. La scelta di ogni Stato membro avverrà in funzione delle strutture della propria viticoltura e del rispettivo sistema statistico.
2.198. Anticipazione della considerazione dell'invecchiamento del vino - Il primo metodo consiste nel valutare le entrate nelle scorte dei vini destinati all'invecchiamento dal produttore con l'ausilio dei prezzi di vendita dei vini già invecchiati, rilevati nel secondo semestre. L'incremento di valore previsto per effetto dell'invecchiamento è quindi anticipato nella produzione dell'anno della vendemmia. Tale aumento è soltanto parziale in quanto tali vini non sono valutati al reale prezzo di vendita, bensì al prezzo di altri vini dello stesso tipo ma di annate precedenti. La differenza tra il reale prezzo di vendita e quello utilizzato per valutare le entrate nelle scorte non è contabilizzata nel valore della produzione in quanto è interpretata come un guadagno in conto capitale (si osserverà che tale differenza comprende in particolare gli effetti dell'inflazione). Non operando alcuna distinzione a seconda degli anni di vendemmia delle uve utilizzate per i vini nelle scorte o venduti, tale metodo suppone che il mercato dei vini di qualità sia omogeneo per quanto concerne gli anni di invecchiamento dei vini.
2.199. Ritardo della considerazione dell'invecchiamento del vino - Il secondo metodo consiste nel valutare le entrate nelle scorte al prezzo di vini «non invecchiati» in vigore al momento della vendemmia, registrando l'incremento dei prodotti in corso di lavorazione (ossia l'aumento di prezzo per effetto dell'invecchiamento, escluso l'effetto della variazione generale dei prezzi del vino) solo al momento della vendita del vino invecchiato. Poiché le vendite sono valutate al prezzo medio dell'anno, qualsiasi incremento di valore tra l'anno della vendemmia e l'anno della vendita è attribuito alla produzione dell'anno di vendita (e non è pertanto ripartito nel tempo). Tale metodo richiede un maggior numero di dati sulla struttura delle scorte di vino, in quanto presuppone la conoscenza della ripartizione delle scorte (e delle uscite dalle scorte) per anno di vendemmia, ma può tuttavia fornire una visione più precisa delle vendite e delle scorte delle diverse annate.
2.200. Nessuno di questi due metodi pratici permette la ripartizione nel tempo dell'incremento di valore del vino per effetto dell'invecchiamento: uno la contabilizza in anticipo e l'altro in ritardo. Tale inconveniente può essere considerato relativamente poco importante nei due casi se viene ipotizzata una certa stabilità nel tempo della produzione di vino «invecchiato». Il primo metodo sembrerebbe preferibile allorché la durata media dell'invecchiamento è breve.
3. Classificazione del bestiame come «investimenti fissi lordi» o come «variazione delle scorte»
2.201. Come precisato ai punti 2.140 e 2.151, le variazioni del numero dei capi di bestiame (ai sensi delle statistiche agricole) sono contabilizzate come investimenti fissi lordi o come variazione delle scorte a seconda del tipo di animale.
a) Definizione
2.202. Gli investimenti fissi lordi in bestiame riguardano gli animali - ossia capitale fisso - utilizzati ripetutamente o continuamente nell'attività di produzione. Questi sono allevati per la produzione che forniscono regolarmente e comprendono, ad esempio, bestiame da riproduzione, bestiame da latte, animali da tiro, ovini o altri animali allevati per la produzione della lana. Per contro il bestiame classificato come scorte è il bestiame, prodotto nel periodo in corso o in un periodo precedente, destinato a essere venduto o impiegato, in un momento successivo, nella produzione o a fini diversi. Si tratta degli animali allevati per la loro carne quali gli animali da macello e il pollame.
b) Registrazione delle importazioni di animali
1. Bestiame classificabile come capitale fisso
2.203. Se al momento dell'importazione può essere chiaramente individuato come capitale fisso, il bestiame deve essere registrato esclusivamente a titolo di acquisizioni negli investimenti fissi lordi (cfr. punti 2.149 e 2.150). Ovviamente negli investimenti fissi lordi dell'agricoltura rientrano esclusivamente gli animali acquistati dalla branca di attività agricola e non, ad esempio, i cavalli da sella a uso privato o gli animali acquistati per essere adibiti ad altri scopi.
2. Bestiame classificabile come scorte
2.204. Al contrario, se al momento dell'importazione il bestiame può essere chiaramente identificabile come scorte (per esempio, gli animali da macello), la sua importazione deve essere considerata come entrata nelle scorte di prodotti in corso di lavorazione, da detrarre pertanto dalle vendite (vendite negative) nel calcolo della produzione (cfr. punto 2.069).
3. Trattamento da utilizzare
2.205. Sulla base delle fonti di dati disponibili, è spesso difficile operare le opportune distinzioni tra queste due differenti categorie di bestiame. Per tale motivo il valore di tutti gli animali importati (bestiame classificato come capitale fisso o come scorte, ad eccezione tuttavia di quello immediatamente avviato alla macellazione) deve essere detratto dalle vendite in sede di calcolo della produzione. Se in un qualunque momento saranno trasferiti nel patrimonio zootecnico produttivo (capitale fisso), essi saranno registrati in quanto beni di investimento prodotti per uso proprio durante il periodo di riferimento in cui ha luogo il trasferimento (come nel caso degli animali prodotti e allevati sul territorio nazionale e successivamente trasferiti nel patrimonio zootecnico produttivo) (cfr. punti 2.069 e 2.070).
2.206. È opportuno notare che il bestiame importato per l'immediata macellazione è registrato come importazione dei macelli nazionali e non è incluso nei CEA, dato che questi si limitano a un'analisi della produzione dell'agricoltura nazionale.
c) Registrazione degli scambi di bestiame tra unità agricole
2.207. Bestiame classificato come capitale fisso - Gli scambi riguardanti tale bestiame sono registrati negli investimenti fissi lordi a titolo di acquisizioni e cessioni di capitale fisso (i servizi connessi al trasferimento della proprietà sono registrati nel prezzo di acquisto). Se le vendite e gli acquisti si verificano nel corso dello stesso periodo contabile, tali flussi si compensano e soltanto i servizi connessi al trasferimento della proprietà sono contabilizzati negli investimenti fissi lordi (cfr. punto 2.068).
2.208. Bestiame classificato come scorte - Tali vendite e acquisti sono registrati esclusivamente se avvengono nel corso di due periodi contabili differenti. I servizi connessi a tali scambi, compresi nel prezzo di acquisto, devono essere detratti dall'importo della produzione quando gli scambi intervengono nel corso dello stesso esercizio contabile (cfr. punto 2.067).
2.209. Per effetto del trattamento specifico degli scambi di bestiame tra unità agricole e delle sue importazioni, non si rilevano consumi intermedi a titolo di «bestiame e prodotti zootecnici».
d) Bestiame destinato a usi non agricoli
2.210. L'allevamento di cavalli da corsa, di cavalli da sella, di cani, di gatti, di uccelli da voliera, di animali da zoo e da circo e di tori per le corride rientra nelle attività che definiscono la branca di attività agricola a prescindere che gli animali siano allevati a fini di riproduzione o di macellazione, per servire da animali di compagnia o essere utilizzati in spettacoli sportivi (cfr. punto 1.78). L'impiego di animali per attività di servizio rientra nella branca agricola esclusivamente nel caso in cui tali attività siano esercitate da unità agricole come attività secondarie non separabili. Non si ritiene di far rientrare nei CEA l'allevamento di bestiame destinato a usi non agricoli da parte di unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi (cfr. punto 1.24).
2.211. La vendita di tali animali può essere effettuata:
- a famiglie: in questo caso le successive operazioni riguardanti tali animali non hanno più rilievo per i CEA,
- ad altre branche: un cane da guardia, un animale da circo o un cavallo da corsa, ad esempio, costituiscono allora parte degli investimenti fissi lordi della branca acquirente.
III. OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E DI REDISTRIBUZIONE E ALTRI FLUSSI
A. DEFINIZIONE
3.001. Le operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono delle operazioni:
- mediante le quali il valore aggiunto generato dalla produzione è distribuito tra i fattori lavoro e capitale e le amministrazioni pubbliche,
- attraverso le quali è realizzata la redistribuzione del reddito e della ricchezza.
3.002. Il SEC 95 opera una distinzione fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale: questi ultimi sono destinati a redistribuire non già il reddito bensì il risparmio e la ricchezza.
3.003. Poiché i CEA sono conti di branca di attività economica, nel presente capitolo la descrizione delle operazioni di distribuzione e di redistribuzione è limitata soltanto ad alcune di esse. Si tratta innanzitutto delle operazioni registrate nei conti della distribuzione primaria del reddito, in particolare nel conto della generazione dei redditi primari e nel conto del reddito da impresa (cfr. la sequenza dei conti dei CEA, punti 1.38-1.48). Nel caso del conto della generazione dei redditi primari, tali operazioni concernono le altre imposte sulla produzione, gli altri contributi alla produzione e i redditi da lavoro dipendente. Con riguardo al conto del reddito da impresa, esse corrispondono a taluni tipi di redditi da capitale (segnatamente fitti di terreni, interessi e redditi da capitale attribuiti agli assicurati). Sono inoltre presentate le operazioni di distribuzione e di redistribuzione corrispondenti ai contributi agli investimenti e agli «altri trasferimenti in conto capitale» del conto del capitale.
3.004. Tale selezione esclude le operazioni di distribuzione e di redistribuzione relative a taluni redditi da capitale (segnatamente i dividendi e gli utili distribuiti dalle società) e alle imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. La registrazione di tali operazioni non è statisticamente possibile ed è significativa soltanto a livello di gruppi di unità istituzionali, ossia per settori o sottosettori (cfr. punto 1.06).
B. NORME GENERALI
1. Periodo di riferimento
3.005. Per i CEA il periodo di riferimento è l'anno civile.
2. Unità
3.006. I valori devono essere espressi in milioni di unità monetarie nazionali.
3. Momento di registrazione delle operazioni di distribuzione e di redistribuzione
3.007. Come specificato al punto 2.008, il SEC 95 registra le operazioni di distribuzione e di redistribuzione in base al principio della competenza economica: ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento. Tale principio di registrazione (basato su diritti e obblighi) si applica a tutti i flussi, sia monetari sia non monetari, e all'interno della stessa unità oltre che tra unità. Per ragioni pratiche si possono tuttavia ammettere talune eccezioni.
3.008. A seconda dei casi, il momento di registrazione delle operazioni di distribuzione e di redistribuzione è fissato come segue.
a) Redditi da lavoro dipendente
3.009. Le retribuzioni lorde e i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro) sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato. Tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali sono registrati nel momento in cui devono essere pagati (cfr. SEC 95, punto 4.12).
b) Contributi e imposte sulla produzione
3.010. Le imposte sulla produzione sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte (cfr. SEC 95, punto 4.26). I contributi alla produzione sono registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione, ecc.) che dà origine al contributo (cfr. SEC 95, punto 4.39).
c) Redditi da capitale
3.011. Gli interessi sono registrati nel corso del periodo contabile in cui sono dovuti, a prescindere che siano effettivamente pagati o meno, in via di continua accumulazione nel tempo sull'importo del credito in essere (cfr. SEC 95, punto 4.50 e paragrafi successivi). I fitti sono altresì registrati nel periodo in cui sono esigibili (cfr. SEC 95, punto 4.75).
d) Trasferimenti in conto capitale
3.012. I trasferimenti in conto capitale (contributi agli investimenti o altri trasferimenti) sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo (o nel momento in cui è trasferita la proprietà dell'attività o nel momento in cui il debito è annullato, se si tratta di altri trasferimenti in conto capitale in natura) (cfr. SEC 95, punti 4.162 e 4.166).
4. Osservazioni generali sul valore aggiunto
3.013. Il valore aggiunto è la voce a saldo del conto della produzione. Esso corrisponde alla differenza tra il valore della produzione e quello dei consumi intermedi (indipendentemente dal concetto di produzione utilizzato, perché i consumi intermedi sono modificati di conseguenza). Il valore aggiunto costituisce un elemento fondamentale ai fini della valutazione della produttività di un'economia o di una delle sue branche. Può essere calcolato al lordo («valore aggiunto lordo») o al netto («valore aggiunto netto») degli ammortamenti. Il valore aggiunto netto costituisce la sola voce nella sezione delle risorse del conto della generazione dei redditi primari. In conformità al metodo di valutazione della produzione (prezzi base) e dei consumi intermedi (prezzi di acquisto), il valore aggiunto netto è misurato ai prezzi base.
3.014. Sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi base le altre imposte sulla produzione e addizionando gli altri contributi alla produzione, si ottiene il valore aggiunto al costo dei fattori. Il valore aggiunto netto al costo dei fattori costituisce il reddito dei fattori della produzione.
C. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
(cfr. SEC 95, punti 4.02-4.13)
3.015. I redditi da lavoro dipendente sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile (SEC 95, punto 4.02). Essi comprendono:
- le retribuzioni lorde (in denaro e in natura),
- i contributi sociali a carico dei datori di lavoro (effettivi e figurativi).
3.016. Le retribuzioni in denaro comprendono i seguenti elementi:
a) retribuzioni base (corrisposte a intervalli regolari);
b) maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, in condizioni disagevoli, ecc.;
c) indennità di contingenza e di residenza;
d) retribuzioni integrative quali, ad esempio, le gratifiche natalizie e di fine anno, i premi di produzione, le indennità di sostituzione;
e) indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa [1];
f) retribuzioni per ferie e festività;
g) commissioni, mance, gettoni di presenza;
h) gratifiche concesse una tantum o altri compensi a carattere eccezionale connessi alla performance globale dell'impresa nel quadro di programmi di incentivazione;
i) importi versati dai datori di lavoro ai loro dipendenti nell'ambito di programmi di risparmio;
j) compensi a carattere eccezionale corrisposti ai lavoratori che lasciano l'impresa purché tali importi non siano legati a un contratto collettivo di lavoro;
k) indennità di alloggio versate in denaro dai datori di lavoro ai loro dipendenti.
[1] In tale categoria non devono figurare i pagamenti effettuati nell'interesse del datore di lavoro. Questi rientrano nei consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera e)].
3.017. Va precisato che i dati da registrare riguardano le retribuzioni lorde, comprensive delle imposte sulle retribuzioni e delle eventuali maggiorazioni su tali imposte, nonché dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti. Pertanto nel caso in cui i datori di lavoro corrispondano ai propri dipendenti retribuzioni nette, queste devono essere maggiorate di tali voci.
3.018. Le retribuzioni in natura sono costituite dai beni e servizi forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dai datori di lavoro, che possono essere utilizzati dai lavoratori dipendenti a loro piacimento per la soddisfazione dei propri bisogni o aspirazioni o di quelli degli altri componenti delle loro famiglie. Tali beni e servizi non sono necessari per il processo di produzione. Il loro importo corrisponde al valore del beneficio procurato: valore dei beni se questi sono forniti a titolo gratuito, differenza tra tale valore e l'importo pagato dai lavoratori nel caso in cui siano forniti a prezzi ridotti. Di grande importanza per i conti economici dell'agricoltura, le retribuzioni lorde in natura comprendono i seguenti elementi:
a) prodotti agricoli forniti, gratuitamente o a prezzo ridotto, ai lavoratori dipendenti quale retribuzione per il lavoro svolto [2];
b) servizi di abitazione prodotti per uso proprio per alloggi messi, gratuitamente o a prezzo ridotto, a disposizione dei lavoratori dipendenti [3];
c) beni e servizi acquistati dai datori di lavoro, nella misura in cui tali acquisti soddisfano la definizione di retribuzioni in natura (ossia non costituiscono consumi intermedi). In particolare il trasporto dei lavoratori dipendenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa rientra nelle retribuzioni in natura, tranne nel caso in cui sia organizzato durante l'orario di lavoro. Rientrano in tale categoria i servizi di abitazione acquistati, gli asili nido per i figli dei lavoratori dipendenti, ecc. (cfr. SEC 95, punto 4.05).
[2] I prodotti agricoli forniti ai lavoratori dipendenti costituiscono in contropartita una produzione della branca agricola.
[3] I servizi di abitazione sono considerati un'attività non agricola separabile: in tal modo essi figurano soltanto a titolo di redditi da lavoro dipendente e sotto forma di detrazione dal risultato di gestione della branca agricola. Se costituissero invece un'attività non agricola non separabile, verrebbero registrati come elemento della produzione e come una forma di redditi da lavoro dipendente.
3.019. Le retribuzioni in natura devono essere valutate ai prezzi base o ai prezzi di acquisto (a seconda che siano prodotti dall'unità o acquistati all'esterno).
3.020. Al contrario le retribuzioni lorde non comprendono le spese sostenute dai datori di lavoro anche a proprio beneficio e quindi nell'interesse dell'impresa. Si tratta, tra le altre, delle seguenti spese: indennità o rimborsi per trasferte, spese di viaggio e di trasloco sostenute dai lavoratori dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, spese di rappresentanza sostenute dai dipendenti a beneficio dell'impresa, spese effettuate per migliorare il comfort sul luogo di lavoro (ad esempio, installazioni sportive e ricreative). Le indennità versate ai dipendenti per l'acquisto di attrezzi, di materiali o di indumenti di lavoro (o la parte della retribuzione che, per contratto, i dipendenti sono tenuti a destinare all'acquisto di tali beni) non rientrano nelle retribuzioni lorde registrate in tale rubrica. Tali spese sono tutte considerate consumi intermedi dei datori di lavoro (cfr. SEC 95, punto 4.07).
3.021. I contributi sociali a carico dei datori di lavoro comprendono il valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per garantire ai loro dipendenti di beneficiare delle prestazioni sociali [ad eccezione tuttavia dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti trattenuti sulle retribuzioni lorde (cfr. punto 3.017). Essi possono essere effettivi o figurativi.
3.022. I contributi sociali effettivi sono costituiti da tutti i contributi obbligatori, contrattuali e volontari relativi all'assicurazione contro i rischi o i bisogni sociali versati dai datori di lavoro agli enti assicuratori (enti di previdenza e di assistenza sociale e sistemi privati). Quantunque versati direttamente agli enti assicuratori, essi sono considerati un elemento dei redditi da lavoro dipendente, supponendo che essi siano percepiti dai lavoratori dipendenti e successivamente da questi corrisposti agli enti assicuratori.
3.023. I contributi sociali figurativi rappresentano la contropartita delle prestazioni di assicurazione sociale senza costituzione di riserve erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti o ex dipendenti senza che venga fatto ricorso a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi [1] (cfr. SEC 95, punto 4.10). Tali contributi sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie) o nel momento in cui le prestazioni sono erogate (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie).
3.024. È opportuno sottolineare che nei CEA, allorché le unità di produzione sono imprese individuali, i redditi da lavoro dipendente non includono la remunerazione del lavoro svolto nell'azienda dal conduttore o dai componenti della sua famiglia non retribuiti. Queste persone partecipano al reddito misto, il quale costituisce la voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari per le imprese individuali. Per contro, allorché le unità di produzione appartengono a società (cfr. punti 5.09 e 5.10), qualsiasi retribuzione va registrata tra i redditi da lavoro dipendente.
[1] Essi corrispondono in particolare all'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, invalidità o licenziamento, qualora sia possibile individuare tale importo.
D. IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SULLE IMPORTAZIONI
(cfr. SEC 95, punti 4.14-4.29)
3.025. Le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono i prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, sull'utilizzazione del lavoro, sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell'attività di produzione. Tali imposte sono dovute indipendentemente dal conseguimento di profitti (SEC 95, punto 4.14).
3.026. Le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono distinte in:
- imposte sui prodotti
- imposte simili all'IVA,
- imposte e dazi sulle importazioni (esclusa IVA),
- imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto
- altre imposte sulla produzione.
1. Imposte sui prodotti
3.027. Le imposte sui prodotti sono le imposte da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato. Esse possono corrispondere a un importo monetario specifico per una unità di quantità di un bene o di un servizio oppure possono essere calcolate ad valorem, quale percentuale del prezzo unitario o del valore di tale bene o servizio (SEC 95, punto 4.16).
3.028. Le imposte simili all'IVA sono le imposte sui beni o sui servizi percepite in varie fasi dalle imprese e gravanti in toto, in definitiva, sull'acquirente finale. Tali imposte comprendono oltre all'IVA (imposta sul valore aggiunto) le altre imposte deducibili applicate secondo modalità analoghe a quelle previste per l'IVA [1].
[1] Il principale oggetto di tali imposte è il fatturato. Tutti i paesi della Comunità riscuotono un'imposta sul fatturato sotto forma di imposta sul valore aggiunto. Le aliquote variano da un paese all'altro e non sono uniformi nemmeno all'interno di uno stesso paese. In generale, per i prodotti agricoli è prevista un'aliquota inferiore a quella normale.
3.029. Le imposte e i dazi sulle importazioni (esclusa l'IVA) comprendono i prelievi obbligatori, esclusa l'IVA, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sui beni importati per immetterli in libera pratica sul territorio economico e sui servizi prestati a favore delle unità residenti da unità non residenti.
3.030. Tali prelievi comprendono i dazi sulle importazioni e le imposte sulle importazioni quali i prelievi sui prodotti agricoli importati, gli importi compensativi monetari prelevati all'importazione, le imposte di fabbricazione, ecc. (cfr. SEC 95, punto 4.18). Essi devono essere versati dagli importatori e si ripercuotono normalmente sul conduttore che ha proceduto agli acquisti, rientrando così nei prezzi di acquisto dei beni e servizi. Quando si ha un'importazione diretta di mezzi di produzione da parte di unità agricole produttrici, i dazi doganali all'importazione, l'IVA non deducibile e gli importi compensativi monetari (positivi o negativi) devono altresì figurare nei prezzi di acquisto utilizzati per i CEA.
3.031. Le imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e sul valore aggiunto, comprendono le imposte sui beni e sui servizi da pagare a seguito della produzione, dell'esportazione, della vendita, del trasferimento, della locazione o della consegna di tali beni o servizi o in conseguenza del loro impiego per proprio consumo o investimento (cfr. SEC 95, punto 4.19).
3.032. Tali imposte sui prodotti comprendono in particolare per l'agricoltura:
- i prelievi sulle barbabietole da zucchero,
- le penali per il superamento delle quote latte,
- i prelievi di corresponsabilità sul latte e sui cereali.
3.033. Per effetto della registrazione della produzione ai prezzi base, le imposte sui prodotti sono contabilizzate nel conto della produzione (cfr. punti 2.082-2.086) e non figurano nel conto della generazione dei redditi primari. Inoltre esse devono essere registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagarle. Poiché nei CEA le registrazioni avvengono al netto dell'IVA deducibile, l'unica imposta sugli affari figurante nei conti è l'IVA non deducibile. Per tale motivo nessuna registrazione a titolo dell'IVA va effettuata nei conti, ad eccezione del caso particolare della sottocompensazione dell'IVA inclusa nelle altre imposte sulla produzione [cfr. punto 3.048, lettera g)].
3.034. Le imposte sui prodotti (esclusa l'IVA) gravanti su taluni consumi intermedi dell'agricoltura devono essere incluse nel prezzo di acquisto dei consumi intermedi nel conto della produzione (cfr. punti 2.110-2.113). Ciò riguarda ad esempio le imposte sugli zuccheri e sull'alcol utilizzati per la vinificazione, applicate in taluni Stati membri dell'Unione europea. Tali imposte, che rappresentano imposte sui prodotti delle industrie agroalimentari, devono essere sommate al valore dei consumi intermedi della branca agricola.
2. Trattamento dell'IVA
3.035. La descrizione fornita nel SEC 95 (punto 4.17) corrisponde a quella del regime normale dell'IVA. Secondo tale regime, ciascuna impresa può detrarre dall'importo dovuto a titolo dell'IVA sulle proprie vendite l'ammontare dell'imposta pagata in sede di acquisto di beni di investimento o di beni destinati a consumi intermedi. Accanto al regime normale dell'IVA esistono tuttavia disposizioni speciali relative all'agricoltura (regimi forfettari dell'IVA), le cui modalità differiscono a seconda dei paesi.
3.036. I sistemi di valutazione forfettaria applicati negli Stati membri dell'Unione europea sono riconducibili a due tipologie fondamentali di compensazione dell'IVA pagata ai fornitori:
- Compensazione tramite i prezzi - In tal caso gli agricoltori soggetti al regime forfettario vendono i propri prodotti a un prezzo maggiorato di un importo pari all'aliquota forfettaria dell'IVA, ma non versano tale importo all'amministrazione delle Finanze, in quanto l'IVA da essi fatturata e non versata è calcolata in maniera tale da compensare il più esattamente possibile l'IVA pagata ai fornitori.
- Compensazione nella forma di rimborsi - In tal caso gli agricoltori vendono i loro prodotti al netto dell'IVA. Successivamente, l'amministrazione delle Finanze accorda loro, previa richiesta, un rimborso pari all'aliquota forfettaria [1] applicata alle loro vendite allo scopo di compensare l'IVA pagata ai fornitori.
a) Definizioni
3.037. Le seguenti nozioni relative al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto si applicano altresì ai regimi forfettari:
a) IVA fatturata dal produttore: è l'IVA calcolata all'aliquota applicabile al prodotto venduto e fatturata a qualsiasi acquirente nazionale;
b) IVA fatturata al produttore sui consumi intermedi: è l'IVA calcolata all'aliquota applicabile al prodotto acquistato e che il produttore ha pagato sui suoi input; essa è altresì denominata IVA deducibile [2] sui consumi intermedi;
c) IVA fatturata al produttore sugli acquisti di beni di investimento: essa è denominata IVA deducibile sugli acquisti di beni di investimento;
d) IVA dovuta dal produttore sulle sue operazioni correnti: si tratta del saldo tra l'IVA fatturata dal produttore e l'IVA fatturata al produttore sui suoi acquisti di beni destinati a consumi intermedi (a-b);
e) IVA totale versata dal produttore: si tratta del saldo tra l'IVA fatturata dal produttore e l'IVA totale fatturata al produttore sui suoi acquisti di beni destinati a consumi intermedi e di beni di investimento (a-b-c).
3.038. Il SEC 95 ha fissato un metodo per la registrazione dell'imposta sul valore aggiunto: l'IVA è registrata netta, ossia i prezzi degli input e degli output sono contabilizzati al netto dell'IVA deducibile.
[1] L'aliquota forfettaria varia a seconda del tipo di prodotto e del canale di vendita.
[2] Le differenze esistenti tra i regimi IVA degli Stati membri determinano talvolta situazioni in cui risultano impossibili il recupero o la compensazione dell'IVA pagata dagli agricoltori sui loro acquisti. In questi casi, tali pagamenti dell'IVA corrispondono i) all'IVA non deducibile, corrispondente all'IVA pagata sugli acquisti che gli agricoltori - a prescindere dal regime cui sono assoggettati - non possono detrarre dall'IVA fatturata sulle vendite e per la quale non esiste pertanto alcuna compensazione, e/o ii) all'IVA, diversa da quella menzionata al punto i), pagata sugli acquisti per i quali gli agricoltori assoggettati al regime forfettario non sono completamente indennizzati attraverso i sistemi di compensazione tramite i prezzi o nella forma di rimborsi.
3.039. Sotto il profilo fiscale, l'IVA è considerata una «voce di ordine» presso i produttori cosicché l'IVA deducibile che un produttore deve pagare sui suoi acquisti non rientra nei costi reali da lui calcolati e viene considerata come un semplice acconto e un versamento anticipato dell'IVA che egli deve calcolare sulla propria cifra d'affari, versando al fisco soltanto la differenza. Poiché è generalmente sull'ultimo utilizzatore di un prodotto che grava l'imposta sul valore aggiunto, il produttore di questo e i produttori degli occorrenti beni destinati a consumi intermedi esplicano in sostanza la funzione di agenti del fisco. Al contrario, se il produttore non ha la possibilità di detrarre (o di recuperare) l'imposta pagata sugli acquisti (IVA non deducibile), l'IVA è in tal caso considerata come parte integrante dei costi.
b) Funzionamento del metodo di registrazione netta
3.040. Per gli operatori assoggettati al regime normale non esiste alcun problema contabile: l'IVA fatturata sui prodotti venduti, o altrimenti ceduti, non è presa in considerazione nei CEA e non figura in alcun prezzo di output utilizzato per valutare la produzione finale; neppure l'IVA deducibile pagata sugli acquisti di beni di investimento e di beni destinati a consumi intermedi non figura nei corrispondenti prezzi per il calcolo delle spese per i CEA.
3.041. Problemi di contabilità si presentano al contrario per gli operatori assoggettati a uno dei due regimi forfettari (cfr. punto 3.035 e successivi). Ovviamente, solo eccezionalmente la compensazione accordata ai diversi operatori coinciderà perfettamente con l'importo dell'IVA pagata sui loro acquisti. Nel caso dei regimi forfettari, il metodo di registrazione dell'IVA sarà identico a quello utilizzato nel caso del regime normale, ossia al netto di IVA per le diverse componenti della produzione finale e al netto dell'IVA deducibile per le diverse componenti dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.
La differenza fra la compensazione forfettaria accordata agli agricoltori assoggettati al regime forfettario e l'IVA che essi avrebbero potuto dedurre se fossero stati assoggettati al regime normale rappresenta la sovracompensazione o la sottocompensazione. Ogni sovracompensazione o sottocompensazione deve essere registrata separatamente nei CEA.
3.042. La contabilizzazione della sovracompensazione e della sottocompensazione dell'IVA nel quadro dei regimi forfettari avviene secondo le seguenti modalità:
- la sovracompensazione dell'IVA all'acquisto è registrata nella voce «altri contributi alla produzione»,
- la sottocompensazione dell'IVA all'acquisto è registrata nella voce «altre imposte sulla produzione».
IVA che gli agricoltori assoggettati al regime forfettario avrebbero potuto dedurre se fossero stati assoggettati al regime normale dell'IVA.
3.043. Tale metodo di registrazione presenta il vantaggio di consentire un trattamento omogeneo della produzione agricola, dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, a prescindere dal regime IVA cui sono assoggettati gli agricoltori. Inoltre esso permette un trattamento simmetrico della sovracompensazione o della sottocompensazione dell'IVA rispetto al valore aggiunto lordo ai prezzi base, rendendo così possibile il calcolo del valore aggiunto lordo ai prezzi base indipendentemente dal regime IVA adottato, favorendo l'armonizzazione e la comparabilità dei CEA degli Stati membri (cfr. punto 3.033).
3. Altre imposte sulla produzione
3.044. Le altre imposte sulla produzione comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati (cfr. SEC 95, punto 4.22). Esse possono gravare sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione.
3.045. Le altre imposte sulla produzione sono le uniche imposte registrate nel conto della generazione dei redditi primari della branca. Esse figurano nei conti delle branche o dei settori che le versano (criterio del pagamento).
3.046. Le imposte da registrare nel conto della generazione dei redditi primari della branca di attività agricola corrispondono alle imposte che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno carattere obbligatorio;
b) sono versate direttamente dalla branca agricola;
c) sono versate alle amministrazioni pubbliche o alle istituzioni dell'Unione europea;
d) rientrano nella definizione delle altre imposte sulla produzione (cfr. punto 3.044).
3.047. La differente evoluzione storica delle finanze pubbliche negli Stati membri dell'Unione europea si è tradotta in una grande varietà di imposte sulla produzione che comprendono i tributi più svariati. L'agricoltura conosce due tipi di altre imposte sulla produzione di notevole importanza: l'imposta fondiaria e la tassa sui veicoli a motore.
3.048. Per l'agricoltura, le altre imposte sulla produzione comprendono in particolare:
a) imposte fondiarie e altre imposte sull'utilizzo di terreni e fabbricati ai fini della produzione (a prescindere che i terreni appartengano alle unità agricole o siano a queste locati);
b) imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli a motore, impianti, macchinari) ai fini della produzione (a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati);
c) imposte sulla massa salariale versate dai datori di lavoro;
d) imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di produzione;
e) tasse versate dalle imprese per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività se tali licenze sono concesse automaticamente dietro pagamento degli importi dovuti; tuttavia, se rientrano in una funzione di regolamentazione da parte delle amministrazioni pubbliche (ad esempio, verifica delle competenze o delle qualifiche, ecc.), tali versamenti devono essere considerati spese per l'acquisto di servizi e devono essere registrati come consumi intermedi (a meno che il loro importo non abbia alcun rapporto con i costi di erogazione dei servizi) [cfr. punto 2.108, lettera o)];
f) canoni per la fornitura di acqua potabile configurabili come imposte, indipendenti dalle quantità consumate;
g) sottocompensazione dell'IVA risultante dall'applicazione del regime forfettario dell'IVA (cfr. punti 3.041 e 3.042).
3.049. Conformemente al principio della competenza economica, le imposte sulla produzione sono registrate nel momento in cui insorge l'obbligo di pagarle. Nel caso della sottocompensazione dell'IVA, questo corrisponde al momento dell'acquisto dei beni e servizi per consumi intermedi e investimenti fissi lordi da cui essa deriva (e non al momento del rimborso).
3.050. Le altre imposte sulla produzione non comprendono:
a) i versamenti obbligatori effettuati direttamente dalla branca di attività agricola a favore di beneficiari diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni dell'Unione europea. Tali versamenti sono considerati spese per l'acquisto di servizi destinabili alla vendita presso i loro beneficiari e sono pertanto registrati nei consumi intermedi dell'agricoltura;
b) gli importi degli interessi di mora e delle pene pecuniarie inflitte dalle autorità fiscali, nonché gli oneri connessi alla riscossione o al recupero di imposte dovute. Essi non vanno registrati con le imposte cui si riferiscono, salvo che non possano essere distinti da queste (cfr. SEC 95, punto 4.133);
c) i pagamenti obbligatori non riscossi dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni comunitarie che, pur essendo a carico dell'agricoltura, non sono effettuati direttamente da essa bensì da una branca cliente. Tali pagamenti vanno registrati nei consumi intermedi della branca utilizzatrice;
d) le imposte normalmente applicate sugli utili realizzati o sul patrimonio, quali le imposte sulla perequazione degli oneri, le imposte sul reddito, sugli utili delle società o sul patrimonio. Queste devono figurare tra le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. nel conto della distribuzione secondaria del reddito;
e) le imposte sulle successioni e sulle donazioni nonché le imposte straordinarie sul patrimonio. Esse devono figurare tra le «imposte in conto capitale» nel conto del capitale;
f) i canoni per la fornitura di acqua potabile il cui importo è direttamente o indirettamente correlato alle quantità consumate.
E. CONTRIBUTI
(cfr. SEC 95, punti 4.30-4.40)
3.051. I contributi sono i trasferimenti correnti unilaterali operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea ai produttori residenti con l'obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi, oppure di influenzare la remunerazione dei fattori della produzione. I produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti sono effettuati in forza di normative generali la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita. Per convenzione, i contributi ai prodotti non sono registrati nell'altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (SEC 95, punto 4.30).
3.052. I contributi si ripartiscono in:
- contributi ai prodotti:
- contributi alle importazioni,
- altri contributi ai prodotti,
- altri contributi alla produzione.
1. Contributi ai prodotti
3.053. I contributi ai prodotti sono i contributi erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Essi possono consistere in un determinato importo di denaro per una unità di quantità di un bene o servizio oppure possono essere calcolati ad valorem, sotto forma di una determinata percentuale del prezzo per unità. I contributi possono anche essere calcolati quale differenza tra un dato prezzo di riferimento («specified target price») e il prezzo di mercato effettivamente pagato da un acquirente. I contributi ai prodotti sono generalmente concessi quando i beni o i servizi sono prodotti, venduti o importati. Per convenzione, i contributi ai prodotti riguardano esclusivamente la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita o la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (SEC 95, punto 4.33).
3.054. I contributi alle importazioni sono i contributi su beni e servizi che divengono erogabili quando i beni varcano la frontiera per essere utilizzati nel territorio economico o quando i servizi sono prestati a favore di unità istituzionali residenti. Essi possono includere le perdite sostenute, per effetto dell'applicazione degli indirizzi di politica economica fissati dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi commerciali pubblici la cui funzione consiste nell'acquistare prodotti da non residenti per rivenderli a prezzi inferiori a residenti (SEC 95, punto 4.34).
3.055. In sede di valutazione della produzione i contributi ai prodotti sono compresi nei prezzi base (cfr. punti 2.082-2.086) e non figurano pertanto nel conto della generazione dei redditi primari della branca. I contributi ai prodotti (ossia i contributi alle importazioni o gli altri contributi ai prodotti) connessi agli acquisti di prodotti per consumi intermedi o di capitale fisso, che si traducono in una riduzione dei prezzi di acquisto di tali beni, sono presi in considerazione in sede di valutazione dei consumi intermedi o degli investimenti fissi lordi utilizzando i prezzi di acquisto (cfr. punti 2.110-2.113). Ciò determina una diminuzione dei costi di tali prodotti.
3.056. Il metodo di valutazione della produzione ai prezzi base impone di operare una netta distinzione tra i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione. I contributi ai prodotti agricoli [1] possono essere versati ai produttori agricoli oppure ad altri operatori economici. Solo i contributi ai prodotti versati ai produttori agricoli sono sommati ai prezzi di mercato riscossi dai produttori per ottenere il prezzo base. I contributi ai prodotti agricoli versati a operatori economici diversi dai produttori agricoli non sono registrati nei CEA [6].
3.057. I contributi ai prodotti devono essere registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione, ecc.) che dà origine al contributo, in maniera tale da assicurare la coerenza con il resto dei conti (ossia la misurazione della produzione ai prezzi base). Così ad esempio gli aiuti compensativi per i seminativi vanno registrati nel momento della raccolta, mentre i premi speciali per i bovini, per le vacche nutrici e per le pecore sono registrati nel momento in cui si detengono gli animali e/o all'atto della compilazione delle domande di aiuto.
[1] Tra i contributi agricoli versati agli agricoltori rientra qualsiasi contributo in forma di indennità compensativa (ovvero nel caso in cui le amministrazioni pubbliche versino ai produttori di prodotti agricoli la differenza tra i prezzi medi di mercato e i prezzi garantiti dei prodotti agricoli).
2. Altri contributi alla produzione
3.058. Gli altri contributi alla produzione sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti percepiscono a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione. Per l'altra loro produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, i produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche sono effettuati in forza di normative generali la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita (SEC 95, punto 4.36). Il SEC 95 cita quattro esempi di altri contributi alla produzione (SEC 95, punto 4.37): i contributi sui salari o sulla manodopera, i contributi per la riduzione dell'inquinamento, i contributi in conto interessi e la sovracompensazione dell'IVA. Tali versamenti riguardano principalmente la presa a carico dei costi di produzione o il sostegno al cambiamento dei metodi di produzione.
3.059. Per effetto della valutazione della produzione ai prezzi base, soltanto gli altri contributi alla produzione sono registrati nel conto della generazione dei redditi primari (nella sezione degli impieghi, con segno negativo).
a) Natura del beneficiario
3.060. I beneficiari dei contributi devono normalmente produrre beni e servizi destinabili alla vendita o per proprio uso finale. I beni e i servizi destinabili alla vendita sono i prodotti venduti sul mercato o destinati a essere venduti sul mercato. Essi comprendono i prodotti oggetto di vendita o di baratto, utilizzati per pagamenti in natura o conservati per essere successivamente destinati a uno o all'altro degli impieghi sopracitati. La produzione di beni e servizi per proprio uso finale è costituita dai beni o servizi destinati all'autoconsumo da parte della stessa unità o a investimenti fissi lordi della medesima unità. Tuttavia, i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita possono beneficiare di altri contributi alla produzione quando questi versamenti sono effettuati in forza di normative generali la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita.
3.061. La produzione di servizi destinabili alla vendita comprende altresì i servizi commerciali e di magazzinaggio. Possono pertanto essere concessi contributi anche al settore del commercio e agli organismi regolatori del mercato la cui attività è quella di acquistare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli (cfr. punti 3.068 e 3.069 sugli organismi regolatori del mercato).
b) Obiettivi degli altri contributi alla produzione
3.062. Gli altri contributi alla produzione possono essere erogati, ai sensi del SEC 95, anche nei casi in cui l'influenza sui prezzi di vendita o una sufficiente remunerazione dei fattori della produzione non costituiscono necessariamente l'obiettivo primario dei contributi. Ad esempio, un aiuto finanziario può essere concesso alla produzione agricola al fine di salvaguardare il patrimonio culturale e naturale: per promuovere il turismo in una data regione, per proteggere il suolo contro l'erosione, per preservare l'equilibrio idrogeologico naturale o per influenzare il clima.
c) Criterio del pagamento
3.063. Ad eccezione dei contributi in conto interessi i quali rappresentano una forma speciale di contributi, gli altri contributi alla produzione figurano nei conti della generazione dei redditi primari delle branche di produzione o dei settori istituzionali che li percepiscono. La conseguenza dell'applicazione di tale metodo di attribuzione dei contributi alle branche e ai settori è che i CEA non prendono in considerazione la totalità degli aiuti accordati all'agricoltura. Oltre agli aiuti diretti, le unità di produzione agricola beneficiano infatti di contributi (ai sensi del SEC 95) che sono versati a branche di produzione situate a monte o a valle e in particolare a organismi regolatori del mercato [1].
3.064. Per l'agricoltura, gli altri contributi alla produzione includono principalmente gli aiuti di seguito elencati:
- contributi in conto salari o in conto manodopera,
- contributi in conto interessi [SEC 95, punto 4.37, lettera c)] versati a unità di produzione residenti, anche se intesi ad agevolare operazioni di investimento [2]. Si tratta in effetti di trasferimenti correnti destinati ad alleviare gli oneri di gestione dei produttori. Essi sono registrati come contributi accordati ai produttori beneficiari, anche laddove la differenza di interesse venga, di fatto, versata direttamente dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni di credito che hanno concesso i prestiti (in deroga al criterio del pagamento),
- sovracompensazione dell'IVA derivante dall'applicazione del regime forfettario (cfr. punti 3.041 e 3.042),
- accollamento di contributi sociali e di imposte fondiarie,
- copertura di altri costi quali gli aiuti al magazzinaggio privato del vino e dei mosti d'uva e al ricollocamento dei vini da tavola (purché proprietaria delle scorte sia una unità agricola),
- altri contributi vari alla produzione:
- aiuti per la messa a riposo dei terreni (compensazioni per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione connesso agli aiuti per ettaro e per ritiri volontari),
- compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro dal mercato di ortofrutticoli freschi. Tali pagamenti, spesso effettuati a favore di organizzazioni di produttori di beni destinati alla vendita, sono da considerarsi contributi all'agricoltura perché compensano direttamente una perdita di produzione,
- premi per i bovini relativi alla destagionalizzazione e all'estensificazione,
- aiuti alla produzione agricola in zone svantaggiate e/o montane,
- altri aiuti corrisposti al fine di influenzare i metodi di produzione (estensificazione, metodi intesi a ridurre l'inquinamento, ecc.),
- importi versati agli agricoltori a titolo di compensazione per perdite ricorrenti di beni compresi nelle scorte, quali prodotti vegetali o bestiame considerati prodotti non ancora finiti e piantagioni che non siano ancora produttive (cfr. punti 2.040-2.045). I trasferimenti per risarcimento di perdite di beni compresi nelle scorte e/o di piantagioni utilizzati come fattori produttivi sono registrati invece in conto capitale quali altri trasferimenti in conto capitale [7].
3.065. L'applicazione del principio della competenza economica per la registrazione degli altri contributi alla produzione può rivelarsi difficile. Non essendo possibile fissare una regola generale, tale principio va applicato con coerenza, flessibilità e pragmatismo. Poiché numerosi contributi all'agricoltura sono connessi alla produzione e ai fattori produttivi (superfici, patrimonio zootecnico, ecc.), molto spesso la registrazione va effettuata nel momento in cui avviene la produzione o si detengono i mezzi di produzione (soprattutto nel caso dei terreni e del bestiame). Nel caso di contributi non direttamente connessi alla produzione o ai fattori produttivi, risulta difficile determinare il momento in cui si verifica l'operazione che dà origine al contributo e distinguerlo dal momento in cui i contributi sono versati. In questo caso specifico, i contributi sono registrati allorché sono percepiti (criterio del versamento).
[1] Un importante esempio è costituito dai contributi versati alle compagnie di assicurazione contro i danni, che consentono a tali imprese di ridurre l'importo dei premi (lordi) pagati dagli assicurati (ad esempio, le aziende agricole che stipulano un'assicurazione a copertura di rischi quali i danni causati dalla grandine, dal gelo, ecc.). Poiché si tratta di contributi ai prodotti, in cui il prodotto è costituito dal servizio di assicurazione, essi non sono registrati nel conto della generazione dei redditi primari degli assicurati (e pertanto non, nell'esempio che precede, nei CEA). Tuttavia, poiché tali contributi diminuiscono i costi dei servizi di assicurazione (per gli assicurati), il loro effetto si manifesta nel conto della produzione degli assicurati (tramite un valore inferiore dei consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera g)].
[2] Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell'ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l'intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.
3.066. Si raccomandano i seguenti trattamenti particolari:
- compensazioni per l'obbligo di ritiro di seminativi (set-aside): al momento della dichiarazione delle superfici,
- ritiri di prodotti (ortofrutticoli): in coincidenza con i ritiri fisici nel corso della campagna, e non dell'anno civile, allo scopo di garantire la coerenza tra la valutazione della produzione, diminuita dei ritiri nella campagna, e la registrazione dei contributi (nella sezione degli impieghi, con segno negativo) nel conto della generazione dei redditi primari,
- aiuti alla produzione bovina (premi per l'estensificazione, ecc.): nel momento in cui gli animali sono detenuti dagli agricoltori e nel momento della compilazione delle domande,
- accollamento di costi (compresi i contributi in conto interessi): nel momento in cui le spese e gli interessi devono essere versati,
- risarcimento delle perdite ricorrenti che hanno colpito la produzione [prodotti vegetali, bestiame e piantagioni, non ancora produttivi (cfr. punto 3.064)]: nel momento in cui la produzione è registrata nei CEA (se il risarcimento è noto con precisione),
- altri contributi non direttamente connessi a prodotti o a fattori produttivi (come gli aiuti al reddito, aiuti alle zone svantaggiate, ecc.): si raccomanda di continuare a utilizzare il criterio del versamento in considerazione della difficoltà di determinare il momento in cui le domande sono state presentate e in cui gli importi sono certi.
3.067. Sono esclusi dai contributi nei CEA i trasferimenti di seguito elencati:
- trasferimenti correnti che, pur costituendo contributi ai sensi del SEC 95, non sono operati a favore di unità di produzione agricola. Si tratta in particolare dei contributi erogati agli organismi regolatori del mercato. Sebbene le somme versate possano influenzare i prezzi di vendita agricoli e costituiscano pertanto un incentivo all'agricoltura, esse vanno registrate, conformemente al criterio del pagamento, nella rubrica riservata alla branca di produzione che le percepisce,
- trasferimenti correnti operati a favore delle unità agricole di produzione da un organismo regolatore del mercato. Essi devono essere registrati come elemento della produzione del prodotto per il quale il trasferimento è effettuato se l'attività dell'organismo regolatore del mercato consiste esclusivamente nell'acquisto, nella vendita o nell'immagazzinamento di beni. Se, per contro, l'organismo interviene unicamente tramite il versamento di contributi, i trasferimenti correnti alle unità di produzione devono essere registrati come contributi (cfr. punti 3.068 e 3.069),
- versamenti eccezionali di organismi professionali a favore di unità di produzione agricola. Tali versamenti non si possono configurare come contributi perché gli organismi professionali non sono amministrazioni pubbliche,
- trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche a favore delle famiglie che agiscono da consumatori. Tali trasferimenti sono registrati come prestazioni sociali oppure come trasferimenti correnti diversi. Al primo gruppo appartengono taluni aiuti pubblici per l'adeguamento strutturale quali gli aiuti finanziari alla riqualificazione professionale dei conduttori agricoli,
- trasferimenti in conto capitale. Tali trasferimenti si differenziano dai trasferimenti correnti poiché implicano l'acquisto o la cessione di una o più attività da parte di almeno una delle parti che intervengono nell'operazione. A prescindere che siano in denaro o in natura, i trasferimenti devono comportare una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie indicate nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione (SEC 95, punto 4.145). I trasferimenti in conto capitale comprendono le imposte in conto capitale, i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale (SEC 95, punto 4.147). Essi sono registrati nel conto del capitale del settore o della branca agricola sotto forma di variazioni delle passività e del patrimonio netto. Taluni tipi di aiuti concessi all'agricoltura costituiscono trasferimenti in conto capitale:
- aiuti alla riconversione di vigneti/frutteti (senza obbligo di reimpianto): si tratta di altri trasferimenti in conto capitale,
- aiuti alla ristrutturazione di vigneti/frutteti (con obbligo di reimpianto): si configurano come contributi agli investimenti,
- indennità per l'abbandono definitivo o la riduzione della produzione lattiera: sono registrati come altri trasferimenti in conto capitale nella misura in cui influenzano, esplicitamente o implicitamente, il valore delle quote,
- trasferimenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche alle società e quasi-società agricole a copertura delle perdite accumulate nel corso di diversi esercizi o delle perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa. Tali trasferimenti devono essere classificati nella rubrica «altri trasferimenti in conto capitale »,
- indennizzi versati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo (ossia dall'estero e/o dalle istituzioni dell'Unione europea) ai proprietari di beni di investimento impiegati nella produzione di prodotti agricoli che hanno subito perdite eccezionali o distruzioni per catastrofi naturali, ad esempio i cui beni sono stati distrutti o danneggiati a seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali (cfr. punto 2.045). Tali flussi vanno registrati nella rubrica «altri trasferimenti in conto capitale» (cfr. punto 3.096),
- cancellazione dei debiti contratti dai produttori di prodotti agricoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche (per esempio, anticipazioni accordate dalle amministrazioni pubbliche a imprese produttrici per perdite di gestione accumulate nel corso di vari esercizi). Secondo il SEC 95, tali operazioni sono anch'esse registrate nella rubrica «altri trasferimenti in conto capitale»,
- sgravio di imposte sulla produzione, sul reddito o sul patrimonio. Gli sgravi fiscali non figurano esplicitamente nel sistema dei conti del SEC 95, né, di conseguenza, nei CEA, dato che soltanto le imposte effettivamente prelevate sono registrate,
- azioni e partecipazioni al capitale di società e quasi-società agricole, detenute dalle amministrazioni pubbliche. Queste sono registrate come azioni e altre partecipazioni.
d) Organismi regolatori del mercato
3.068. Gli organismi regolatori del mercato sono classificati:
- se la loro attività consiste esclusivamente nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni,
- secondo la suddivisione dell'economia per branche di attività di produzione, nella branca commercio: per convenzione si considera che tale attività produca servizi non finanziari destinabili alla vendita,
- secondo la suddivisione dell'economia per settori istituzionali, nel settore delle società e delle quasisocietà non finanziarie purché tali organismi regolatori del mercato possano essere considerati unità istituzionali ai sensi del SEC 95; in caso contrario, essi sono classificati nel settore cui appartiene l'unità più importante,
- se la loro attività consiste esclusivamente nel versare contributi:
- secondo la suddivisione dell'economia per branche di attività di produzione, nelle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste (escluse le istituzioni dell'Unione europea) possono versare contributi ai sensi del SEC 95,
- secondo la suddivisione dell'economia per settori istituzionali, nel settore delle amministrazioni pubbliche (cfr. trattino precedente),
- se la loro attività consiste sia nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni, sia nel versare contributi:
- secondo la suddivisione dell'economia per branche di attività di produzione, nella rubrica riservata alla branca commercio per quanto riguarda le loro unità di produzione (di tipo UAE locale) che acquistano, immagazzinano e vendono beni e nella rubrica riservata alle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le altre loro unità di produzione,
- secondo la suddivisione dell'economia per settori istituzionali, nel settore amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste possono erogare contributi. La classificazione in un altro settore significherebbe che i versamenti effettuati dall'organismo regolatore del mercato non costituiscono contributi ai sensi del SEC 95.
3.069. Un'importante conseguenza della rigorosa applicazione del criterio del pagamento consiste, nel fatto che taluni contributi, come indicato nel SEC 95, non figurano nei conti economici dell'agricoltura poiché sono registrati nelle branche di produzione e nei settori ai quali sono erogati. In particolare, se gli organismi regolatori del mercato sono classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche, i contributi a essi erogati e destinati a interventi di regolazione del mercato (vendita, immagazzinamento e rivendita) figurano come impieghi ma anche come risorse del settore delle amministrazioni pubbliche. Ne deriva che è possibile l'erogazione di contributi («altri contributi alla produzione») da una amministrazione pubblica a un'altra.
F. REDDITI DA CAPITALE
(cfr. SEC 95, punti 4.41-4.76)
1. Definizione
3.070. I redditi da capitale sono i redditi percepiti dai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti quale corrispettivo per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale (SEC 95, punto 4.41).
3.071. I redditi da capitale sono classificati nel SEC 95 come segue:
- interessi
- utili distribuiti dalle società (dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società),
- utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero,
- redditi da capitale attribuiti agli assicurati,
- fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti.
3.072. I CEA prendono in considerazione soltanto i redditi da capitale esaminati in sede di elaborazione del conto del reddito da impresa (cfr. sequenza dei conti, punti 1.38-1.48). Nella sezione delle risorse di tale conto sono registrati il reddito che le unità percepiscono per effetto della loro partecipazione diretta al processo di produzione (risultato di gestione/reddito misto) e i redditi da capitale da percepire, mentre nella sezione degli impieghi sono registrati i redditi da capitale da versare con riferimento alle attività agricole (e alle attività secondarie non agricole non separabili). Normalmente il conto del reddito da impresa può essere redatto soltanto per i settori istituzionali. La sua redazione è tuttavia possibile, nel caso di una branca di attività, allorquando si possono attribuire taluni flussi di redditi da capitale alle UAE locali.
3.073. Soltanto tre tipi di redditi da capitale possono assumere rilievo per i CEA: interessi, fitti di terreni e redditi da capitale attribuiti agli assicurati.
2. Interessi
3.074. Gli interessi sono gli oneri derivanti dall'utilizzo del capitale proveniente da prestiti e consistono in versamenti a scadenze prestabilite di una percentuale (fissa o variabile) del valore nominale del capitale. Nei CEA gli interessi costituiscono la contropartita di prestiti erogati a fini operativi agricoli (ad esempio, per l'acquisto di terreni, fabbricati, macchinari, veicoli o altre attrezzature, anche nel caso in cui questi siano utilizzati nel contesto di attività secondarie non agricole non separabili).
3.075. Gli interessi includono altresì i pagamenti effettuati nel quadro di contratti di leasing finanziario per l'impiego di beni di investimento in agricoltura (compresi eventualmente i terreni). Si tratta esclusivamente di quella parte del canone di locazione (assimilato a un prestito figurativo concesso dal locatore al locatario) corrisposto dal locatario che costituisce la quota degli interessi (la quota di rimborso del capitale è registrata nel conto finanziario).
3.076. Va precisato che gli interessi imputati sul capitale proprio impiegato nelle aziende agricole non sono registrati in tale rubrica, bensì figurano come componente del reddito da impresa agricolo (cfr. punto 5.06). Analogamente, l'importo da registrare a titolo di interessi da pagare comprende i contributi in conto interessi accordati all'agricoltura.
3.077. È altresì opportuno registrare gli interessi percepiti a titolo di attività agricole da unità che fanno parte di imprese agricole costituite in società. Per le imprese individuali, gli interessi percepiti sono esclusi in sede di misurazione del reddito da impresa della branca agricola in quanto si è ritenuto che la maggior parte delle attività fruttifere di interessi non è connessa all'attività agricola delle unità e inoltre che risulta assai difficile distinguere tra attività familiari e attività utilizzate nella produzione [1].
3.078. Gli interessi sono registrati secondo il principio della competenza economica, ossia in quanto interessi maturati (e non in quanto interessi versati).
3.079. Poiché il valore dei servizi di intermediazione finanziaria è suddiviso tra vari clienti, gli effettivi pagamenti di interessi da o a intermediari finanziari devono essere certificati per eliminare i margini che rappresentano i compensi impliciti dei servizi di tali intermediari. L’ammontare degli interessi versati dai mutuatari agli intermediari finanziari deve essere diminuito di un importo pari al valore stimato dei compensi da versare, nonché l’ammontare degli interessi ricevuti dai depositanti deve essere maggiorato in modo analogo. I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i); SEC 95, allegato I, punto 4.51]. [8]
[1] Gli interessi percepiti corrispondono alla voce «altri conti attivi» (F.7) del conto finanziario. Rientrano in tale rubrica tutte le operazioni inerenti ad altri conti attivi, ossia agli strumenti finanziari creati quale contropartita di operazioni finanziarie o non finanziarie allorché vi è uno scarto temporale tra l'operazione e il relativo flusso monetario.
3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti
3.080. I fitti di terreni e i diritti di sfruttamento di giacimenti sono riscossi dai proprietari di beni materiali non prodotti (terreni e giacimenti) quale contropartita per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità. Per i CEA, tale voce riguarda principalmente i fitti pagati per i terreni dai conduttori agricoli ai proprietari di tali terreni [1].
3.081. Quando il proprietario sostiene taluni oneri direttamente connessi all'attività agricola (imposte fondiarie, spese per la manutenzione dei terreni, ecc.), i fitti da registrare devono essere diminuiti di conseguenza. Tali oneri sono registrati come altre imposte sulla produzione (nel caso delle imposte fondiarie) o come consumi intermedi (nel caso delle spese di manutenzione).
3.082. I fitti dei terreni non devono includere i canoni di affitto dei fabbricati e delle abitazioni su di essi costruiti. Tali canoni devono essere considerati come pagamento di un servizio destinabile alla vendita erogato dal proprietario dell'immobile o dell'abitazione al locatario di questi e registrati nei conti come consumi intermedi di servizi o come spesa per consumi finali (conti delle famiglie) a seconda della natura dell'unità locataria. Se non si dispone di elementi oggettivi che permettano una ripartizione tra fitto dei terreni e canone di affitto dei sovrastanti edifici, l'intero importo è contabilizzato come fitto dei terreni. Tale norma costituisce una versione modificata della raccomandazione del SEC 95 (cfr. SEC 95, punto 4.73) [2].
3.083. In questa rubrica vanno inclusi tutti i fitti di terreni, a prescindere che la locazione abbia durata superiore o inferiore a un anno.
3.084. Di conseguenza, i fitti non comprendono:
- il valore locativo delle abitazioni contenute nei fabbricati: tale valore rappresenta il compenso per un servizio destinabile alla vendita che rientra nei consumi privati (l'occupante paga cioè il fitto con il suo reddito netto residuo),
- i fitti pagati per l'utilizzazione professionale di fabbricati non residenziali [cfr. punto 2.108, lettera a)],
- l'ammortamento dei fabbricati,
- le spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati (cfr. punto 2.106),
- le imposte fondiarie [cfr. punto 3.048, lettera a)],
- le spese di assicurazione dei fabbricati [cfr. punto 2.108, lettera g)].
3.085. Per i terreni e i fabbricati utilizzati dallo stesso proprietario non è necessario registrare fitti figurativi. I canoni relativi a beni immateriali non prodotti, quali brevetti e diritti di produzione (quote latte), devono essere registrati come consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera n)].
[1] Va notata la non pertinenza nei CEA, a motivo dell'applicazione del concetto di branca di attività economica, dei fitti percepiti (cfr. punto 1.44).
[2] Il SEC 95 propone che l'intero importo sia considerato fitto dei terreni se il valore dei terreni è reputato superiore al valore degli edifici e canone di affitto in caso contrario.
4. Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)
3.086. I redditi da capitale attribuiti agli assicurati corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (cfr. SEC 95, punto 4.68). Tali riserve tecniche sono considerate attività degli assicurati. Il SEC 95 prevede che nel calcolo del reddito da impresa si tenga conto, tra le risorse, dei proventi derivanti dall'investimento delle riserve tecniche di assicurazione. Tali proventi sono attribuiti agli assicurati con il ricorso alla voce «redditi da capitale attribuiti agli assicurati» ma, dato che in realtà rimangono alle imprese di assicurazione, si suppone che essi vengano restituiti a tali imprese nella forma di premi supplementari (cfr. SEC 95, punto 4.69).
3.087. I redditi da capitale attribuiti agli assicurati non sono considerati nei CEA. Infatti, per essere significativa, una misurazione dei redditi derivanti dall'attività agricola dovrebbe:
- includere tutti i flussi connessi alla assicurazione contro i danni (valore del servizio, redditi attribuiti agli assicurati, premi netti e indennizzi): in tal caso, i redditi misurati risultano dopo la descrizione di tutte le operazioni di redistribuzione (tra assicurati e imprese di assicurazione, nonché tra periodi) connesse all'assicurazione contro i danni, oppure
- tener conto esclusivamente del valore del servizio (che è acquistato dall'impresa di assicurazione) [cfr. punto 2.108, lettera g)]: in tal caso, i redditi misurati risultano prima della descrizione di tutte queste operazioni di redistribuzione.
I CEA hanno optato per questa seconda soluzione.
G. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
(cfr. SEC 95, punti 4.145-4.167)
3.088. Nei CEA, gli unici trasferimenti in conto capitale da prendere in considerazione riguardano i trasferimenti in conto capitale da ricevere, ossia i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale. Tali operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono registrate nel conto del capitale (cfr. punti 1.41 e 1.48).
1. Contributi agli investimenti
3.089. I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ad altre unità istituzionali residenti o non residenti allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso (SEC 95, punto 4.152). I contributi agli investimenti versati dal resto del mondo comprendono quelli erogati direttamente dalle istituzioni dell'Unione europea nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento.
3.090. I contributi in conto interessi sono esclusi dai contributi agli investimenti (cfr. punto 3.064), anche se tendono a facilitare operazioni di investimento. Va precisato tuttavia che se il contributo concorre nello stesso tempo al finanziamento dell'ammortamento del debito e al pagamento degli interessi sul capitale e non è possibile scindere i due elementi, l'insieme del contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.
3.091. Oltre a taluni trasferimenti operati dal FEAOG, sezione orientamento, i contributi agli investimenti relativi all'agricoltura comprendono in particolare:
- gli aiuti alla ristrutturazione di vigneti o di frutteti, se accompagnati da un obbligo di reimpianto (cfr. punto 3.067),
- l'accollamento da parte delle amministrazioni pubbliche del rimborso di prestiti contratti dalle unità di produzione per il finanziamento dei propri investimenti,
- gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori se finalizzati a finanziare l'acquisto di beni di investimento.
3.092. I contributi agli investimenti sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo (SEC 95, punto 4.162).
2. Altri trasferimenti in conto capitale
3.093. Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono tutte le operazioni di trasferimento (ad eccezione dei contributi agli investimenti e delle imposte in conto capitale) che operano una redistribuzione non già del reddito bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo (SEC 95, punto 4.164).
3.094. Gli altri trasferimenti in conto capitale si distinguono dai contributi agli investimenti sotto due profili:
- soltanto le amministrazioni pubbliche possono versare contributi agli investimenti mentre tutte le unità istituzionali possono operare altri trasferimenti in conto capitale,
- i contributi agli investimenti sono limitati a trasferimenti connessi ad acquisti di capitale fisso mentre gli altri trasferimenti in conto capitale possono essere in relazione con qualsiasi altra forma di trasferimento del risparmio o della ricchezza tra unità.
3.095. Gli altri trasferimenti in conto capitale possono assumere la forma di indennizzi versati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ai proprietari di beni strumentali distrutti a seguito di eventi bellici, calamità naturali come le inondazioni, ecc. Essi comprendono altresì i trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche destinati alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa (cfr. SEC 95, punto 4.165).
3.096. Nel caso dell'agricoltura, gli altri trasferimenti in conto capitale includono altresì:
- i premi di abbandono definitivo di superfici a vigneto o a frutteto,
- le indennità per l'abbandono definitivo o la riduzione della produzione lattiera (quando influenzano, esplicitamente o implicitamente, il valore delle quote),
- gli indennizzi per perdite eccezionali o dovute a distruzioni per catastrofi naturali di beni di investimento utilizzati nella produzione di prodotti agricoli (ad esempio, bestiame e beni strumentali) (cfr. punti 2.045 e 3.067),
- gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori il cui obiettivo è diverso da quello del finanziamento dell'acquisto di beni di investimento,
- gli aiuti volti a compensare le diminuzioni di valore patrimoniale o a ridurre debiti.
3.097. Gli altri trasferimenti in conto capitale in denaro sono registrati nel momento in cui deve essere effettuato il pagamento (mentre gli altri trasferimenti in conto capitale in natura sono registrati nel momento in cui è trasferita la proprietà dell'attività o nel momento in cui il debito è annullato dal creditore).
H. AMMORTAMENTI (CONSUMO DI CAPITALE FISSO)
(cfr. SEC 95, punti 6.02-6.05)
3.098. L'usura e l'obsolescenza prevedibile dei beni di investimento nel corso del periodo contabile rappresentano un onere, il quale è implicito finché il bene non è sostituito da uno nuovo. Gli ammortamenti misurano tale usura e obsolescenza. La loro inclusione nella sezione degli impieghi del conto della produzione consente di ripartire la spesa per investimenti su tutto il periodo in cui il bene è utilizzato.
3.099. Quando la durata economica dei mezzi di produzione è superiore a un anno, gli ammortamenti rappresentano la perdita di valore subita nel corso del periodo contabile dal capitale fisso utilizzato nella produzione per effetto della normale usura e dell'obsolescenza prevedibile [1]. Per contro, se i mezzi di produzione utilizzati hanno una durata economica inferiore a un anno, l'usura è registrata come consumo intermedio.
[1] Compreso un accantonamento per perdite di attività conseguenti al verificarsi di eventi accidentali assicurabili. L'importo degli accantonamenti da indicare è pari ai premi netti versati a titolo di beni di investimento assicurati.
3.100. Ammortamenti devono essere calcolati per tutti i beni che costituiscono il capitale fisso (ossia i beni prodotti) (quantunque non siano da escludere taluni adeguamenti per tener conto di casi specifici, cfr. punto 3.105). Gli ammortamenti riguardano tanto i beni materiali e immateriali prodotti, quanto i miglioramenti di rilievo apportati alle attività non prodotte e i costi di trasferimento della proprietà. Non sono calcolati ammortamenti né per le scorte, né per i prodotti in corso di lavorazione, né per le attività non prodotte quali terreni, giacimenti e brevetti.
3.101. L'ammortamento rappresenta soltanto una delle componenti della variazione di valore delle attività [insieme con gli investimenti fissi lordi, le altre variazioni di volume e i guadagni nominali in conto capitale (al netto delle perdite), cfr. punto 2.134]. In particolare gli ammortamenti non comprendono le altre variazioni di volume delle attività (diverse da quelle dovute a investimenti fissi lordi):
- perdite eccezionali in conseguenza di catastrofi (terremoti, atti di guerra, siccità, epidemie, ecc.),
- obsolescenza imprevista, corrispondente alla differenza tra gli accantonamenti previsti negli ammortamenti per danni normali e le perdite effettive, eventi accidentali provocanti una svalutazione superiore a quella presa in considerazione in via anticipata attraverso il calcolo degli ammortamenti,
- variazioni nella classificazione delle attività, ossia la modifica della destinazione di uso di attività quali i terreni o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.
3.102. Gli ammortamenti, che devono essere distinti dagli ammortamenti calcolati ai fini fiscali o registrati in contabilità aziendale, devono essere stimati sulla base dello stock di capitale fisso e della durata economica (media) probabile delle diverse categorie di beni. Per il calcolo dello stock di capitale fisso, si raccomanda il ricorso al metodo dell'inventario permanente qualora manchino informazioni dirette su di esso. Lo stock di capitale fisso dovrebbe essere valutato ai prezzi di acquisto del periodo corrente (ossia al costo di sostituzione delle attività durante l'esercizio in corso e non sulla base di costi storici). Il costo di sostituzione è misurato sulla base dei prezzi che i conduttori agricoli devono pagare, nel corso di un qualunque periodo di riferimento determinato, per sostituire un bene con un altro bene nuovo, quanto più possibile simile. È necessario procedere in questo modo per calcolare correttamente il prodotto interno netto.
3.103. L'ammortamento è calcolato secondo il metodo dell'ammortamento lineare, cioè ripartendo in quote costanti il valore da ammortizzare per tutto il periodo di utilizzazione del bene. Il tasso di ammortamento è definito mediante la formula 100/n, in cui «n» rappresenta la durata economica probabile di tale categoria espressa in anni («n» può variare da un paese all'altro, nonché nel tempo all'interno di uno stesso paese). In taluni casi, tale tasso di ammortamento può essere geometrico. Per effetto dell'impiego di costi di sostituzione correnti e di tassi di ammortamento fissi, gli ammortamenti variano da un anno all'altro tranne nel caso in cui i prezzi di acquisto restano inalterati per tutta la durata economica normale.
3.104. Gli ammortamenti per i costi di trasferimento della proprietà di beni materiali e immateriali prodotti devono essere calcolati sulla base di una durata economica media fissata per convenzione a un anno.
3.105. L'ammortamento del patrimonio zootecnico misura la diminuzione prevista della capacità produttiva del bestiame, allorché questo è utilizzato a fini di produzione (latte, lana, ecc.), che rispecchia il valore attualizzato dei proventi futuri ricavati da tali animali. Poiché l'importo dei proventi futuri ricavati da tale bestiame diminuisce nel corso del tempo, per il patrimonio zootecnico dovrebbe essere calcolato un ammortamento. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche poste da un siffatto calcolo, si è deciso di non calcolare ammortamenti per gli animali utilizzati a fini di produzione. Tale decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:
- la svalutazione in termini di produttività e di valore economico è connessa all'età ma non costituisce un fenomeno diretto, regolare e continuo quale si verifica implicitamente nel caso di una normale svalutazione,
- il ritiro di animali dal patrimonio zootecnico di produzione può dipendere dall'ambiente economico (evoluzione dei prezzi degli animali macellati, dei prezzi dei mangimi, ecc.).
3.106. Quantunque le considerazioni che precedono non impediscano il calcolo di un ammortamento per il patrimonio zootecnico, esse rendono tale calcolo assai complesso in termini di definizione di un'adeguata durata economica media e dei tassi di ammortamento. Risulterebbe inoltre difficile garantire la concordanza tra le svalutazioni medie previste e quelle effettive del bestiame. Il trattamento previsto garantisce la compatibilità dei CEA con il SEC 95 (cfr. SEC 95, punto 6.03) e con i conti microeconomici della rete di informazione contabile agricola e permette di evitare di dover procedere alla distinzione tra bestiame da classificare come capitale fisso e bestiame da classificare come scorte.
IV. INPUT DI LAVORO AGRICOLO
4.01. Per occupati agricoli si intendono tutte le persone - lavoratori dipendenti e indipendenti - che forniscono input di lavoro retribuito e non retribuito alle unità residenti che esercitano attività caratteristiche (attività agricole e attività secondarie non agricole non separabili) della branca di attività agricola dei CEA.
Negli occupati agricoli sono incluse tutte le persone in età pensionabile che continuano a lavorare nell'azienda.
Possono essere escluse le persone che non hanno ancora raggiunto l'anno di età in cui termina l'obbligo scolastico.
4.02. I lavoratori dipendenti sono definiti come tutte le persone che, per contratto, lavorano per un'altra unità istituzionale residente (che è un'unità agricola), percependo una remunerazione (registrata come redditi da lavoro dipendente, cfr. capitolo III, sezione C). L'input di lavoro prestato dai lavoratori dipendenti è designato come input di lavoro retribuito. Per convenzione, il lavoro prestato da lavoratori che non sono membri della famiglia è classificato come input di lavoro retribuito. Allorché un'unità agricola è organizzata come una società classica (cfr. punto 5.09), tutti gli input di lavoro prestati sono considerati come input di lavoro retribuito.
4.03. Lavoratori indipendenti sono definite le persone che sono uniche proprietarie, o comproprietarie, delle imprese non costituite in società in cui lavorano. L'input di lavoro prestato dai lavoratori indipendenti è denominato input di lavoro non retribuito. I componenti della famiglia del conduttore che non percepiscono una retribuzione predefinita e calcolata in funzione del lavoro da essi effettivamente prestato sono classificati come lavoratori indipendenti.
4.04. Nel caso di imprese specifiche (cfr. capitolo V, sezione B), il trattamento dell'input di lavoro dei lavoratori è identico a quello previsto per le imprese non costituite in società (imprese individuali). I dirigenti/azionisti partecipano al reddito misto dell'unità (input di lavoro non retribuito), mentre i lavoratori dipendenti percepiscono una retribuzione (input di lavoro retribuito).
4.05. Il totale delle ore lavorate rappresenta il totale delle ore effettivamente lavorate in qualità di lavoratore dipendente o indipendente per le unità agricole residenti, durante il periodo contabile.
4.06. Per una descrizione di ciò che il concetto di «totale delle ore lavorate» include o esclude si rinvia al SEC 95 (punti 11.27 e 11.28). Il totale delle ore lavorate non comprende l'attività svolta per la famiglia del conduttore o del capo azienda.
4.07. L'unità di lavoro annuo (ULA) è definita come l'occupazione equivalente a tempo pieno (pari al numero di posizioni lavorative equivalenti a tempo pieno), ossia come il quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico.
4.08. Una persona non può rappresentare più di un'ULA. Tale vincolo vale anche se qualcuno lavora nella branca di attività agricola per un numero di ore superiori a quelle che definiscono il tempo pieno.
4.09. L'input di lavoro agricolo delle persone che lavorano per un numero di ore inferiore a quelle che definiscono il tempo pieno nelle aziende agricole è calcolato come il quoziente fra il numero di ore effettivamente lavorate (alla settimana o all'anno) e il numero di ore effettivamente lavorate (alla settimana o all'anno) in una posizione lavorativa a tempo pieno.
4.10. Il numero di ore effettivamente lavorate in una posizione lavorativa a tempo pieno non è necessariamente identico per tutte le categorie di lavoratori. È possibile che il numero di ore lavorate in una posizione lavorativa a tempo pieno utilizzato per i lavoratori indipendenti sia superiore a quello preso in considerazione per i lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso infatti il numero massimo di ore lavorate è fissato contrattualmente.
4.11. Il numero di ore lavorate da una persona non va rettificato con l'ausilio di coefficienti in ragione dell'età (ad esempio, inferiore a 16 anni o superiore a 65 anni) o del sesso. Non vanno operate distinzioni. Il «tempo pieno» è determinato dal numero di ore lavorate e non da una valutazione di un importo e/o di una qualità prodotta.
4.12. Salvo non esistano fondati motivi per preferire fonti alternative, l'ULA che rappresenta il lavoro a «tempo pieno» in agricoltura dovrebbe essere basata sulla definizione attualmente utilizzata nelle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, ossia le ore minime richieste dalle disposizioni nazionali in materia di contratti di lavoro. Se questi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1.800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).
V. GLI INDICATORI DI REDDITO DELLA BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA
5.01. La misurazione del reddito agricolo e della sua dinamica costituisce uno dei principali obiettivi dei CEA.
A. DEFINIZIONE DI REDDITO E SALDI CONTABILI
5.02. Il reddito può essere definito come l'importo massimo che il beneficiario può consumare nel corso di un dato periodo senza diminuire il volume delle proprie attività. Può essere altresì definito come la somma dei consumi e della variazione di valore delle attività detenute nel corso di un dato periodo, ceteris paribus, in quanto il reddito rappresenta ciò che avrebbe potuto essere consumato. La distinzione tra i conti delle operazioni correnti e il conto del capitale nel SEC 95 permette di studiare il consumo potenziale massimo con la misurazione, nei conti delle operazioni correnti, dei consumi e del risparmio e, nel conto del capitale, della variazione di valore delle attività.
5.03. La sequenza dei conti (cfr. punto 1.43) della branca di attività agricola consente il calcolo di tre saldi contabili che possono essere utilizzati quali aggregati del reddito per la branca di attività agricola: valore aggiunto netto, risultato netto di gestione (reddito misto netto) e reddito netto da impresa. È indicata qui di seguito la relazione tra tali saldi:
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Conto della produzione |
Conto della generazione dei redditi primari |
Conto del reddito da impresa |
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P.1 |
Produzione |
B.1n |
Valore aggiunto netto |
B.2n |
Risultato netto di |
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B.3n |
gestione/Reddito misto netto |
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P.2 |
- Consumi intermedi |
D.1 |
- Redditi da lavoro dipendente |
D.41 + |
Interessi ricevuti [*] |
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K.1 |
- Ammortamenti |
D.29 |
- Altre imposte sulla produzione |
D.41 - |
Interessi versati |
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D.39 |
+ Altri contributi alla produzione |
D.45 - |
Fitti pagati |
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B.1n = |
Valore aggiunto netto |
B.2n = |
Risultato netto di gestione/ |
B.4n = |
«Reddito netto da impresa» |
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B.3n |
Reddito misto netto |
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D.29 - |
Altre imposte sulla produzione |
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D.39 + |
Altri contributi alla produzione |
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= |
Valore aggiunto netto al costo dei fattori/Reddito dei fattori in agricoltura |
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[*] Esclusivamente interessi ricevuti dalle unità agricole organizzate in forma di società. |
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5.04. Il valore aggiunto netto della branca misura il valore creato da tutte le UAE locali agricole al netto degli ammortamenti. Poiché la produzione è valutata ai prezzi base mentre i consumi intermedi sono valutati ai prezzi di acquisto, esso comprende i contributi ai prodotti al netto delle imposte sui prodotti. Il valore aggiunto netto al costo dei fattori (definito come il valore aggiunto netto ai prezzi base dal quale sono detratte le altre imposte sulla produzione e al quale sono aggiunti gli altri contributi alla produzione) misura la remunerazione di tutti i fattori della produzione (terra, capitale e lavoro) e può essere definito come «reddito dei fattori in agricoltura» poiché rappresenta il totale del valore generato da una unità che esercita un'attività produttiva.
5.05. Il risultato netto di gestione misura il rendimento dei fattori terra, capitale e lavoro non retribuito. È il saldo del conto della generazione dei redditi primari che indica la ripartizione del reddito tra i fattori della produzione e il settore delle amministrazioni pubbliche. Il valore aggiunto netto e il risultato netto di gestione sono calcolati per le branche di attività economica.
5.06. Il reddito netto da impresa, ottenuto sommando al risultato netto di gestione gli interessi ricevuti dalle unità agricole organizzate in forma di società e detraendovi i fitti (affitto di fondo rustico e mezzadria) e gli interessi versati, misura la remunerazione dei fattori lavoro non retribuito, terra appartenente alle unità e capitale. Esso è analogo al concetto di utili correnti prima della distribuzione e al lordo dell'imposta sul reddito, quale è normalmente utilizzato in contabilità aziendale. Sebbene il reddito netto da impresa non venga abitualmente calcolato per le branche, è generalmente possibile ottenerlo per la branca di attività agricola in quanto si possono determinare le componenti degli interessi e dei fitti connesse esclusivamente all'attività agricola (e alle attività secondarie non agricole).
5.07. Nel caso delle imprese individuali, il reddito da impresa rappresenta, da una parte, la remunerazione del lavoro del conduttore agricolo (e dei coadiuvanti familiari non retribuiti) e, dall'altra, il reddito restante all'impresa, senza che sia possibile distinguere tali due componenti (con il termine «conduttore» si designano naturalmente tutte le persone che dirigono imprese individuali della branca). Si tratta quindi di reddito misto. Tuttavia la branca agricola, come qualsiasi altra branca di attività economica, comprende unità di produzione appartenenti a tipi differenti di unità istituzionali: società e imprese individuali. Esiste una differenza tra il reddito di impresa generato dalle imprese individuali e quello generato dalle unità organizzate in forma di società. Nel secondo caso esso corrisponde al reddito «puro» da impresa perché esclude qualsiasi reddito da lavoro (dovendosi considerare redditi da lavoro retribuito anche quelli spettanti agli amministratori e agli azionisti della società).
5.08. È opportuno osservare che gli aggregati del reddito, ottenuti in quanto saldi contabili della sequenza dei conti della branca di attività agricola, non sono indicativi del reddito globale o del reddito disponibile delle famiglie occupate in agricoltura in quanto, oltre ai redditi prettamente agricoli, queste possono percepire redditi anche da altre fonti (attività non agricole, lavoro dipendente, prestazioni sociali, redditi da capitale). In altri termini, il reddito della branca di attività agricola non deve essere considerato come il reddito degli agricoltori. Inoltre esso misura il reddito generato dalle attività agricole (e dalle attività secondarie non agricole non separabili) nel corso di un dato periodo contabile, anche se le corrispondenti entrate sono percepite in taluni casi soltanto più tardi: non si tratta pertanto del reddito effettivamente percepito nel corso dell'esercizio.
B. TRATTAMENTO DEL REDDITO DELLE UNITÀ ORGANIZZATE IN FORMA DI SOCIETÀ
5.09. Le imprese individuali (o a conduzione familiare) costituiscono la forma più comune di unità agricole nell'Unione europea. Tuttavia, talune unità di produzione agricola possono essere organizzate sotto forma di società, assumendo la forma di società classica (ossia con un'organizzazione simile a quella delle società operanti in altri settori dell'economia) oppure di società con caratteristiche più specifiche (come nel caso, ad esempio, di un agricoltore che, a fini fiscali, crea una società specifica distinta per la parte commerciale della propria attività economica o di un gruppo di agricoltori che si associano per mettere in comune i terreni e la manodopera nel quadro di taluni tipi di cooperative).
5.10. Il reddito netto da impresa della branca di attività agricola risulta pertanto costituito dai tre seguenti elementi:
- reddito «misto» da impresa di imprese individuali (imprese non costituite in società),
- reddito «puro» da impresa di società cosiddette «classiche»,
- reddito «misto» da impresa di società specifiche della branca agricola.
Questi tre elementi figurano nel diagramma di cui al punto 5.11.
5.11. Dal reddito «puro» da impresa devono essere esclusi tutti i redditi da lavoro dipendente e tutti i fitti versati prima della ripartizione degli utili. Tuttavia, per la maggior parte delle società specifiche dell'agricoltura, è difficile distinguere la remunerazione dei detentori di azioni/parti, per i fattori terra e lavoro, dalla ripartizione degli utili. Si raccomanda pertanto che il parametro di riferimento del reddito da impresa agricolo si riferisca per tale tipo di unità agricola al reddito «misto», comprendente i redditi da lavoro dipendente per il lavoro svolto dai proprietari e i fitti. Nel caso di tali società specifiche non occorre pertanto detrarre le retribuzioni e i fitti dal calcolo del reddito da impresa. Ai fini di tale calcolo esse sono così assimilate a un raggruppamento di imprese individuali. Per contro, nel caso delle società «classiche», la distinzione tra retribuzioni e utili deve essere chiaramente operata.
(Omissis)
C. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI REDDITO DELLA BRANCA DI ATTIVITÀ AGRICOLA
5.12. I tre indicatori di reddito della branca agricola possono essere descritti come segue:
- Indicatore A: indice del reddito reale dei fattori in agricoltura per ULA.
Tale parametro corrisponde al valore aggiunto netto reale al costo dei fattori dell'agricoltura, per ULA totale [1].
- Indicatore B: indice del reddito netto reale da impresa agricolo per ULA non retribuito.
Tale indicatore presenta le variazioni nel tempo del reddito netto da impresa per ULA non retribuito. Convertito in forma di indice per ciascuno Stato membro, esso fornisce informazioni più sull'evoluzione del reddito che sul suo livello. Esso si rivela di maggior utilità in quei paesi in cui l'agricoltura è organizzata sotto forma di imprese individuali. Per contro, per effetto dell'esistenza di società «classiche», che generano un reddito da impresa disponendo soltanto di lavoratori retribuiti, l'indicatore B è sovrastimato rispetto a una nozione di reddito individuale. Tale inconveniente può impedire la comparazione dei livelli di reddito tra Stati membri allorché l'incidenza delle società «classiche» risulta assai diversa da paese a paese.
[1] Onde tener conto del lavoro a tempo parziale e del lavoro stagionale, l'occupazione in agricoltura o le sue variazioni sono misurate in ULA (per maggiori informazioni si rinvia al capitolo IV). Si distingue tra unità di lavoro annuo retribuito e unità di lavoro annuo non retribuito; insieme esse formano l'ULA totale.
- Indicatore C: reddito netto da impresa agricolo.
Tale aggregato del reddito è presentato in termini assoluti [1] (o sotto forma di indice in termini reali). Esso permette una comparabilità nel tempo dei redditi della branca agricola tra gli Stati membri.
[1] Tale parametro corrisponde alla vecchia misura del reddito netto dell'attività agricola della manodopera familiare per le imprese individuali.
D. AGGREGAZIONE DEGLI INDICATORI DI REDDITO PER L'UNIONE EUROPEA
5.13. Gli indici e i tassi di variazione per l'Unione europea nel suo complesso possono essere calcolati come medie ponderate degli indici o dei tassi di variazione nazionali, oppure direttamente sulla base di aggregati dell'Unione europea ricavati convertendo i dati nazionali in euro (o in SPA). In entrambi i casi occorre scegliere un anno base: quello necessario per determinare le quote dei diversi paesi nel calcolo delle medie comunitarie o quello i cui tassi di cambio sono utilizzati per calcolare gli aggregati.
5.14. Metodi leggermente diversi, nonché anni base anch'essi diversi, vengono utilizzati a seconda che i calcoli servano a un'analisi dell'evoluzione a breve termine (variazioni nell'anno «n» rispetto all'anno «n-1») o a lungo termine (evoluzione generalmente tra il 1980 e l'anno n).
5.15. Ai fini dell'analisi dell'evoluzione a breve termine, i tassi di variazione degli indicatori di reddito nominali o reali dell'Unione europea per l'anno n rispetto all'anno n-1 sono calcolati come medie ponderate dei corrispondenti tassi di variazione stimati negli Stati membri, con coefficienti di ponderazione elaborati a partire da aggregati di reddito per l'anno n-1 convertiti in euro ai tassi di cambio dell'anno n-1. Ovviamente tali coefficienti sono specifici per ciascun aggregato. Questo metodo basato sull'anno n-1 sembra il più appropriato per un'analisi a breve termine e il più coerente con quello utilizzato a livello di ciascuno Stato membro.
5.16. Ai fini dell'analisi dell'evoluzione a lungo termine, gli indici e i tassi di variazione degli indicatori di reddito per l'Unione europea sono calcolati sulla base degli aggregati dell'Unione europea espressi in euro ai tassi di cambio costanti del 1995. Nel caso di valori espressi in termini reali (ossia depurati dell'effetto dell'aumento medio dei prezzi), i deflatori utilizzati hanno anch'essi come base 1995 = 100. Tale metodo basato sul 1995 sembra il più adeguato per descrivere e analizzare l'evoluzione sull'intero periodo compreso tra il 1980 e l'anno n.
E. DEFLAZIONE DEGLI INDICATORI DI REDDITO
5.17. Per ciascuno Stato membro, gli indici e le variazioni di valore in termini reali degli indicatori di reddito sono ottenuti deflazionando i corrispondenti dati nominali mediante l'indice dei prezzi implicito del PIL.
5.18. Importanti argomenti quali la sua affidabilità e la sua comparabilità militano a favore dell'impiego di tale deflatore. L'indice dei prezzi implicito del PIL costituisce un indicatore del livello generale dei prezzi di tutti i beni prodotti e di tutti i servizi prestati nel complesso dell'economia. Potrebbe altresì essere previsto l'impiego come deflatore dell'indice dei prezzi degli impieghi finali nazionali. A differenza dell'indice dei prezzi del PIL, quest'ultimo tiene anche conto, e in maniera diretta, dell'influenza del commercio estero e reagisce pertanto con maggiore rapidità e precisione alle variazioni di prezzo delle importazioni (ad esempio: variazioni dei prezzi dell'energia). Tuttavia, allo scopo di mantenere la comparabilità con altre statistiche della Commissione delle Comunità europee, l'ipotesi dell'introduzione di un nuovo deflatore è stata scartata.
5.19. Gli aggregati di reddito in termini reali per l'Unione europea nel suo complesso sono ottenuti deflazionando, con l'ausilio dell'indice dei prezzi implicito del PIL dei diversi Stati membri, i valori nominali (a prezzi correnti) registrati nello Stato membro interessato e procedendo successivamente alla conversione in euro dei dati ricavati (ai tassi di cambio del 1995 per l'analisi a lungo termine e dell'anno n-1 per l'evoluzione a breve termine, come indicato in precedenza). I risultati sono quindi sommati in modo da ottenere i valori reali per l'Unione europea. È sulla base di tali aggregati in termini reali che vengono calcolati gli indici e i tassi di variazione per l'Unione europea, i quali non prevedono pertanto in nessun caso l'intervento esplicito di un «deflatore comunitario».
VI. VALUTAZIONE DEI CEA A PREZZI COSTANTI
A. MISURE DI PREZZO E DI VOLUME
(cfr. SEC 95, capitolo 10)
6.01. A fini di analisi economica appare interessante distinguere, in sede di esame delle variazioni di valore, quelle derivanti da variazioni di volume da quelle determinate da variazioni di prezzo. Il SEC 95 (punti 10.15-10.23) stabilisce chiaramente che la componente prezzo dovrebbe comprendere soltanto le variazioni relative ai prezzi e che tutte le altre variazioni dovrebbero essere incluse nella componente volume. Le differenze di «qualità» tra prodotti (caratteristiche fisiche, tipologia di punti di vendita al dettaglio, ecc.) devono pertanto essere considerate variazioni di volume e non variazioni di prezzo.
6.02. Molti beni e servizi presentano più varietà, di qualità diversa. Il SEC 95 definisce vari fattori all'origine delle differenze di qualità, ma il più importante per i CEA è quello delle «caratteristiche fisiche». Per un dato prodotto possono esistere differenze fisiche implicanti che le unità fisiche (ad esempio, una tonnellata) non siano più identiche in senso economico. Si prenda ad esempio il caso di due tonnellate di cereali venduti in due anni consecutivi: nel primo anno, la totalità dei cereali è di qualità adatta alla molitura, mentre, nel secondo anno, meno della metà possiede tale qualità e il resto è venduto come mangime. Ciò significa che la qualità media dei cereali è diminuita. L'altra importante differenza di «qualità» per i CEA è quella derivante da uno spostamento delle vendite di un prodotto tra mercati con prezzi diversi, ad esempio tra mercato interno ed esportazioni o tra impieghi industriali e mercati per i prodotti di consumo (cfr. SEC 95, punti 10.15-10.18).
6.03. Gli indicatori di volume e di prezzo utilizzati per l'elaborazione dei dati a prezzi costanti devono tener conto delle variazioni di qualità. Si raccomanda pertanto di operare al livello di dettaglio più particolareggiato, al fine di avvicinarsi il più possibile a prodotti elementari completamente omogenei. Se i prodotti elementari sono pienamente omogenei, le variazioni di volume possono essere stimate sulla base delle variazioni di quantità.
6.04. Spesso le informazioni statistiche sono tuttavia disponibili solo a un livello più aggregato e non riguardano più prodotti omogenei. In tal caso il SEC 95 (punto 10.32) ritiene preferibile, ai fini della stima delle variazioni di volume, deflazionare il valore dell'anno corrente con l'ausilio di un idoneo indice dei prezzi.
6.05. Il livello di dettaglio per il quale l'indice utilizzato è considerato un indice elementare (il prodotto oggetto di studio è giudicato cioè omogeneo) è designato come il livello elementare di aggregazione. Nei CEA, il livello elementare di aggregazione corrisponde come minimo al livello più disaggregato della nomenclatura nella tavola di trasmissione dei dati. Per l'elaborazione di indici dei prezzi è tuttavia auspicabile un livello di dettaglio maggiore.
6.06. Per ogni aggregato di beni e servizi, le misure di prezzo e di volume devono essere costruite in modo che:
indici di valore = indici di prezzo × indici di volume
Ciò significa che ogni variazione del valore di un determinato flusso deve essere attribuita a una variazione di prezzo, a una variazione di volume, oppure a una combinazione delle due (SEC 95, punto 10.13).
6.07. Tale ripartizione sistematica delle variazioni dei valori correnti nelle componenti «variazioni di prezzo» e «variazioni di volume» è limitata alle operazioni sui beni e sui servizi e agli elementi di valutazione di tali operazioni (produzione, consumi intermedi, ammortamenti, valore aggiunto lordo, valore aggiunto netto, investimenti fissi lordi, variazione delle scorte, imposte sui prodotti e contributi ai prodotti).
B. PRINCIPI E METODO DI ELABORAZIONE DEI CEA A PREZZI COSTANTI
1. Scelta della formula dell'indice
6.08. Il SEC 95 (punto 10.62) manifesta la sua preferenza per l'impiego di un indice di Fischer. Questo tipo di indice presenta tuttavia un certo numero di svantaggi, tra i quali la mancanza di additività e la considerevole quantità di dati di base da esso richiesta. Per tale motivo, il SEC 95 ammette come alternative accettabili un indice di volume di tipo Laspeyres e un indice di prezzo di tipo Paasche.
6.09. In conformità alle raccomandazioni del SEC 95, nei CEA le variazioni di volume sono misurate utilizzando indici di tipo Laspeyres e le variazioni di prezzo sono misurate utilizzando indici di tipo Paasche.
Indice di volume di Laspeyres:
Indice di prezzo di Paasche:
Per ciascun prodotto elementare:
- p0: rappresenta il prezzo registrato nell'anno base 0,
- pn: rappresenta il prezzo registrato nell'anno n,
- q0: rappresenta la quantità registrata nell'anno base 0;
- qn: rappresenta la quantità registrata nell'anno n,
- V0: rappresenta il valore registrato nell'anno base 0: (V0 = p0q0).
2. Anno base
6.10. Le variazioni di volume sono misurate utilizzando indici di tipo Laspeyres: le variazioni delle quantità delle serie elementari sono pertanto ponderate con l'ausilio del valore nell'anno base. Le variazioni di prezzo sono misurate utilizzando indici di tipo Paasche: le variazioni dei prezzi delle serie elementari sono pertanto ponderate con l'ausilio del valore nell'anno corrente ai prezzi dell'anno base.
6.11. L'anno base è l'anno i cui prezzi sono utilizzati per elaborare le ponderazioni.
6.12. Il modo più preciso per misurare le variazioni di volume tra un anno e l'altro è quello di utilizzare l'anno base più recente disponibile. Ciò consente di disporre di ponderazioni relativamente aggiornate e di evitare i problemi legati alla ponderazione di prodotti usciti di produzione mentre sono comparsi nuovi prodotti. Per tale motivo i CEA misurano le variazioni di volume utilizzando le ponderazioni dell'anno precedente.
3. Presentazione di serie in relazione a un anno di riferimento
6.13. L'anno utilizzato per la trasmissione e la presentazione di dati a prezzi costanti può essere diverso dall'anno base. Si tratta dell'anno di riferimento. In una serie di indici, l'anno di riferimento è l'anno che assume il valore 100.
6.14. Le serie di indici di volume ai prezzi di un anno di riferimento sono ottenute concatenando gli indici calcolati ai prezzi dell'anno precedente (cfr. SEC 95, punto 10.64).
6.15. È importante che la modifica dell'anno di riferimento non incida sulle variazioni di volume rispetto all'anno precedente. Per tale motivo i dati CEA sono presentati in relazione a un anno di riferimento fisso, cambiando l'anno di riferimento separatamente per ciascuna variabile, a prescindere che si tratti di aggregati o di indici elementari.
6.16. Esempio
Si considerino due prodotti elementari omogenei, A e B. Le seguenti serie sono basate sulla struttura dei prezzi dell'anno precedente.
Gli indici di volume e di prezzo per l'insieme (A+B) dipendono dalla ponderazione attribuita a ciascun prodotto A e B.
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90P90 |
Indice di volume 90-91 |
91P90 |
Indice di prezzo 90-91 |
91P91 |
Indice di volume 91-92 |
92P91 |
Indice di prezzo92-91 |
92P92 |
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A |
100 |
105,0 |
105 |
110,0 |
115 |
102,0 |
117 |
108,0 |
126 |
B |
300 |
110,0 |
330 |
95,0 |
314 |
90,0 |
283 |
105,0 |
297 |
Totale |
400 |
108,8 |
435 |
98,6 |
429 |
93,2 |
400 |
105,8 |
423 |
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Se tali serie sono espresse in relazione a un anno di riferimento fisso (ad esempio, il 1990), il solo modo per mantenere gli stessi indici di volume n/n-1 è quello di concatenare gli indici separatamente. Ciò determina le seguenti serie (base pari a 100 nel 1990):
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1990 |
1991 |
1992 |
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A |
100 |
105,0 |
107,1 |
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B |
100 |
110,0 |
99,0 |
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totale |
100 |
108,8 |
101,4 |
(101,4 = 108,8*93,2/100) |
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I valori a prezzi costanti espressi in relazione all'anno di riferimento 1990 sono:
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1990 |
1991 |
1992 |
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A |
100 |
105 |
107,1 |
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B |
300 |
330 |
297,0 |
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totale |
400 |
435 |
405,6 |
(405,6 = 400*101,4/100) |
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Ne consegue la perdita dell'additività. Sommando i valori a prezzi costanti di A e B si ottengono le seguenti serie:
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1990 |
1991 |
1992 |
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A+B |
400 |
435 |
404,1 |
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Diversamente che nel caso dell'anno successivo all'anno di riferimento, le serie di cui è cambiato l'anno di riferimento non sono additive.
6.17. Secondo il SEC 95 (punto 10.67), i dati a prezzi costanti non additivi sono pubblicati senza correzioni [1]. Lo stesso approccio è stato adottato dai CEA: è necessario tuttavia chiarire agli utenti che le tavole non sono additive.
4. Calcolo del valore aggiunto a prezzi costanti
6.18. Il valore aggiunto rappresenta la voce a saldo del conto della produzione. Come tale non può essere suddiviso in una componente prezzo e in una componente volume. Il metodo teoricamente corretto per calcolare il valore aggiunto a prezzi costanti è quello della «doppia deflazione» (cfr. SEC 95, punti 10.27-10.28).
[1] Ciò non impedisce che in alcune circostanze gli statistici possano ritenere preferibile sopprimere le discrepanze al fine di migliorare la coerenza generale dei dati.
6.19. Il valore aggiunto lordo espresso ai prezzi dell'anno precedente è pertanto definito come la differenza tra la produzione misurata ai prezzi dell'anno precedente e i consumi intermedi misurati ai prezzi dell'anno precedente. Il valore aggiunto netto ai prezzi dell'anno precedente è definito come la differenza tra il valore aggiunto lordo ai prezzi dell'anno precedente e gli ammortamenti ai prezzi dell'anno precedente. Il valore aggiunto ai prezzi di un anno di riferimento fisso è ottenuto cambiando l'anno di riferimento.
6.20. Esempio
Viene presentata qui di seguito una serie di valori correnti e di valori ai prezzi dell'anno precedente (volumi) riguardanti la produzione e i consumi intermedi:
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95P95 |
96P95 |
96P96 |
97P96 |
97P97 |
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|
Produzione |
150 |
160 |
170 |
180 |
200 |
Consumi intermedi |
40 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
|
|
|
|
|
Il valore aggiunto in termini di volume è ottenuto detraendo il volume dei consumi intermedi dal volume della produzione. Si ottengono le seguenti serie:
|
|
|
|
|
|
|
95P95 |
96P95 |
96P96 |
97P96 |
97P97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valore aggiunto lordo |
110 |
130 |
135 |
140 |
155 |
|
|
|
|
|
|
Si ottengono in tal modo i seguenti indici di volume ai prezzi dell'anno precedente:
|
|
|
|
|
1996 |
1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valore aggiunto lordo |
118,2 |
103,7 |
(118,2 = 130/110*100) (103,7 = 140/135*100) |
|
|
|
|
Il valore aggiunto lordo dell'anno n ai prezzi del 1995 è ottenuto moltiplicando il valore corrente per il 1995 per l'indice a catena del volume.
VA 96 (ai prezzi del 1995) = 110*1,182 = 130
VA 97 (ai prezzi del 1996) = 110*1,182*1,037 = 135
5. Ripartizione in una componente volume e in una componente prezzo delle imposte sui prodotti e dei contributi ai prodotti
6.21. La ripartizione delle valutazioni a prezzi base nelle rispettive componenti prezzo e volume presuppone che tale ripartizione si applichi anche alle imposte sui prodotti e ai contributi ai prodotti. La scelta effettuata nei CEA è quella qui di seguito indicata.
6.22. L'indice di volume del contributo ai prodotti (o dell'imposta sui prodotti) coincide con l'indice di volume della produzione ai prezzi alla produzione. In tal caso l'indice di volume della produzione è identico, a prescindere che sia espresso a prezzi alla produzione o a prezzi base.
6.23. Tale soluzione presenta un altro vantaggio: l'indice di volume è indipendente dal metodo di valutazione. Di conseguenza, l'interpretazione degli indici di volume e di prezzo ai prezzi base è semplice: per un prodotto di base perfettamente omogeneo, l'indice di volume è identico all'indice di quantità; l'indice di prezzo riflette le variazioni del prezzo base medio.
6.24. Esempio
Per un dato prodotto, il valore della produzione ai prezzi alla produzione nell'anno n è 1.000; il valore della produzione nell'anno n+1 è 900. L'indice di volume della produzione è 102.
Il prodotto beneficia di contributi. Il valore del contributo per l'anno n è 100; il valore del contributo per l'anno n+1 è 150.
La ripartizione nelle componenti volume/prezzo del contributo è effettuata nel seguente modo:
|
|
|
|
|
|
|
Valore n |
Indice di volume |
Volume n+1 |
Indice di prezzo |
Valore n+1 |
|
|
n+1/n |
|
n+1/n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produzione ai prezzi alla produzione |
1.000 |
102,0 |
1.020 |
88,2 |
900 |
Contributi ai prodotti |
100 |
102,0 |
102 |
147,0 |
150 |
Produzione ai prezzi base |
1.100 |
102,0 |
1.122 |
93,6 |
1.050 |
|
|
|
|
|
|
L'indice di volume del contributo è identico a quello della produzione ai prezzi alla produzione.
Allegato II [9]
Programma di trasmissione dei dati dei CEA
Per ciascuna delle rubriche della produzione (rubriche 01-18, incluse le sottorubriche), occorre trasmettere il valore ai prezzi base nonché le sue componenti (valore ai prezzi alla produzione, contributi ai prodotti e imposte sui prodotti).
I dati del conto della produzione e i dati relativi agli investimenti fissi lordi devono essere forniti a prezzi correnti e a prezzi costanti.
I valori vanno indicati in milioni di unità monetarie nazionali. Gli input di lavoro vanno espressi in migliaia di ULA.
1. Conto della produzione
|
|
|
|||
|
|
Trasmissione relativa all'anno di |
|||
|
|
riferimento n |
|||
|
|
|
|||
Voce |
Elenco di variabili |
Novembre |
Gennaio |
Settembre |
|
|
|
anno n |
anno n+1 |
anno n+1 |
|
|
|
stime |
stime |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Cereali (incluse le sementi) |
X |
X |
X |
|
01.1 |
Frumento (grano) e spelta |
X |
X |
X |
|
01.1/1 |
Frumento (grano) tenero e spelta |
- |
- |
X |
|
01.1/2 |
Frumento (grano) duro |
- |
- |
X |
|
01.2 |
Segala e frumento segalato |
X |
X |
X |
|
01.3 |
Orzo |
X |
X |
X |
|
01.4 |
Avena e miscugli di cereali primaverili |
X |
X |
X |
|
01.5 |
Granturco |
X |
X |
X |
|
01.6 |
Riso |
X |
X |
X |
|
01.7 |
Altri cereali |
X |
X |
X |
|
02 |
Piante industriali |
X |
X |
X |
|
02.1 |
Semi e frutti oleosi (incluse le sementi) |
X |
X |
X |
|
02.1/1 |
Semi di colza e di ravizzone |
- |
- |
X |
|
02.1/2 |
Semi di girasole |
- |
- |
X |
|
02.1/3 |
Fave di soia |
- |
- |
X |
|
02.1/4 |
Altri semi e frutti oleosi |
- |
- |
X |
|
02.2 |
Piante proteiche (incluse le sementi) |
X |
X |
X |
|
02.3 |
Tabacchi greggi |
X |
X |
X |
|
02.4 |
Barbabietole da zucchero |
X |
X |
X |
|
02.5 |
Altre piante industriali |
X |
X |
X |
|
02.5/1 |
Piante tessili |
- |
- |
X |
|
02.5/2 |
Luppolo |
- |
- |
X |
|
02.5/3 |
Altre piante industriali: altre |
- |
- |
X |
|
03 |
Piante foraggiere |
X |
X |
X |
|
03.1 |
Mais da foraggio |
- |
- |
X |
|
03.2 |
Piante sarchiate da foraggio (incluse barbabietole da foraggio) |
- |
- |
X |
|
03.3 |
Altre piante foraggiere |
- |
- |
X |
|
04 |
Ortaggi e prodotti orticoli |
X |
X |
X |
|
04.1 |
Ortaggi freschi |
X |
X |
X |
|
04.1/1 |
Cavolfiori |
- |
- |
X |
|
04.1/2 |
Pomodori |
- |
- |
X |
|
04.1/3 |
Altri ortaggi freschi |
- |
- |
X |
|
04.2 |
Fiori e piante |
X |
X |
X |
|
04.2/1 |
Piante di vivaio |
- |
- |
X |
|
04.2/2 |
Fiori e piante ornamentali (compresi gli alberi di Natale) |
- |
- |
X |
|
04.2/3 |
Piantagioni |
- |
- |
X |
|
05 |
Patate (incluse le sementi) |
X |
X |
X |
|
06 |
Frutta |
X |
X |
X |
|
06.1 |
Frutta fresca |
X |
X |
X |
|
06.1/1 |
Mele da tavola |
- |
- |
X |
|
06.1/2 |
Pere da tavola |
- |
- |
X |
|
06.1/3 |
Pesche |
- |
- |
X |
|
06.1/4 |
Altra frutta fresca |
- |
- |
X |
|
06.2 |
Agrumi |
X |
X |
X |
|
06.2/1 |
Arance dolci |
- |
- |
X |
|
06.2/2 |
Mandarini |
- |
- |
X |
|
06.2/3 |
Limoni |
- |
- |
X |
|
06.2/4 |
Altri agrumi |
- |
- |
X |
|
06.3 |
Frutti tropicali |
X |
X |
X |
|
06.4 |
Uve |
X |
X |
X |
|
06.4/1 |
Uve da tavola |
- |
- |
X |
|
06.4/2 |
Altre uve |
- |
- |
X |
|
06.5 |
Olive |
X |
X |
X |
|
06.5/1 |
Olive da tavola |
- |
- |
X |
|
06.5/2 |
Altre olive |
- |
- |
X |
|
07 |
Vini |
X |
X |
X |
|
07.1 |
Vini da tavola |
- |
- |
X |
|
07.2 |
Vini di qualità |
- |
- |
X |
|
08 |
Oli d'oliva |
X |
X |
X |
|
09 |
Altri prodotti vegetali |
X |
X |
X |
|
09.1 |
Materie da intreccio |
- |
- |
X |
|
09.2 |
Sementi |
- |
- |
X |
|
09.3 |
Altri prodotti vegetali: altri |
- |
- |
X |
|
10 |
Produzione vegetale (01-09) |
X |
X |
X |
|
11 |
Bestiame |
X |
X |
X |
|
11.1 |
Bovini |
X |
X |
X |
|
11.2 |
Suini |
X |
X |
X |
|
11.3 |
Equini |
X |
X |
X |
|
11.4 |
Ovini e caprini |
X |
X |
X |
|
11.5 |
Pollame |
X |
X |
X |
|
11.6 |
Altri animali |
X |
X |
X |
|
12 |
Prodotti zootecnici |
X |
X |
X |
|
12.1 |
Latte |
X |
X |
X |
|
12.2 |
Uova |
X |
X |
X |
|
12.3 |
Altri prodotti zootecnici |
X |
X |
X |
|
12.3/1 |
Lane sucide |
- |
- |
X |
|
12.3/2 |
Bozzoli di bachi da seta |
- |
- |
X |
|
12.3/3 |
Altri prodotti zootecnici: altri |
- |
- |
X |
|
13 |
Produzione zootecnica (11+12) |
X |
X |
X |
|
14 |
Produzione agricola di beni (10+13) |
X |
X |
X |
|
15 |
Produzione agricola di servizi |
X |
X |
X |
|
15.1 |
Servizi agricoli |
- |
- |
X |
|
15.2 |
Locazione di quote latte |
- |
- |
X |
|
16 |
Produzione agricola (14+15) |
X |
X |
X |
|
17 |
Attività secondarie non agricole (non separabili) |
X |
X |
X |
|
17.1 |
Trasformazione di prodotti agricoli |
X |
X |
X |
|
17.2 |
Altre attività secondarie non separabili (beni e servizi) |
X |
X |
X |
|
18 |
Produzione della branca di attività agricola (16+17) |
X |
X |
X |
|
19 |
Consumi intermedi |
X |
X |
X |
|
19.01 |
Sementi e piantine |
X |
X |
X |
|
19.02 |
Energia; lubrificanti |
X |
X |
X |
|
19.02/1 |
- energia elettrica |
- |
- |
X |
|
19.02/2 |
- gas |
- |
- |
X |
|
19.02/3 |
- altri combustibili e carburanti |
- |
- |
X |
|
19.02/4 |
- altro |
- |
- |
X |
|
19.03 |
Concimi e ammendanti |
X |
X |
X |
|
19.04 |
Prodotti per la difesa delle piante e la lotta antiparassitaria |
X |
X |
X |
|
19.05 |
Spese veterinarie |
X |
X |
X |
|
19.06 |
Mangimi |
X |
X |
X |
|
19.06/1 |
- mangimi acquistati presso altre unità agricole |
X |
X |
X |
|
19.06/2 |
- mangimi acquistati presso altre branche |
X |
X |
X |
|
19.06/3 |
- mangimi prodotti e consumati in seno alla stessa unità |
X |
X |
X |
|
19.07 |
Manutenzione di attrezzi |
X |
X |
X |
|
19.08 |
Manutenzione di fabbricati |
X |
X |
X |
|
19.09 |
Servizi agricoli |
X |
X |
X |
|
19.10 |
Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) |
X |
X |
X |
|
19.11 |
Altri beni e servizi |
X |
X |
X |
|
20 |
Valore aggiunto lordo ai prezzi base (18-19) |
X |
X |
X |
|
21 |
Ammortamenti |
X |
X |
X |
|
21.1 |
Beni di investimento |
- |
- |
X |
|
21.2 |
Costruzioni |
- |
- |
X |
|
21.3 |
Piantagioni |
- |
- |
X |
|
21.4 |
Altri |
- |
- |
X |
|
22 |
Valore aggiunto netto ai prezzi base (20-21) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
2. Conto della generazione dei redditi primari
|
|
|
||||
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n |
||||
|
|
|
||||
Voce |
Elenco di variabili |
Novembre |
Gennaio |
Settembre |
||
|
|
anno n |
anno n+1 |
anno n+1 |
||
|
|
(stime) |
(stime) |
|
||
|
|
|
|
|
||
23 |
Redditi da lavoro dipendente |
X |
X |
X |
||
24 |
Altre imposte sulla produzione |
X |
X |
X |
||
25 |
Altri contributi alla produzione |
X |
X |
X |
||
26 |
Reddito dei fattori (22-24+25) |
X |
X |
X |
||
27 |
Risultato di gestione/reddito misto (22-23-24+25) |
X |
X |
X |
||
|
|
|
|
|
3. Conto del reddito da impresa
|
|
|
||||
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n |
||||
|
|
|
||||
Voce |
Elenco di variabili |
Novembre |
Gennaio |
Settembre |
||
|
|
anno n |
anno n+1 |
anno n+1 |
||
|
|
(stime) |
(stime) |
|
||
|
|
|
|
|
||
28 |
Fitti |
X |
X |
X |
||
29 |
Interessi da pagare |
X |
X |
X |
||
30 |
Interessi da riscuotere |
X |
X |
X |
||
31 |
Reddito da impresa (27-28-29+30) |
X |
X |
X |
||
|
|
|
|
|
4. Componenti del conto del capitale
|
|
|
||||
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n |
||||
|
|
|
||||
Voce |
Elenco di variabili |
Novembre |
Gennaio |
Settembre |
||
|
|
anno n |
anno n+1 |
anno n+1 |
||
|
|
(stime) |
(stime) |
|
||
|
|
|
|
|
||
32 |
Investimenti fissi lordi in prodotti agricoli |
- |
- |
X |
||
32.1 |
Investimenti fissi lordi in piantagioni |
- |
- |
X |
||
32.2 |
Investimenti fissi lordi in bestiame |
- |
- |
X |
||
33 |
Investimenti fissi lordi in prodotti non agricoli |
- |
- |
X |
||
33.1 |
Investimenti fissi lordi in attrezzi |
- |
- |
X |
||
33.2 |
Investimenti fissi lordi in fabbricati |
- |
- |
X |
||
33.3 |
Altri investimenti fissi lordi |
- |
- |
X |
||
34 |
Investimenti fissi lordi (al netto dell'iva deducibile) (32+33) |
- |
- |
X |
||
35 |
Investimenti fissi netti (al netto dell'iva deducibile) (34-21) |
- |
- |
X |
||
36 |
Variazione delle scorte |
- |
- |
X |
||
37 |
Trasferimenti in conto capitale |
- |
- |
X |
||
37.1 |
Contributi agli investimenti |
- |
- |
X |
||
37.2 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
- |
- |
X |
||
|
|
|
|
|
5. Input di lavoro agricolo
|
|
|
||||
|
|
Trasmissione relativa all'anno di riferimento n |
||||
|
|
|
||||
Voce |
Elenco di variabili |
Novembre |
Gennaio |
Settembre |
||
|
|
anno n |
anno n+1 |
anno n+1 |
||
|
|
(stime) |
(stime) |
|
||
|
|
|
|
|
||
38 |
Totale degli input di lavoro agricolo |
X |
X |
X |
||
38.1 |
Input di lavoro agricolo non retribuito |
X |
X |
X |
||
38.2 |
Input di lavoro agricolo retribuito |
X |
X |
X |
||
|
|
|
|
|
[1] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del
[2] Titolo inserito dall'art. 1 del
[3] Paragrafo inserito dall'art. 1 del
[4] L'originario titolo j) è stato così modificato dall'art. 1 del
[5] Punto così sostituito dall'art. 1 del
[6] Punto così sostituito dall'allegato del
[7] Punto così sostituito dall'allegato del
[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[9] Allegato così modificato dall'art. 2 del