§ 1.1.535 – Regolamento 24 febbraio 2005, n. 306.
Regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/02/2005
Numero:306


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.535 – Regolamento 24 febbraio 2005, n. 306.

Regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dellagricoltura nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 febbraio 2005, n. L 52).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 definisce la metodologia dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (di seguito «metodologia CEA»). I punti 3.056 e 3.064 di tale allegato contengono rispettivamente esempi di contributi ai prodotti ed esempi di altri contributi alla produzione, corredati di riferimenti alle corrispondenti voci di bilancio. Poiché alcuni riferimenti non sono più validi, occorre aggiornare i due punti citati.

     (2) Il compito di aggiornare la metodologia CEA è affidato alla Commissione.

     (3) Il regolamento (CE) n. 138/2004 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

     (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:

     1) Il punto 3.056 è sostituito dal testo seguente:

     «3.056. Il metodo di valutazione della produzione ai prezzi base impone di operare una netta distinzione tra i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione. I contributi ai prodotti agricoli (1) possono essere versati ai produttori agricoli oppure ad altri operatori economici. Solo i contributi ai prodotti versati ai produttori agricoli sono sommati ai prezzi di mercato riscossi dai produttori per ottenere il prezzo base. I contributi ai prodotti agricoli versati a operatori economici diversi dai produttori agricoli non sono registrati nei CEA. (1) Tra i contributi agricoli versati agli agricoltori rientra qualsiasi contributo in forma di indennità compensativa (ovvero nel caso in cui le amministrazioni pubbliche versino ai produttori di prodotti agricoli la differenza tra i prezzi medi di mercato e i prezzi garantiti dei prodotti agricoli).».

     2) Il punto 3.064 è sostituito dal testo seguente:

     «3.064. Per l’agricoltura, gli altri contributi alla produzione includono principalmente gli aiuti di seguito elencati:

     — contributi in conto salari o in conto manodopera,

     — contributi in conto interessi [SEC 95, punto 4.37, lettera c)] versati a unità di produzione residenti, anche se intesi ad agevolare operazioni di investimento (2). Si tratta in effetti di trasferimenti correnti destinati ad alleviare gli oneri di gestione dei produttori. Essi sono registrati come contributi accordati ai produttori beneficiari, anche laddove la differenza di interesse venga, di fatto, versata direttamente dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni di credito che hanno concesso i prestiti (in deroga al criterio del pagamento),

     — sovracompensazione dell’IVA derivante dall’applicazione del regime forfettario (cfr. punti 3.041 e 3.042),

     — accollamento di contributi sociali e di imposte fondiarie,

     — copertura di altri costi quali gli aiuti al magazzinaggio privato del vino e dei mosti d’uva e al ricollocamento dei vini da tavola (purché proprietaria delle scorte sia una unità agricola),

     — altri contributi vari alla produzione:

     — aiuti per la messa a riposo dei terreni (compensazioni per l’obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione connesso agli aiuti per ettaro e per ritiri volontari),

     — compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro dal mercato di ortofrutticoli freschi. Tali pagamenti, spesso effettuati a favore di organizzazioni di produttori di beni destinati alla vendita, sono da considerarsi contributi all’agricoltura perché compensano direttamente una perdita di produzione,

     — premi per i bovini relativi alla destagionalizzazione e all’estensificazione,

     — aiuti alla produzione agricola in zone svantaggiate e/o montane,

     — altri aiuti corrisposti al fine di influenzare i metodi di produzione (estensificazione, metodi intesi a ridurre l’inquinamento, ecc.),

     — importi versati agli agricoltori a titolo di compensazione per perdite ricorrenti di beni compresi nelle scorte, quali prodotti vegetali o bestiame considerati prodotti non ancora finiti e piantagioni che non siano ancora produttive (cfr. punti 2.040-2.045). I trasferimenti per risarcimento di perdite di beni compresi nelle scorte e/o di piantagioni utilizzati come fattori produttivi sono registrati invece in conto capitale quali altri trasferimenti in conto capitale.

     (2) Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell’ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l’intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.».