Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 20/06/2006 |
Numero: | 909 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.1.689 - Regolamento 20 giugno 2006, n. 909.
Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 21 giugno 2006, n. L 168).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli allegati I e II del
(2) Il
(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
L’allegato II del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
L’allegato I del
1) il paragrafo 2.096 è soppresso;
2) il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 2.107:
«j) Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM)
2.107.1. Secondo la convenzione del SEC 95, il valore dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbero essere registrati come consumi intermedi del settore agricolo (cfr. SEC 95, allegato I).»;
3) il titolo del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:
«k) Altri beni e servizi»;
4) il punto i) del paragrafo 2.108 è sostituito dal seguente:
«i) Spese bancarie fatturate (esclusi gli interessi su crediti bancari)»;
5) il paragrafo 3.079 è sostituito dal seguente:
«3.079. Poiché il valore dei servizi di intermediazione finanziaria è suddiviso tra vari clienti, gli effettivi pagamenti di interessi da o a intermediari finanziari devono essere certificati per eliminare i margini che rappresentano i compensi impliciti dei servizi di tali intermediari. L’ammontare degli interessi versati dai mutuatari agli intermediari finanziari deve essere diminuito di un importo pari al valore stimato dei compensi da versare, nonché l’ammontare degli interessi ricevuti dai depositanti deve essere maggiorato in modo analogo. I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i); SEC 95, allegato I, punto 4.51].»
ALLEGATO II
Nell’allegato II del
Rubrica |
Elenco delle variabili |
Trasmissione relativa all’anno di riferimento n |
||
|
|
Novembre anno n (stime) |
Gennaio anno n + 1 (stime) |
Settembre anno n + 1 |
«19.10 |
Servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) |
X |
X |
X |
19.11 |
Altri beni e servizi |
X |
X |
X» |