Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 02/08/2001 |
Numero: | 1591 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato. |
Art. 3. Prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato. |
Art. 4. Calcolo e fissazione dell'aiuto. |
Art. 5. Domanda di aiuto. |
Art. 6. Domanda di messa sotto controllo. |
Art. 7. Anticipo sull'aiuto. |
Art. 8. Anticipo sul prezzo minimo. |
Art. 9. Dichiarazione delle superfici seminate. |
Art. 10. Contratto. |
Art. 11. Sgranatura per conto terzi. |
Art. 12. Contabilità di magazzino. |
Art. 13. Controlli. |
Art. 14. Sanzioni. |
Art. 15. Comunicazione. |
Art. 16. Determinazione della produzione stimata e della produzione effettiva. |
Art. 17. Misure transitorie. |
Art. 18. Abrogazione di regolamenti. |
Art. 19. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.15 - Regolamento 2 agosto 2001, n. 1591. [1]
Regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone.
(G.U.C.E. 3 agosto 2001, n. L 210).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal
visto il
considerando quanto segue:
(1) In considerazione delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno disporre che la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato abbia luogo più volte al mese. Per agevolare la commercializzazione del cotone sul mercato mondiale occorre determinare il periodo di fissazione del suddetto prezzo, periodo nel corso del quale può essere presentata una domanda di aiuto, tenendo conto dei tempi necessari per un'efficace gestione del regime di aiuto.
(2) In assenza di quotazioni e di offerte rappresentative per il cotone non sgranato, occorre stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto in base al prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del
(3) Per le offerte e le quotazioni prese in considerazione occorre stabilire gli adattamenti destinati a compensare le eventuali differenze rispetto alla qualità e alle condizioni di consegna con riferimento alle quali deve essere determinato il prezzo del mercato mondiale.
(4) A norma dell'articolo 8 del
(5) Per poter applicare l'aiuto ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibile in funzione del periodo preciso a cui si riferisce la domanda di aiuto per tali quantitativi, è opportuno precisare le modalità relative alla presentazione della domanda di aiuto. Per evitare speculazioni nell'arco di un periodo caratterizzato da avvenimenti eccezionali ed improvvisi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno prevedere la facoltà di presentare una domanda di aiuto a condizioni ben precise nel corso del suddetto periodo.
(6) Per verificare la quantità di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura, occorre prevedere un'adeguata misura di controllo. A tal fine è necessario stabilire le definizioni di partita e di entrata della partita nell'impresa di sgranatura e istituire l'obbligo di presentare una domanda di messa sotto controllo precisando le modalità relative alla presentazione di tale domanda. Per evitare che i produttori conservino quantitativi di cotone non sgranato per un periodo eccessivamente lungo, con il conseguente deterioramento della qualità del prodotto conservato in magazzino, è opportuno autorizzare lo Stato membro a stabilire un termine per la presentazione della domanda di messa sotto controllo precedente a quello previsto per la presentazione della domanda di aiuto. Per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa è opportuno disporre che la sgranatura sia effettuata entro un determinato termine.
(7) È opportuno stabilire le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo dell'aiuto. Per garantire il pagamento o la trattenuta di determinati importi in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo, appare opportuno subordinare il pagamento degli anticipi alla costituzione di una cauzione. Salvo deroga, le cauzioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni del
(8) Tra le condizioni relative alla concessione dell'aiuto alle imprese che effettuano la sgranatura per conto proprio figura, in particolare, l'obbligo di versare al produttore un anticipo sul prezzo minimo. È opportuno precisare le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo del prezzo minimo da versare al produttore.
(9) Per controllare la veridicità dell'origine del cotone oggetto delle domande di aiuto è necessario poter identificare le superfici coltivate a cotone attraverso il sistema di identificazione delle particelle agricole previsto dal
(10) Per permettere il controllo del diritto all'aiuto e, in particolare, il rispetto del prezzo minimo, occorre stabilire le condizioni che devono soddisfare i contratti di cui all'articolo 11, lettera a), del
(11) Per i casi in cui si proceda alla sgranatura per conto terzi è opportuno precisare le modalità relative alla gestione e alla concessione dell'aiuto, nonché gli obblighi che incombono alle parti.
(12) È indispensabile attuare un sistema di controllo inteso a garantire la regolarità delle operazioni. È opportuno precisarne le relative modalità.
(13) È opportuno prevedere sanzioni per i casi di mancata osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive, pur nel rispetto del principio della proporzionalità.
(14) Per permettere la corretta gestione del regime di aiuto è necessario precisare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti e le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione.
(15) Per poter versare l'anticipo dell'aiuto lungo tutta la campagna di commercializzazione e il versamento del saldo dell'aiuto entro la fine della campagna, è opportuno stabilire i termini previsti all'articolo 19, paragrafo 2, del
(16) Per agevolare il passaggio armonioso al nuovo regime è necessario adottare disposizioni transitorie nel corso della campagna 2001/02 per quanto riguarda alcuni dei documenti che devono essere compilati prima dell'inizio della stessa campagna.
(17) Il
(18) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a partire dal 1° settembre 2001 occorre disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle fibre naturali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di cotone istituito dal protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, e dal
Art. 2. Prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato.
1. La Commissione determina il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, in euro per 100 chilogrammi, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio che precede la campagna di commercializzazione considerata e il 31 marzo successivo. Il prezzo è stabilito l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1°, l'11 e il 21 di ogni mese e si applica il giorno successivo alla data di fissazione. Si considerano giorni lavorativi i giorni lavorativi validi per i servizi della Commissione. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per determinare il prezzo del mercato mondiale è quello del giorno in cui sono state constatate le offerte e le quotazioni prese in considerazione a norma dell'articolo 3.
Tuttavia, in caso di variazioni notevoli dei prezzi in euro del cotone sul mercato mondiale, pari almeno a 5 punti percentuali, la Commissione può modificare immediatamente il prezzo di cui al primo comma.
2. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari ad una percentuale del prezzo del cotone sgranato determinato a norma dell'articolo 3.
Tale percentuale è pari:
a) al 20,6% se il prezzo del cotone sgranato è inferiore o uguale a 110 EUR per 100 chilogrammi;
b) al 21,8% se il prezzo del cotone sgranato è superiore a 110 e inferiore o uguale a 120 EUR per 100 chilogrammi;
c) al 23% se il prezzo del cotone sgranato è superiore a 120 e inferiore a 130 EUR per 100 chilogrammi;
d) al 24,4% se il prezzo del cotone sgranato è pari o superiore a 130 EUR per 100 chilogrammi.
3. I servizi della Commissione comunicano agli Stati membri il prezzo di cui al paragrafo 1 non appena determinato e comunque prima della data di entrata in vigore.
Art. 3. Prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato.
1. Per determinare il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato la Commissione prende in considerazione una media delle offerte e delle quotazioni constatate presso una o più borse europee rappresentative del mercato, per un prodotto reso cif in un porto della Comunità e proveniente dai paesi fornitori considerati più rappresentativi del commercio internazionale.
Le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardano la campagna di commercializzazione per la quale si effettua la determinazione del prezzo e si riferiscono ad imbarchi da realizzare nei mesi più vicini alla data di determinazione.
2. Qualora le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino:
a) cotone sgranato di qualità diversa da quella per la quale è calcolato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è adeguato come indicato nell'allegato I;
b) un prodotto reso "C & F", il loro importo è maggiorato dello 0,2% per tener conto delle spese di assicurazione;
c) un prodotto reso fas (franco sotto bordo), fob (franco a bordo) o altrimenti, il loro importo è maggiorato, secondo i casi, delle spese meno elevate di carico, di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di imbarco fino al luogo di transito della frontiera.
Art. 4. Calcolo e fissazione dell'aiuto.
1. Entro e non oltre il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata la Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato, applicabile per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato.
2. L'importo dell'aiuto da concedere, espresso in euro per 100 chilogrammi, è quello valido il giorno in cui la domanda di aiuto è presentata a norma dell'articolo 5.
La quantità ammissibile all'importo dell'aiuto in euro per 100 chilogrammi di cui al primo comma corrisponde alla quantità di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del
3. Per determinare l'importo dell'aiuto è fissata a norma dei paragrafi 4 e 5 la maggiorazione prevista dall'articolo 8 del
4. L'ammontare della differenza tra 770 milioni di EUR e le spese di bilancio complessive del regime di aiuto, calcolate a norma dell'articolo 7 del
La maggiorazione è pari al risultato della divisione di cui al primo comma, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del
5. Tuttavia, qualora:
a) le produzioni effettive della Spagna e della Grecia superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti; e
b) l'importo dell'aiuto maggiorato in applicazione del paragrafo 4 superi, esclusivamente in Spagna oppure esclusivamente in Grecia, uno dei due massimali fissati all'articolo 8, secondo comma, del
la maggiorazione applicabile nello Stato membro di cui alla lettera b) si calcola in modo da far sì che l'importo dell'aiuto maggiorato sia pari al più basso dei due massimali suddetti. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del
Art. 5. Domanda di aiuto.
1. Per beneficiare all'aiuto alla produzione di cotone l'impresa di sgranatura presenta una domanda di aiuto all'organismo designato dallo Stato membro, in appresso denominato "organismo competente".
La domanda è presentata nel periodo che ha inizio il 1° luglio che precede la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto e scade il 31 marzo della stessa campagna di commercializzazione.
2. La domanda di aiuto contiene i dati seguenti:
- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente,
- data di presentazione,
- quantità di cotone non sgranato per la quale è richiesto l'aiuto.
3. Se viene depositata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo di cui all'articolo 6, la domanda di aiuto può essere accolta soltanto se viene costituita una cauzione di 12 EUR per 100 chilogrammi. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali risulti adempiuto l'obbligo di messa sotto controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
Alle cauzioni di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 e l'obbligo di cui al primo comma costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 dello stesso regolamento.
4. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, le domande di aiuto presentate nel corso di un periodo in cui vige un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato fissato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del
Art. 6. Domanda di messa sotto controllo.
1. Non appena il cotone non sgranato è entrato nell'impresa di sgranatura, quest'ultima identifica la partita, la sua quantità e il contratto o i contratti ad essa relativi e presenta una domanda di messa sotto controllo. In questo momento le parti contraenti procedono di comune accordo al prelievo dei campioni necessari alla determinazione della qualità di ogni partita.
2. Si intende per partita un determinato quantitativo di cotone non sgranato, numerato al momento dell'entrata nell'impresa di sgranatura.
Per entrata nell'impresa di sgranatura si intende il momento in cui il cotone non sgranato viene immesso:
a) in qualsiasi locale o altro luogo situato all'interno del perimetro dell'impresa di sgranatura del cotone; oppure
b) in qualsiasi luogo di magazzinaggio situato fuori dell'impresa di sgranatura, che offra garanzie adeguate e sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato preventivamente approvato dall'organismo incaricato del controllo.
Salvo forza maggiore o salvo autorizzazione preventiva dell'organismo di controllo, il cotone non sgranato entrato in un'impresa di sgranatura e oggetto di una domanda di messa sotto controllo non può più uscire tal quale dall'impresa.
3. La domanda di messa sotto controllo è presentata, per una o più partite, presso l'organismo competente per il controllo delle imprese di sgranatura, nel periodo che inizia il 1° settembre e scade il 31 marzo della relativa campagna di commercializzazione.
Lo Stato membro può eventualmente fissare un termine intermedio. Tuttavia, in caso di condizioni climatiche particolari, lo Stato membro può autorizzare, nel corso degli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di marzo, che il cotone sia messo sotto controllo.
4. La domanda di messa sotto controllo contiene i dati seguenti:
- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente,
- data di presentazione,
- quantitativo di cotone non sgranato che si chiede di mettere sotto controllo,
- numero o numeri della partita o delle partite,
- numero o identificazione dei contratti o del contratto per ogni partita,
- eventualmente, fatto salvo il disposto del paragrafo 5, l'indicazione che la domanda di aiuto verrà presentata successivamente.
5. Le quantità messe sotto controllo sono imputate sulle domande di aiuto, senza tener conto delle partite, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. La quantità messa sotto controllo deve essere sgranata entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro e comunque entro novanta giorni dalla data di messa sotto controllo.
Nei novanta giorni successivi alla data di messa sotto controllo e comunque anteriormente al 10 aprile della campagna considerata, l'impresa di sgranatura comunica allo Stato membro la quantità di cotone sgranato prodotta a partire dalla quantità di cotone non sgranato messa sotto controllo, precisando le quantità sgranate per conto terzi a norma dell'articolo 12 del
Art. 7. Anticipo sull'aiuto.
1. A partire dalla data in cui il cotone è messo sotto controllo e comunque non prima del 16 ottobre della campagna di commercializzazione considerata gli Stati membri versano agli interessati un anticipo sull'aiuto a condizione che sia costituita una cauzione pari al 110% dell'importo da anticipare. L'anticipo è versato nei venti giorni successivi alla presentazione della relativa domanda.
A richiesta degli interessati, gli anticipi versati anteriormente al 16 dicembre della campagna di cui trattasi sono eventualmente maggiorati a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del
2. L'importo dell'anticipo, in euro per 100 chilogrammi, è pari al prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
a) del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del presente regolamento; e
b) della riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, o, secondo i casi, paragrafo 2 del presente regolamento.
L'anticipo da versare è pari all'importo di cui al primo comma, in vigore alla data della domanda di messa sotto controllo, moltiplicato per i quantitativi indicati nella domanda di anticipo.
3. Alle cauzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.
In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione sull'anticipo è svincolata:
a) nella misura del 60%, non prima del 1° aprile della campagna di commercializzazione a cui si riferisce, per i quantitativi che adempiono la condizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 6, primo comma; e
b) per intero, tra il primo e il quindicesimo giorno successivo al pagamento del saldo dell'aiuto, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del
Tuttavia, in caso di accertamento di irregolarità significative, tutte le cauzioni disponibili relative all'impresa di sgranatura di cui trattasi e alla campagna considerata sono svincolate alle condizioni di cui al secondo comma, lettera b).
La cauzione è incamerata per la parte dell'anticipo versato che supera l'importo dell'aiuto da versare.
Art. 8. Anticipo sul prezzo minimo.
Nel termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla domanda di messa sotto controllo le imprese di sgranatura di cui all'articolo 11 del
a) delle riduzioni provvisorie del prezzo di obiettivo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2; e
b) a norma dell'articolo 11, lettera a), secondo trattino, del
Tuttavia, se si riferisce a quantitativi posti sotto controllo tra il 1° e il 25 settembre della campagna di commercializzazione considerata, l'anticipo sul prezzo minimo di cui al primo comma è versato al produttore tra il 16 e il 26 ottobre successivo.
Art. 9. Dichiarazione delle superfici seminate.
1. Per la dichiarazione delle superfici seminate a cotone, ogni produttore comunitario di cotone presenta, con riferimento alla campagna di commercializzazione successiva, una dichiarazione compilata avvalendosi del modulo previsto per le domande di aiuto "superfici" nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, entro il termine di presentazione fissato dallo Stato membro. La particella agricola o le particelle agricole sono identificate conformemente al sistema di identificazione delle particelle agricole contemplato dal sistema integrato di gestione e di controllo. Il produttore presenta, se del caso, entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque non oltre il 31 maggio che precede la relativa campagna di commercializzazione, una dichiarazione corretta che tiene conto delle superfici effettivamente seminate.
2. Se le superfici dichiarate non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo, gli Stati membri rettificano le relative dichiarazioni. Fatte salve le sanzioni previste a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tali rettifiche nel determinare il totale delle superfici dichiarate.
Art. 10. Contratto.
1. Al più tardi al momento della messa sotto controllo del cotone non sgranato, l'impresa di sgranatura presenta, per ogni partita, uno o più contratti all'organismo competente.
2. Il contratto reca almeno i seguenti dati:
a) cognome, nome, indirizzo e firma delle parti contraenti;
b) data di conclusione e anno di semina;
c) l'indicazione della superficie, in ettari o in are, precisando la particella o le particelle agricole conformemente al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto dal sistema integrato di gestione e di controllo;
d) il riferimento della dichiarazione delle superfici seminate; tuttavia, se la dichiarazione non è disponibile al momento della conclusione del contratto, il riferimento a tale dichiarazione sarà indicato nel contratto non appena la stessa viene presentata e, in ogni caso, al più tardi il 1° giugno che precede la relativa campagna di commercializzazione;
e) la quantità raccolta sulla superficie di cui alla lettera c), oggetto del contratto ovvero, se il contratto è concluso prima della raccolta, l'impegno del produttore a consegnare, e quello dell'acquirente a prendere in consegna, la quantità raccolta su detta superficie. In tal caso, la quantità è stimata dalle parti contraenti in funzione delle rese storiche constatate nella regione;
f) il prezzo di vendita del cotone non sgranato, determinato per unità di peso, con le precisazioni seguenti:
i) il prezzo di vendita è fissato per una merce della qualità tipo prevista per il prezzo di obiettivo, franco azienda agricola; gli adattamenti di tale prezzo connessi alle differenze tra la qualità tipo e quella del cotone consegnato sono convenuti di comune accordo a norma dell'articolo 11, lettera a), secondo trattino, del
ii) in caso di applicazione degli articoli 7 e eventualmente 8 del
g) le condizioni di pagamento dell'anticipo sul prezzo minimo e del prezzo di vendita, in particolare per quanto riguarda i termini e gli adeguamenti connessi alla qualità, nonché le modalità di calcolo di tali importi.
Art. 11. Sgranatura per conto terzi.
1. In deroga all'articolo 10, se il cotone è destinato ad essere sgranato per conto di un produttore individuale o di un'associazione di produttori a norma dell'articolo 12 del
2. L'impresa di sgranatura presenta all'organismo competente, al più tardi dieci giorni prima della data della prima messa sotto controllo, una dichiarazione di sgranatura per conto terzi.
3. La dichiarazione contiene almeno i seguenti dati:
a) l'identificazione, l'indirizzo e la firma delle parti;
b) le condizioni alle quali l'impresa di sgranatura gestisce le domande di aiuto di cui all'articolo 5 e le domande di messa sotto controllo di cui all'articolo 6;
c) le condizioni che garantiscono all'impresa di sgranatura il rispetto degli obblighi in materia di diritto di aiuto da parte del produttore individuale od eventualmente dell'associazione di produttori;
d) l'impegno di trasferire l'aiuto e l'anticipo al produttore individuale od eventualmente all'associazione di produttori, parte contraente.
L'adempimento di tale impegno è subordinato alla condizione che l'associazione di produttori fornisca la prova del proprio impegno di versare a ciascuno dei soci almeno il prezzo minimo, adattato a norma dell'articolo 11, lettera a), del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), si applicano per analogia qualora il cotone sia sgranato per conto di un produttore individuale o per conto di un'associazione di produttori.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, le domande di aiuto e di messa sotto controllo recano il riferimento alla dichiarazione di sgranatura per conto terzi.
L'organismo competente può comunicare i documenti di cui agli articoli 5 e 6 relativi alle domande di aiuto e alle domande di messa sotto controllo ai produttori individuali o alle associazioni di produttori che ne facciano richiesta.
Art. 12. Contabilità di magazzino.
La contabilità di magazzino prevista all'articolo 11, lettera c), del
a) la quantità di cotone sgranato prodotta, con riferimento al cotone non sgranato messo sotto controllo;
b) le quantità di cotone non sgranato, di cotone sgranato, di semi e di cascami giacenti in magazzino il primo giorno di ogni mese;
c) per ogni partita dei prodotti di cui alla lettera b), la quantità corrispondente e il numero di bolla di presa in consegna o il numero della fattura di acquisto o di qualsiasi altro documento equivalente, compilato per partita;
d) per ogni partita dei prodotti di cui alla lettera b) usciti dall'impresa di sgranatura, la quantità corrispondente e il numero della bolla di consegna o il numero della fattura di vendita o di qualsiasi altro documento, compilato per partita.
Art. 13. Controlli.
1. L'organismo a tal fine designato dallo Stato membro produttore verifica:
a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verte sul 5% almeno delle dichiarazioni, da effettuarsi entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione interessata [3];
b) il rispetto delle condizioni previste all'articolo 10;
c) la compatibilità tra il quantitativo di cotone per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo totale di cotone non sgranato prodotto sulle superfici indicate nei contratti;
d) l'esattezza delle quantità di cotone sgranato comunicate dalle imprese di sgranatura a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma;
e) la conformità della contabilità di magazzino di cui all'articolo 11, lettera c), del
f) mediante controlli incrociati, la corrispondenza delle particelle agricole indicate nei contratti con quelle dichiarate dai produttori nelle dichiarazioni relative alle superfici seminate a cotone.
2. In caso di irregolarità relative alla dichiarazione di superficie prevista all'articolo 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, l'aiuto è concesso per il quantitativo di cotone per il quale risultino adempiute tutte le altre condizioni prescritte.
3. Qualora la responsabilità dei controlli sia condivisa da più organismi, lo Stato membro instaura a tal fine un sistema di coordinamento.
Art. 14. Sanzioni.
1. Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate e qualsiasi ulteriore modifica delle stesse senza indugio.
2. Fatte salve le sanzioni previste dallo Stato membro per la relativa campagna di commercializzazione:
a) in caso di falsa dichiarazione compiuta deliberatamente o per negligenza grave, l'impresa di sgranatura è esclusa dal regime di aiuto per la campagna di commercializzazione successiva;
b) in caso di non rispetto, da parte di un'associazione di produttori, delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), l'associazione è esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva.
3. Salvo forza maggiore, per le domande di aiuto presentate dopo il 31 marzo della campagna di cui trattasi l'aiuto in vigore il 31 marzo viene ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo di oltre venticinque giorni, la domanda è respinta.
Art. 15. Comunicazione.
1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, dal momento della loro designazione, i nomi e gli indirizzi degli organismi incaricati dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti, ripartite per i periodi ai quali si applica un prezzo di mercato mondiale diverso:
a) le quantità per le quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente;
b) le corrispondenti quantità messe sotto controllo nel corso del mese precedente.
3. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, la Spagna e la Grecia comunicano alla Commissione le azioni, i programmi e le misure previsti a norma dell'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, del
4. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:
a) entro il 15 maggio di ogni anno:
i) una ricapitolazione delle quantità per le quali è stato concesso l'aiuto per la campagna in corso, con una ripartizione per ogni periodo a cui si applica un prezzo del mercato mondiale diverso;
ii) una ricapitolazione delle quantità di cotone sottoposto a sgranatura nella campagna in corso per conto di un produttore individuale o di un'associazione di produttori, a norma dell'articolo 12 del
iii) la qualità media del cotone sgranato e le rese in cotone sgranato e in semi di cotone constatate nella campagna in corso;
iv) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e corrispondenti alla produzione effettiva, specificate all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma [4];
v) una ricapitolazione delle quantità consegnate dai produttori alle imprese di sgranatura e per le quali non è stato concesso l'aiuto per la campagna in corso, suddivise per categoria di esclusione [5];
b) entro il 31 agosto di ogni anno:
i) le superfici seminate a cotone nell'anno in corso, adattate eventualmente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;
ii) una stima della corrispondente produzione di cotone non sgranato;
c) entro il 25 novembre di ogni anno:
i) la situazione più recente possibile dei quantitativi messi sotto controllo;
ii) una nuova stima della produzione di cotone non sgranato.
5. Qualora si constatino irregolarità significative, in particolare se esse riguardano almeno il 5% delle superfici controllate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri comunicano immediatamente tale informazione alla Commissione, insieme ai provvedimenti presi.
6. Qualora lo Stato membro decida, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di fissare un termine anteriore al 31 marzo per la presentazione delle domande di messa sotto controllo, tale termine è fissato con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza ed è comunicato immediatamente alla Commissione.
Qualora lo Stato membro decida di autorizzare, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la messa sotto controllo nel corso degli ultimi cinque giorni del mese di marzo, ne informa la Commissione con almeno dieci giorni di anticipo.
7. Gli Stati membri produttori comunicano, entro il 30 settembre di ogni anno, le sanzioni prese e in esame ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, per la campagna di commercializzazione precedente [6].
Art. 16. Determinazione della produzione stimata e della produzione effettiva.
1. La produzione stimata di cotone non sgranato, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del
2. La nuova stima della produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del
3. La produzione effettiva, la riduzione del prezzo di obiettivo di cui all'articolo 7 del
La produzione effettiva di cui al primo comma corrisponde alla produzione totale di cotone non sgranato, di qualità sana, leale e mercantile, ottenuta dalle superfici dichiarate in conformità dell'articolo 9 e non escluse dal regime di aiuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del
Art. 17. Misure transitorie.
Per la campagna di commercializzazione 2001/02, le dichiarazioni di superficie di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1201/89 , nonché i contratti e le dichiarazioni di sgranatura di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, presentati anteriormente al 1° settembre 2001, si considerano equivalenti alle dichiarazioni di superficie, ai contratti e alle dichiarazioni di sgranatura per conto terzi contemplati rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.
Art. 18. Abrogazione di regolamenti.
Il
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.
ALLEGATO I
Coefficiente di equivalenza per il cotone sgranato
Maggiorazione o diminuzione del prezzo:
a) dell'1% per ogni mm in più o in meno rispetto a 28 mm;
b) dell'1,5% per ogni 1/2 grado più elevato rispetto al grado 5.
ALLEGATO II
Determinazione del peso di una partita di cotone sgranato
1. Per partita di cotone sgranato si intende una balla di cotone sgranato prodotta dall'impresa di cui trattasi.
2. Fatto salvo il punto 4, il peso tal quale di una partita di cotone sgranato è maggiorato dello 0,6% per ogni mezzo punto di umidità inferiore a 8,5% e ridotto nella stessa misura se l'umidità è superiore a 8,5%.
Il tasso d'umidità di una partita:
- è constatato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro mediante sondaggio su almeno il 5% delle partite prodotte da ciascuna impresa di sgranatura, oppure
- è pari al tasso medio di umidità constatato per ogni impresa nel sondaggio di cui al primo trattino, qualora la partita non sia stata oggetto di un sondaggio. Il tasso di umidità è comunicato all'impresa dall'organismo di controllo.
3. Fatto salvo il punto 4, il peso tal quale di una partita di cotone sgranato è adeguato come segue:
a) per le partite il cui grado è stato determinato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro si applica la seguente tabella:
Grado |
Percentuale da applicare al peso |
3,5 e inferiori |
più di 1,5 |
4 |
più di 1 |
4,5 |
più di 0,5 |
5 |
- |
5,5 |
meno di 0,5 |
6 |
meno di 1 |
6,5 |
meno di 1,5 |
7 |
meno di 2 |
7,5 |
meno di 2,5 |
8 |
meno di 4 |
8,5 e superiori |
meno di 5 |
b) per le partite il cui grado non è determinato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro, il peso tal quale è adattato tenendo conto del tenore medio di impurità constatato per ogni impresa in base a campioni prelevati dall'organismo di controllo su almeno il 5% delle partite in cui grado non è stato determinato. Tale tenore è comunicato all'impresa dall'organismo di controllo.
Il peso tal quale è maggiorato dello 0,6% per ogni mezzo punto di impurità inferiore a 2,5% e diminuito nella stessa misura se l'impurità è superiore al 2,5%.
4. Tuttavia, se il cotone sgranato non è immagazzinato in condizioni normali di magazzinaggio, in particolare se non è mantenuto al riparo dall'umidità, o se il tasso di umidità negli strati esterni della balla supera i limiti abitualmente ammessi nel commercio, la determinazione del peso di cui sopra viene effettuata unicamente quando sono ristabiliti i limiti suddetti.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[4] Punto aggiunto dall'art. 1 del
[5] Punto aggiunto dall'art. 1 del
[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del