Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/08/2002 |
Numero: | 1486 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G57 - Regolamento 19 agosto 2002, n. 1486.
Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone.
(G.U.C.E. 20 agosto 2002, n. L 223).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per consentire un computo adeguato delle quantità di cotone non sgranato interessate, occorre precisare il concetto di produzione ammissibile all'aiuto e quello di produzione effettiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del
(2) L'articolo 17, paragrafo 3, del
(3) L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del
(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del
(5) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, l'articolo 15 del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
(Omissis).
2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
3) all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:
(Omissis).
4) all'articolo 15, è aggiunto il paragrafo 7 seguente:
(Omissis).
5) all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.