§ 14.5.969 - Regolamento 30 ottobre 2008, n. 1067.
Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:30/10/2008
Numero:1067


Sommario
Art. 1. In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla [...]
Art. 2. 1. È aperto, il 1 gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2989240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla qualità alta
Art. 3. 1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti
Art. 4. 1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più [...]
Art. 5. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008
Art. 6. La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella "Sì". I titoli sono validi esclusivamente per i [...]
Art. 7. In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata
Art. 8. Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione [...]
Art. 9. Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è abrogato
Art. 10. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.5.969 - Regolamento 30 ottobre 2008, n. 1067.

Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 290)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea [2], in particolare l’articolo 2,

 

vista la decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [3], in particolare l’articolo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [4], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [5]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d’importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali [6], istituendo un contingente d’importazione.

 

(3) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2989240 tonnellate, di cui 572000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d’America e 38853 tonnellate in provenienza dal Canada.

 

(4) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [7], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1 gennaio 2007.

 

(5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento.

 

(6) Per consentire l’importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d’importazione.

 

(7) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

 

(8) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

 

(9) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d’importazione a un livello relativamente elevato, in deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso [8].

 

(10) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.

 

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

In deroga all’articolo 135 e all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per il frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, è fissato nel quadro del contingente aperto dal presente regolamento.

 

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti all’articolo 3 del presente regolamento, si applica l’articolo 135 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 2.

1. È aperto, il 1 gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 2989240 tonnellate di frumento tenero del codice NC 10019099, di qualità diversa dalla qualità alta.

 

2. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.

 

3. Si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione [9] e i regolamenti (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006, fatte salve le disposizioni contrarie previste nel presente regolamento.

 

     Art. 3.

1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

 

- sottocontingente I (numero d’ordine 09.4123): 572000 tonnellate per gli Stati Uniti,

 

- sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124): 38853 tonnellate per il Canada,

 

- sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125): 2378387 tonnellate per gli altri paesi terzi.

 

2. Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante dei sottocontingenti I o II, la Commissione può, con il consenso dei paesi terzi interessati, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

 

a) sottoperiodo 1: dal 1 gennaio al 31 marzo — 594597 tonnellate;

 

b) sottoperiodo 2: dal 1 aprile al 30 giugno — 594597 tonnellate;

 

c) sottoperiodo 3: dal 1 luglio al 30 settembre — 594597 tonnellate;

 

d) sottoperiodo 4: dal 1 ottobre al 31 dicembre — 594596 tonnellate.

 

4. In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 4.

1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

 

Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

 

2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

 

- per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l’anno in causa per il sottocontingente interessato,

 

- per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.

 

Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

 

3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d’ordine, ogni domanda con l’origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l’eventuale inesistenza di domande.

 

4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

 

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

 

     Art. 5.

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

 

     Art. 6.

La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d’origine del prodotto e una croce nella casella "Sì". I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

 

     Art. 7.

In deroga all’articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

 

     Art. 8.

Nel quadro dei contingenti tariffari l’immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [10].

 

     Art. 9.

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 10.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

 

[3] GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

 

[4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

 

[5] Cfr. allegato I.

 

[6] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

 

[7] GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

 

[8] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

 

[9] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[10] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88) | |

 

Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3) | |

 

Regolamento (CE) n. 1111/2003 della Commissione (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21) | |

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50) | limitatamente all’articolo 12 |

 

Regolamento (CE) n. 491/2006 della Commissione (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 3) | |

 

Regolamento (CE) n. 971/2006 della Commissione (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51) | |

 

Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70) | limitatamente all’articolo 1 |

 

Regolamento (CE) n. 932/2007 della Commissione (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3) | limitatamente all’articolo 1 |

 

Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 76) | limitatamente all’articolo 2 |

 

 

ALLEGATO II

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 2375/2002

Presente regolamento |

 

 

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 5

Art. 4 |

 

 

Art. 6

Art. 5 |

 

 

Art. 9

Art. 6 |

 

 

Art. 10

Art. 7 |

 

 

Art. 11

Art. 8 |

 

 

Art. 9 |

 

 

Art. 12, primo comma

Art. 10 |

 

 

Art. 12, secondo comma

— |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |