§ 14.5.265 - Regolamento 25 marzo 2003, n. 531.
Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:25/03/2003
Numero:531


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.265 - Regolamento 25 marzo 2003, n. 531.

Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio.

(G.U.U.E. 26 marzo 2003, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo 2,

     vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione apre un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità media e di qualità inferiore proveniente dai paesi terzi, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America e 38 000 tonnellate per le importazioni originarie del Canada. L'applicazione del contingente tariffario ha dato luogo ad una serie di difficoltà pratiche.

     (2) Nella prima settimana di presentazione delle offerte per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, che comprende tutti i paesi terzi esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada, si è registrato un numero ingente di offerte, con il conseguente esaurimento dei sottocontingenti fino al prossimo trimestre, che si aprirà il 1° aprile 2003. È importante che siano adottate misure intese a ridurre il numero delle domande armonizzando in tutti gli Stati membri le date di applicazione con riferimento alle festività nazionali e riducendo il periodo di validità dei titoli d'importazione.

     (3) Le disposizioni concernenti i certificati di origine, in particolare quelle relative alla cooperazione amministrativa con le autorità del paese di esportazione, sono risultate di difficile applicazione in considerazione del numero potenziale di paesi esportatori interessati. Tali disposizioni devono essere modificate con effetto retroattivo per evitare discriminazioni tra gli operatori.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

     1) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.»

     2) L'articolo 6 è soppresso.

     3) L'articolo 9 è modificato come segue:

     a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) nella casella 8 il paese di origine del prodotto; la casella “sì” sarà contrassegnata da una crocetta;»;

     b) il seguente comma è aggiunto:

     «I titoli sono validi soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

     4) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     Nel quadro dei contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003 ad eccezione del punto 4 dell'articolo 1, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.