§ 14.5.794 - Regolamento 16 novembre 2005, n. 1870.
Regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:16/11/2005
Numero:1870


Sommario
Art. 1.  Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Categorie di importatori
Art. 4.  Presentazione di titoli di importazione
Art. 5.  Disposizioni generali concernenti le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione
Art. 6.  Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori
Art. 7.  Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»
Art. 8.  Presentazione delle domande di titoli di importazione
Art. 9.  Notifica delle domande di titoli «A»
Art. 10.  Rilascio dei titoli di importazione
Art. 11.  Ritiro delle domande di titolo «A»
Art. 12.  Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
Art. 13.  Certificati d'origine
Art. 14.  Trasporto diretto
Art. 15.  Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi
Art. 16.  Sanzioni applicabili agli importatori
Art. 17.  Informazioni fornite dalla Commissione
Art. 18.  Cooperazione amministrativa tra Stati membri
Art. 19.  Abrogazione
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 14.5.794 - Regolamento 16 novembre 2005, n. 1870.

Regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi

(G.U.U.E. 17 novembre 2005, n. L 300).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 31, paragrafo 2, e 34, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) In seguito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni di importazione dell'aglio. A partire dal 1° giugno 2001, il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota ad valorem del 9,6 % e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina, nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio, è stato aperto un contingente di 38 370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico, di seguito denominato «contingente GATT». Il suddetto accordo prevede una ripartizione del contingente in 19 147 tonnellate per le importazioni dall'Argentina (numeri d'ordine 09.4104 e 09.4099), 13 200 tonnellate per le importazioni dalla Cina (numeri d'ordine 09.4105 e 09.4100) e 6 023 tonnellate per le importazioni da altri paesi (numeri d'ordine 09.4106 e 09.4102).

      (2) L’aglio può essere importato anche al di fuori del contingente GATT, al dazio normale o a condizioni preferenziali nell’ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

      (3) L’aglio è un prodotto importante del settore ortofrutticolo comunitario, con una produzione annua che si attesta sulle 250 000 tonnellate. Anche le importazioni annue dai paesi terzi sono consistenti, nell’ordine di 60 000-80 000 tonnellate. I due principali paesi terzi fornitori sono la Cina (30 000-40 000 tonnellate all’anno) e l’Argentina (circa 15 000 tonnellate all’anno).

      (4) Le condizioni che regolano la gestione dei suddetti contingenti sono definite dal regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del citato regolamento, appare necessario modificare alcune delle condizioni in vigore per semplificare e chiarire il regime in questione.

      (5) Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest'ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema dovrebbe consentire il controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. Le modalità relative a tale regime devono integrare le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, con possibilità di derogarvi.

      (6) Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, tenuto conto in particolare dei casi di frode verificatisi recentemente, per tutte le importazioni di aglio è necessario introdurre due categorie di titoli di importazione. L’esperienza mostra che le frodi sono abitualmente commesse trasbordando aglio cinese in paesi terzi che hanno accordi commerciali preferenziali con la Comunità europea. L’aglio è introdotto nell’Unione europea con documentazione falsa.

      (7) Il passaggio da un regime all’altro dovrebbe essere quanto più agevole possibile. A tal fine, è necessario conservare alcune modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 565/2002 e mantenere il calendario tradizionale di importazione.

      (8) La sorveglianza delle importazioni di aglio deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

      (9) Occorre continuare a garantire un adeguato approvvigionamento di aglio sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando inutili turbative del mercato che si traducono in forti oscillazioni di prezzi con ripercussioni negative sui produttori comunitari. A tal fine, è opportuno promuovere una maggiore concorrenza tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

      (10) Nell'interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell'interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo status dei richiedenti e all'utilizzazione dei titoli di importazione rilasciati.

      (11) I quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori dovrebbero essere determinati sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.

      (12) Per permettere agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare del presente regolamento, è opportuno prendere disposizioni per le campagne di importazione 2005/2006 e 2006/2007 atte a garantire che sia fatta una distinzione da un lato tra importatori tradizionali e nuovi importatori della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 e dall’altro tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri.

      (13) Per tenere conto dei diversi modelli commerciali esistenti nei nuovi Stati membri, è opportuno permettere alle autorità competenti dei nuovi Stati membri di scegliere tra due metodi per stabilire il quantitativo di riferimento dei loro importatori tradizionali.

      (14) Le domande di titoli di importazione per l’importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori delle due categorie dovrebbero essere soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare l'opportunità agli importatori che esercitano veramente un'attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

      (15) Per mantenere la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell’assegnazione dei titoli di importazione e abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A tal fine, occorre vietare il trasferimento dei titoli.

      (16) Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli importatori e le possibilità di frodi, le domande di titoli di importazione devono essere presentate unicamente nello Stato membro in cui l'importatore è registrato.

      (17) Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire la completa utilizzazione del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione è opportuno prevedere il deposito di una cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. È opportuno che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti veramente esercitano un’attività commerciale nel settore dell’aglio. Il livello oggettivo più adeguato per tale cauzione corrisponde al 5 % del dazio addizionale medio applicabile alle importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00.

      (18) Per garantire la corretta gestione del contingente GATT, è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora i quantitativi di aglio per una data origine o un dato trimestre oggetto di domande di titoli di importazione siano superiori ai quantitativi fissati dalla decisione 2001/404/CE, maggiorati dei quantitativi non utilizzati relativi a titoli di importazione rilasciati in precedenza. Se queste misure comportano l'applicazione di un coefficiente di assegnazione al momento del rilascio dei titoli di importazione, deve essere possibile ritirare le domande dei titoli corrispondenti, con svincolo immediato della cauzione.

      (19) Per garantire la corretta utilizzazione dei contingenti, occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i quantitativi per i quali le autorità competenti degli Stati membri hanno rilasciato titoli di importazione e che non sono stati utilizzati dagli importatori. È opportuno che i quantitativi oggetto dei titoli rilasciati tengano conto delle domande di titoli di importazione ritirate dagli importatori.

      (20) Per la gestione dei contingenti tariffari di aglio, è opportuno disporre che, all'atto della presentazione della domanda di titolo di importazione alle autorità competenti dello Stato membro, gli importatori alleghino una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare le restrizioni previste dal presente regolamento. Per prevenire abusi, occorre prevedere sanzioni deterrenti e lasciare agli Stati membri un margine discrezionale per imporre agli importatori che presentino alle autorità competenti domande o dichiarazioni false, fuorvianti o inesatte, ulteriori sanzioni oltre a quelle previste dal presente regolamento.

      (21) Allo scopo di rafforzare i controlli e di evitare rischi di sviamento degli scambi dovuti a documentazione inesatta, occorre mantenere il regime esistente dei certificati d'origine per l'aglio importato da alcuni paesi terzi e l'obbligo del trasporto diretto dell'aglio in questione dal paese terzo d'origine alla Comunità, nonché completare alla luce di nuove informazioni l’elenco dei paesi suddetti. Detti certificati d'origine devono essere rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

      (22) Occorre specificare le comunicazioni necessarie fra Stati membri e Commissione ai sensi del presente regolamento, in particolare ai fini della gestione dei contingenti tariffari, dell'adozione di misure contro le frodi e della sorveglianza del mercato.

      (23) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 565/2002, il regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione, del 3 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e il regolamento (CE) n. 229/2004 della Commissione, del 10 febbraio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 565/2002 per quanto riguarda le date per la presentazione di domande di titoli di importazione relativi all'importazione di aglio per il primo trimestre della campagna 2004/2005. È opportuno che il presente regolamento si applichi per la prima volta alle domande di titoli di importazione relative al primo trimestre della campagna di importazione 2006/2007. Tuttavia, tenendo conto del fatto che le attività di importazione disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative ai titoli «B» non sono al momento soggette a norme specifiche sul rilascio dei titoli e al fine di garantire controlli più efficaci, occorre che le disposizioni relative ai titoli «B» si applichino quanto prima possibile.

      (24) Per le importazioni di aglio effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sulla scorta di titoli di importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 565/2002 e di qualunque altro regolamento recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi di aglio, è opportuno che continuino ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del rilascio dei titoli suddetti.

      (25) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

     1. In conformità della decisione 2001/404/CE sono aperti contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di aglio del codice NC 0703 20 00 (di seguito «aglio»), soggetti alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il rispettivo periodo di applicazione e il relativo numero d’ordine figurano nell’allegato I del presente regolamento.

     2. Il dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «campagna di importazione»: il periodo che va dal 1° giugno al 31 maggio successivo;

     2) «i nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

     3) «altri paesi»: paesi terzi diversi da Argentina e Cina;

     4) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'applicazione del presente regolamento;

     5) «quantitativo di riferimento»: il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 3. Si tratta dei seguenti quantitativi:

     a) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;

     b) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nei nuovi Stati membri, il quantitativo massimo di aglio importato:

     i) nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure

     ii) nel corso della campagna di importazione 2001/2002, 2002/2003 o 2003/2004;

     c) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a) o b), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di una delle prime tre campagne di importazione concluse durante le quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento. [1]

     Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     I nuovi Stati membri scelgono e applicano per tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui alla lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

 

          Art. 3. Categorie di importatori

     1. Per “importatori tradizionali” si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che uno Stato membro ritenga:

     a) abbiano ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 o del presente regolamento in ciascuna delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

     b) abbiano importato nella Comunità aglio in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse;

     c) abbiano importato nella Comunità, nel corso dell’ultima campagna di importazione conclusa precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. [2]

     2. Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, che in ciascuno dei due anni precedenti abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altro mezzo di prova accettato dallo Stato membro e dalla prova dell’importazione.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, relativamente alla campagna di importazione che va dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007 e solo nei nuovi Stati membri:

     a) per «importatori tradizionali» si intendono importatori, persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:

     i) in almeno due delle tre precedenti campagne di importazione concluse hanno importato aglio da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004; [3]

     ii) nell’anno precedente hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96;

     iii) le importazioni di cui ai punti i) e ii) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell’importatore di cui trattasi;

     b) per «nuovi importatori» si intendono importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi della lettera a), persone fisiche o giuridiche, singoli operatori o associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, in grado di comprovare che:

     i) in ognuno dei due anni precedenti hanno importato almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 da paesi di origine diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     ii) le importazioni di cui al punto i) hanno avuto luogo nei nuovi Stati membri in cui è situata la sede principale dell’importatore di cui trattasi.

 

          Art. 4. Presentazione di titoli di importazione

     1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

     2. L’aglio può essere immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo se la casella 24 del titolo di importazione corrispondente reca una delle diciture riportate nell’allegato II.

     Detti titoli di importazione sono di seguito denominati «titoli A». Gli altri titoli di importazione sono di seguito denominati «titoli B».

 

          Art. 5. Disposizioni generali concernenti le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione

     1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli «A» e «B» si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. I titoli «A» sono validi unicamente per il trimestre per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

     I titoli «B» sono validi per un periodo di tre mesi dalla data di rilascio.

     3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata.

     4. Nella casella 8 delle domande di titolo e dei titoli «A» e «B» è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

     5. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» e «B» non sono trasferibili.

 

          Art. 6. Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

     1. Il quantitativo complessivo assegnato all’Argentina, alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:

     a) 70 % agli importatori tradizionali;

     b) 30 % ai nuovi importatori.

     2. Per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Argentina, della Cina e degli altri paesi, qualora, nel corso di un trimestre, una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all'altra categoria.

     3. Per quanto riguarda ciascuna delle tre origini di cui al paragrafo 2 e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli «A» sono rilasciati a concorrenza di un quantitativo massimo pari alla somma:

     a) del quantitativo indicato nell'allegato I per tale trimestre e tale origine;

     b) dei quantitativi non richiesti nel trimestre precedente per tale origine;

     c) dei quantitativi non utilizzati, notificati alla Commissione, relativi a titoli «A» rilasciati in precedenza per tale origine.

     I quantitativi non richiesti o non utilizzati durante una campagna di importazione non possono tuttavia essere trasferiti alla campagna di importazione successiva.

 

          Art. 7. Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

     1. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in una campagna di importazione non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

     2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli “A” presentate da un nuovo importatore in un trimestre non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel trimestre e quella origine. Le domande che non sono conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti. [4]

 

          Art. 8. Presentazione delle domande di titoli di importazione

     1. Un richiedente può presentare domande di titoli «A» e «B» soltanto alle autorità competenti di un unico Stato membro in cui egli è registrato ai fini dell’IVA.

     2. Solo gli importatori definiti all’articolo 3 possono presentare domande di titoli «A».

     A corredo della loro domanda di titolo «A», gli importatori forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, al di là di ogni dubbio, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

     I nuovi importatori che nel corso della precedente campagna di importazione conclusa hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 565/2002 forniscono la prova che almeno il 90 % del quantitativo loro assegnato è stato effettivamente immesso in libera pratica.

     Se la prova menzionata nel terzo comma non è fornita o dimostra che in un trimestre della campagna di importazione di cui al precedente comma è stato immesso in libera pratica meno del 90 % del quantitativo assegnato ad un importatore, al richiedente non devono essere rilasciati titoli di importazione, tranne in casi di forza maggiore. [5]

     3. Gli importatori presentano le domande di titolo «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il trimestre corrispondente.

     4. Gli importatori uniscono alle domande di titolo «A» una dichiarazione nella quale attestano di conoscere le disposizioni dell'articolo 7 e si impegnano a rispettarle.

     Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che certifica l’esattezza delle informazioni ivi contenute.

     5. A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

     6. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un trimestre e per un'origine determinati se nell'allegato I non figurano quantitativi per tale trimestre e per tale origine.

     7. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

 

          Art. 9. Notifica delle domande di titoli «A»

     Entro il 15 di ogni mese di cui all’articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» presentate per il trimestre corrispondente.

     Le notifiche devono essere suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

     Le notifiche, comprese quelle recanti l’indicazione «nulla», sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

 

          Art. 10. Rilascio dei titoli di importazione

     1. Le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il settimo giorno lavorativo successivo alla notifica di cui all'articolo 9.

     2. Se nel corso di un trimestre i quantitativi richiesti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, risultano superiori al quantitativo disponibile, la Commissione fissa, mediante regolamento, un coefficiente unico di assegnazione per le domande di titoli «A» e sospende, se necessario, il rilascio dei titoli «A» per le domande presentate successivamente.

     Nei casi in cui si applica il primo comma, le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma.

     3. Non possono essere rilasciati titoli «A» per l'importazione di prodotti originari dei paesi figuranti nell'allegato IV che non abbiano comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale comunicazione si considera effettuata alla data della sua pubblicazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

     4. Nel giorno di cui all’articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che chiedono titoli «A» per il trimestre corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, deve essere fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni.

     Le notifiche di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica utilizzando i moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

     5. I titoli «B» sono rilasciati immediatamente, senza restrizioni quantitative.

 

          Art. 11. Ritiro delle domande di titolo «A»

     Se in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, il quantitativo per il quale è rilasciato un titolo «A» è inferiore al quantitativo per il quale era stata presentata domanda, l'importatore interessato può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo «A» entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.

 

          Art. 12. Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) i quantitativi oggetto di domande di titoli «B»;

     b) per l’ultimo trimestre trascorso, i quantitativi relativi ai titoli «A» non utilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi registrati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati;

     c) i quantitativi oggetto di domande di titoli «A» ritirate in applicazione dell'articolo 11.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse:

     a) con riguardo al paragrafo 1, lettera a), entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente;

     b) con riguardo al paragrafo 1, lettera b), entro il giorno specificato all’articolo 9, primo comma;

     c) con riguardo al paragrafo 1, lettera c), entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

     Se non sono state presentate domande di titoli «B» o se non vi sono quantitativi non utilizzati o ritirati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nel giorno indicato nel presente paragrafo.

     3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate per via elettronica utilizzando il modulo trasmesso agli Stati membri dalla Commissione.

     I quantitativi di cui trattasi sono suddivisi per giorno di presentazione delle domande di titoli, per paese terzo di origine, per tipo di titoli (A o B) e, per quanto riguarda i titoli «A», per categoria di importatori ai sensi dell'articolo 3.

 

          Art. 13. Certificati d'origine

     L’aglio originario di uno dei paesi terzi che figurano nell'allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CE) n. 2454/93; e

     b) il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell’articolo 14.

 

          Art. 14. Trasporto diretto

     1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato IV:

     a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;

     b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:

     i) siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;

     ii) non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;

     iii) vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:

     a) un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d'origine e contemplante l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;

     b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:

     i) una descrizione esatta dei prodotti;

     ii) la data del loro scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;

     iii) una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono stati tenuti;

     c) oppure, nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

 

          Art. 15. Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi

     Le informazioni necessarie all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, trasmesse da ciascun paese terzo figurante nell'allegato IV del presente regolamento, sono immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

 

          Art. 16. Sanzioni applicabili agli importatori

     1. Se le domande e/o le dichiarazioni relative ai titoli «A» presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro risultano contenere informazioni false, fuorvianti o inesatte e salvo casi evidenti di errore palese, dette autorità, a seconda della gravità del caso, escludono tale importatore dal sistema delle domande di titoli «A» per un periodo fino a quattro trimestri successivi all'accertamento, ferma restando l’applicazione delle eventuali pertinenti norme nazionali. In questi casi, la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, viene interamente incamerata.

     2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titoli «A» alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, commisurate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati nel loro territorio ai fini dell'IVA. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’introduzione delle suddette disposizioni nazionali.

 

          Art. 17. Informazioni fornite dalla Commissione [6]

     Per agevolare l’individuazione o la prevenzione di false dichiarazioni da parte degli operatori, il settimo giorno lavorativo successivo al 15 dei mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4.

     La Commissione comunica regolarmente agli Stati membri, al momento opportuno e secondo modalità appropriate, i quantitativi di contingenti utilizzati e le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 16, paragrafo 2.

     La Commissione comunica agli Stati membri ogni altra informazione pertinente e in particolare tutte le informazioni che possono contribuire a prevenire le frodi.

 

          Art. 18. Cooperazione amministrativa tra Stati membri

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 19. Abrogazione

     I regolamenti (CE) n. 565/2002, (CE) n. 228/2004 e (CE) n. 229/2004 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2006.

     Tuttavia i regolamenti (CE) n. 565/2002, (CE) n. 228/2004 e (CE) n. 229/2004 continuano ad essere applicati relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad essi per la campagna di importazione che scade il 31 maggio 2006.

 

          Art. 20. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Le disposizioni relative ai titoli «A» per la campagna di importazione che inizia il 1° giugno 2006 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2006.

     Le disposizioni relative ai titoli «B» si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO I [7]

 

     Per la campagna di importazione 2006/2007

 

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

 

 

 

Primo trimestre (giugno/agosto)

Secondo trimestre (settembre/novembre)

Terzo trimestre (dicembre/febbraio)

Quarto trimestre (marzo/maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

 

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Totale

 

 

 

13 700

5 447

 

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

2 520

2 520

9 275

9 275

 

Nuovi importatori

09.4100

1 080

1 080

3 975

3 975

 

Totale

 

3 600

3 600

13 250

13 250

 

Altri paesi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totale

4 944

6 400

28 277

19 249

58 870

 

     Per le campagne di importazione successive

 

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

 

 

 

 

Primo trimestre (giugno/agosto)

Secondo trimestre (settembre/novembre)

Terzo trimestre (dicembre/febbraio)

Quarto trimestre (marzo/maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

 

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

 

Totale

 

 

 

13 700

5 447

 

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

 

Nuovi importatori

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

 

Totale

 

8 725

8 725

8 125

8 125

 

Altri paesi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

 

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totale

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870»

 

 

ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 2

 

    — in spagnolo: Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) no 1870/2005,

     — in ceco: Celní sazba 9,6 % – nařízení (ES) č. 1870/2005,

     — in danese: Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1870/2005,

     — in tedesco: Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1870/2005,

     — in estone: Tollimaks 9,6 % – määrus (EÜ) nr 1870/2005,

     — in greco: Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1870/2005,

     — in inglese: Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1870/2005,

     — in francese: Droit de douane: 9,6 % — Règlement (CE) no 1870/2005,

     — in italiano: Dazio: 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1870/2005,

     — in lettone: Muitas nodoklis 9,6 % – Regula (EK) Nr. 1870/2005,

     — in lituano: Muito mokestis 9,6 % – Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005,

     — in ungherese: Vám: 9,6 % – 1870/2005/EK rendelet,

     — in olandese: Douanerecht: 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1870/2005,

     — in polacco: Cło 9,6 % – Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005,

     — in portoghese: Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.o 1870/2005,

     — in slovacco: Clo 9,6 % – nariadenie (ES) č. 1870/2005,

     — in sloveno: Carina: 9,6 % – Uredba (ES) št. 1870/2005,

     — in finlandese: Tulli 9,6 prosenttia – Asetus (EY) N:o 1870/2005,

     — in svedese: Tull 9,6 % – Förordning (EG) nr 1870/2005.

 

 

ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2

 

     –– in spagnolo: certificado expedido y válido solamente para el trimestre comprendido entre el 1 … y el 28/29/30/31 …

     –– in ceco: Licence vydaná a platná pouze pro čtvrtletí od 1. … do 28./29./30./31. …

     –– in danese: licens, der kun er udstedt og gyldig for kvartalet fra 1. … til 28./29./30./31. …

     –– in tedesco: Lizenz nur erteilt und gültig für das Quartal vom 1. … bis 28./29./30./31. …

     –– in estone: Litsents on välja antud üheks kvartaliks alates 1. [kuu] kuni 28./29./30./31. [kuu] ja kehtib selle aja jooksul

     –– in greco: Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για το τρίμηνο από την 1ηέως τις 28/29/30/31 …

     –– in inglese: licence issued and valid only for the quarter 1 [month] to 28/29/30/31 [month]

     –– in francese: certificat émis et valable seulement pour le trimestre du 1er … au 28/29/30/31 …

     –– in italiano: titolo rilasciato e valido unicamente per il trimestre dal 1° … al 28/29/30/31 …

     –– in lettone: atłauja izsniegta un derīga tikai ceturksni no 1. [ménesis] līdz 28/29/30/31 [ménesis]

     –– in lituano: Licencija išduota ir galioja tik vienam ketvirčiui nuo 1 [mėnuo] iki 28/29/30/31 [mėnuo]

     –– in ungherese: Az engedélyt kizárólag a [hó] 1-jétől [hó] 28/29/30/31-ig terjedő negyedévre állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

     –– in olandese: voor het kwartaal van 1 … tot en met 28/29/30/31 … afgegeven en uitsluitend in dat kwartaal geldig certificaat

     –– in polacco: Pozwolenie wydane i ważne tylko na kwartał od 1 … do 28/29/30/31 …

     –– in portoghese: certificado emitido e válido apenas para o trimestre de 1 de … a 28/29/30/31 de …

     –– in slovacco: povolenie vydané a platné len pre štvrťrok od 1. [mesiac] do 28./29./30./31. [mesiac]

     –– in sloveno: dovoljenje, izdano in veljavno izključno za četrtletje od 1. … do 28./29./30./31. …

     –– in finlandese: todistus on myönnetty 1 päivän … ja 28/29/30/31 päivän … väliselle vuosineljännekselle ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä vuosineljänneksenä

     –– in svedese: licens utfärdad och giltig endast för tremånadersperioden den 1 … till den 28/29/30/31 …

 

 

ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 14

 

     Emirati arabi uniti

     Iran

     Libano

     Malesia

     Vietnam

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[3] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.

[7] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 991/2006.