§ 14.5.524 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 229.
Regolamento (CE) n. 229/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 565/2002 per quanto riguarda le date per la presentazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:10/02/2004
Numero:229


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.524 – Regolamento 10 febbraio 2004, n. 229.

Regolamento (CE) n. 229/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 565/2002 per quanto riguarda le date per la presentazione di domande di titoli relativi all'importazione di aglio per il primo trimestre della campagna 2004/2005.

(G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito definiti «i nuovi Stati membri»), devono beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 565/ 2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.

     (2) Per garantire il corretto utilizzo dei contingenti e consentire agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri di richiedere titoli per quantità sufficienti durante il primo trimestre della campagna di importazione 2004/2005, devono essere stabilite disposizioni riguardo alle date di presentazione delle domande.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, le domande di titoli d'importazione per il primo trimestre della campagna d'importazione 2004/2005 sono presentate dagli importatori alle autorità nazionali competenti dal 3 maggio 2004 all'ultimo venerdì di agosto 2004 compresi.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.