§ 20.5.78 – Regolamento 3 febbraio 2004, n. 228.
Regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:03/02/2004
Numero:228


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.5.78 – Regolamento 3 febbraio 2004, n. 228.

Regolamento (CE) n. 228/2004 della Commissione relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 565/2002 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 11 febbraio 2004, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre stabilire misure transitorie che consentano agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (qui di seguito «i nuovi Stati membri»), di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi.

     (2) Devono essere presi provvedimenti per l'anno 2004 per garantire che, dalla data di adesione, sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri in conformità con il regolamento (CE) n. 565/2002.

     (3) La definizione di «quantità di riferimento» di cui all'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 565/2002 va adeguata per consentire agli importatori dei nuovi Stati membri di beneficiare del sistema.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento:

     1) per «attuali Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     2) per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 565/2002, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «importatore» si intende un operatore, agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, con residenza o sede principale in uno dei nuovi Stati membri, che nel corso di almeno uno dei due anni civili precedenti abbia importato da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno dei prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio.

 

          Art. 3.

     In deroga all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/ 2002, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «importatore tradizionale» si intende un importatore che abbia effettuato importazioni di aglio verso gli attuali Stati membri o i nuovi Stati membri nel corso di almeno due delle tre campagne d'importazione complete precedenti, da paesi diversi dagli attuali o dai nuovi Stati membri.

 

          Art. 4.

     In deroga all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 565/ 2002, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «quantità di riferimento» si intende la quantità massima delle importazioni annuali di aglio effettuate da un importatore tradizionale in provenienza da un paese diverso dai nuovi o dagli attuali Stati membri nelle tre campagne d'importazione complete precedenti quella per la quale egli presenta una domanda di titolo.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.