§ 14.5.714 - Regolamento 16 agosto 2005, n. 1345.
Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:16/08/2005
Numero:1345


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 14.5.714 - Regolamento 16 agosto 2005, n. 1345.

Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva.

(G.U.U.E. 17 agosto 2005, n. L 212).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004 reca disposizioni particolari per il rilascio di titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva. È opportuno prevedere modalità particolari di applicazione relative al rilascio di tali titoli.

      (2) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

      (3) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, è necessario abrogare, a partire dal 1o novembre 2005, il regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva.

      (4) Il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore dell'olio di oliva prevede un sistema obbligatorio di rilascio dei titoli di esportazione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004, il rilascio dei titoli di esportazione diventa facoltativo e dipende dall'andamento del mercato. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 2543/95 a partire dal 1° novembre 2005.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004.

     2. Le importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

     Le domande di titolo, i titoli e gli estratti dei titoli sono compilati su moduli conformi a quelli riportati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 2.

     1. Per beneficiare del regime speciale previsto nei regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, il nome del relativo paese terzo.

     2. Il titolo di importazione obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, il prodotto per il quale è stato rilasciato, rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 3.

     1. La validità del titolo di importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. L'importo della cauzione relativa al titolo di importazione è fissato a 10 EUR per 100 kg, peso netto.

 

          Art. 4.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione specificando, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni, entro i seguenti termini:

     a) entro il 5 di ogni mese per il periodo compreso tra il 16 e la fine del mese precedente ed entro il 20 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2004;

     b) nel corso del primo mese successivo al termine di ogni campagna, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e

     c), del regolamento (CE) n. 865/2004 e per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione.

     Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di turbativa del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando i quantitativi specificati nel modo indicato al paragrafo 1, distinguendo, da un lato, quelli per i quali i titoli sono stati chiesti ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelli per i quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

     2. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse alla Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato.

 

          Art. 5.

     I regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 2543/95 sono abrogati.

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

 

 

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) N. 1345/2005

 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI.C.2

SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA

 

Mittente:

Data:

Periodo:

Stato membro:

Responsabile da contattare:

Telefono:

E-mail:

Destinatario: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

Comunicazioni quindicinali:

 

Categoria

Quantitativo

Codice NC (8 cifre)

Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre)

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

Categoria

Quantitativo

Codice NC (8 cifre)

Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre)

 

 

 

 

Totale