§ 1.6.E48 - Regolamento 28 giugno 1995, n. 1476.
Regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/1995
Numero:1476


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione istituito dall'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Per beneficiare del regime speciale previsto dai regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il [...]
Art. 3.      1. La validità dei titoli di importazione è di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88
Art. 4.      A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 in ordine ai titoli di importazione si applicano esclusivamente alle [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.E48 - Regolamento 28 giugno 1995, n. 1476. [1]

Regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva.

(G.U.C.E. 29 giugno 1995, n. L 145).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione istituito dall'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE;

     b) nel corso del primo mese successivo alla fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), del suddetto regolamento,

     le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi e, nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni.

     Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali sono richiesti dei titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo, da un lato, quelle per le quali dei titoli sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

     2. Ai sensi del presente articolo, s'intende:

     a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;

     b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese: il periodo dal 1° al 15 di detto mese.

 

     Art. 2.

     1. Per beneficiare del regime speciale previsto dai regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, la denominazione del paese terzo interessato.

     2. In tal caso, il titolo obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, i prodotti rispondenti alle condizioni stabilite nei regolamenti di cui al paragrafo 1, per i quali il titolo è stato emesso.

 

     Art. 3.

     1. La validità dei titoli di importazione è di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     2. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto.

 

     Art. 4.

     A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 in ordine ai titoli di importazione si applicano esclusivamente alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995. Tuttavia, esso non si applica all'olio d'oliva originario della Tunisia importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

 


[1] Abrogato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1345/2005, a decorrere dalla data indicata nel suo art. 6.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1081/2001.