Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/10/1995 |
Numero: | 2543 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del |
Art. 3. 1. Le domande di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dal martedì al giovedì di ogni settimana. Le domande [...] |
Art. 4. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del |
Art. 5. 1. Entro le ore 14 di ogni venerdì, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione |
Art. 6. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3665/87 della Commissione e (CEE) 3719/88. |
Art. 7. Il |
Art. 8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.O94 – Regolamento 30 ottobre 1995, n. 2543.
Regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva.
(G.U.C.E. 31 ottobre 1995, n. L 260).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando che, a norma del
considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime nonché la loro validità;
considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del
considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;
considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;
considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91, sono sostituite dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione e del presente regolamento; che è quindi necessario abrogare il regolamento suddetto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,
ha adottato il presente regolamento:
Ogni esportazione di prodotti dei codici NC 1509 e 1510 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione.
1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione [2].
3. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli d'esportazione è pari a:
a) 10 ECU per 100 chilogrammi netti per i certificati con fissazione anticipata della restituzione;
b) 1 ECU per 100 chilogrammi netti degli altri casi [3].
[4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il titolo non può essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi.] [4].
1. Le domande di titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dal martedì al giovedì di ogni settimana. Le domande presentate il venerdì e il lunedì si considerano presentate il martedì seguente [5].
2. I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il primo giorno lavorativo a partire dal martedì della settimana successiva al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 3 [6].
3. Nel caso in cui:
a) il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati all'articolo 3, paragrafo 1 del
b) il rilascio dei titoli richiesti non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante della campagna, nel qual caso si tiene conto per il prodotto in oggetto:
- del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e in particolare dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni d'esportazione;
- della necessità di evitare che domande a fini speculativi provochino una distorsione della concorrenza tra gli operatori,
la Commissione può:
- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 38 del
Queste misure riguardano i titoli di esportazioni con fissazione anticipata della restituzione e possono essere differenziate secondo il codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione [7].
4. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
5. In deroga al paragrafo 2, qualora sia fissata una percentuale unica di accettazione inferiore all'80%, il titolo è rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del martedì successivo al deposito della domanda di titolo d'esportazione. In tal caso l'operatore può chiedere il rilascio, per la quantità che non è stata accettata ed entro lo stesso termine, di un titolo che non dia diritto a una restituzione [8].
6. Le domande di titoli d'esportazione che non comportano fissazione anticipata della restituzione sono presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana. I titoli vengono rilasciati immediatamente [9].
Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.
Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:
[Si omettono le diciture in lingua straniera].
- Restituzione valida per ~ t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato) [10].
Il disposto del presente articolo si applica esclusivamente ai titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.
1. Entro le ore 14 di ogni venerdì, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione [11]:
a) le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentate dal martedì al giovedì conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 [12];
b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione dal venerdì al giovedì precedenti, distinguendo in maniera precisa tra i titoli con fissazione anticipata della restituzione e quelli che non comportano una fissazione anticipata della restituzione [13];
c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente, come pure gli importi delle relative restituzioni [14].
2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a) e, in caso d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere indicato [15]:
- il quantitativo per qualità e tipo di condizionamento;
- la ripartizione secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- se del caso il tasso della restituzione applicabile [16];
- l'importo totale in ecu della restituzione, per categoria di prodotti.
Queste informazioni devono essere indicate separatamente qualora i titoli siano rilasciati per operazioni di aiuto alimentare [17].
3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, i quantitativi e gli importi delle restituzioni relativi ai titoli d'esportazione non utilizzati, precisando la campagna di commercializzazione nel corso della quale il titolo è stato rilasciato [18].
4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione "nulla", vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato.
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3665/87 della Commissione e (CEE) 3719/88.
Il regolamento (CEE) n. 2041/75 è abrogato.
Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° novembre 1995 a norma dello stesso regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 1° novembre 1995.
ALLEGATO
Applicazione del regolamento (CE) n. 2543/95
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/C/4 - Settore dell'olio d'oliva
Domanda di titoli d'esportazione - Olio d'oliva
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Periodo: dal lunedì ... al mercoledì. |
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Destinatario: DG VI/C/4 - Telefax: (32-2) 296 60 09 / 296 12 27
- Parte A - Comunicazione settimanale: (compilare separatamente per ogni categoria)
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(ECU/100 kg) |
restituzioni prefissate |
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- Parte B - Comunicazione settimanale [19]
a) Titoli con fissazione anticipata della restituzione:
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Quantitativi totali per categoria |
Tasso della restituzione (ECU/100 kg) |
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rilasciati dal venerdì al giovedì |
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[1] In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, indicare la data di presentazione della domanda del titolo e la percentuale applicata. |
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b) Titoli che non comportano fissazione anticipata della restituzione
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Quantitativi totali per categoria rilasciati dal venerdì al |
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giovedì precedenti |
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- Parte C - Comunicazione settimanale [20]
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Quantitativi totali per categoria |
Restituzione prefissata |
Importo globale delle restituzioni |
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ritirati la settimana precedente |
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prefissate |
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- Parte D - Comunicazione mensile [21]
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Campagna di |
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restituzioni prefissate |
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[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2126/96.
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98 e abrogato dall'art. 1 del
[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[7] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[8] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[11] Alinea così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[14] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2126/96.
[15] Alinea così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[16] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[18] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2126/96 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 726/98.
[19] Parte così sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 726/98.
[20] Parte così sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 2126/96.
[21] Parte sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 2126/96 e così sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 726/98.