§ 14.5.459 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2305.
Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:29/12/2003
Numero:2305


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 14.5.459 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2305.

Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi.

(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dei negoziati commerciali che hanno avuto come esito gli accordi in forma di scambio di lettere con il Canada e gli Stati Uniti d'America, approvati rispettivamente dalle decisioni del Consiglio 2003/253/CE e 2003/254/CE, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione del frumento tenero di qualità media e bassa e dell'orzo istituendo contingenti d'importazione a decorrere dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente tariffario d'orzo da birra e un contingente tariffario d'orzo, che ha formato oggetto del regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 dispone l'apertura di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per l'importazione di orzo del codice NC 1003 00 proveniente dai paesi terzi e deroga al regolamento (CE) n. 1766/92. A seguito della modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92 da parte del regolamento (CE) n. 1104/2003 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali, il suddetto contingente tariffario ha acquisito un carattere definitivo. Pertanto il regolamento (CE) n. 2376/2002 non può più avere carattere derogatorio. A fini di chiarezza e di trasparenza occorre di conseguenza procedere all'abrogazione di tale regolamento e alla sua sostituzione con un nuovo regolamento.

     (3) A partire dal 1° maggio 2004 la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia diventano Stati membri dell'Unione europea. Dato che il contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate d'orzo è un contingente annuale con gare settimanali a partire dal 1° gennaio 2004, è possibile che esso sia esaurito o largamente utilizzato alla data prevista per l'adesione. Occorre pertanto stabilire, soltanto per il 2004, disposizioni specifiche che consentano ai nuovi Stati membri di utilizzare tali contingenti.

     (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

     (5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

     (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

     (7) Ai fini di un'efficace gestione del contingente è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/ 2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

     (8) È inoltre necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/ 2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso.

     (9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.

     (10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     1. È aperto un contingente tariffario per l’importazione di 306 215 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00, recante il numero d’ordine 09 4126.

     2. Il contingente tariffario è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Il dazio all’importazione nell’ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

     Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore al quantitativo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

 

          Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ogni importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 3.

     1. Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

     Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo del periodo considerato. Il richiedente può presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato. [2]

     2. L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione. Le comunicazioni si effettuano anche se nello Stato membro non è stata presentata alcuna domanda. Questa informazione è comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

     Se lo Stato membro non invia alla Commissione la notifica delle domande entro i termini prescritti, la Commissione considera che nessuna domanda sia stata presentata nello Stato membro di cui trattasi. [3]

     3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio dell’anno e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. [4]

     4. Fatto salvo il paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Il giorno del rilascio dei titoli le autorità competenti notificano mediante fax alla Commissione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno. [5]

 

          Art. 4.

     I titoli d'importazione sono validi per un periodo di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno del rilascio. La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 5.

     In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

 

          Art. 6.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

 

          Art. 7.

     La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regolamento (CE) n. 2305/2003; [6]

     b) nella casella 24 la dicitura «16 EUR/tonnellata».

 

          Art. 8.

     In deroga all'articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

 

          Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è abrogato.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 970/2006.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 970/2006.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 970/2006.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 970/2006.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 970/2006.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 17 del regolamento (CE) n. 777/2004.