§ 1.6.1135 – Regolamento 29 settembre 2003, n. 1784.
Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/09/2003
Numero:1784


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:
Art. 2.      Per i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 3.      Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto [...]
Art. 4.      1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 101.31 EUR/t.
Art. 5.      1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le [...]
Art. 6.      Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne:
Art. 7.      1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure speciali d'intervento. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più [...]
Art. 8.      1. Potrà essere concessa una restituzione alla produzione per amidi e fecole ottenuti da granoturco, grano o patate e per certi derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.
Art. 9.      1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Può tuttavia essere [...]
Art. 10.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.
Art. 11.      1. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo [...]
Art. 12.      1. I contingenti tariffari per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro [...]
Art. 13.      1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i [...]
Art. 14.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.
Art. 15.      1. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 la restituzione applicabile a norma [...]
Art. 16.      Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di [...]
Art. 17.      Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di [...]
Art. 18.      Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli [...]
Art. 19.      1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la [...]
Art. 20.      1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le [...]
Art. 21.      1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato [...]
Art. 22.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 23.      Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente [...]
Art. 24.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali.
Art. 25.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato: «il comitato».
Art. 26.      Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.
Art. 27.      Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Art. 28.      Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù [...]
Art. 29.      Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, simultaneamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 131 del trattato.
Art. 30.      1. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.
Art. 31.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1135 – Regolamento 29 settembre 2003, n. 1784.

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

(G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

     (2) La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati dal trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è stato più volte modificato in maniera sostanziale. Data la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 dev'essere presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno facciano meno affidamento su prezzi garantiti. È quindi opportuno dimezzare le maggiorazioni mensili per migliorare la fluidità del mercato.

     (5) L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala dovrebbe essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.

     (6) Gli organismi d'intervento dovrebbero, in circostanze particolari, poter adottare le misure d'intervento appropriate. Perché possa essere mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, è opportuno che tali circostanze particolari vengano vagliate e che le misure appropriate vengano determinate a livello comunitario.

     (7) Considerata la speciale situazione di mercato per amidi e fecole ottenuti da cereali e da patate potrebbe essere necessario prevedere restituzioni alla produzione di natura tale che i prodotti di base utilizzati da questa industria possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi comuni.

     (8) La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.

     (9) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di cereali con i paesi terzi occorrerebbe prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

     (10) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.

     (11) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, purché sussistano determinati presupposti.

     (12) Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.

     (13) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura, dovrebbe essere in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione dovrebbe essere soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.

     (14) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione sia in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni all'esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione dovrebbe essere versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

     (15) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni all'esportazione nei limiti disponibili dovrebbe effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di derogare alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione all'esportazione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.

     (16) Nella misura necessaria al buon funzionamento di questo regime di scambi, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo.

     (17) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.

     (18) Tenuto conto dell'influenza del prezzo dei mercati mondiali sul prezzo interno, è opportuno disporre adeguate misure volte a mantenere stabile il mercato interno.

     (19) Il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni potrebbe essere messo a repentaglio dalla concessione di aiuti nazionali. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati considerata.

     (20) L'evoluzione continua del mercato comunitario nel settore dei cereali esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.

     (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (22) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.

     (23) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (24) L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.

     (25) La transizione dalla disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capitolo I

Disposizioni introduttive

 

Art. 1.

     L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

 

 

Codice NC 

Descrizione

 

 

 

a) 

0709 90 60 

Granturco dolce, fresco o refrigerato

 

0712 90 19 

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

 

1001 90 91 

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

 

1001 90 99 

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

 

1002 00 00 

Segala

 

1003 00 

Orzo

 

1004 00 

Avena

 

1005 10 90 

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

 

1005 90 00 

Granturco non destinato alla semina

 

1007 00 90 

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

 

1008 

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b) 

1001 10 

Frumento duro

c) 

1101 00 00 

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

1102 10 00 

Farina di segala

 

1103 11 

Semole e semolini di frumento (grano) 

 

1107 

Malto, anche torrefatto

d) 

 

I prodotti elencati nell'allegato I

 

     Art. 2.

     Per i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi.

 

Capitolo II

Mercato interno

 

     Art. 4.

     1. Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 101.31 EUR/t.

     Il prezzo d'intervento per il granoturco e il sorgo in maggio resta valido per luglio, agosto e settembre dello stesso anno.

     2. Il prezzo d'intervento si riferisce alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Esso è valido per tutti i centri d'intervento della Comunità designati per i singoli cereali.

     3. Il prezzo d'intervento sarà soggetto ad aumenti mensili secondo la tabella dell'allegato II.

     4. I prezzi fissati nel presente regolamento possono essere modificati in base all'andamento della produzione e dei mercati secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 5.

     1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

     2. Gli acquisti possono essere effettuati solamente nei seguenti periodi d'intervento:

     a) dal 1° agosto al 30 aprile nel caso della Grecia, della Spagna, dell'Italia e del Portogallo;

     b) dal 1° dicembre al 30 giugno nel caso della Svezia;

     c) dal 1° novembre al 31 maggio nel caso degli altri Stati membri.

     Qualora il periodo d'intervento in Svezia dovesse comportare uno sviamento dei prodotti di cui al paragrafo 1 dagli altri Stati membri verso la Svezia, verranno adottate norme specifiche che consentano di correggere la situazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     3. Gli acquisti sono effettuati in base al prezzo d'intervento, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione o di una detrazione in funzione della qualità.

 

     Art. 6.

     Le modalità di applicazione degli articoli 4 e 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne:

     a) la designazione dei centri d'intervento;

     b) la caratteristiche minime, in particolare in materia di qualità e quantità, richieste per ciascun cereale affinché esso possa fruire dell'intervento;

     c) le tabelle delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili all'intervento;

     d) le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento;

     e) le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento.

 

     Art. 7.

     1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, possono essere adottate misure speciali d'intervento. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

     2. La natura e l'applicazione delle misure speciali d'intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 8.

     1. Potrà essere concessa una restituzione alla produzione per amidi e fecole ottenuti da granoturco, grano o patate e per certi derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.

     In mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, potrà essere concessa una restituzione alla produzione per gli amidi e fecole ottenuti in Finlandia e Svezia da orzo e avena, fintantoché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:

     a) 50.000 tonnellate in Finlandia;

     b) 10.000 tonnellate in Svezia.

     Un elenco delle merci di cui al primo paragrafo è elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente.

     3. Sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo e l'ammontare delle suddette restituzioni è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

Capitolo III

Scambi con i paesi terzi

 

     Art. 9.

     1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. Può tuttavia essere prevista una deroga per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali.

     Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli da 12 a 17.

     I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che i prodotti sono importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'importazione o l'esportazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

Sezione 1

Disposizioni applicabili all'importazione

 

     Art. 10.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

     2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità), 1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

     3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Tali modalità specificano in particolare:

     a) i requisiti minimi per il frumento tenero di alta qualità;

     b) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

     c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione il dazio che sarà applicato.

 

     Art. 11.

     1. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione di uno o più di questi prodotti all'aliquota del dazio previsto all'articolo 10 è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 4 del presente articolo, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite») possono essere assoggettate ad un dazio addizionale all'importazione.

     Se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite» ), può essere imposto anche un dazio addizionale all'importazione.

     3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione a norma del paragrafo 2, primo comma, sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita di cui trattasi.

     I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare di prodotti ai quali possono essere applicati dazi all'importazione addizionali.

 

     Art. 12.

     1. I contingenti tariffari per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     2. La gestione dei contingenti tariffari può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

     a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

     b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo);

     c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «operatori tradizionali/nuovi arrivati») .

     Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.

     3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso, comprendono:

     a) disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

     b) il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a);

     c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

     Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2.000.000 di tonnellate di granturco e di 300.000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500.000 tonnellate di granturco, tali modalità comportano inoltre le necessarie disposizioni relative alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi d'intervento degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

 

Sezione 2

Disposizioni applicabili all'esportazione

 

     Art. 13.

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti in appresso indicati sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione:

     a) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati come tali;

     b) i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III.

     La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui alla lettera b) non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

     2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione all'esportazione, è fissato il metodo:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza operare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

     b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

     c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione all'esportazione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario. Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Le restituzioni possono essere fissate:

     a) periodicamente;

     b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato.

     Le restituzioni all'esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

 

     Art. 14.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 e esportati come tali, la restituzione all'esportazione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

     2. L'importo della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data, a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso, b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

     Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso.

     3. L'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere esteso ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura.

     4. È possibile derogare ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 15.

     1. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 1 la restituzione applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento, e se del caso, delle sue variazioni.

     2. Un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

     3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicati in tutto o in parte ai prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1, nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato III. In tal caso, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

     4. In caso di esportazione, durante i primi tre mesi della campagna, di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione nell'ultimo mese della campagna precedente.

 

     Art. 16.

     Nella misura necessaria per tener conto delle specificità di elaborazione di talune bevande spiritose ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e la procedura di verifica possono essere adattati a tale situazione specifica.

 

     Art. 17.

     Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento, applicabili ai prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'agricoltura, la scadenza di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

 

     Art. 18.

     Le modalità di applicazione della presente sezione, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui all'articolo 16, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Per la modifica dell'allegato III si segue la medesima procedura.

 

Sezione 3

Disposizioni comuni

 

     Art. 19.

     1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo:

     a) per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti elencati nelle lettere c) e d) di detto articolo e

     b) in casi particolari, per i prodotti elencati nell'articolo 1, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di merci elencate nell'allegato III.

     2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se la situazione di cui sopra si presenta straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro una settimana dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

     Se il Consiglio non delibera entro tre mesi dalla data in cui la decisione della Commissione gli è stata deferita, quest'ultima si considera abrogata.

 

     Art. 20.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 21.

     1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate. In situazioni di grave emergenza esse possono assumere la veste di misure di salvaguardia.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 22.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

     4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

 

Capitolo IV

Disposizioni generali

 

     Art. 23.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai cereali.

     Le modalità di determinazione dei dati necessari nonché della loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, in seguito denominato: «il comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 26.

     Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 27.

     Le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Tali misure possono derogare a talune parti del presente regolamento, ma soltanto per quanto strettamente necessario e soltanto per tale periodo.

 

     Art. 28.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

 

     Art. 29.

     Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, simultaneamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati negli articoli 33 e 131 del trattato.

 

Capitolo V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 30.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

     2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 31.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

Prodotti di cui all'articolo 1, lettera d)

 

 

 

Codice CN

Denominazione

 

 

 

 

0714 

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

ex 1102 

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20 

- Farina di granturco

1102 90 

- altra:

1102 90 10 

- - di orzo

1102 90 30 

- - di avena

1102 90 90 

- - altre

ex 1103 

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex 1104 

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106 20 

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

ex 1108 

Amidi e fecole; inulina:

 

- Amidi e fecole:

1108 11 00 

- - Amido di frumento (grano)

1108 12 00 

- - Amido di granturco

1108 13 00 

- - Patate da fecola

1108 14 00 

- - Fecola di manioca

ex 1108 19 

- - altri amidi e fecole:

1108 19 90 

- - - altri

1109 00 00 

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1702 

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

ex 1702 30 

- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:

 

- - altri:

 

- - - altri:

1702 30 91 

- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 99 

- - - - altri

ex 1702 40 

- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 90 

- - altri

ex 1702 90 

- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:

1702 90 50 

- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

 

- - zuccheri e melassi caramellati:

 

- - - altri:

1702 90 75 

- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 90 79 

- - - - altri

2106 

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

ex 2106 90 

- altri:

 

- - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

- - - altri:

2106 90 55 

- - - - di glucosio o di maltodestrina

ex 2302 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex 2303 

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 10 

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 30 00 

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

ex 2306 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 70 00 

- di germi di granturco

ex 2308 

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 40 

- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

2309 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10 

- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 11

- - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo 

2309 10 13

di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40

2309 10 31

90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [1], esclusi gli alimenti e le

2309 10 33

preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari

2309 10 51

 

2309 10 53

 

ex 2309 90 

- altri:

2309 90 20 

- - prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

 

- - altri, comprese le premiscele:

2309 90 31

- - - altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o 

2309 90 33

sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci

2309 90 41

1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari [1], esclusi gli alimenti

2309 90 43

e le preparazioni contenenti in peso 50% o più di prodotti lattiero-caseari

2309 90 51

 

2309 90 53

 

 

 

 

[1] Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.

 

 

 

ALLEGATO II

 

Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento di cui articolo 4, paragrafo 3

 

(euro/t)

Luglio 

-

Agosto 

-

Settembre 

-

Ottobre 

-

Novembre 

0,46

Dicembre 

0,92

Gennaio 

1,38

Febbraio 

1,84

Marzo 

2,30

Aprile 

2,76

Maggio 

3,22

Giugno 

3,22

 

 

ALLEGATO III

 

I prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b)e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

Codice NC

Descrizione

 

 

 

 

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: 

0403 10

- Iogurt: 

da 0403 10 51 a 0403 10 99

- - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

0403 90

- altri: 

da 0403 90 71 a 0403 90 99

- - aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao

ex 0710

Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati: 

0710 40 00

- Granturco dolce

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 

0711 90 30

- Granturco dolce

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40% in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: 

1901 10 00

- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

- altri: 

da 1901 90 11 a 1901 90 19

- - Estratti di malto

 

- - altri: 

1901 90 99

- - - altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze)oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: 

 

- Paste alimentari non cotte, ne farcite o altrimenti preparate: 

1902 11 00

- - contenenti uova

1902 19

- - altre

ex 1902 20

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 

 

- - altre: 

1902 20 91

- - - cotte

1902 20 99

- - - altre

1902 30

- altre paste alimentari

1902 40

- Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes» ); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: 

 

- altri: 

2001 90 30

- - Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)

2001 90 40

- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% 

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 

 

- Patate: 

 

- - altre: 

2004 10 91

- - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi

 

- altri ortaggi e miscugli di ortaggi: 

2004 90 10

- - Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 

 

- Patate: 

2005 20 10

- - sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

- Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: 

 

- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19: 

 

- - altri: 

 

- - - senza aggiunta di alcole: 

 

- - - - senza aggiunta di zuccheri: 

2008 99 85

- - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var.saccharata )

2008 99 91

- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% 

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 

 

- - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: 

2101 12 98

- - - altre

2101 20

- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: 

2101 20 98

- - - altri

2101 30

- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 

 

- - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: 

2101 30 19

- - - altri

 

- - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: 

2101 30 99

- - - altri

ex 2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002; lieviti in polvere preparati: 

 

- Lieviti vivi

2102 10 31 e 2102 10 39

- - Lieviti da panificazione

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 

 

- altre: 

2106 90 10

- - Preparazioni dette «fondute» 

 

- - altre: 

2106 90 92

- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno del 5% di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

- - - altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: 

 

- Whisky: 

da 2208 30 32 a 2208 30 88

- - altri, diversi da quello detto «Bourbon» 

2208 50

- Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

2208 60

- Vodka

2208 70

- Liquori

 

- altri: 

 

- - altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: 

 

- - - inferiore o uguale a 2 litri: 

2208 90 41

- - - - Ouzo

 

- - - - altre: 

 

- - - - - Acquaviti: 

 

- - - - - - altre: 

2208 90 52

- - - - - - - Korn

2208 90 54

- - - - - - - Tequila

2208 90 56

- - - - - - - altre

2208 90 69

- - - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

- - - superiore a 2 litri: 

 

- - - - Acquaviti: 

2208 90 75

- - - - - Tequila

2208 90 77

- - - - - altre

2208 90 78

- - - - altre bevande contenenti alcole di distillazione

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche)a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: 

 

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: 

 

- - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: 

 

- - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: 

 

- - - - altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0, 5% vol): 

3302 10 29

- - - - - altre

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati, colle; enzimi: 

3505

Destrine ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

ex 3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: 

3809 10

- a base di sostanze amilacee

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 1766/92

Presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, primo trattino

Articolo 6, lettera a)

Articolo 5, secondo trattino

Articolo 6, lettera b)

Articolo 5, terzo trattino

Articolo 6, lettera c)

Articolo 5, quarto trattino

Articolo 6, lettera d)

Articolo 5, quinto trattino

Articolo 6, lettera e)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafi 3 e 4

Articolo 12, paragrafi 3 e 4

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 13, paragrafo 8, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 8, secondo e terzo comma

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 8, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 16

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 17

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 18

Articolo 14, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 21, prima frase

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 21, seconda frase

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 24

Articolo 26

-

Articolo 27

-

Articolo 28

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 31

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato III

Allegato C

Allegato IV

Allegato D

Allegato II

 


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1154/2005.