§ 14.5.194 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2335.
Regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione che completa il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:23/12/2002
Numero:2335


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.194 - Regolamento 23 dicembre 2002, n. 2335.

Regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione che completa il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per i pomodori originari del Marocco.

(G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 747/2001 ha aperto i contingenti tariffari previsti per l'importazione nella Comunità di pomodori freschi dal Marocco nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, e ha fissato le modalità di gestione dei contingenti tariffari.

     (2) Con la decisione 2002/958/CE del 28 novembre 2002 il Consiglio ha approvato un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, in appresso denominato «l'accordo». L'accordo prevede, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 maggio 2003, l'aumento del volume di un contingente tariffario esistente ai sensi del regolamento (CE) n. 747/2001 e l'apertura di un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco.

     (3) È opportuno completare il regolamento (CE) n. 747/2001 per mettere in atto, a decorrere dal 1° novembre 2002, le disposizioni previste dall'accordo.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 marzo 2003, il volume del contingente tariffario comunitario avente il numero d'ordine 09.1190, applicabile alle importazioni nella Comunità di pomodori freschi o refrigerati del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco, a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001, è aumentato di 6 000 tonnellate.

 

          Art. 2.

     1. Se le importazioni comunitarie complessive di pomodori originari del Marocco non hanno superato 156 676 tonnellate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, la Commissione apre il contingente tariffario seguente:

 

Numero d'ordine

Codice NC

Denominazione dei prodotti

Durata del contingente

Volume del contingente (in t)

Dazio applicabile al contingente

09.1191

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.4.2003 al 31.5.2003

12 081

(1) (2)

 

(1) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità consolidate nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è ridotto a zero se il prezzo d'entrata è pari o superiore a 461 EUR/ tonnellata, che corrisponde al prezzo d'entrata convenuto tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata suddetto. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(2) Esenzione anche dal dazio ad valorem nell'ambito del contingente tariffario avente il numero d'ordine 09.1116 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 747/2001.

 

     2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 vengono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/2001.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.