§ 20.4.339 - Decisione 28 novembre 2002, n. 958.
Decisione n. 2002/958/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:28/11/2002
Numero:958


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.4.339 - Decisione 28 novembre 2002, n. 958.

Decisione n. 2002/958/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro.

(G.U.C.E. 10 dicembre 2002, n. L 333).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, (in prosieguo: accordo di associazione) in vigore dal 1° marzo 2000, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Regno del Marocco per concludere un nuovo accordo agricolo che prenda il posto dell'accordo esistente che si trasformerebbe in protocolli aggiuntivi all'accordo di associazione. L'articolo 2 del protocollo n. 1 dello stesso accordo di associazione prevede l'applicazione, ai pomodori originari del Marocco, di un prezzo di entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati allo stesso articolo 2 nonché dell'articolo 3 di tale protocollo.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2264/2001 del Consiglio, del 21 novembre 2001, che stabilisce talune concessioni autonome e transitorie sotto forma di contingenti tariffari comunitari applicabili all'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco prevede misure transitorie, per il periodo dal 1° novembre 2001 al 31 maggio 2002, per quanto riguarda i pomodori.

     (3) In attesa della conclusione della trattativa di rinegoziato globale dei protocolli agricoli, la Comunità e il Marocco si sono consultati, nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione, per evitare eventuali turbative sui mercati comunitari dei pomodori e permettere lo svolgimento delle esportazioni tradizionali dal Marocco alla Comunità.

     (4) Tali consultazioni sono sfociate in un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco, riprodotto in allegato alla presente decisione, che prevede una deroga temporanea al protocollo n. 1 dell'accordo d'associazione, in base alla quale sono adottate disposizioni analoghe a quelle previste dal regolamento (CE) n. 2264/2001 per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003.

     (5) L'accordo in forma di scambio di lettere prevede anche che la Comunità si riserva di annullare le concessioni accordate qualora i negoziati in corso a norma dell'articolo 18 dell'accordo di associazione tra la Comunità ed il Regno del Marocco non siano stati portati a termine entro il 31 dicembre 2002.

     (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei, le misure necessarie per l'attuazione delle misure convenute nell'accordo in forma di scambio di lettere possono essere adottate dalla Commissione.

     (7) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere negoziato tra la Comunità e il Regno del Marocco,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per quanto riguarda le importazioni di pomodori originari del Marocco nella Comunità, al protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è approvato a nome della Comunità.

     Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

 

     tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco,alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,da un lato,e il Regno del Marocco, dall'altro

 

A. Lettera della Comunità europea

 

     Bruxelles, il 29.11.2002

     Signor …,

     Mi pregio di riferirmi ai negoziati in corso nel quadro dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e alle consultazioni avviate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra le autorità marocchine e i servizi della Commissione delle Comunità europee in merito al regime di importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco.

     Tali consultazioni mirano a riesaminare la situazione al fine di stabilire il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     In attesa della conclusione della trattativa di rinegoziato globale dei protocolli agricoli n. 1 e n. 3 dell'accordo di associazione e per evitare eventuali turbative sui mercati comunitari dei pomodori e permettere lo svolgimento delle esportazioni tradizionali di tali prodotti dal Marocco alla Comunità, sono state convenute le seguenti disposizioni, esclusivamente per la campagna dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003 e fatta salva l'interpretazione data dalle parti al disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo n. 1:

     1) Per evitare turbative dei mercati comunitari dei pomodori, il Marocco si impegna a fare in modo che le sue esportazioni complessive nel corso del periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003 non superino i quantitativi convenuti.

     2) I quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo di associazione, sono aumentati, per la campagna 2002/03, come segue:

     Novembre 2002: 4 000 tonnellate

     Dicembre 2002: 2 000 tonnellate

     Aprile 2003: 7 500 tonnellate

     Maggio 2003: 4 581 tonnellate.

     Le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3 del protocollo n. 1 dell'accordo agricolo si applicano, mutatis mutandis, ai quantitativi di cui sopra. Il prezzo di entrata convenzionale, a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, è fissato a 461 EUR per tonnellata.

     3) Il contingente per i mesi di aprile e maggio 2003 sarà aperto unicamente a condizione che, nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, le importazioni complessive di pomodori originari del Marocco nella Comunità non abbiano superato il quantitativo di 1566 76 tonnellate.

     4) Le delegazioni convengono che l'esame a norma dell'articolo 18 dell'accordo di associazione includa l'adozione di un regime chiaro e attendibile per le importazioni di pomodori marocchini nella Comunità. L'entrata in vigore di tale regime determina l'annullamento delle deroghe previste dal presente accordo.

     5) Nel frattempo saranno portate avanti le trattative di rinegoziato globale dei protocolli agricoli n. 1 e n. 3 allo scopo di adottare il nuovo regime che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Comunità e il Marocco si riservano di annullare le disposizioni oggetto del presente accordo qualora i negoziati in corso in virtù dell'articolo 18 dell'accordo di associazione tra la Comunità e il Regno del Marocco non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2002.

     Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

     Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

     Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più viva considerazione.

 

B. Lettera del governo del Marocco

 

     Bruxelles, il 29.11.2002

     Signor …,

     Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

     «Mi pregio di riferirmi ai negoziati in corso nel quadro dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e alle consultazioni avviate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra le autorità marocchine e i servizi della Commissione delle Comunità europee in merito al regime di importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco.

     Tali consultazioni mirano a riesaminare la situazione al fine di stabilire il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     In attesa della conclusione della trattativa di rinegoziato globale dei protocolli agricoli n. 1 e n. 3 dell'accordo di associazione e per evitare eventuali turbative sui mercati comunitari dei pomodori e permettere lo svolgimento delle esportazioni tradizionali di tali prodotti dal Marocco alla Comunità, sono state convenute le seguenti disposizioni, esclusivamente per la campagna dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003 e fatta salva l'interpretazione data dalle parti al disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo n. 1:

     1) Per evitare turbative dei mercati comunitari dei pomodori, il Marocco si impegna a fare in modo che le sue esportazioni complessive nel corso del periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003 non superino i quantitativi convenuti.

     2) I quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del protocollo agricolo n. 1 dell'accordo agricolo, sono aumentati, per la campagna 2002/03, come segue:

     Novembre 2002: 4 000 tonnellate

     Dicembre 2002: 2 000 tonnellate

     Aprile 2003: 7 500 tonnellate

     Maggio 2003: 4 581 tonnellate.

     Le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3 del protocollo n. 1 dell'accordo di associazione si applicano, mutatis mutandis, ai quantitativi di cui sopra. Il prezzo di entrata convenzionale, a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, è fissato a 461 EUR per tonnellata.

     3) Il contingente per i mesi di aprile e maggio 2003 sarà aperto unicamente a condizione che, nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, le importazioni complessive di pomodori originari del Marocco nella Comunità non abbiano superato il quantitativo di 1566 76 tonnellate.

     4) Le delegazioni convengono che l'esame a norma dell'articolo 18 dell'accordo di associazione includa l'adozione di un regime chiaro e attendibile per le importazioni di pomodori marocchini nella Comunità. L'entrata in vigore di tale regime determina l'annullamento delle deroghe previste dal presente accordo.

     5) Nel frattempo saranno portate avanti le trattative di rinegoziato globale dei protocolli agricoli n. 1 e n. 3 allo scopo di adottare il nuovo regime che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Comunità e il Marocco si riservano di annullare le disposizioni oggetto del presente accordo qualora i negoziati in corso in virtù dell'articolo 18 dell'accordo di associazione tra la Comunità e il Regno del Marocco non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2002.

     Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

     Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

 

     Mi pregio confermarLe che il Regno del Marocco è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

     Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più viva considerazione.