§ 14.3.125 – Regolamento 26 ottobre 2004, n. 1864.
Regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:26/10/2004
Numero:1864


Sommario
Art.  1.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Categorie di importatori.
Art.  4. Presentazione di titoli di importazione.
Art.  5. Domande di titolo e titoli.
Art.  6. Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori.
Art.  7. Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori
Art.  8. Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori.
Art.  9. Comunicazione delle domande di titolo.
Art.  10. Rilascio dei titoli.
Art.  11. Ritiro delle domande di titolo.
Art.  12. Informazione sul grado di utilizzazione dei contingenti.
Art.  13. Comunicazione dei titoli non utilizzati.
Art.  14. Impegni internazionali.
Art.  15. Modifica dei titoli.
Art.  16. Sanzioni applicabili agli importatori.
Art.  17. Cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Art.  18. Misure transitorie per il 2005 e il 2006.
Art.  19. Abrogazione.
Art.  20. Entrata in vigore.


§ 14.3.125 – Regolamento 26 ottobre 2004, n. 1864. [1]

Regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi.

(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell’ambito dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30.

     (2) Le condizioni per la gestione di tali contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del citato regolamento appare necessario modificare alcune delle condizioni in vigore per semplificare e chiarire il regime. Per chiarezza è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2125/95 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (3) Per garantire una transizione quanto più possibile armoniosa tra i due regimi, è opportuno confermare alcune modalità di applicazione previste dal regolamento (CE) n. 2125/95 e mantenere i calendari tradizionali di importazione.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli freschi e trasformati, in particolare per determinate conserve di funghi del genere Agaricus.

     (5) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, approvato con la decisione 2003/18/CE del Consiglio, ha istituito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di talune conserve di funghi del genere Agaricus originarie della Romania.

     (6) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, approvato con la decisione 2003/286/CE del Consiglio, ha istituito il regime applicabile all'importazione nella Comunità di talune conserve di funghi del genere Agaricus originarie della Bulgaria.

     (7) Fatto salvo l’esito dei negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT (1994) e per mantenere le correnti di scambio tradizionali e garantire nel contempo che il mercato comunitario rimanga aperto a nuovi paesi terzi fornitori, è opportuno che il quantitativo di conserve di funghi del genere Agaricus da importare nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari tenga conto delle preferenze previste dagli accordi europei con la Bulgaria e la Romania. A tal fine occorre differenziare chiaramente i quantitativi da assegnare a paesi terzi diversi dalla Bulgaria e dalla Romania. Tenendo conto dell'utilizzazione, negli ultimi anni, della riserva istituita dal regolamento (CE) n. 2125/95 è opportuno integrarla nel quantitativo assegnato alla Cina in modo da evitare ogni interruzione degli scambi con questo paese fornitore.

     (8) È opportuno prevedere le disposizioni che permettano una ripartizione efficace del contingente tariffario comunitario per le conserve di funghi in un dato anno. Per evitare ogni interruzione degli scambi comunitari con i paesi terzi è opportuno basare tali disposizioni sui dati disponibili al termine del primo semestre di un dato anno.

     (9) È opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune. Tali modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri. Tali disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (10) È opportuno garantire la continuità e l'adeguatezza dell'approvvigionamento del mercato comunitario in conserve di funghi a prezzi stabili, evitando turbative non necessarie del mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori comunitari. A tal fine è opportuno incoraggiare una maggiore competitività tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

     (11) Nell'interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di conserve di funghi, come pure nell'interesse dei nuovi importatori che si presentano sul mercato e ai quali occorre dare l’opportunità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di conserve di funghi nell'ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È quindi opportuno stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo statuto dei richiedenti e all'utilizzazione dei titoli rilasciati.

     (12) Appare appropriato procedere ad una ripartizione tra gli importatori di queste due categorie basata sui quantitativi importati e non sui titoli rilasciati. Tuttavia, l'esperienza maturata in svariati anni di attuazione dell'attuale regime permette di concludere che è inutile mantenere una ripartizione del contingente tra importatori tradizionali e nuovi importatori nel caso della Bulgaria e della Romania, in quanto la domanda comunitaria di conserve di funghi provenienti da tali paesi rimane ben al di sotto dei quantitativi contingentali.

     (13) Occorre prevedere alcune restrizioni per le domande di titoli di importazione di conserve di funghi originarie di paesi terzi diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, presentate da ciascuna categoria di importatori. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la competitività tra gli importatori, ma anche per dare l'opportunità ad ogni importatore che eserciti un'attività commerciale reale sul mercato degli ortofrutticoli di difendere la propria legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

     (14) Per migliorare e semplificare la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno adottare disposizioni precise riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di titolo e il rilascio dei titoli stessi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

     (15) Al fine di alleviare l’onere amministrativo a carico degli importatori, le domande di titolo devono essere presentate unicamente nello Stato membro in cui l’importatore è registrato.

     (16) Occorre inoltre adottare misure per evitare il rischio di presentazione di domande a scopo speculativo che potrebbero tradursi in un'utilizzazione incompleta del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per tonnellata (peso netto sgocciolato) di prodotto oggetto di una domanda di titolo di importazione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. È opportuno che la cauzione sia di entità sufficientemente elevata da scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti esercitano una reale attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il criterio oggettivo più indicato per fissare il livello della cauzione è costituito dal limite del 2% della media del dazio addizionale applicabile alle importazioni nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus spp. che rientrano attualmente nei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

     (17) Per permettere agli importatori di seguire la domanda sul mercato delle conserve di funghi e reagire prontamente alle variazioni delle condizioni mercato è opportuno dare loro la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di ritirare la domanda di titolo presentata qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore al quantitativo inizialmente richiesto.

     (18) Per garantire l'utilizzazione corretta dei contingenti, è opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali i titoli di importazione rilasciati dalle autorità competenti non sono stati utilizzati dagli importatori. È opportuno che i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli tengano conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori.

     (19) Per la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno disporre che all’atto della presentazione della domanda di titolo alle autorità competenti dello Stato membro gli importatori la corredino di una dichiarazione con la quale prendono atto delle restrizioni previste dal presente regolamento e si impegnano a rispettarle. Per prevenire abusi, è opportuno lasciare agli Stati membri un margine discrezionale per imporre sanzioni agli importatori che presentano alle autorità competenti domande e/o dichiarazioni false, fuorvianti o inesatte.

     (20) Occorre adottare misure transitorie per permettere agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») di beneficiare del presente regolamento.

     (21) Per il 2005 e il 2006 è opportuno adottare disposizioni che permettano di distinguere tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, da un lato e, d'altro lato, gli importatori tradizionali e i nuovi importatori dei nuovi Stati membri.

     (22) Il regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia prevede alcune misure transitorie applicabili nel 2004, che saranno prive di oggetto dopo il 31 dicembre 2004. Occorre quindi abrogare tale regolamento a partire dal 1° gennaio 2005.

     (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

Art. 1. [2]

     1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito “conserve di funghi”). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo rispettivo di applicazione.

     2. L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30.

     Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania e della Bulgaria.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     1) «nuovi Stati membri»: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

     2) «altri paesi»: paesi terzi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria e dalla Romania;

     3) «autorità competenti»: l'organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

     4) «quantitativo di riferimento»: il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi originari della Cina e/o di altri paesi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti. Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie dei nuovi Stati membri o della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

 

     Art. 3. Categorie di importatori.

     1. Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

     a) di aver ottenuto titoli di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento in ciascuno dei tre anni civili precedenti;

     b) di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

     c) di aver inoltre importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità, nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

     2. Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti. Il rispetto di queste condizioni è attestato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da qualsiasi altra prova accettata dallo Stato membro e dalle prove delle importazioni e/o esportazioni.

 

     Art. 4. Presentazione di titoli di importazione.

     Le importazioni nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione, in appresso «titolo», rilasciato conformemente al presente regolamento.

 

     Art. 5. Domande di titolo e titoli.

     1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

     2. Il titolo è valido dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 31 dicembre dell’anno di cui trattasi. [3]

     3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 40 euro per tonnellata (peso netto sgocciolato).

     4. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

     5. Nella casella 24 dei titoli figura una delle diciture elencate nell'allegato II.

     6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

     7. Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     8. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A questo scopo, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».

 

     Art. 6. Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori.

     1. Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi, a norma dell'allegato I, è così ripartito:

     a) 95 % agli importatori tradizionali;

     b) 5 % ai nuovi importatori.

     2. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, qualora una categoria di importatori non esaurisca il quantitativo assegnatole, il quantitativo residuo è assegnato all’altra categoria. [4]

     3. Il quantitativo totale assegnato alla Bulgaria e il quantitativo totale assegnato alla Romania, a norma dell'allegato I, è ripartito senza distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori.

     4. Per le importazioni originarie della Cina e degli altri paesi, nella casella 20 della domanda di titolo occorre specificare «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

 

     Art. 7. Restrizioni applicabili alle domande di titoli dei vari importatori [5]

     1. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento.

     2. Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina e/o degli altri paesi presentate da un nuovo importatore non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % della somma dei contingenti tariffari assegnati alla Cina e agli altri paesi, a norma dell’allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 8. Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori.

     1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dagli importatori.

     La domanda di titolo è presentata unicamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è registrato.

     A corredo della loro domanda di titolo, gli importatori, e in particolare gli importatori tradizionali, forniscono le informazioni necessarie per consentire alle competenti autorità degli Stati membri di verificare, con loro soddisfazione, che sussistono e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3.

     I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.

     2. Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi di gennaio. [6]

     3. Gli importatori corredano le domande di titolo di una dichiarazione in cui attestano di conoscere e di rispettare le restrizioni di cui all'articolo 7.

     Le dichiarazioni sono firmate dall'importatore che ne attesta in tal modo la veridicità.

 

     Art. 9. Comunicazione delle domande di titolo. [7]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione.

     Le comunicazioni sono ripartite per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e per origine. Per le importazioni originarie della Cina o di altri paesi terzi, esse indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto chiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

     Le comunicazioni sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.

 

     Art. 10. Rilascio dei titoli.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all'articolo 9, fatto salvo il paragrafo 2.

     2. Se si constata che i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa mediante regolamento un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di cui trattasi.

     In tal caso le autorità competenti dello Stato membro rilasciano i titoli il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma. [8]

 

     Art. 11. Ritiro delle domande di titolo.

     Se in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, il quantitativo per il quale viene rilasciato un titolo è inferiore al quantitativo per il quale aveva presentato domanda, l'importatore può chiedere alle autorità competenti di ritirare la domanda di titolo entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. In caso di ritiro della domanda, l'intera cauzione è immediatamente svincolata.

 

     Art. 12. Informazione sul grado di utilizzazione dei contingenti.

     La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, a tempo debito e secondo modalità appropriate, del grado di utilizzazione dei contingenti.

 

     Art. 13. Comunicazione dei titoli non utilizzati.

     Non appena ne siano a conoscenza, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali gli importatori non hanno utilizzato i titoli d'importazione rilasciati dalle rispettive autorità competenti. I quantitativi per i quali vengono rilasciati i titoli tengono conto delle domande di titolo ritirate dagli importatori a norma dell'articolo 11.

     Le comunicazioni di cui al primo comma sono trasmesse con mezzi elettronici utilizzando il modulo a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione.

 

     Art. 14. Impegni internazionali.

     1. Le conserve di funghi originarie della Bulgaria e della Romania sono immesse in libera pratica nella Comunità conformemente ai rispettivi protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei conclusi con tali due paesi.

     2. L'entrata e l'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina sono soggette alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     3. Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine delle conserve di funghi originarie della Cina sono elencate nell'allegato III.

 

     Art. 15. Modifica dei titoli.

     1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo è stato rilasciato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il nuovo codice NC richiesto figuri nell'articolo 1, paragrafo 1;

     b) la domanda sia presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata di quest'ultimo e di ogni altro estratto rilasciato.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha rilasciato il titolo originale lo conserva insieme ad ogni altro estratto e rilascia un titolo sostitutivo insieme, eventualmente, ad uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

     3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:

     a) sono rilasciati per un quantitativo di prodotto pari o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al titolo o all'estratto sostituito;

     b) recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del titolo o dell'estratto sostituito;

     c) recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati del nuovo prodotto considerato;

     d) recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

     e) recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul titolo o sull'estratto sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

     4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione, mediante comunicazione elettronica, di ogni sostituzione di titolo emessa.

 

     Art. 16. Sanzioni applicabili agli importatori.

     1. Qualora si constati che le domande e/o dichiarazioni presentate da un importatore alle autorità competenti di uno Stato membro sono false, fuorvianti o imprecise, salvo casi di errore palese, dette autorità escludono tale importatore dal beneficio del regime dei titoli di importazione per il periodo successivo di presentazione delle domande di cui all’articolo 8, paragrafo 2. [9]

     2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali complementari per la presentazione di domande di titolo alle autorità competenti e disporre l'imposizione di sanzioni, proporzionate alla gravità delle irregolarità, agli importatori registrati ai fini dell’IVA sul loro territorio.

 

     Art. 17. Cooperazione amministrativa tra Stati membri.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 18. Misure transitorie per il 2005 e il 2006.

     In deroga all'articolo 3, per il 2005 e il 2006 ed esclusivamente nei nuovi Stati membri si applicano le seguenti definizioni:

     1) per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare che:

     a) hanno importato conserve di funghi da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, in almeno due dei tre anni civili precedenti;

     b) hanno inoltre importato e/o esportato, nell'anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

     c) le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;

     d) la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera b) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     2) per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi del punto 1), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, in grado di comprovare che:

     a) hanno importato e/o esportato, in ciascuno dei due anni civili precedenti, da origini diverse dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

     b) le importazioni di cui alla lettera a) hanno avuto luogo nel nuovo Stato membro in cui sono stabiliti;

     c) la destinazione delle esportazioni di cui alla lettera a) è diversa dai nuovi Stati membri o dalla Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     Il regolamento (CE) n. 2125/95 e il regolamento (CE) n. 359/2004 sono abrogati con decorrenza degli effetti dal 1 gennaio 2005.

     I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I [10]

Volume, numero d’ordine e periodo di applicazione dei contingenti

di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

 

Paese di origine

Numero d’ordine

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Bulgaria

09.4725

2 887,5 (*)

Romania

09.4726

500

Cina

09.4157

23 750

Altri paesi

09.4158

3 290

 

(*) A partire dal 1° gennaio 2006, il contingente assegnato alla Bulgaria aumenterà di 275 tonnellate su base annua.

 

 

ALLEGATO II

 

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 5

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — in italiano: Dazio: …% — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

 

 

ALLEGATO III

 

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

 

     — General Administration of Quality Supervision,

     — Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

 

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

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Henan

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Xinjiang

Xiamen

 

Hunan

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 1979/2006, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1857/2005 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[8] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.

[10] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1995/2005.