§ 14.5.543 – Regolamento 27 febbraio 2004, n. 359.
Regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/02/2004
Numero:359


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 14.5.543 – Regolamento 27 febbraio 2004, n. 359. [1]

Regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Occorre stabilire misure transitorie che consentano agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (qui di seguito definiti «i nuovi Stati membri») di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus.

     (2) Devono essere presi provvedimenti per l'anno 2004 per garantire che, dalla data di adesione, sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 e importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri.

     (3) Per garantire l'uso corretto dei contingenti e consentire agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri di richiedere quantità sufficienti durante l'anno 2004, occorre adottare provvedimenti per l'anno 2004 per adeguare le quantità che possono essere oggetto di richieste di licenza presentate dagli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento:

     1) per «attuali Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

     2) per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

 

     Art. 2.

     In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95, per l'anno 2004 ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori che possono dimostrare:

     a) di avere importato, da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 in almeno due dei tre anni civili precedenti al 2004;

     b) di avere inoltre importato e/o esportato durante l'anno 2003 almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio.

     Le importazioni devono essere state effettuate nel nuovo Stato membro in cui l'importatore in questione ha la propria residenza o sede principale e le esportazioni devono essere state effettuate in paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri.

 

     Art. 3.

     In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95, per l'anno 2004, ed esclusivamente per i nuovi Stati membri, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi dagli importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento che sono operatori, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni, che possono dimostrare di avere importato, da paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri, e/o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, come indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, in ciascuno dei due anni civili precedenti al 2004.

     Le importazioni devono essere state effettuate nel nuovo Stato membro in cui l'importatore in questione ha la propria residenza o sede principale e le esportazioni devono essere state effettuate in paesi diversi dai nuovi Stati membri o dagli attuali Stati membri.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate nel maggio 2004 dagli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri non possono riguardare una quantità superiore al 65 % della quantità media annua di importazioni nello Stato membro in questione in provenienza da paesi diversi dagli attuali Stati membri, la Polonia, la Bulgaria e la Romania nei tre anni civili precedenti.

     2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate nel maggio 2004 dai nuovi importatori dei nuovi Stati membri non possono riguardare una quantità superiore all'8 % della quantità assegnata ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 1864/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.