§ 20.7.17 - Regolamento 9 settembre 1998, n. 1918.
Regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:09/09/1998
Numero:1918


Sommario
Art. 1.      1. Per i prodotti indicati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni [...]
Art. 2.      1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92% per i prodotti elencati all'allegato e importati ai sensi del presente regolamento
Art. 3.      1. Per i prodotti che beneficiano di una diminuzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98, [...]
Art. 4.      1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per [...]
Art. 5.      L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle [...]
Art. 6.      1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95
Art. 7.      Il regolamento (CE) n. 589/96 è abrogato
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° [...]


§ 20.7.17 - Regolamento 9 settembre 1998, n. 1918. [1]

Regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e abroga il regolamento

(CE) n. 589/96.

(G.U.C.E. 10 settembre 1998, n. L 250).

 

     Art. 1.

     1. Per i prodotti indicati nell'allegato originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, espressi in tonnellate di carne disossata.

I quantitativi annui dei vari paesi indicati in appresso recano i seguenti numeri d'ordine: il contingente del Botswana 09.4052, quello del Kenia 09.4054, quello del Madagascar 09.4051, quello dello Swaziland 09.4053, quello dello Zimbabwe 09.0455 e quello della Namibia 09.4056.

     2. Per l'imputazione sui quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98, 100 kg di carne disossata equivalgono a:

     - 130 kg di carne non disossata,

     - 260 kg di animali vivi della specie bovina,

     - 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

 

     Art. 2.

     1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti del 92% per i prodotti elencati all'allegato e importati ai sensi del presente regolamento.

     2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

 

     Art. 3.

     1. Per i prodotti che beneficiano di una diminuzione dell'importo specifico dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1706/98, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

     a) alla voce «note» e nella casella 20, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

     - Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 1706/98 y (CE) n° 1918/98

     - AVS-produkt - forordninger (EF) nr. 1706/98 og (EF) nr. 1918/98

     - AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 1706/98 und (EG) Nr. 1918/98

     - [2]

     - ACP product - Regulations (EC) No 1706/98 and (EC) No 1918/98

     - Produit ACP - règlements (CE) n° 1706/98 et (CE) n° 1918/98

     - Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE) n. 1918/98

     - ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en (EG) nr. 1918/98

     - Produto ACP - Regulamentos (CE) nº 1706/98 e (CE) nº 1918/98

     - AKT-tuote - asetukset (EY) No. 1706/98 ja (EY) No. 1918/98

     - AVS-produkt - foerordningarna (EG) nr. 1706/98 och (EG) nr. 1918/98;

     b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario; il titolo vincola ad importare dallo Stato in questione;

     c) nella casella 17, oltre al numero degli animali, il relativo peso vivo.

     2. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ricevibili entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Dette comunicazioni devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC.

     4. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri devono notificarlo alla Commissione, via telex o telecopiatrice, entro il termine di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 4.

     1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti dei titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

     2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

 

     Art. 5.

     L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

 

     Art. 6.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

     2. I titoli d'importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del loro effettivo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Nessun titolo è comunque valido dopo il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.

     3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

 

     Art. 7.

     Il regolamento (CE) n. 589/96 è abrogato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Prodotti di cui all'articolo 3 del

regolamento (CE) n. 1706/98

Codice NC

 

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 10 95

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 90 41

0210 90 90

1602 50 10

1602 90 61

 

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art.8 del regolamento (CE) n. 2247/2003.

[2] Si omette la dicitura in lingua greca.