Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 15/10/2002 |
Numero: | 1835 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.1.30 - Regolamento 15 ottobre 2002, n. 1835.
Regolamento (CE) n. 1835/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1901/2000 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.
(G.U.C.E. 16 ottobre 2002, n. L 278).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Per taluni Stati membri può rendersi necessario procedere alla rilevazione di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione della nomenclatura combinata su base obbligatoria, ottenendo così un'informazione statistica più completa sui settori di interesse nazionale.
(4) L'introduzione di una siffatta flessibilità permette di soddisfare le esigenze specifiche espresse a livello nazionale, senza che sia necessario rifletterle sistematicamente a livello della nomenclatura combinata. Una misura di questo tipo permette di alleviare globalmente l'onere gravante sugli operatori intracomunitari, circoscrivendo l'obbligo statistico al livello nazionale e dispensandone gli operatori degli altri Stati membri.
(5) È opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di realizzare una siffatta rilevazione o meno e di determinarne, eventualmente, le modalità di applicazione.
(6) Il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 47 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.