Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 31/10/2001 |
Numero: | 2150 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato II al regolamento (CE) n. 1901/2000 è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.3.43 - Regolamento 31 ottobre 2001, n. 2150.
Regolamento (CE) n. 2150/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta.
(G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.
(2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.
(3) Ai sensi del
(4) In base al
(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato II al
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Allegato
(Omissis)