§ 14.3.43 - Regolamento 31 ottobre 2001, n. 2150.
Regolamento (CE) n. 2150/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000 per quanto riguarda la semplificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.3 strumenti doganali
Data:31/10/2001
Numero:2150


Sommario
Art. 1.      L'allegato II al regolamento (CE) n. 1901/2000 è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.3.43 - Regolamento 31 ottobre 2001, n. 2150.

Regolamento (CE) n. 2150/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta.

(G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare gli articoli 23, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.

     (2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.

     (3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, tra le unità di quantità la massa netta, espressa in chilogrammi, è l'indicatore principale e, in linea di principio, va indicata per ciascuna specie di merce. Per taluni prodotti, non è tuttavia l'elemento di misura più appropriato. Di conseguenza, è opportuno in questi casi dispensare gli obbligati all'informazione dall'indicare la massa netta.

     (4) In base al regolamento (CE) n. 1901/2000, è già stato elaborato un elenco di prodotti per i quali i fornitori delle informazioni sono dispensati dall'indicare la massa netta. Tale elenco deve essere adeguato per tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata e, nei limiti del possibile, essere completato da altre merci. Occorre modificare il suddetto regolamento in conformità.

     (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato II al regolamento (CE) n. 1901/2000 è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)