§ 3.1.113 – Regolamento 7 settembre 2000, n. 1901.
Regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:07/09/2000
Numero:1901


Sommario
Art. 1.     
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15.
Art.  16.
Art.  17.
Art.  18.
Art.  19.
Art.  20.
Art.  21.
Art.  22.
Art.  23.
Art.  24.
Art.  25.
Art.  26.
Art.  27.
Art.  28.
Art.  29.
Art.  30.
Art.  31.
Art.  32.
Art.  33.
Art.  34.
Art.  35.
Art.  36.
Art.  37.
Art.  38.
Art.  39.
Art.  40.
Art.  41.
Art.  42.
Art.  43.
Art.  44.
Art.  45.
Art.  46.
Art.  47.
Art.  48.
Art.  49.
Art.  50.


§ 3.1.113 – Regolamento 7 settembre 2000, n. 1901. [1]

Regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri.

(G.U.U.E. 8 settembre 2000, n. L 228).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/2000, in particolare l'articolo 30,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/98, è stato modificato più volte e in modo sostanziale.

     (2) I regolamenti (CEE) n. 2256/92, (CE) n. 1125/94 e (CE) n. 2820/94 della Commissione che fissano disposizioni supplementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, relativi in particolare alle soglie statistiche, ai termini di trasmissione dei risultati e alla soglia per transazione nel quadro della statistica del commercio tra gli Stati membri.

     (3) In occasione di nuove modifiche del regolamento (CEE) n. 3046/92, è opportuno procedere a una rielaborazione della normativa in materia, per facilitare il compito delle imprese e delle amministrazioni ad essa interessate.

     (4) Ai fini della statistica del commercio tra Stati membri, il campo d'applicazione del sistema Intrastat va delimitato con precisione rispetto alle merci da includere e da escludere.

     (5) Occorre determinare il momento a partire dal quale l'operatore intracomunitario è tenuto ad adempiere in pratica i suoi obblighi d'informazione. Va altresì definita l'entità degli obblighi del terzo, al quale il fornitore dell'informazione statistica trasferisce eventualmente il relativo onere.

     (6) In vista di una gestione efficace dei registri degli operatori intracomunitari, è necessario specificare talune regole che i servizi interessati sono tenuti a rispettare.

     (7) Un elemento chiave del sistema Intrastat consiste nell'utilizzare informazioni sull'IVA riguardanti le transazioni intracomunitarie per consentire un controllo della completezza delle statistiche. È opportuno precisare, in modo restrittivo, le informazioni che possono essere trasmesse tra i servizi incaricati negli Stati membri di applicare la legislazione sull'IVA e quelli incaricati di elaborare statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

     (8) Occorre alleggerire il più possibile l'onere degli operatori intracomunitari, dispensandoli dagli obblighi statistici o semplificando questi ultimi. Tale sgravio va limitato solo dai requisiti per ottenere una qualità statistica soddisfacente, della quale è perciò opportuno stabilire in comune i criteri. Ogni Stato membro deve disporre di strumenti in grado di garantire tale qualità, tenuto conto della propria struttura economica e commerciale.

     (9) È necessario specificare le modalità di calcolo delle soglie applicabili a taluni dati. Per quanto concerne il regime statistico, che occorre distinguere tale informazione dal regime eventualmente utilizzato nel quadro della dichiarazione statistica e fiscale.

     (10) Malgrado l'esistenza di soglie statistiche, sussiste l'obbligo di fornire informazioni da parte di soggetti i quali, pur realizzando molti scambi di scarso valore, devono darne comunicazione in modo estremamente dettagliato, il che rappresenta un onere eccessivo rispetto all'utilità delle informazioni ottenute. Va dunque introdotto un alleggerimento.

     (11) È necessario stabilire l'elenco delle merci da escludere dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni.

     (12) Occorre completare la definizione dei dati da dichiarare, nonché le modalità di dichiarazione.

     (13) Che tra le unità di quantità, l'indicatore principale è la massa netta, espressa in chilogrammi e che, in linea di principio, va specificata per ciascun genere di merce. Per taluni prodotti, essa non è tuttavia l'elemento di misura più appropriato e pertanto è opportuno in questi casi dispensare il fornitore dell'informazione dall'indicarla.

     (14) I movimenti particolari di merci possono rappresentare una parte non trascurabile delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri. L'assenza di disposizioni armonizzate sul piano comunitario nuoce alla comparabilità delle statistiche tra Stati membri. È opportuno, ove possibile, migliorare l'armonizzazione della regolamentazione statistica nel settore dei movimenti particolari conformandosi alle raccomandazioni internazionali in materia.

     (15) È opportuno, ai fini dell'elaborazione regolare e in tempi ragionevoli di statistiche comunitarie del commercio tra Stati membri, che gli Stati membri trasmettano i loro risultati secondo un calendario uniforme. Occorre distinguere tra i risultati globali e quelli dettagliati, da una parte, per rispondere al meglio ai bisogni degli utenti e, dall'altra, per tener conto dei vincoli imposti dalla raccolta e dallo spoglio dei dati.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO 1

GENERALITÀ

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio tra Stati membri, la Comunità e i suoi Stati membri applicano il regolamento (CEE) n. 3330/91, denominato in seguito «regolamento di base», secondo disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il sistema Intrastat si applica ai prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, qualunque siano la forma ed il contenuto del documento che li accompagna, quando circolano tra i territori degli Stati membri.

 

     Art. 3.

     1. Il sistema Intrastat non si applica:

     a) alle merci collocate oppure ottenute sotto il regime doganale del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o quello della trasformazione sotto dogana;

     b) alle merci che circolano fra parti del territorio statistico della Comunità di cui almeno una non è parte del territorio della Comunità a norma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio.

     Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle merci suddette ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, da 8 a 20, 24 (paragrafi 1, 2 — escluso il 3o capoverso — 3 e 4) e degli articoli 28, 29, 30 e 47.

     2. Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi alle merci di cui al paragrafo 1, in base alle procedure doganali applicabili a tali merci.

     3. In mancanza dell'esemplare statistico del documento amministrativo unico contenente i dati di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, gli uffici doganali trasmettono agli uffici statistici competenti, almeno una volta al mese, un elenco periodico degli stessi dati per genere di merci, secondo le modalità convenute tra detti uffici.

 

CAPITOLO 2

FORNITORI DELL'INFORMAZIONE E REGISTRI

 

     Art. 4.

     1. Diviene fornitore dell'informazione, a norma dell'articolo 20, punto 5, del regolamento di base, qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua per la prima volta un'operazione intracomunitaria, o alla spedizione o all'arrivo.

     2. Il fornitore dell'informazione di cui al paragrafo 1 comunica i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie tramite le dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base, a partire dal mese del superamento della soglia di assimilazione, conformemente alle disposizioni relative alla soglia applicabile.

     3. Qualora il numero di partita IVA di un fornitore dell'informazione sia modificato in seguito ad un passaggio di proprietà, ad un cambiamento di nome, di residenza, di status giuridico o simili che non incida in modo significativo sulle operazioni intracomunitarie, la norma di cui al paragrafo 1 non si applica a detto fornitore in occasione del cambiamento. Questi resta quindi soggetto agli obblighi statistici preesistenti al cambiamento.

 

     Art. 5.

     1. Il terzo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base è denominato in seguito «terzo dichiarante».

     2. Il terzo dichiarante fornisce ai servizi nazionali competenti:

     a) conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, le informazioni necessarie:

     — alla propria identificazione,

     — all'identificazione di ogni fornitore dell'informazione che gli abbia trasferito il relativo onere;

     b) per ogni obbligato all'informazione, i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione del medesimo.

 

     Art. 6.

     1. Le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario, a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, sono le seguenti:

     — cognome e nome o ragione sociale,

     — indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale,

     — numero di partita IVA, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

     I servizi statistici di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base possono tuttavia rinunciare ad una o più informazioni oppure, in base a norme da essi definite, dispensare gli operatori intracomunitari dal fornirle.

     Negli Stati membri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, le informazioni necessarie all'identificazione di un operatore intracomunitario sono fornite ai precitati servizi statistici dall'amministrazione fiscale di cui al suddetto articolo non appena essa ne dispone, salvo accordo contrario tra i servizi interessati.

     2. L'elenco dei dati minimi da rilevare nel registro degli operatori intracomunitari, a norma dell'articolo 10 del regolamento di base, comprende, per ogni operatore intracomunitario, i dati seguenti:

     a) anno e mese di iscrizione al registro;

     b) le informazioni necessarie alla sua identificazione, come stabilito dal paragrafo 1;

     c) specificazione, secondo il caso, della qualità di fornitore dell'informazione o terzo dichiarante, alla spedizione o alla destinazione;

     d) nel caso di un fornitore dell'informazione, per ogni mese e flusso, il valore totale delle sue operazioni intracomunitarie, nonché il valore di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; tuttavia, questi dati non vanno rilevati se il controllo delle informazioni statistiche tramite l'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nonché il funzionamento delle soglie statistiche citate all'articolo 28 di detto regolamento sono organizzati esternamente alla gestione del registro degli operatori intracomunitari.

     I servizi nazionali competenti hanno la facoltà di rilevare, secondo le proprie esigenze, altri dati nel registro.

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base, può essere considerata come eccezione giustificata il caso in cui l'onere dell'informazione non sia assunto, per determinate operazioni, dall'entità giuridica rappresentata dall'operatore ma da un elemento costitutivo di tale entità, come una succursale, un'unità d'attività economica oppure un'unità locale.

 

     Art. 8.

     1. Negli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, l'amministrazione fiscale competente indica gli operatori intracomunitari che, in seguito a scissione, fusione o cessazione d'attività occorse durante il periodo in considerazione, non figureranno più nei suddetti elenchi.

     2. La fornitura, da parte dei servizi di uno Stato membro preposti all'applicazione delle norme sull'IVA ai servizi competenti in tale Stato membro per l'elaborazione delle statistiche sugli scambi di beni, delle informazioni di natura fiscale di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base si limita alle informazioni che il soggetto all'IVA è tenuto a fornire in ottemperanza all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE.

 

     Art. 9.

     1. Il fornitore dell'informazione trasmette i dati richiesti dal regolamento di base e in applicazione di quest'ultimo:

     a) in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore;

     b) direttamente ai servizi nazionali competenti oppure per mezzo degli uffici di rilevazione da essi istituiti a tale scopo o ad altri fini statistici o amministrativi;

     c) per un determinato periodo di riferimento, a sua scelta:

     — in una dichiarazione unica, entro un termine che i servizi nazionali competenti stabiliscono nelle loro istruzioni ai fornitori dell'informazione,

     — oppure in varie dichiarazioni parziali; in tal caso i servizi nazionali competenti possono esigere che frequenza e termini di trasmissione siano con essi convenuti, fermo restando il termine fissato in applicazione del primo trattino per la trasmissione dell'ultima dichiarazione parziale.

     2. In deroga al paragrafo 1, il fornitore che beneficia della dispensa in forza della soglia di assimilazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, è soggetto, per la trasmissione dell'informazione, esclusivamente alle norme dell'amministrazione fiscale competente.

     3. In virtù dell'articolo 34 del regolamento di base, le disposizioni del presente articolo sulla periodicità della dichiarazione non pregiudicano la convenzione che, in caso di trasmissione elettronica dell'informazione, preveda la fornitura dei dati in tempo reale.

     4. In deroga al paragrafo 1, negli Stati membri in cui la dichiarazione statistica periodica non è distinta dalla dichiarazione fiscale periodica, le disposizioni applicabili alla trasmissione della dichiarazione statistica sono stabilite nel quadro della disciplina fiscale comunitaria o nazionale.

 

CAPITOLO 3

SOGLIE STATISTICHE ED ESCLUSIONI

 

Sezione 1

Funzionamento generale delle soglie

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri stabiliscono annualmente le soglie di assimilazione o di semplificazione di cui all'articolo 28 del regolamento di base. Gli Stati membri stabiliscono le soglie in modo tale da soddisfare i requisiti qualitativi determinati dal presente capitolo e da sfruttare appieno, nel contempo, le possibilità di sgravio per gli operatori intracomunitari.

 

     Art. 11.

     A norma del presente regolamento si intende per:

     a) «errore»: lo scarto fra i risultati ottenuti senza applicare le soglie di cui all'articolo 10 e i risultati ottenuti applicando tali soglie; qualora sia stata esperita una procedura di correzione dei risultati ottenuti applicando le soglie, l'errore si calcola in relazione ai risultati sottoposti a correzione;

     b) «valore totale»: ai fini dell'adeguamento delle soglie, il valore delle spedizioni o degli arrivi registrati durante un periodo di dodici mesi dagli operatori intracomunitari, ad eccezione di coloro che beneficiano della dispensa di cui all'articolo 5 del regolamento di base;

     c) «tasso di copertura»: rispetto ad un dato valore totale, la parte in valore delle spedizioni o degli arrivi registrati dagli operatori intracomunitari che oltrepassano le soglie di assimilazione.

 

     Art. 12.

     1. Le soglie di assimilazione fissate dagli Stati membri soddisfano i seguenti requisiti qualitativi:

     a) Risultati per merci

     Ogni Stato membro garantisce che, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata le quali rappresentino individualmente almeno lo 0,005 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %.

     Tuttavia, ogni Stato membro ha la facoltà di elevare il suddetto requisito qualitativo fino a che, per il 90 % di tutte le sottovoci a otto cifre della nomenclatura combinata le quali rappresentino individualmente almeno lo 0,001 del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, l'errore relativo ai valori annui non superi il 5 %.

     b) Risultati per paese partner

     Ogni Stato membro garantisce che l'errore relativo ai valori annui dei suoi risultati per paese controparte, esclusi i paesi che rappresentino meno del 3 % del valore totale delle sue spedizioni o dei suoi arrivi, non superi l'1 %.

     2. Se la quota di uno Stato membro nel valore totale delle spedizioni o degli arrivi della Comunità sia inferiore al 3 %, lo Stato membro in questione ha la facoltà di derogare ai requisiti qualitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), primo comma. In tal caso, le percentuali 90 e 0,005 sono sostituite, rispettivamente, da 70 e 0,01.

     3. Per soddisfare i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri basano il calcolo delle loro soglie sui risultati del commercio con gli altri Stati membri relativi a periodi di dodici mesi precedenti l'introduzione delle soglie.

     Per gli Stati membri che, disponendo di informazioni incomplete, non sono in grado di effettuare il calcolo, le soglie di assimilazione saranno stabilite ad un livello che non potrà essere inferiore alla più bassa, né superiore alla più elevata tra le soglie stabilite dagli altri Stati membri. Tuttavia, questa disposizione non è vincolante per gli Stati membri che beneficiano della deroga di cui al paragrafo 2.

     4. Possono essere adottate misure opportune su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento di base, qualora l'applicazione delle soglie calcolate in conformità alle disposizioni del presente articolo conduca, per determinati gruppi di merci, a risultati che, mutatis mutandis, non soddisfano i requisiti qualitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 e le soglie stesse non possano essere abbassate se non riducendo lo sgravio garantito dall'articolo 10 agli operatori intracomunitari.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri possono stabilire le soglie di semplificazione, ai fini della loro introduzione:

     — a livelli superiori a 100 000 EUR, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, purché garantiscano che almeno il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi è coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base,

     — se beneficiano della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a livelli inferiori a 100 000 EUR, conformemente all'articolo 28, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, nella misura necessaria a garantire che il 95 % del valore totale delle spedizioni o degli arrivi sia coperto da dichiarazioni periodiche contenenti tutti i dati da comunicare conformemente all'articolo 23 del regolamento di base.

     2. Il fornitore dell'informazione, interessato dalla semplificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, dichiara le dieci sottovoci della nomenclatura combinata più importanti in valore per il periodo coperto dalla dichiarazione. Per i prodotti residui, va usato il codice 9950 00 00.

 

     Art. 14.

     1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di assimilazione, i requisiti qualitativi determinati dall'articolo 12 sono ritenuti soddisfatti se il tasso di copertura è mantenuto al livello al quale si trovava al momento dell'introduzione delle soglie.

     2. Per accertarsi che la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta, gli Stati membri sono unicamente tenuti a:

     a) fondare il calcolo delle soglie per l'anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati del loro commercio con gli altri Stati membri disponibili e riguardanti un periodo di dodici mesi e

     b) stabilire le soglie a un livello che consenta di raggiungere, per il periodo così determinato, il tasso di copertura del periodo sui cui risultati essi hanno fondato il calcolo delle soglie per l'anno in corso.

     Gli Stati membri che applicano un altro metodo per soddisfare tale condizione ne informano la Commissione.

     3. Gli Stati membri possono ridurre il tasso di copertura, purché i requisiti qualitativi di cui all'articolo 12 restino soddisfatti.

     4. Gli Stati membri effettuano ogni anno il calcolo per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Essi sono tenuti ad applicare l'adeguamento quando esso implica una variazione di almeno il 10 % del valore delle soglie dell'anno in corso.

 

     Art. 15.

     1. Ai fini dell'adeguamento delle soglie di semplificazione, gli Stati membri che le stabiliscono:

     — a livelli superiori agli importi determinati dall'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento di base, sono tenuti a soddisfare la condizione prescritta dall'articolo 13, paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento,

     — a livelli inferiori ai suddetti importi, poiché beneficiano della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, sono tenuti a rispettare il limite stabilito dall'articolo 13, secondo trattino, dello stesso.

     2. Per accertarsi che la condizione di cui all'articolo 13, secondo trattino, sia soddisfatta, o che il limite di cui all'articolo 13, secondo trattino, sia rispettato, gli Stati membri effettuano il calcolo per l'adeguamento delle soglie di semplificazione secondo il metodo previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, per l'adeguamento delle soglie di assimilazione. Gli Stati membri che seguono un altro metodo informano la Commissione.

 

     Art. 16.

     L'informazione relativa all'adeguamento delle soglie di assimilazione e di semplificazione è resa pubblica entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento stesso.

 

     Art. 17.

     1. I fornitori dell'informazione sono esonerati dai loro obblighi nei limiti consentiti dall'applicazione delle soglie di assimilazione e di semplificazione stabilite per un determinato anno se, nel corso dell'anno precedente, non hanno oltrepassato tali soglie.

     2. Per ciascuna soglia statistica le disposizioni stabilite vigono durante l'intero anno.

     Tuttavia, se nel corso dell'anno il valore delle operazioni intracomunitarie effettuate dal fornitore dell'informazione oltrepassa la soglia applicata, questi è tenuto a comunicare i dati relativi alle sue operazioni intracomunitarie a partire dal mese in cui è stata oltrepassata la soglia, conformemente alle disposizioni relative alla soglia indi applicabile. Quando tale disposizione implica la trasmissione delle dichiarazioni periodiche di cui all'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri fissano il termine di trasmissione in conformità della loro organizzazione amministrativa.

 

     Art. 18.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'informazione relativa alle soglie da essi calcolate almeno due settimane prima di renderla pubblica. Su richiesta della Commissione, essi trasmettono altresì i dati necessari alla valutazione di tali soglie, sia per il periodo in base al quale essi hanno effettuato il calcolo, sia per un determinato anno civile.

 

Sezione 2

Soglie specifiche ed esclusioni

 

     Art. 19.

     Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, gli Stati membri fissano delle soglie in valore, separatamente per gli arrivi e le spedizioni, in modo che almeno il 95 % dei fornitori dell'informazione sia esonerato dalla fornitura dei seguenti dati: «valore statistico», «condizioni di consegna», «forma di trasporto» e «regime statistico».

     Riguardo al «valore statistico», gli Stati membri fanno sì che la copertura delle spedizioni o degli arrivi raggiunga almeno il 70 % del commercio. Il limite del 95 % dei fornitori dell'informazione può essere ridotto fino al 90 % se il tasso di copertura del 70 % non è raggiunto.

     Gli Stati membri calcolano le soglie sulla base degli ultimi risultati dei loro scambi con gli altri Stati membri disponibili e riguardanti un periodo di dodici mesi.

     L'informazione relativa all'introduzione di tali soglie è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2000.

     Gli Stati membri possono adattare le loro soglie ogni anno civile, purché siano soddisfatte le condizioni che figurano nel presente articolo. In tal caso, l'informazione relativa all'adeguamento delle soglie è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento.

 

     Art. 20.

     1. Alle condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3, può essere applicata una soglia per transazione. Salvo quanto disposto dal paragrafo 2, tale soglia dà agli obbligati all'informazione la facoltà di raggruppare sotto una voce globale della nomenclatura combinata l'insieme delle transazioni inferiori a detta soglia; in tal caso, l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento di base è limitata alla fornitura dei seguenti dati:

     — all'arrivo, lo Stato membro di provenienza,

     — alla spedizione, lo Stato membro di destinazione,

     — il valore delle merci.

     La voce globale di cui al primo comma è identificata dal codice NC 9950 00 00.

     Ai fini del presente articolo, s'intende per «transazione» qualsiasi operazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

     La soglia per transazione è fissata a 100 EUR.

     2. Nell'ambito del presente articolo, gli Stati membri possono rifiutare o limitare la facoltà di cui al paragrafo 1 qualora constatino una sproporzione tra gli obiettivi di alleggerimento dell'onere dichiarativo e di salvaguardia d'una sufficiente qualità dell'informazione statistica.

     3. Gli Stati membri possono esigere che il fornitore dell'informazione chieda preventivamente al servizio nazionale competente per l'elaborazione delle statistiche di scambi di beni tra Stati membri di poter beneficiare della facoltà di cui al paragrafo 1.

     4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono le informazioni utili al fine di valutare l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 21.

     Dall'elaborazione e, quindi, in virtù dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla rilevazione, sono esclusi i dati relativi alle merci figuranti nell'elenco contenuto nell'allegato 1.

 

CAPITOLO 4

DATI STATISTICI

 

     Art. 22. [2]

     Nel supporto dell'informazione, gli Stati membri il cui territorio statistico è descritto nella nomenclatura dei paesi adottata ogni anno a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, sono designati dai seguenti codici:

     Belgio BE o 017

     Repubblica ceca CZ o 061

     Danimarca DK o 008

     Germania DE o 004

     Estonia EE o 053

     Grecia GR o 009

     Spagna ES o 011

     Francia FR o 001

     Irlanda IE o 007

     Italia IT o 005

     Cipro CY o 600

     Lettonia LV o 054

     Lituania LT o 055

     Lussemburgo LU o 018

     Ungheria HU o 064

     Malta MT o 046

     Paesi Bassi NL o 003

     Austria AT o 038

     Polonia PL o 060

     Portogallo PT o 010

     Slovenia SI o 091

     Slovacchia SK o 063

     Finlandia FI o 032

     Svezia SE o 030

     Regno Unito GB o 006

 

     Art. 23.

     Per determinare la quantità delle merci da menzionare nel supporto dell'informazione, s'intende per:

     a) «massa netta»: la massa propria, indicata in chilogrammi, della merce priva di tutti gli imballaggi. L'indicazione della massa netta per le sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato 2 è però facoltativa per i fornitori dell'informazione [3];

     b) «unità supplementari»: unità di misura della quantità, diverse dalle unità di misura della massa, espresse in chilogrammi; vanno indicate secondo le norme della vigente versione della nomenclatura combinata in corrispondenza delle rispettive sottovoci, la cui lista è pubblicata nella prima parte «Disposizioni preliminari» di detta nomenclatura.

 

     Art. 24.

     1. Il valore delle merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base va indicato nel supporto dell'informazione statistica secondo le modalità definite ai paragrafi 2 e 3.

     2. Il valore delle merci da indicare nella casella «importo fatturato» del supporto dell'informazione statistica è il valore che costituisce la base imponibile da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, per i prodotti soggetti alle imposte di consumo, l'importo di tali imposte deve essere escluso dal valore delle merci.

     Se la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, il valore da indicare è quello corrispondente all'importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

     Per le operazioni di lavoro su ordinazione, il valore delle merci da indicare, in vista e a seguito di tali operazioni, corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

     3. Anche il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, va indicato nella casella prevista a tal fine nel supporto dell'informazione statistica dai fornitori dell'informazione, qualora l'ammontare annuo degli arrivi o delle spedizioni effettuati sia superiore ai limiti fissati da ogni Stato membro, a norma dell'articolo 19.

     4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare i fornitori dell'informazione dall'indicare il valore statistico delle merci.

     In tal caso, gli Stati membri interessati calcolano il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, per genere di merci.

     5. Il valore statistico si basa sul valore delle merci indicato dai fornitori dell'informazione, in applicazione del paragrafo 2. Esso comprende unicamente i costi accessori, quali i costi di trasporto e di assicurazione, relativi alla parte del tragitto che:

     — in caso di spedizione, si trova sul territorio statistico dello Stato membro di spedizione,

     — in caso di arrivo, si trova all'esterno del territorio statistico dello Stato membro di arrivo.

     6. Il valore delle merci definito ai paragrafi precedenti è espresso in valuta nazionale; il tasso di cambio da applicare è:

     — quello usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, quando essa viene stabilita,

     — in tutti gli altri casi, il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in mancanza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

     7. In conformità all'articolo 26 del regolamento di base, il valore delle merci che figura nei risultati da trasmettere alla Commissione è il valore statistico contemplato al paragrafo 5.

     8. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono le informazioni che consentono di valutare l'applicazione del paragrafo 3.

 

     Art. 25.

     1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

     a) «transazione»: qualsiasi atto, commerciale o no, implicante un movimento di merci che costituisce l'oggetto della statistica del commercio fra gli Stati membri;

     b) «natura della transazione»: le caratteristiche che distinguono le transazioni tra loro.

     2. Le transazioni si distinguono secondo la loro natura, conformemente all'elenco contenuto nell'allegato III.

     Nel supporto dell'informazione statistica, la natura della transazione è indicata dal numero di codice corrispondente alla categoria appropriata della colonna A del suddetto elenco.

     3. Nei limiti dell'elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere la rilevazione dei dati inerenti alla natura dell'operazione di transazione fino al livello di quella che praticano per gli scambi con i paesi terzi, sia che tali dati vengano rilevati in quest'ambito come dati sulla natura dell'operazione, sia che vengano rilevati come dati sul regime doganale.

 

     Art. 26.

     1. Per «paese d'origine» s'intende il paese da cui provengono le merci.

     Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

     Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

     2. Il paese d'origine è designato dal codice che gli è attribuito nella versione in vigore della nomenclatura dei paesi prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 del Consiglio.

 

     Art. 27.

     1. Per «regione d'origine» s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è sostituita da quella in cui si è svolta l'attività di commercializzazione oppure da quella da cui le merci sono state spedite.

     2. Per «regione di destinazione» s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è sostituita da quella in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione oppure da quella verso cui le merci sono spedite.

     3. Ogni Stato membro che fa uso della facoltà prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base elabora l'elenco delle regioni e stabilisce il codice, che non superi i due caratteri, in base al quale esse vanno indicate nel supporto dell'informazione.

 

     Art. 28.

     1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per «condizioni di consegna» le disposizioni del contratto di vendita relative agli obblighi rispettivi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale, di cui all'allegato IV.

     2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19 e dall'elenco di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono, nel supporto dell'informazione, la rilevazione delle condizioni di consegna e ne stabiliscono le modalità d'indicazione.

 

     Art. 29.

     1. Per «presunta forma di trasporto» s'intende, alla spedizione, la forma di trasporto determinata dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, la forma di trasporto determinata dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

     2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19, le forme di trasporto da indicare nel supporto dell'informazione statistica sono:

 

Codice

Denominazione

 

1

 

Trasporto marittimo

 

2

 

Trasporto ferroviario

 

3

 

Trasporto stradale

 

4

 

Trasporto aereo

 

5

 

Spedizioni postali

 

7

 

Installazioni fisse di trasporto

 

8

 

Trasporto per vie d'acqua

 

9

 

Propulsione propria

 

 

     Nel suddetto supporto, la forma di trasporto è designata dal numero di codice corrispondente.

 

     Art. 30.

     1. Per «regime statistico» s'intende la categoria di spedizioni o di arrivi che non è indicata in modo sufficiente né nella colonna A, né nella colonna B dell'elenco delle transazioni contenuto nell'allegato III.

     2. Nei limiti stabiliti dall'articolo 19, gli Stati membri prescrivono la rilevazione dei regimi statistici nel supporto dell'informazione e ne stabiliscono le modalità d'indicazione.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

CAPITOLO 1

DEFINIZIONE E GENERALITÀ

 

     Art. 31.

     1. I movimenti particolari di merci di cui all'articolo 33 del regolamento di base sono caratterizzati da particolarità significative per l'interpretazione dell'informazione, che riguardano, a seconda dei casi, il movimento in quanto tale, la natura delle merci, la transazione implicante un movimento di merci o l'obbligato all'informazione.

     2. I movimenti particolari di merci riguardano:

     a) gli impianti industriali;

     b) le navi e gli aeromobili, a norma del capitolo 3;

     c) i prodotti del mare;

     d) le provviste di bordo e di stiva;

     e) gli invii scaglionati;

     f) i beni militari;

     g) gli impianti in alto mare;

     h) i veicoli spaziali;

     i) le parti di veicoli e di aeromobili;

     j) i rifiuti.

     3. In mancanza di disposizioni contrarie nel presente regolamento o di disposizioni adottate in conformità dell'articolo 30 del regolamento di base, i movimenti particolari sono indicati secondo le disposizioni nazionali ad essi relative.

     4. Fatto salvo l'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo e utilizzano, se necessario, fonti d'informazione statistica diverse da quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3590/92 della Commissione.

 

CAPITOLO 2

IMPIANTI INDUSTRIALI

 

     Art. 32.

     1. Per «impianto industriale» s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali, qui di seguito denominati «le componenti», che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

     Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

     2. La registrazione statistica degli arrivi e delle spedizioni di impianti industriali può essere oggetto di una dichiarazione semplificata. Il beneficio di tale procedura semplificata è concesso, su loro richiesta, ai fornitori dell'informazione statistica, alle condizioni stabilite nel presente capitolo.

     3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto per gli impianti industriali il cui valore complessivo, per ciascuno di essi, sia superiore a 1,5 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati.

     Il valore complessivo di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori dei suoi componenti e dei valori delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma. Il valore di cui tener conto è l'importo fatturato della merce o, in sua assenza, l'importo che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

 

     Art. 33.

     1. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un capitolo determinato sono classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda il capitolo in questione, a meno che il servizio competente di cui all'articolo 35 non imponga di classificarli, nel capitolo 98, nelle sottovoce di raggruppamento appropriate al livello delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato o di applicare quanto disposto al paragrafo 2.

     Tuttavia, la procedura semplificata non preclude all'amministrazione competente di classificare in talune sottovoce NC, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, i componenti che in esse rientrano.

     2. Qualora il servizio competente di cui al paragrafo 1 ritenga il valore degli impianti industriali insufficiente per giustificare la registrazione nelle sottovoci di raggruppamento relative ai rispettivi capitoli di appartenenza, sono applicabili le sottovoci di raggruppamento specifiche, previste dalla nomenclatura combinata.

 

     Art. 34.

     I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le regole qui di seguito indicate, conformemente alla nomenclatura combinata:

     1) Il codice è composto da otto cifre.

     2) Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.

     3) La terza cifra, che caratterizza gli impianti industriali, è 8.

     4) La quarta cifra varia da 0 a 9, secondo l'attività economica principale dell'impianto industriale e conformemente alla seguente classificazione:

 

Codice

Attività economiche

 

0

 

Energia (compresa la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda)

 

1

 

Estrazione di minerali non energetici (compresa la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (compresa l'industria del vetro)

 

2

 

Siderurgia; industrie di trasformazione dei metalli (esclusa la costruzione di macchine e di attrezzature da trasporto)

 

3

 

Costruzione di macchine e di attrezzature da trasporto; meccanica di precisione

 

4

 

Industria chimica (compresa la produzione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche

 

5

 

Industria alimentare, delle bevande e del tabacco

 

6

 

Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e articoli d'abbigliamento

 

7

 

Industrie del legno e della carta (comprese la stampa e l'editoria); industrie manifatturiere non classificate altrove

 

8

 

Trasporti (ad eccezione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni

 

9

 

Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.

 

     5) La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata in cui rientra la sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, la quinta e la sesta cifra sono 9.

     6) Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano:

     — a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0,

     — a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.

     7) Il servizio competente di cui all'articolo 33, paragrafo 2, stabilisce la designazione e il numero di codice della nomenclatura combinata da utilizzare nel supporto dell'informazione statistica per identificare i componenti di un impianto industriale.

 

     Art. 35.

     1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo dopo averne ottenuto l'autorizzazione dal servizio competente per l'elaborazione delle statistiche del commercio tra Stati membri, secondo le modalità decise da ogni Stato membro nel quadro del presente capitolo.

     2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano oggetto di scambi a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per i flussi che lo riguardano.

 

CAPITOLO 3

NAVI E AEROMOBILI

 

     Art. 36.

     Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

     a) «navi»: le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;

     b) «aeromobili»: gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati a essere utilizzati da una compagnia di navigazione aerea, ovvero ad uso militare;

     c) «proprietà di una nave o di un aeromobile»: il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;

     d) «Stato membro controparte»:

     — all'arrivo, lo Stato membro di costruzione, se la nave o l'aeromobile sono nuovi e sono stati costruiti nella Comunità; negli altri casi, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,

     — alla spedizione, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.

 

     Art. 37.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una comunicazione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:

     a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in questo Stato membro. Tale operazione è assimilata ad un arrivo;

     b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in questo Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro; tale operazione è assimilata ad una spedizione.

     Se si tratta di una nave o di un aeromobile nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;

     c) la spedizione o l'arrivo di una nave o di un aeromobile, perché subisca un lavoro su ordinazione o in seguito ad esso.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento di base;

     b) il codice dello Stato membro controparte;

     c) per le navi: la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura; per gli aeromobili: la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     d) il valore statistico.

 

CAPITOLO 4

PROVVISTE DI BORDO E DI STIVA

 

     Art. 38.

     Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

     — «provviste di bordo», i vari prodotti destinati ad essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri delle navi o degli aeromobili,

     — «provviste di stiva», i prodotti necessari al funzionamento dei motori, delle macchine e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili come il combustibile, l'olio e i lubrificanti,

     — «nave o aeromobile di un altro Stato membro», per uno Stato membro determinato e in opposizione a una nave o a un aeromobile «nazionale», una nave o un aeromobile della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro.

 

     Art. 39.

     1. In uno Stato membro determinato, è oggetto della statistica del commercio tra Stati membri e di una trasmissione alla Commissione:

     a) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili di un altro Stato membro, in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, purché si tratti di merci comunitarie o di merci non comunitarie sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come una spedizione;

     b) la fornitura diretta di provviste di bordo e di stiva di provenienza da un altro Stato membro, a navi o aeromobili nazionali in sosta in un porto o aeroporto delle Stato membro dichiarante; tale operazione è considerata come un arrivo.

     2. I risultati mensili relativi alle forniture di cui al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice del prodotto, almeno secondo la seguente codifica semplificata:

     — 9930 24 00: merci dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato,

     — 9930 27 00: merci del capitolo 27 del sistema armonizzato,

     — 9930 99 00: merci classificate altrove;

     b) il codice del paese specifico QR (o 951);

     c) la quantità in massa netta;

     d) il valore statistico.

 

CAPITOLO 5

INVII SCAGLIONATI

 

     Art. 40.

     Ai fini del presente capitolo, per invii scaglionati s'intendono gli arrivi o le spedizioni, in vari periodi di riferimento, dei vari componenti di una merce completa, smontata per rispondere a esigenze commerciali o di trasporto.

 

     Art. 41.

     Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi agli arrivi e alle spedizioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell'ultimo invio parziale, per il valore globale della merce allo stato completo e sotto il codice della nomenclatura relativo a tale merce.

 

CAPITOLO 6

BENI MILITARI

 

     Art. 42.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione, le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare, conformemente alla definizione di tali beni in vigore negli Stati membri.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 21 del regolamento di base;

     b) il codice dello Stato membro controparte;

     c) la quantità in massa netta ed, eventualmente, in unità supplementari;

     d) il valore statistico.

     3. Gli Stati membri che non possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 per ragioni di segreto militare adottano le misure necessarie affinché nei risultati mensili trasmessi alla Commissione figuri almeno il valore statistico delle spedizioni e degli arrivi di beni ad uso militare.

 

CAPITOLO 7

IMPIANTI IN ALTO MARE

 

     Art. 43.

     1. Ai fini del presente capitolo, per «impianti in alto mare» s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.

     2. Sono considerati come impianti «stranieri», in opposizione agli impianti «nazionali», quelli della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro.

 

     Art. 44.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione, in un Stato membro determinato:

     a) la fornitura di merci ad un impianto nazionale, direttamente a partire da un altro Stato membro o da un impianto straniero; tale operazione è assimilata ad un arrivo;

     b) la fornitura di merci destinate a un altro Stato membro o a un impianto straniero, a partire da un impianto nazionale; tale operazione è assimilata ad una spedizione;

     c) l'arrivo sul territorio statistico di questo Stato membro di merci provenienti da un impianto straniero;

     d) la spedizione a partire dal territorio statistico di questo Stato membro di merci destinate a un impianto straniero.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento di base.

     Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i codici semplificati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), se le merci sono quelle di cui all'articolo 38;

     b) il codice dello Stato membro controparte.

     Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impianto, per i beni in provenienza da o destinati a tali impianti; se questa informazione non è nota, è indicato il codice QV (o 959);

     c) la quantità in massa netta;

     d) il valore statistico.

 

CAPITOLO 8

VEICOLI SPAZIALI

 

     Art. 45.

     Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

     a) «veicoli spaziali», le macchine, come i satelliti, che sono in grado di muoversi nello spazio situato oltre l'atmosfera terrestre;

     b) «proprietà di un veicolo spaziale», il fatto per una persona fisica o giuridica di essere registrata come il proprietario di un veicolo spaziale.

 

     Art. 46.

     1. Sono oggetto della statistica del commercio tra Stati membri, e di una trasmissione alla Commissione:

     a) la spedizione o l'arrivo di un veicolo spaziale per subire una lavorazione, o in seguito ad essa;

     b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi. Questa operazione è registrata:

     — nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, come spedizione,

     — nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario, come arrivo;

     c) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi. Questa operazione è registrata:

     — nello Stato membro in cui è stabilito il vecchio proprietario, come spedizione,

     — nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario, come arrivo.

     2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

     a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 21 del regolamento di base;

     b) il codice dello Stato membro controparte.

     Per le spedizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

     Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro controparte è quello di costruzione del veicolo spaziale finito.

     Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro controparte è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà del veicolo spaziale;

     c) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;

     d) il valore statistico.

     Per gli arrivi di cui al paragrafo 1, lettera b), il valore statistico comprende le spese di trasporto e di assicurazione relative al loro trasferimento alla base di lancio e al loro invio nello spazio.

 

CAPITOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 47.

     Gli Stati membri che desiderano disporre di un'informazione più dettagliata di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 21 del regolamento di base possono, in deroga a detto articolo, organizzare la rilevazione di tale informazione [4].

     Gli Stati membri che esercitano tale facoltà ne informano la Commissione, precisando i motivi che giustificano la loro decisione. Inoltre essi forniscono l'elenco delle sottovoci in questione della nomenclatura combinata e descrivono il modo di rilevazione impiegato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 48.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle loro statistiche del commercio tra Stati membri, elaborate conformemente al regolamento di base, non oltre:

     — otto settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i valori statistici totali, ripartiti per Stato membro di destinazione alla spedizione e per Stato membro di provenienza all'arrivo,

     — dieci settimane dalla fine del mese di riferimento per ciò che riguarda i risultati dettagliati che rendono conto di tutti i dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

 

     Art. 49.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3046/92, ad eccezione dell'articolo 22, e i regolamenti che lo modificano, nonché il regolamento (CEE) n. 2256/92 e i regolamenti (CE) n. 1125/94 e (CE) n. 2820/94, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato V.

 

     Art. 50.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

 

ALLEGATO I

 

     Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 21

     Sono esclusi i dati relativi alle seguenti merci:

     a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;

     b) l'oro detto monetario;

     c) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;

     d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:

     1) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;

     2) doni a capi di Stato, membri di un governo o di un parlamento;

     3) oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;

     e) purché lo scambio sia di natura temporanea:

     1) merci destinate a fiere ed esposizioni;

     2) scenografie teatrali;

     3) giostre e altre attrazioni fieristiche;

     4) attrezzatura professionale, ai sensi della convenzione doganale internazionale dell'8 giugno 1968;

     5) pellicole cinematografiche;

     6) apparecchi e materiale per esperimenti;

     7) animali da concorso, da allevamento, da corsa, ecc.;

     8) campioni commerciali;

     9) mezzi di trasporto, contenitori e attrezzature accessorie di trasporto;

     10) merci destinate alla riparazione dei mezzi di trasporto, dei contenitori e delle attrezzature accessorie di trasporto nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;

     11) imballaggi;

     12) merci in locazione;

     13) apparecchi e materiale destinati a lavori di ingegneria civile;

     14) merci destinate ad essere oggetto di esami, analisi o prove;

     f) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

     1) ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;

     2) materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati all'uso o al consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;

     3) corredi da sposa, oggetti provenienti da traslochi o da eredità;

     4) bare, urne funerarie, oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e di monumenti funerari;

     5) stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi correnti e altri articoli pubblicitari;

     6) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;

     7) zavorra;

     8) francobolli;

     9) prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;

     g) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;

     h) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere degli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati al di fuori, ma nelle immediate vicinanze, del territorio statistico in cui ha sede la loro azienda;

     i) merci che lasciano un determinato territorio statistico per rientrarvi dopo aver attraversato, direttamente o con soste inerenti al trasporto, un territorio straniero;

     j) merci spedite destinate alle forze armate nazionali che stazionano al di fuori del territorio statistico; merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico; nonché merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;

     k) beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, quando sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di una transazione commerciale; beni forniti a complemento di un bene che veicola informazione, ad esempio ai fini di un suo aggiornamento, non oggetto di una fatturazione al destinatario del bene;

     l) i veicoli vettori di veicoli spaziali:

     — alla spedizione e all'arrivo in vista del loro lancio nello spazio,

     — al momento del loro lancio nello spazio.

 

ALLEGATO II [5]

Elenco delle sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'articolo 23, lettera a)

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Elenco delle transazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2

 

 

1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) (1) (2) (3)

 

1. Acquisto/vendita definitivo (2)

2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto

di restituzione e in conto deposito

3. Baratto (corrispettivo in natura)

4. Acquisti personali di viaggiatori

5. Locazione finanziaria (3)

 

2. Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)

 

1. Restituzione di merci

2. Sostituzione di merci restituite

3. Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite

 

3. Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)

 

1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità

europea

2. Altri aiuti pubblici

3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)

4. Altri

 

4. Operazioni finalizzate a un lavoro su ordinazione o a una riparazione (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)

 

1. Lavoro su ordinazione

2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito

 

5. Operazioni dopo un lavoro su ordinazione o una riparazione (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)

 

1. Lavoro su ordinazione

2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso

3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito

 

6. Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, mutuo, leasing operativo e altri usi temporanei, ad eccezione dei lavori su ordinazione e delle riparazioni (consegna e restituite)

 

1. Locazione, mutuo, leasing operativo

2. Altri usi temporanei

 

7. Operazioni nel quadro di un programma di difesa comune o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (ad esempio, Airbus)

 

 

8. Fornitura di materiale e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di ingegneria civile facenti parte di un contratto generale

 

 

9. Altre transazioni

 

 

(1) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia le transazioni tramite le quali:

— avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente e

— viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è corrispettivo immediato.

(2) Comprese le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

(3) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diviene l'effettivo proprietario dei beni.

(4) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.

(5) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavoro su ordinazione, sotto controllo doganale o meno. Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.

(6) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione o di miglioria.

(7) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, esclusa la locazione finanziaria di cui alla nota (3).

(8) Questa rubrica riguarda i beni esportati/reimportati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.

(9) Le transazioni da registrare nella rubrica 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'intera operazione. Altrimenti, le transazioni vanno registrate nella rubrica 1.

 

 

ALLEGATO IV

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 28

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

Tabella di corrispondenza tra gli articoli del presente regolamento

e quelli dei regolamenti abrogati

(Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 27 del regolamento (CE) n. 1982/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 27 del regolamento 1982/2004.

[2] Articolo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2207/2003.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1835/2002.

[5] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2207/2003.