§ 12.2.477 - Regolamento 27 settembre 2005, n. 1570.
Regolamento (CE) n. 1570/2005 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/09/2005
Numero:1570


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.477 - Regolamento 27 settembre 2005, n. 1570.

Regolamento (CE) n. 1570/2005 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

(G.U.U.E. 28 settembre 2005, n. L 252).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione reca modalità di applicazione per la gestione delle flotte pescherecce nelle regioni ultraperiferiche fino al 31 dicembre 2006 e stabilisce, in particolare, i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta di ciascuna delle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.

      (2) I nomi dei due segmenti di flotta della regione francese della Riunione, che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, sono errati e devono essere corretti. Detta correzione deve applicarsi con effetto retroattivo e non avrà alcuna incidenza negativa sugli operatori.

      (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate

nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

 

Spagna

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE

CA1

2 878

23 202

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE

CA2

4 779

16 055

Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

CA3

51 167

90 680

Totale

 

58 824

129 937

 

 

 

 

Francia

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Riunione. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4FC

1 050

14 000

Riunione. Specie pelagiche.

4FD

9 705

24 610

Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto

4FG

6 526

19 726

Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d’altura

4FH

3 500

5 000

Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m

4FM

500

1 750

Totale

 

29 581

243 836

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

Segmento di flotta

Codice del segmento

GT

kW

Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K6

680

4 574

Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m

4K8

253

1 170

Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m

4KA

14 246

36 846

Totale

 

23 254

80 819