Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 09/12/2004 |
Numero: | 2103 |
Sommario |
Art. 1. Elenco delle navi con permessi di pesca speciali. |
Art. 2. Sforzo di pesca. |
Art. 3. Elenco delle navi con permessi di pesca speciali. |
Art. 4. Sforzo di pesca. |
Art. 5. Trasferimento dei dati e accesso ai dati. |
Art. 6. Abrogazione. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 12.2.432 – Regolamento 9 dicembre 2004, n. 2103.
Regolamento (CE) n. 2103/2004 della Commissione relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico.
(G.U.U.E. 10 dicembre 2004, n. L 365).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per alcune zone e attività di pesca sono fissati dal
(2) Il
(3) È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca per il Mar Baltico stabiliti dal regolamento (CE) n. 2092/98.
(4) In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare e ai fini della coerenza tra i nuovi obblighi introdotti per le acque occidentali e gli obblighi esistenti per il Mar Baltico, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2092/98.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ACQUE OCCIDENTALI
Art. 1. Elenco delle navi con permessi di pesca speciali.
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell’elenco delle navi di cui all’articolo 7 del
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del
Art. 2. Sforzo di pesca.
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l’inizio del periodo di riferimento per l’indicazione dei dati aggregati è fissato al 1° gennaio 2004.
CAPO II
MAR BALTICO
Art. 3. Elenco delle navi con permessi di pesca speciali.
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle navi di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato III del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca.
Art. 4. Sforzo di pesca.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5. Trasferimento dei dati e accesso ai dati.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).
2. La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).
3. Per quanto riguarda l’elenco delle navi di cui all’articolo 1 e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all’articolo 2, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1° luglio 2005.
Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Art. 6. Abrogazione.
1. Il regolamento (CE) n. 2092/98 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Art. 7. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Omissis)