Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 19/07/2004 |
Numero: | 1415 |
Sommario |
Art. 1. Ambito d'applicazione. |
Art. 2. Livelli massimi. |
Art. 3. Transito in una zona. |
Art. 4. Metodologia. |
Art. 5. Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 12.1.78 – Regolamento 19 luglio 2004, n. 1415.
Regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca.
(G.U.U.E. 5 agosto 2004, n. L 258).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste nel
(3) In sede di valutazione dello sforzo di pesca ai sensi del
(4) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri le informazioni di cui al
(5) Lo sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, dovrebbe essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell’arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Ambito d'applicazione.
Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del
Art. 2. Livelli massimi.
1. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del
2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
Art. 3. Transito in una zona.
1. Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del
2. Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.
Art. 4. Metodologia.
Ciascun Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del
Art. 5. Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca.
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.
Art. 6. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)