§ 12.2.215 - Decisione 29 luglio 2002, n. 652.
Decisione n. 2002/652/CE della Commissione che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d’orientamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/07/2002
Numero:652


Sommario
Art. 1.      Le decisioni 98/119/CE, 98/120/CE, 98/121/CE, 98/122/CE, 98/123/CE, 98/124/CE, 98/125/CE, 98/126/CE, 98/127/CE, 98/128/CE, 98/129/CE, 98/130/CE e 98/131/CE sono modificate come segue
Art. 2.      Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno [...]


§ 12.2.215 - Decisione 29 luglio 2002, n. 652.

Decisione n. 2002/652/CE della Commissione che modifica le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE al fine di prorogare i programmi d’orientamento pluriennali per le flotte pescherecce degli Stati membri fino al 31 dicembre 2002.

(G.U.C.E. 10 agosto 2002, n. L 215).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002, in particolare gli articoli 4 e 5,

     vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento, modificata dalla decisione 2002/70/CE, in particolare l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/413/CE è stata adottata in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98.

     (2) Con la decisione 2002/70/CE il Consiglio ha deciso di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2002, il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE. Occorre di conseguenza modificare i programmi di orientamento pluriennali della quarta generazione (POP IV), adottati con le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, per garantire la continuità delle misure di contenimento delle flotte degli Stati membri fra il 1° gennaio 2002 e la data di adozione della presente decisione.

     (3) Gli Stati membri hanno proceduto in misura diversa a rimisurare la stazza della rispettiva flotta in GT secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94, e dalla decisione 95/84/CE della Commissione, del 20 marzo 1995, recante esecuzione dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci. In applicazione dell’articolo 7 delle decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE, occorre tenerne conto nella definizione degli obiettivi al 31 dicembre 2002.

     (4) Nel quadro della presente decisione di prorogare il POP IV la Commissione coglie l’occasione per rispondere alle richieste di alcuni Stati membri di modificare i rispettivi programmi.

     (5) In assenza di nuove disposizioni legislative successive al 1° luglio 2002, non sono più ammissibili gli aiuti al rinnovo dei pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta degli Stati membri che non rispettano gli obiettivi assegnati. Occorre pertanto individuare esattamente tali segmenti alla data del 30 giugno 2002 per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e la buona gestione degli stanziamenti pubblici.

     (6) La gestione dei regimi di aiuti pubblici a favore delle flotte da pesca deve fondarsi su situazioni chiaramente stabilite in riferimento ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri, in particolare in rapporto agli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali e nell’ambito della relazione annuale della Commissione sull’esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     (7) Il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura è stato consultato sulla proposta nel corso della riunione del 29 maggio 2002.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Le decisioni 98/119/CE, 98/120/CE, 98/121/CE, 98/122/CE, 98/123/CE, 98/124/CE, 98/125/CE, 98/126/CE, 98/127/CE, 98/128/CE, 98/129/CE, 98/130/CE e 98/131/CE sono modificate come segue.

     1) Agli articoli 1 la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2002.

     2) Agli articoli 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

     (Omissis).

     3) I seguenti articoli 6 bis e 6 ter sono aggiunti:

     (Omissis).

     4) Gli allegati sono modificati come segue:

     a) nel titolo i termini “periodo 1997-2001” sono sostituiti dai termini “periodo 1997-2002”;

     b) la parte II “disposizioni complementari” è modificata come segue:

     - al punto 1, quarto paragrafo, i termini “regolamento (CE) n. 109/94” sono sostituiti dai termini “regolamento (CE) n. 2090/98”,

     - al punto 3.1, secondo paragrafo, la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2002,

     - al punto 3.4 i termini “articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94” sono sostituiti dai termini “articolo 2 del regolamento (CE) n. 2091/98”.

 

     Art. 2.

     Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

     La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato

Zona

Stock

Segmento

Composizione delle catture

Tasso di riferimento

Riduzione ponderata

Situazione all’1.1.1997

Obiettivo 1.1.1997

Obiettivo 31.12.2002

GT [*]

kW

GT [*]

kW

GT [*]

kW

Zona costiera

Specie demersali e pelagiche

4H1

Picc. pesca costiera < 12 metri

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

9818

80845

10704

79994

10704

79994

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

9818

80845

10704

79994

10704

79994

 

Specie demersali e pelagiche

4H2

Strascico

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

82115

410198

64152

312437

64152

312437

Zona costiera

Specie demersali e pelagiche

4H3

Volanti

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

808

4937

794

4749

794

4749

 

Specie demersali e pelagiche

4H4

Piccoli ciancioli

DR: 0% OF: 1% Altri: 99%

24%

0,2%

58534

485509

58338

454128

58198

453038

 

Specie demersali

4H5

Draghe idrauliche

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

9373

96557

9802

95108

9802

95108

 

Specie demersali e pelagiche

4H6

Polivalenti

DR: 0% OF: 0,4% Altri: 99,6%

24%

0, 1%

34004

224040

30839

199561

30809

199369

Mediterraneo

Specie demersali

4H7

Strascico

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

5175

15493

8025

22276

8025

22276

 

Specie demersali

4H8

Polivalenti non da traino

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

2065

8449

6301

23696

6301

23696

 

Specie pelagiche

4H9

Ciancioli per tonno

DR: 0% OF: 55% Altri: 45%

24%

13,2%

3157

12258

3548

13574

3080

11782

 

Specie demersali e pelagiche

4HA

Flotta per il pesce spada

DR: 0% OF: 60% Altri: 40%

24%

14,4%

9804

87110

10205

97147

8735

83158

Oceani

Specie demersali e pelagiche

4HB

Reti da traino e ciancioli

DR: 0% OF: 0% Altri: 100%

0%

0%

13828

30215

29232

53364

29232

53364

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

218863

1374766

221236

1276040

219129

1258978

 

 

 

 

 

 

Totale

228681

1455611

231940

1856034

229833

1338972

DR: Depletion Risk (stock a rischio di esaurimento); OF: Overfished (stock sovrasfruttato).

[*] Comprese le stime in GT conformemente all’articolo 4 della presente decisione, quando applicabile.

L’ultima e definitiva revisione degli obiettivi in termini di stazza per i segmenti 4H1, 4H2, 4H3, 4H4, 4H5, 4H6, 4H7, 4H8, 4H9, 4HA and 4HB, al fine di tener conto della conto della rimisurazione della flotta, verrà completata entro la fine del 2004.

La situazione riveduta della flotta italiana al 1° gennaio 1992 e al 31 dicembre 1996 è stata definita in base ai risultati del gruppo di lavoro congiunto Commissione/Italia durante il periodo gennaio 1998 e febbraio 1999. La situazione suddetta ha ripercussioni sul calcolo degli obiettivi iniziali e finali del POP III. Gli obiettivi finali globali di quest’ultimo rappresentano gli obiettivi iniziali globali del POP IV. Gli obiettivi per segmento si fondano sulla ripartizione dei pescherecci tra i vari segmenti secondo la situazione al 1° gennaio 1997.

La capacità dei segmenti 4H7, 4H8 e 4H9 include barche da altri segmenti che sono state mal attribuite.

In totale 3633 GT e 14177 kW devono essere scorporati da questi segmenti e riallocati ad altri segmenti della flotta.

11 barche non sono allocati a nessun segmento. La loro capacità (578 GT e 2341 kW) sarà aggiunta alla situazione all’1.1.1997 e gli obiettivi saranno adattati in conseguenza.

Le imbarcazioni del segmento 4HA che sono obbligate a cambiare da rete derivante (spadara) verso altri attrezzi da pesca dovranno pure cambiare il segmento di appartenenza, con conseguente riaggiustamento degli obiettivi.