Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 28/01/2002 |
Numero: | 70 |
§ 12.2.203 - Decisione 28 gennaio 2002, n. 70.
Decisione n. 2002/70/CE Consiglio che modifica la decisione n. 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento.
(G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31).
Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La politica comune della pesca sarà rivista anteriormente al 1° gennaio 2003. Per garantire la coerenza tra la politica di ristrutturazione del settore e il resto della politica comune della pesca occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione della
(2) Per realizzare ulteriori progressi nel senso di un equilibrio tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento, è necessario continuare a ridurre lo sforzo di pesca della flotta comunitaria nel corso dell’anno di proroga.
(3) Le misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l’igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro non dovrebbero condurre ad un aumento dello sforzo di pesca e dovrebbero pertanto essere applicate nell’ambito degli obiettivi di capacità attualmente definiti per la flotta, tranne per i pescherecci già registrati con lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri diversi dai pescherecci da traino.
(4) La
ha adottato la presente decisione:
Art. 1.
La
1) All’articolo 2, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
2) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.
4) All’articolo 7, la data del “31 dicembre 2001” è sostituita dal
(Omissis).
5) Il testo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) L’allegato II è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis).