§ 12.2.203 - Decisione 28 gennaio 2002, n. 70.
Decisione n. 2002/70/CE Consiglio che modifica la decisione n. 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:28/01/2002
Numero:70

§ 12.2.203 - Decisione 28 gennaio 2002, n. 70.

Decisione n. 2002/70/CE Consiglio che modifica la decisione n. 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento.

(G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura, in particolare l’articolo 11,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) La politica comune della pesca sarà rivista anteriormente al 1° gennaio 2003. Per garantire la coerenza tra la politica di ristrutturazione del settore e il resto della politica comune della pesca occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 97/413/CE fino al 31 dicembre 2002.

      (2) Per realizzare ulteriori progressi nel senso di un equilibrio tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento, è necessario continuare a ridurre lo sforzo di pesca della flotta comunitaria nel corso dell’anno di proroga.

      (3) Le misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l’igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro non dovrebbero condurre ad un aumento dello sforzo di pesca e dovrebbero pertanto essere applicate nell’ambito degli obiettivi di capacità attualmente definiti per la flotta, tranne per i pescherecci già registrati con lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri diversi dai pescherecci da traino.

      (4) La decisione n. 97/413/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

     ha adottato la presente decisione:

 

      Art. 1.

     La decisione n. 97/413/CE è modificata come segue.

     1) All’articolo 2, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

      (Omissis).

     2) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     3) All’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

     4) All’articolo 7, la data del “31 dicembre 2001” è sostituita dal

     (Omissis).

     5) Il testo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

     6) L’allegato II è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

      Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

      Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).