Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 07/11/2006 |
Numero: | 1646 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.1.145 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1646.
Regolamento (CE) n. 1646/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche
(G.U.U.E. 9 novembre 2006, n. L 309)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Quale esito dell'accordo politico intervenuto in occasione del Consiglio del 19 giugno 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, si è reso necessario, per tener conto della particolare situazione strutturale, sociale ed economica del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, prorogare al 31 dicembre 2006 la deroga prevista dall'articolo 2, punto 4, del
(3) La proroga della deroga di cui all'articolo 2, punto 4, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 2, punto 4, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006;
2) all'articolo 2, punto 5, la data del 31 dicembre 2007 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2008;
3) all'articolo 6, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2007.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.