§ 12.1.145 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1646.
Regolamento (CE) n. 1646/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:07/11/2006
Numero:1646


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.145 - Regolamento 7 novembre 2006, n. 1646.

Regolamento (CE) n. 1646/2006 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche

(G.U.U.E. 9 novembre 2006, n. L 309)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche, permette di derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca, e a quelle dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     (2) Quale esito dell'accordo politico intervenuto in occasione del Consiglio del 19 giugno 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, si è reso necessario, per tener conto della particolare situazione strutturale, sociale ed economica del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche, prorogare al 31 dicembre 2006 la deroga prevista dall'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 639/2004.

     (3) La proroga della deroga di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 639/2004, rende necessario prorogare al 31 dicembre 2008 la deroga di cui all'articolo 2, punto 5, in modo che possano entrare nella flotta le capacità che hanno beneficiato della concessione di aiuti pubblici al rinnovo dei pescherecci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, punto 4, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006;

     2) all'articolo 2, punto 5, la data del 31 dicembre 2007 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2008;

     3) all'articolo 6, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2007.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.