§ 18.4.17 - D.L. 11 marzo 1983, n. 58 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:11/03/1983
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, [...]
Art. 2.      1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 298 miliardi, sono riservati al [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 18.4.17 - D.L. 11 marzo 1983, n. 58 [1] .

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 11 marzo 1983, n. 69)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 6.780 a L. 8.160 e da L. 7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     2. Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da L. 7.100 a L. 8.634 per quintale.

 

          Art. 2.

     1. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 298 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato. Di essi 150 miliardi sono destinati alla alimentazione del "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 162.