§ 98.1.12456 - D.M. 22 giugno 1987, n. 575.
Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/06/1987
Numero:575


Sommario
Art. 1.      I medici fiduciari oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e quelli compatibili previsti dalla convenzione per la medicina [...]
Art. 2.      Gli onorari previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata in data 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, da corrispondersi ai medici fiduciari, sono [...]
Art. 3.      La disciplina prevista dalla convenzione stipulata il 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 trova applicazione, per la parte compatibile, anche nei confronti dei [...]
Art. 4.      I sanitari che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultino titolari di incarico provvisorio di medico fiduciario, conferito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della [...]
Art. 5.      La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 1986 ed ha validità fino al 31 dicembre 1988


§ 98.1.12456 - D.M. 22 giugno 1987, n. 575.

Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

(G.U. 20 febbraio 1987, n. 42)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile;

     Visto il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627;

     Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984), con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

     Visto il proprio decreto del 5 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985), con il quale è stata approvata la convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1985;

     Preso atto che in data 27 maggio 1987 è stata stipulata la nuova convenzione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al predetto personale navigante, con validità 1° gennaio 1986-31 dicembre 1988;

     Considerato che la presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi in tema di compensi per l'anno 1986;

     Considerato che l'onere presumibile derivante dall'applicazione della suindicata convenzione per gli anni 1987 e 1988 ammonta a complessive L. 4.400.000.000 di cui L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1987 e L. 2.200.000.000 per l'esercizio 1988;

     Atteso che in ordine al pagamento della spesa suindicata sono competenti i dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;

     Ritenuto, allo stato, di dover assicurare nell'anno finanziario in corso, la spesa afferente l'anno 1987 stimata in complessive L. 2.200.000.000, comprensiva dell'importo di L. 1.500.000.000 circa, corrispondente alla spesa necessaria per corrispondere i compensi ai medici fiduciari ai sensi della precedente disciplina convenzionale;

     Atteso che del suindicato importo di L. 2.200.000.000, L. 4.000.000.000 circa sono stati già pagati ai sensi della precedente disciplina convenzionale per cui la somma da accreditare ai suindicati dirigenti amministrativi per i suesposti motivi è di L. 1.800.000.000;

     Decreta:

 

     E' approvata la convenzione stipulata in data 27 maggio 1987 tra il Ministero della sanità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici fiduciari ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legale al personale navigante-marittimo e dell'aviazione civile.

     E' autorizzata, nell'anno finanziario in corso, l'emissione di OO.AA. pari a L. 1.800.000.000 a favore dei dirigenti amministrativi preposti ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante per la causale in premessa citata.

     La relativa spesa graverà sul capitolo 4306 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e corrispondenti per gli anni successivi.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, unitamente al testo della convenzione stessa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

     I rapporti di lavoro fra i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ed il Ministero della sanità continuano ad essere regolati dalla convenzione relativa alla disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari, stipulata in data 1° febbraio 1985 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985, con le integrazioni e modifiche di cui agli articoli seguenti:

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

     Art. 1.

     I medici fiduciari oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e quelli compatibili previsti dalla convenzione per la medicina generale stipulata in data 4 marzo 1987 svolgono le visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987.

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

          Art. 2.

     Gli onorari previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata in data 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, da corrispondersi ai medici fiduciari, sono rideterminati come segue con decorrenza 1° gennaio 1987:

visita ambulatoriale

L.

14.000

visita domiciliare o a bordo di nave in porto

"

21.000

visita a bordo di nave in rada

"

42.000

     Dal 1° gennaio 1987 le prestazioni extra di cui all'art. 9 sopracitato sono rideterminate come da allegato F alla convenzione per la medicina generale stipulata in data 4 marzo 1987.

     Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico-legale in favore del personale navigante la misura del compenso è pari a L. 70.000.

     I compensi per le visite di controllo sono quelli di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987.

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

          Art. 3.

     La disciplina prevista dalla convenzione stipulata il 1° febbraio 1985 ed approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985 trova applicazione, per la parte compatibile, anche nei confronti dei medici fiduciari con incarico limitato alla effettuazione delle sole visite di controllo disciplinare dal decreto ministeriale 27 maggio 1987.

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

          Art. 4.

     I sanitari che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultino titolari di incarico provvisorio di medico fiduciario, conferito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, sono confermati in via definitiva nell'incarico stesso, purchè siano in possesso dei requisiti e versino nelle condizioni previste dalla norma per il conferimento dell'incarico.

 

     Convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620

          Art. 5.

     La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 1986 ed ha validità fino al 31 dicembre 1988.