§ 98.1.11715 - D.M. 17 giugno 1988, n. 248.
Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/06/1988
Numero:248


Sommario
Art. 1. Centro commerciale all'ingrosso      Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale all'ingrosso" deve essere costituito da un numero di [...]
Art. 2. Centro commerciale al dettaglio      1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale al dettaglio" deve essere costituito da un numero di [...]


§ 98.1.11715 - D.M. 17 giugno 1988, n. 248.

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

(G.U. 6 luglio 1988, n. 157)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che comprende i centri commerciali fra i soggetti ammessi ad usufruire di finanziamenti agevolati per la ristrutturazione dell'apparato distributivo;

     Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che integra la legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevedendo l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un provvedimento che indichi le caratteristiche dei centri commerciali, all'ingrosso e al dettaglio;

     Sentite, ai sensi del citato art. 3, le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Decreta:

 

     Art. 1. Centro commerciale all'ingrosso

     Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale all'ingrosso" deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a 5, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

 

          Art. 2. Centro commerciale al dettaglio

     1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali, il "centro commerciale al dettaglio" deve essere costituito da un numero di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione, non inferiore a 8, che abbiano una superficie di vendita complessiva di almeno 3.500 metri quadrati, siano integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

     2. Nei centri urbani si prescinde dal limite di superficie di cui al comma 1.

     3. Qualora più esercizi ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o aperta al pubblico si costituiscano in "centro commerciale al dettaglio" attraverso la costituzione di un'apposita società, avente le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 25, della legge 11 marzo 1988, n. 67, esso può beneficiare delle agevolazioni finanziarie predette, purché:

     a) siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, salvo quella relativa alla superficie di vendita complessiva;

     b) l'area in cui gli esercizi sono ubicati venga fatta oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto unitario e conferiscano ad esso una specifica individualità.

     Il decreto ministeriale 15 luglio 1987, n. 316, è abrogato.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.