§ 4.1.1041 - D.G.R. 8 settembre 1999, n. 1296 .
Delocalizzazione degli edifici danneggiati delle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e di dissesti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/09/1999
Numero:1296

§ 4.1.1041 - D.G.R. 8 settembre 1999, n. 1296 .

Delocalizzazione degli edifici danneggiati delle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e di dissesti idrogeologici.

(B.U. 29 settembre 1999, n. 52.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-ammininistrativa espresso dal Dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati,

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a stabilire:

a1) che le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 14 luglio 1999, n. 971 in ordine alle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/1998 si applicano anche agli edifici che non possono essere ricostruiti o mantenuti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno accertati dai competenti uffici della Regione;

a2) che le situazioni di dissesto idrogeologico debbono essere riferite alle seguenti condizioni di rischio:

- rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento);

- rischio di liquefazione dei terreni;

a3) che la presenza delle suddette condizioni di rischio interessanti l'area di sedime del fabbricato danneggiato, ad eccezione di quelle accertate con le indagini di microzonazione sismica nelle zone di pericolosità E1 ed E2 di cui alla Delib.G.R. 31 luglio 1998, n. 4363 e Delib.G.R. 21 aprile 1999, n. 561 deve essere documentata attraverso opportune indagini i cui esiti sono trasmessi, a cura del soggetto delegato di cui al comma 2 dell'art. 3 della Delib.G.R. n. 5180/1998, ai competenti uffici della Regione, i quali, previa verifica degli stessi, possono autorizzare la delocalizzazione dell'edificio interessato;

a4) che, nel caso in cui si renda necessario procedere alla delocalizzazione dell'edificio, lo stesso può essere ricostruito in altre aree edificabili dello stesso Comune nella disponibilità del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167/1962, o avvalendosi dell'art. 51 della legge n. 865/1971 e successive modificazioni. I comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione degli edifici in questione e le assegnano agli eventi diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime dell'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune;

b) a stabilire inoltre che le indagini da effettuare per accertare le condizioni di rischio di cui al precedente punto a2) sono le seguenti:

b1) rischio di frana (frane attive o quiescenti)

b1.1) rilievo geomorfologico di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso. In caso di frane su roccia, rilievi di dettaglio, non inferiori alla scala 1:2.000, sulla natura litologica e sull'assetto geostrutturale dell'ammasso litoide;

b1.2) definizione della frana attraverso indagini dirette e indirette che comprendono al minimo un sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, e comunque in numero sufficiente ad accertare la profondità della superficie di scorrimento, il volume della massa coinvolta ed in generale la geometria della frana. Le indagini dovranno prevedere prove di laboratorio per la definizione dei parametri geotecnici di picco e residui, comprendenti al minimo il valore dell'angolo di attrito residuo e delle proprietà indice, da eseguire presso laboratori specializzati. Le analisi geotecniche dovranno essere certificate dal responsabile del laboratorio stesso;

b1.3) esecuzione di analisi di stabilità con i parametri di cui sopra e su profili opportunamente orientati, da effettuarsi in fase sismica e considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;

b1.4) proposta di soluzioni progettuali per il consolidamento con relativa valutazione economica.

b2) Rischio di liquefazione

b2.1) esecuzione di penetrometrie S.P.T. o ad esse correlabili nell'area di sedime dell'edificio, certificate con diagrammi rappresentativi dell'andamento del n° di colpi con la profondità;

b2.2) esecuzione di analisi granulometriche presso laboratori specializzati e certificate dal responsabile del laboratorio stesso;

b2.3) determinazione del livello piezometrico e delle sue possibili escursioni;

c) a stabilire che il contributo per la demolizione dell'edificio è concesso a favore dei proprietari aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lett. c) della Delib.G.R. n. 971/1999, dando atto che il prezzo di riferimento è quello sottoriportato:

Demolizioni totali di fabbricati (MC)V.P.P. L. 16.000;

d) ad approvare l'allegata scheda 5d per il calcolo del contributo per le demolizioni e le relative istruzioni unitamente a quelle concernenti le integrazioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L5, riportate nell'allegato "istruzioni per la compilazione della scheda 5d) per le demolizioni necessarie. Integrazione istruzioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L5";

e) a sostituire le sottoelencate schede ed istruzioni approvate con Delib.G.R. n. 194/1999, con le schede e le istruzioni di pari oggetto:

- scheda 5a - Tabella per il calcolo del contributo - livello di costo L5

- scheda 5c/2 - Calcolo contributo su finiture ed impianti interni per singola unità immobiliare

- istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1;

f) ad apportare le seguenti rettifiche alle istruzioni approvate con Delib.G.R. n. 194/1999:

f1) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 - 5a - 5b - 5c (pacchetto schede relativo al livelli di costo L2 - L3 - L4), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26 della scheda 5b, i valori «70%» e «0,70%» sono sostituiti rispettivamente con i valori «50%» e «0,50%»;

f2) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 - 5a - 5b - 5c (pacchetto schede relativo al livello di costo L5), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26 della scheda 5b, i valori «70%» e «0,70%» sono sostituiti rispettivamente con i valori «50%» e «0,50%»;

g) ad apportare inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5180/1998:

- all'art. 10, comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo fatture» è aggiunta la parola «quietanzate» e dopo le parole «da prodursi in copia» è aggiunta la parola «conforme»;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 19, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con Delib.G.R. 19 maggio 1999, n. 721;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Documento istruttorio

Oggetto: Delocalizzazione degli edifici danneggiati dalle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e dissesti idrogeologici.

Premesso:

- che il comma 7-bis dell'art. 4 della legge n. 61/1998 prevede che i comuni provvedano a fare eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 dello stesso art. 4, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze ministeriali e delle disponibilità di cui all'art. 15 della stessa legge;

- che per facilitare i predetti lavori di ricostruzione e la cantieribilità degli stessi, tali demolizioni possono essere eseguite direttamente dai privati destinatari dei contributi previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi

- che con Delib.G.R. 14 luglio 1999, n. 971 la Giunta regionale ha disciplinato modalità e procedure per il finanziamento delle demolizioni riguardanti gli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno individuato come «crollo» nella tabella 1) allegata alla Delib.G.R. n. 5180/1998, debbono essere demoliti e ricostruiti, o riparati con adeguamento antisismico, rinviando a successivo atto quelle relative agli edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze delle indagini di microzonazione sismica per cause impeditive dipendenti da dissesti idrogeologici del terreno;

Visto:

- il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1999, n. 2947 recante disposizioni in ordine alla ricostruzione in altre aree edificabili dello stesso Comune di edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare le delocalizzazioni e le conseguenti demolizioni degli edifici di cui trattasi;

Ritenuto:

- di dover ribadire che le delocalizzazioni e le demolizioni in argomento riguardano esclusivamente gli edifici per i quali è stata accertata la presenza del livello di danno individuato come «crollo» nella tabella 1) allegata alla Delib.G.R. n. 5180/1998;

- di dover stabilire che la ricostruzione degli stessi in altro sito può essere consentita qualora sussistano le seguenti condizioni di rischio:

1) rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento)

2) rischio di liquefazione dei terreni;

Considerato:

- che per ognuna delle citate condizioni, qualora gli edifici non ricadano su aree già oggetto di microzonazione sismica ubicate nelle zone di pericolosità E1 ed E2, di cui alla Delib.G.R. n. 4363/1998 e alla Delib.G.R. n. 561/1999, si rende necessaria l'esecuzione di specifiche indagini i cui esiti dovranno essere trasmessi alla Regione per la loro verifica e per i conseguenti necessari provvedimenti;

Rilevato:

- che al costo delle predette demolizioni può farsi fronte attraverso uno specifico contributo concesso dal Comune secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lettera c) della citata Delib.G.R. n. 971/1999;

- che qualora la ricostruzione non possa essere effettuata su area di proprietà dell'avente diritto, il Comune provvede ad assegnare allo stesso l'area necessaria per la ricostruzione dell'edificio secondo le modalità e procedure previste dal citato art. 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2947/1999:

Atteso:

- che a seguito delle determinazioni assunte con Delib.G.R. n. 97/1999 e con il presente atto si rende necessario:

- approvare la scheda 5d per il calcolo del contributo sulle demolizioni e le relative istruzioni;

- sostituire la scheda 5a relativa al calcolo del contributo per edifici con livello di costo L5, di cui all'allegato 1, parte seconda, alla Delib.G.R. n. 194/1999;

Preso atto:

- che al fine di precisare meglio alcuni aspetti inerenti al calcolo del contributo, previsto per le finiture e gli impianti interni approvate con Delib.G.R. n. 194/1999, si rende altresì necessario procedere alla rettifica delle sottoelencate schede e istruzioni, che per comodità degli utenti si propone di sostituire:

- scheda 5c/2;

- istruzioni per la compilazione del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui allo stesso allegato 1, parte seconda;

- istruzioni per la compilazione delle schede 5-5a-5b-5c (pacchetto schede relativo ai livelli di costo L2 - L3 - L4) e (pacchetto schede relativo al livello di costo L5) di cui allo stesso allegato 1, parte terza;

- istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1 - di cui al medesimo allegato 1, parte terza;

Ravvisata infine la necessità di procedere:

- alla modifica, sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione Marche, dell'art. 7, comma 5, della Delib.G.R. n. 5180/1998, allo scopo di individuare una data certa cui fare riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti posti a fondamento delle priorità;

- alla integrazione dell'art. 10, comma 2, della predetta deliberazione relativamente alla documentazione da produrre a cura del direttore dei lavori per l'erogazione del saldo del contributo;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

 

Allegato