Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 14/07/1999 |
Numero: | 971 |
§ 5.2.1006 - D.G.R. 14 luglio 1999, n. 971 .
Crisi sismiche 12 maggio e 26 settembre 1997 - Finanziamento delle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/1998.
(B.U. 4 agosto 1999, n. 43.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;
Presso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta
a) del parere di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal dirigente di ufficio;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Preso atto della certificazione da parte dell'ufficio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;
Vista la
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore i corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di provvedere conseguentemente:
a) a stabilire che le demolizioni di che trattasi, necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della
b) a rinviare a successivo atto la disciplina delle demolizioni relative agli edifici che non possono essere ricostruiti o mantenuti in alto a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno in atto o potenziali, per le quali si rendono necessari ulteriori specifici approfondimenti;
c) a definire le seguenti modalità e procedure in ordine alla concessione a favore dei proprietari aventi diritto del contributo previsto per le demolizioni di cui alla precedente, lettera a):
c.1 - Il soggetto delegato di cui, al comma 2 dell'art. 3 della
Demolizioni parziali di fabbricati mc |
|
L. 62.000 |
Demolizioni totali di fabbricati |
(mc) V.P.P. |
L. 16.000 |
c.2 - Il Comune concede agli aventi diritto, unitamente al contributo di cui all'art. 6
c.3 - Il contributo di cui al precedente punto c.2 è erogato dal Comune, unitamente al contributo di cui all'art. 6 della
3. di dare mandato all'Ufficio edilizia di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Crisi sismiche 12 maggio e 26 settembre 1997 - Finanziamento delle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della
Premesso:
- che il comma 7-bis dell'art. 4 della
- che, per facilitare i predetti lavori di ricostruzione e la cantierabilità degli stessi, tali demolizioni possono essere eseguite direttamente dai privati destinatari dei contributi previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
Ritenuto:
- di dover stabilire che le demolizioni in argomento riguardano esclusivamente gli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno individuato come crollo nella tabella 1) allegata alla
- di dover regolamentare le suddette demolizioni, rinviando a successivo atto quelle relative agli edifici che non possono essere, ricostruiti o mantenuti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno in atto o potenziali, per le quali si rendono necessari ulteriori specifici approfondimenti;
Rilevato:
- che al costo delle predette demolizioni può farsi fronte attraverso uno specifico contributo concesso dal Comune, in aggiunta a quello previsto per gli interventi da eseguirsi su edifici distrutti o danneggiati dalla crisi sismica inseriti nelle priorità finanziabili;
Rilevato altresì:
- che tale contributo deve essere determinato sulla base di un apposito computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato utilizzando i prezzi sottoriportati, desunti dal vigente prezzario regionale, detratto il costo per lo smaltimento delle macerie il cui compenso è già previsto nelle maggiorazioni di cui alla lettera D5 della tab. 8 allegata alla
DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI |
|
MCV.P.P. |
|
€ 8,26 |
DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI |
Con mezzi meccanici |
MC |
|
€ 32,02 |
|
Con mezzi manuali |
MC |
|
€ 113,62 (3) |
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)