Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 11/01/1950 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni |
§ 38.7.b - Legge 11 gennaio 1950, n. 22. [1]
Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.
(G.U. 16 febbraio 1950, n. 39).
Il
I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:
Il terzo comma dell'art. 2 del
"Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950".
Il primo comma dell'art. 10 del
"Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del