§ 38.7.b - Legge 11 gennaio 1950, n. 22.
Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:11/01/1950
Numero:22


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni


§ 38.7.b - Legge 11 gennaio 1950, n. 22. [1]

Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399 e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

(G.U. 16 febbraio 1950, n. 39).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni.

     I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dal seguente:

     "Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950".

     Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'art. 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.