§ 38.7.1 - D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399.
Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:08/05/1947
Numero:399


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente art. 1 sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti [...]
Art. 3.      Gli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari con contributo di aziende industriali possono essere destinati esclusivamente al personale dipendente dalle aziende medesime.
Art. 4.      Per intensificare ulteriormente la costruzione di case per le classi meno abbienti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai privati ed a consorzi edilizi e di ricostruzione [...]
Art. 5.      Le case costruite con le agevolazioni di cui al precedente art. 4, oltre alla riduzione prevista dall'art. 43, allegato b) della L. 30 dicembre 1923, n. 3269, se ultimate e dichiarate abitabili [...]
Art. 6.      Le ordinarie imposte di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili, siano queste nude oppure provviste delle strutture di cui al successivo art. 8, e le ordinarie imposte di [...]
Art. 7.      L'imposta di registro sui contratti di appalto per costruzioni di case ad uso di abitazione è ridotta alla metà della misura ordinaria e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la [...]
Art. 8.      Agli effetti del presente decreto sono considerate nuove costruzioni anche quelle eseguite su strutture già esistenti. Al terreno d'impianto o alle strutture esistenti non si applicano i [...]
Art. 9.      I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse o che possano essere concesse in base ad altre disposizioni di legge.
Art. 10.      Per la concessione del concorso, a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da impegnarsi per lire 4 miliardi nell'esercizio [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


§ 38.7.1 - D.Lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399. [1]

Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

(G.U. 4 giugno 1947, n. 125).

 

Art. 1. [2]

     Le province, i comuni, gli istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonché gli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

     Lo stesso concorso possono ottenere:

     a) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari non destinate ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908 [3];

     b) l'Ente nazionale per le Tre Venezie (Sezione autonoma di ricostruzione) per la costruzione di case popolari;

     c) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

     d) gli enti di trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

     Il concorso può essere pure accordato agli enti morali e alle società costituite con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, nonché alle società cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare, costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali e fra professionisti, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

     Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

     Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del citato T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

 

     Art. 2.

     Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente art. 1 sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, anche se essi saranno finanziati da istituti di credito diversi.

     I Comuni e gli altri Enti pubblici godono delle agevolazioni previste dall'art. 153 del cennato T.U.

     Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie è stabilito al 31 dicembre 1956 [4].

 

     Art. 3.

     Gli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari con contributo di aziende industriali possono essere destinati esclusivamente al personale dipendente dalle aziende medesime.

     L'entità del contributo e le modalità per l'assegnazione degli alloggi sono stabilite in apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 4.

     Per intensificare ulteriormente la costruzione di case per le classi meno abbienti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai privati ed a consorzi edilizi e di ricostruzione che intendono costruire fabbricati di abitazione, contributi di incoraggiamento nella seguente misura:

     appartamento con superficie netta minima di mq. 40 comprendente una stanza ed accessori, lire 30.000;

appartamento con superficie netta minima di mq. 50 comprendente due stanze ed accessori, lire 60.000;

     appartamento con superficie netta minima di mq. 65 comprendente tre stanze ed accessori, lire 80.000;

     appartamento con superficie netta minima di mq. 80 comprendente quattro stanze ed accessori, oppure appartamento con superficie netta non superiore a mq. 110 comprendente cinque stanze ed accessori, lire 100.000.

     Gli appartamenti aventi un numero di stanze superiori a quello previsto dal precedente comma sono esclusi dai benefici suddetti.

     Per gli ampliamenti che vengono effettuati dai proprietari nei fabbricati esistenti sono concessi benefici nella misura stabilita dalla tabella suddetta se si tratti di nuovi appartamenti e nella misura di 20.000 lire a vano negli altri casi, purché l'appartamento con l'ampliamento non sia superiore a quattro stanze ed accessori e purché la superficie non sia inferiore alla media di 20 mq. per nuovo vano costruito.

     Le domande di contributo corredate dai progetti devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente al quale spetta, ai soli fini dell'erogazione del contributo, il giudizio sull'ammissibilità tecnico-costruttiva e distributiva del progetto, la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento dell'esecuzione dei lavori in corrispondenza al progetto approvato.

     Il contributo è corrisposto, in unica soluzione, a lavori ultimati.

 

     Art. 5.

     Le case costruite con le agevolazioni di cui al precedente art. 4, oltre alla riduzione prevista dall'art. 43, allegato b) della L. 30 dicembre 1923, n. 3269, se ultimate e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1949 godono, per le compravendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o sono effettivamente abitate della riduzione a metà delle ordinarie imposte ipotecarie.

     La stessa riduzione si applica alle ordinarie imposte di registro ed ipotecarie per i mutui contratti dall'acquirente per il pagamento totale o parziale del prezzo stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

 

     Art. 6.

     Le ordinarie imposte di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili, siano queste nude oppure provviste delle strutture di cui al successivo art. 8, e le ordinarie imposte di registro e ipotecarie dovute sui contratti di mutuo per la costruzione di case, sono ridotte alla metà, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite le case stesse, ai sensi del precedente art. 4.

     Il rimborso delle imposte di cui al presente articolo deve essere chiesto, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o è stata effettivamente abitata, e può essere concesso anche parzialmente in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono eseguite le nuove costruzioni e di un'area di rispetto per una superficie non maggiore del doppio di quella coperta dal fabbricato.

 

     Art. 7.

     L'imposta di registro sui contratti di appalto per costruzioni di case ad uso di abitazione è ridotta alla metà della misura ordinaria e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa siano effettuati nei termini di legge.

     La riduzione non è ammessa per le scritture senza data o con data in qualunque modo alterata.

 

     Art. 8.

     Agli effetti del presente decreto sono considerate nuove costruzioni anche quelle eseguite su strutture già esistenti. Al terreno d'impianto o alle strutture esistenti non si applicano i benefici del presente decreto.

 

     Art. 9.

     I benefici previsti dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse o che possano essere concesse in base ad altre disposizioni di legge.

 

     Art. 10.

     Per la concessione del concorso, a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da impegnarsi per lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1946- 47, per lire 10 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 6 miliardi nell'esercizio 1948-49.

     Per la concessione dei contributi di incoraggiamento previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da impegnarsi: per lire 1 miliardo nell'esercizio 1946-47, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1947-48 e per lire 2 miliardi nell'esercizio 1948-49.

     I contributi in annualità sugli interessi dei mutui possono essere impegnati fino al limite di lire 120 milioni nell'esercizio 1946-47, di lire 300 milioni nell'esercizio 1947-48 e di lire 180 milioni nell'esercizio 1948-49.

     Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Ratificato con modificazioni dalla L. 11 gennaio 1950, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600.

[3] Ente soppresso dalla L. 18 dicembre 1952, n. 3860.

[4] Comma così sostituito dalla L. di ratifica 1 gennaio 1950, n. 22. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, dalla L. 4 agosto 1955, n. 588.