§ 98.1.30339 - D.P.R. 5 marzo 1964, n. 338.
Modifica degli articoli 53 e 260 del regolamento doganale, ai fini della semplificazione della procedura per le operazioni di esportazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1964
Numero:338


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 53 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è inserito, tra il terzo e il quarto comma, il seguente
Art. 2.      L'art. 260 del predetto regolamento, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, n. 1460, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30339 - D.P.R. 5 marzo 1964, n. 338.

Modifica degli articoli 53 e 260 del regolamento doganale, ai fini della semplificazione della procedura per le operazioni di esportazione di merci ammesse alla restituzione di oneri fiscali.

(G.U. 3 giugno 1964, n. 134)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

     Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796; e con i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968 e 12 ottobre 1956, n. 1460;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Nell'art. 53 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è inserito, tra il terzo e il quarto comma, il seguente:

     "Qualora la dichiarazione sia dattiloscritta su speciali moduli forniti dall'Amministrazione e contenga tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi, il risultato della visita, se conforme alla dichiarazione, può essere espresso con le parole "visto conforme" senza ripetere le indicazioni medesime e prescindendo altresì da quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 52".

 

          Art. 2.

     L'art. 260 del predetto regolamento, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, n. 1460, è sostituito dal seguente:

     "Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta.

     La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontri siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica se in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione, come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti alla Intendenza.

     Tuttavia, qualora per l'esportazione sia stata seguita la procedura indicata all'art. 53, penultimo comma, si prescinde dalla preventiva omologazione; in tal caso la domanda è presentata direttamente all'Intendenza di finanza la quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede alla liquidazione dei diritti e trasmette contemporaneamente copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove in tale occasione l'ufficio rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'Intendenza.

     In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

     Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con l'osservanza di quanto stabilito con l'art. 362, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui ai commi precedenti, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso".