Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 22/08/2005 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica. |
Art. 3. Posto di pesca. |
Art. 4. Pesca da natante. |
Art. 5. Periodi di pesca. |
Art. 6. Limiti di cattura. |
Art. 7. Ulteriori limitazioni e divieti. |
Art. 8. Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente. |
Art. 9. Tabelle di segnalazione. |
Art. 10. Zone a regolamento specifico. |
Art. 11. Zone di frega. |
Art. 12. Zone di protezione. |
Art. 13. Campi di gara. |
Art. 14. Gare di pesca. |
Art. 15. Prelievi a fini di studio. |
Art. 16. Azione unitaria delle associazioni di pescatori. |
Art. 17. Applicazione del regolamento regionale. |
Art. 18. Abrogazione. |
§ 5.5.75 – D.P.G.R. 22 agosto 2005, n. 54/R. [1]
Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
(B.U. 24 agosto 2005, n. 35).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della
Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Visti gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1 lett. d) e 21 della
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 10 del 04 luglio 2005 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture di cui all’art. 29 della
Visto il parere della II^ Commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II^ Commissione consiliare;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 821 del 08 agosto 2005 che approva il regolamento di attuazione della
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento, in attuazione della
a) 5, comma 3;
b) 15, comma 1, lettera d);
c) 21.
2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano regionale, di cui all’articolo 8 della
Art. 2. Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica.
1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della
a) l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
c) l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.
2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.
3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10 della
a) l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
b) l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
c) l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.
5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.
7. E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.
Art. 3. Posto di pesca.
1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all’articolo 4.
3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.
Art. 4. Pesca da natante.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.
2. In mancanza dell’individuazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p) della
Art. 5. Periodi di pesca.
1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
2. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.
3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi:
a) la pesca con la mazzacchera;
b) la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;
c) la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.
4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.
Art. 6. Limiti di cattura.
1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all’allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.
3. E’ vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.
4. Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua.
Art. 7. Ulteriori limitazioni e divieti.
1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
a) la pesca con le mani;
b) la pesca subacquea;
c) l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
d) la pesca mediante prosciugamento;
e) la pesca con materiale esplodente;
f) la pesca con la corrente elettrica;
g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.
Art. 8. Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente.
1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della
Art. 9. Tabelle di segnalazione.
1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell’area interessata, ad un’altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.
Art. 10. Zone a regolamento specifico.
1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni.
3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l’affidamento della gestione.
4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
c) le forme di controllo e vigilanza;
d) il regolamento di pesca;
e) le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.
5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
6. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all’articolo 9, recanti la scritta “Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati”.
7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dai piani provinciali.
Art. 11. Zone di frega.
1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l’esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la scritta “Zona di frega, divieto di pesca dal..... al .....”.
3. Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo.
Art. 12. Zone di protezione.
1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima.
5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la scritta “Zona di protezione”, e l’indicazione della tipologia di protezione esercitata.
Art. 13. Campi di gara.
1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta:
a) le misure di salvaguardia ambientale;
b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “campo di gara” in conformità all’articolo 9.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.
Art. 14. Gare di pesca.
1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all’articolo 13.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l’azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l’ambiente, l’atto di cui all’articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca.
4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) della
6. L’elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell’inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 18 della
7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
Art. 15. Prelievi a fini di studio.
1. Le province disciplinano l’autorizzazione all’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza.
3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità.
Art. 16. Azione unitaria delle associazioni di pescatori.
1. Le province, nell’esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.
2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni.
Art. 17. Applicazione del regolamento regionale. [2]
1. Le disposizioni del presente regolamento di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto.
Art. 18. Abrogazione.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 24 della
a)
b) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
c)
d)
e) articolo 12-bis della
f)
g)
h) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della
ALLEGATO A
Limiti di cattura (articolo 6)
1. 1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
a) salmonidi 6 capi
b) persico trota 6 capi
c) persico reale 5 capi
d) luccio 5 capi
e) orata 5 capi
f) spigola 5 capi
g) ombrina 5 capi
h) cheppia 3 capi
2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:
a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
b) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
e) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
f) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
g) anguilla centimetri 30;
h) barbo centimetri 18;
i) storione centimetri 60;
j) cefalo o muggine centimetri 20;
k) passera o rombo centimetri 25;
l) spigola centimetri 30;
m) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
n) orata ombrina centimetri 25.
[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.G.R. 7 febbraio 2018, n. 6/R.
[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 28 settembre 2005, n. 37.