Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della l.r. 89/1998. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998. |
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della l.r. 89/1998. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998. |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 89/1998. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998. |
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della l.r. 89/1998. |
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998. |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998. |
Art. 10. Norme transitorie. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 5.4.136 - L.R. 29 novembre 2004, n. 67.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).
(B.U. 3 dicembre 2004, n. 48).
Capo I
Modifiche alla
(Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 1. Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell’individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all’articolo 4.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall’articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. Procedura del piano comunale di classificazione acustica.
1. Il comune, ai fini di cui all’articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed alla provincia.
2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante dell’informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio.
3. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e la provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni.
4. Entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all’approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:
a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla provincia;
b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);
c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all’articolo 4, comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.
8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale ed alla provincia. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti all’adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005.
9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b2), della
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 7. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10. Poteri sostitutivi.
1. Qualora i comuni non provvedano all’approvazione del piano di classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la provincia provvede in via sostitutiva.
2. L’esercizio dei poteri sostitutivi è preceduto, relativamente a ciascuno degli adempimenti di cui al comma 3, da diffide ad adempiere entro sessanta giorni.
3. La provincia esercita i poteri sostitutivi in relazione ai seguenti adempimenti singolarmente considerati:
a) adozione del progetto di piano di classificazione acustica;
b) approvazione del piano di classificazione acustica;
c) adozione del progetto di adeguamento del piano comunale di classificazione acustica già approvato dal comune secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 ai criteri ed indirizzi definiti nella deliberazione del consiglio regionale di cui all’articolo 2;
d) approvazione del piano di cui alla lettera c).
4. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano di risanamento disciplinato all’articolo 8, nel rispetto del termine di diffida di cui al comma 2.
5. Ogni onere inerente l’esercizio dei poteri sostitutivi è a carico del comune inadempiente.".
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11. Contributi regionali.
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle altre proposte pervenute, approva un programma triennale di intervento per la bonifica dell’inquinamento acustico.
2. La Giunta regionale può disporre la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano di miglioramento acustico.
3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano di classificazione acustica.”.
Capo II
Norme transitorie ed entrata in vigore
Art. 10. Norme transitorie.
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti per i quali all’atto della sua entrata in vigore è intervenuta l’adozione del progetto di piano di classificazione acustica ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 10 della
3. Nell’ambito delle risorse stanziate per il 2005 ai sensi dell’articolo 11 della
a) all’entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adottato il piano;
b) l’approvazione intervenga entro il 30 aprile 2005.
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2005, n. 3.